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Home Approfondimenti

Cave nella zona di protezione speciale (ZPS) delle Alpi Apuane: nessuna nuova cava o riattivazione di cava dismessa, ma valutazione caso per caso per le attività estrattive in galleria solo se l’ingresso della cava è esterno alla ZPS

01/10/2022
in Approfondimenti, Archivi, Aree naturali protette, edilizia, Governo del territorio, MATERIE TRATTATE, Natura, News, Piani territoriali, Zone di Protezione Speciale (ZPS)
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Z.P.S. Alpi Apuane

Da anni l’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG) cerca di far applicare con trasparenza ed efficacia per le Alpi Apuane il divieto di “apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione” di 18 mesi (art. 5, comma 1°, lett. n, del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007, che detta criteri minimi di salvaguardia delle Z.P.S.).

La norma di salvaguardia è stata disposta per le zone di protezione speciale (Z.P.S.) individuate ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica per far parte della Rete Natura 2000.

E gran parte delle Alpi Apuane rientra – oltre che nel parco naturale regionale delle Alpi Apuane– proprio nella zona di protezione speciale (Z.P.S.) “Prateria primarie e secondarie delle Apuane” (codice IT5120015), dove in linea di massima non possono, quindi, essere aperte nuove cave o riaperte quelle dismesse.

In proposito, si deve ricordare che l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, in seguito a precedenti istanze del GrIG (18 ottobre 2018, 3 aprile 2019, 3 dicembre 2019, 3 giugno 2020, 19 giugno 2021) ha comunicato (nota prot. n. 1193 del 30 aprile 2019) quali siano le cave ricadenti nelle ipotesi di esclusione dell’applicazione del divieto di cui all’art. 5, comma 1°, lett. n, del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007, con volumetrie estratte e autorizzate alla data del 31 marzo 2019.

La risposta è stata chiara:

“L’elenco delle cave ricadenti nell’ipotesi di esclusione dell’applicazione del divieto di cui all’art. 5, comma 1, lettera n) del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007 è il seguente, a seguito dell’informativa ricevuta dall’ufficio competente:

CAVA PIASTRAMARINA, Comune di Minucciano, PCA n. 2 del 10.04.2017 (valida per 4 anni dalla data di rilascio): volumi complessivi autorizzati 158.140 m3, di cui 53.140 a cielo aperto e 105.000 in sotterraneo (l’estrazione in galleria ricade in buona parte all’interno della ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane”).

CAVA BORRA LARGA, Comune di Stazzema, PCA n. 5 del 25.03.2014 (valida per 5 anni dalla data di rilascio, in scadenza a fine marzo 2019): volumi complessivi autorizzati 40.000 m3  in sotterraneo (di cui una minima parte ricadenti all’interno della ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane”).

Si fa presente che il valore delle volumetrie effettivamente estratte non è un dato a disposizione dell’Ente Parco”.[1]

Sono, quindi, solo due le cave escluse dall’applicazione del divieto di apertura di nuova cava o riapertura di quelle dismesse all’interno della zona di protezione speciale (Z.P.S.) che interessa l’area naturale protetta.

Bisogna ricordare, infatti, che i piani attuativi dei bacini estrattivi (P.A.B.E.) sono gli strumenti di pianificazione delle attività estrattive in attuazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico e della legge regionale Toscana n. 65/2014 sul governo del territorio e in tutti i P.A.B.E. deve, quindi, essere prevista l’esclusione di qualsiasi attività estrattiva nella Z.P.S., così come ricordato anche dalla Regione Toscana – Direzione Urbanistica e politiche abitative – Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (nota prot. n. 207287 del 15 giugno 2020).

Tuttavia, sulla spinta delle richieste di amministrazioni comunali  (es. Massa, Minucciano, Vagli Sotto) e di imprese  estrattive, l’indirizzo interpretativo è stato piuttosto ondivago.

Infatti, l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane ha chiesto – con la deliberazione Consiglio direttivo n. 2 del dell’1 marzo 2019 – di ottenere dalla Regione Toscana un’interpretazione di manica larga per l’attività estrattiva in galleria nella Z.P.S.

La Regione Toscana, forte di un discutibilissimo parere (30 luglio 2019) fornito dall’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento Scienze Giuridiche al parco naturale regionale delle Alpi Apuane, ha chiesto da tempo specifico avviso in merito alla corretta interpretazione del divieto vigente al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica.

Successivamente l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane ha reiterato (nota del 28 dicembre 2021 e nota prot. n. 20597 del 18 febbraio 2022) la richiesta al Ministero della Transizione Ecologica

Ora, finalmente, dopo consultazione con l’Avvocatura dello Stato, è pervenuto (nota prot. n. 118125 del 28 settembre 2022) il parere del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione generale Patrimonio Naturalistico e Mare prot. n. 113803 del 19 settembre 2022.

Il parere è piuttosto articolato.

In particolare, “se è incontrovertibile che anche gli scavi sotterranei possono avere un impatto sull’habitat e sulle specie il cui mantenimento è obiettivo primario della Rete Natura 2000, si ritiene tuttavia che l’impatto derivante da attività di cava che si svolgano interamente in sotterraneo con ingresso posto al di fuori del sito, in totale assenza di evidenze ed impatti superficiali di qualsiasi natura, in particolare senza ingressi, portali e aperture o prese d’aria posti all’interno del sito, non possa essere presunto, ma debba essere valutato caso per caso, all’esito  di  apposita  istruttoria  conforme  alle  direttive  euronitarie  e  alle  Linee  Guida  sulla Valutazione di incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni. 

Quanto  sopra,  con  particolare  attenzione  alle  specie  di  interesse  comunitario  e  alle interazioni con le  acque sotterranee, in considerazione dei possibili impatti sulle falde, sulle sorgenti e sul regime delle acque superficiali e, conseguentemente, sulla funzione e strutturazione degli habitat delle specie avifaunistiche.

Diversa è l’ipotesi di ampliamento in sotterraneo di cave attive il cui ingresso sia collocato all’interno della ZPS, o comunque con attività di superficie insistenti nella ZPS: in tale ipotesi l’ampliamento,  seppur  destinato  a  svilupparsi  unicamente  in  sotterraneo,  comporterebbe indubbiamente evidenze esterne e ripercussioni all’interno del sito, quali, ad esempio, l’aumento dei materiali da movimentare: in tale caso pertanto l’ampliamento ricade nel divieto assoluto di cui all’art. 5, comma 1, lettera n) del DM ‘Criteri minimi’.”

Pertanto, “si ritiene che non possa ritenersi vietata tout court l’apertura di cava la cui attività si svolga in sotterraneo al di sotto di una ZPS o l’ampliamento dell’escavazione di cava attiva in sotterraneo al di sotto di una ZPS solo qualora l’ingresso della cava sia posto al di fuori della ZPS e in totale assenza di evidenze superficiali ed impatti di qualsiasi  natura  nella  ZPS  medesima.

In  tale  limitata  ipotesi  i profili  tecnico  ambientali per giungere ad un accertamento attendibile in merito all’esistenza o meno di effetti pregiudizievoli per l’habitat e le specie potranno essere valutati in sede di una stringente verifica dell’incidenza da parte dell’autorità a ciò preposta”.

Appare molto chiaro che non vi debbano essere “impatti di qualsiasi  natura  nella  ZPS ”.

L’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane è chiamato a esercitare le sue competenze gestionali con correttezza e a vigilare, la Regione Toscana, lo stesso Ministero della Transizione Ecologica e gli Organi di Polizia ambientale sono chiamati a un’efficace vigilanza. E il GrIG farà la sua parte, come sempre.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

[1] Negli anni scorsi, la Cava Piastramarina (gestita dalla Cave Focolaccia s.r.l.) è stata oggetto dell’ordinanza Pres. Parco di sospensione lavori e riduzione in pristino n. 6 del 28 novembre 2018 per mancata ottemperanza alla “prescrizione relativa alla tutela e salvaguardia della cavità carsica intercettata nel piazzale a quota 1591 m s.l.m.”, nonché è stata oggetto dell’ordinanza Pres. Parco di sospensione lavori e riduzione in pristino n. 6 del 5 agosto 2016 per aver effettuato “lavorazioni non consentite” e una “non corretta gestione delle acque di lavorazione con produzione di polveri” e marmettola.

La Cava Borra Larga (gestita dalla Escavazione Arabescato Bianco s.r.l.) è stata oggetto dell’ordinanza Pres. Parco n. 8 del 20 giugno 2017 di sospensione lavori e riduzione in pristino per la “realizzazione di gallerie difformi da quanto autorizzato dal Parco, per complessivi 12.930 mc, dislocate in diverse porzioni del cantiere estrattivo in sotterraneo”.

(Articolo pubblicato con questo titolo il 30 settembre 2022 sul sito online del Gruppo d’Intervento Giuridico)

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