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A 20 anni dal Codice dell’Ambiente, finalmente una nuova regolamentazione dei Centri di Raccolta Comunali con attenzione al riuso

06/05/2026
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A 20 anni dal Codice dell’Ambiente, finalmente una nuova regolamentazione dei Centri di Raccolta Comunali con attenzione al riuso
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A vent’anni dall’adozione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, noto come Codice dell’Ambiente, il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti ha subito una profonda e costante evoluzione, riflettendo la crescente sensibilità verso la tutela ambientale e i principi dell’economia circolare.

In questo contesto, anche la disciplina dei centri di raccolta, infrastrutture chiave per il successo della raccolta differenziata, è stata oggetto di significativi aggiornamenti.

La regolamentazione specifica dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato è stata originariamente definita dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’8 aprile 2008, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. n. 152/2006.

Tale decreto definisce il “centro di raccolta” come un’«area presidiata ed allestita […] per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento» .

Tuttavia, il quadro normativo nazionale e sovranazionale è stato profondamente innovato rispetto all’impostazione originaria.

Un cambiamento di portata fondamentale è stato introdotto dalla Direttiva (UE) 2018/851, che, modificando la precedente Direttiva 2008/98/CE, ha stabilito una nuova e più ampia definizione di “rifiuti urbani”.

Questa nuova nozione ha superato il precedente concetto di “assimilazione” dei rifiuti speciali a quelli urbani, che si basava su criteri qualitativi e quantitativi definiti a livello comunale, per introdurre un’assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale.

La nuova definizione di rifiuti urbani, recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha modificato l’articolo 183 del Codice dell’Ambiente, comprende ora due categorie principali:

– Rifiuti domestici, sia indifferenziati che da raccolta differenziata, includendo frazioni come carta, cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti come materassi e mobili.

– Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti (quindi non domestiche) che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

In tale contesto è recentemente intervenuto il legislatore con il Decreto 26 marzo 2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2026, prevedendo che nell’ambito delle competenze ad essi  attribuite,  gli  enti  di Governo d’ambito territoriale ottimale, ove  costituiti  e  operanti, ovvero i comuni,  disciplinano  con  regolamento,  sulla  base  delle esigenze dell’utenza servita,  l’organizzazione  e  la  gestione  dei centri di raccolta, ivi incluse le tipologie di  rifiuti  conferibili individuati tra quelli elencati nell’allegato 1 nonché le  modalità di accesso delle utenze agli stessi.

La nuova regolamentazione configura i centri di raccolta come nodi multifunzionali e strategici, non più relegati a un ruolo passivo di raccolta, ma integrati attivamente negli obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio, in piena coerenza con la visione moderna della gestione dei rifiuti.

Tale atto normativo esplicita, in coerenza con l’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la definizione di centro di raccolta nonché i soggetti che possono conferire i rifiuti. Rispetto alla precedente formulazione, viene aggiunto un apposito periodo che chiarisce quali siano le utenze non domestiche ammesse al conferimento presso i centri di raccolta.

Nello specifico l’art. 1 delinea la nozione di utenza non domestica discendente dal superamento del concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti domestici e dalla nuova definizione di rifiuti urbani introdotta con il recepimento della Direttiva (UE) 2018/851.

Inoltre, nello stesso articolo viene chiarito che le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto la definizione di “RAEE provenienti dai nuclei domestici” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 considera i rifiuti di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Tale ulteriore specifica consente al gestore del centro di raccolta di avere un riferimento normativo certo, al fine di identificare in maniera chiara l’utente che può conferire al centro.

In maniera conforme alla gerarchia dei rifiuti è la previsione di cui all’art. 7 che prevede che presso i centri di raccolta possano essere individuate alcune aree da destinare alla esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati e alla prevenzione dei rifiuti:

”1.  Gli enti di Governo d’ambito territoriale ottimale, ove istituiti e operanti, ovvero i comuni, possono individuare presso i centri di raccolta appositi spazi da destinare all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati.

  1. Nei centri di raccolta possono essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni usati da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana”.

In tale ottica è anche da leggere la previsione per cui presso i centri di raccolta operi personale con adeguata formazione al fine di garantire una gestione corretta e in sicurezza dei rifiuti.

Inoltre, considerata la necessità di garantire il corretto conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, si è ritenuto di inserire una specifica disposizione con la quale si prevede una formazione mirata per il personale addetto ai centri di raccolta.

È altresì consentito di ammettere al conferimento presso i centri di raccolta le associazioni di protezione ambientale promotrici di campagne volontarie di pulizia delle aree pubbliche.

Più operativi e tecnici sono gli altri articoli del testo normativo volti a garantire la corretta gestione dei centri di raccolta in termini di modalità di conferimento e di raccolta, indicando le attività che i gestori devono svolgere al fine di garantire il buon funzionamento del centro.

L’art. 5 esplicita, rinviando all’allegato, quali tipologie di rifiuti possono essere conferite presso i centri di raccolta e chiarisce quali rifiuti risultano conferibili per le utenze non domestiche.

Le altre disposizioni individuano le modalità di gestione di alcune particolari tipologie di rifiuti, tra cui quelli liquidi, gli infiammabili, gli organici, le batterie, sanitari, pirotecnici e provenienti da costruzione e demolizione. Particolare attenzione è rivolta alla gestione dei RAEE.

Infine, al comma 15 è disposta la durata del deposito consentita all’interno dei centri di raccolta, formulata in analogia all’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta previsto all’articolo 185-bis del decreto legislativo 152 del 2006. Per i rifiuti organici biodegradabili la durata del deposito è commisurata alla fermentescibilità degli stessi.

Le disposizioni contenute nell’art. 6 attengono alla tenuta dei registri presso i centri di raccolta riprendendo una specifica disposizione che richiama il comma 9 dell’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale i centri di raccolta sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi nonché la disposizione di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 49 del 2014 che prevede l’obbligo di annotazione per i RAEE.

Inoltre, al comma 3 è disposto che i centri di raccolta utilizzano procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, esclusivamente per le utenze non domestiche, e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime in assenza di pesatura.

I modelli da utilizzare sono allegati allo schema di decreto in argomento.

Il comma 6 invece prevede che il centro di raccolta venga informato circa la destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde da parte del gestore dell’impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dalla struttura.

In conclusione il Decreto Ministeriale del 26 marzo 2026 rappresenta un intervento normativo di modernizzazione della disciplina dei centri di raccolta comunali, allineandola pienamente ai principi dell’economia circolare e alle più recenti evoluzioni legislative in materia di rifiuti.

(Articolo di Giovanni Giaretti, pubblicato con questo titolo il 5 maggio 2026 sul sito online “greenreport.it”)

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