Lupo (Canis lupus)
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (13 settembre 2023) una specifica istanza alla Commissione europea affinché valuti l’apertura di una procedura di infrazione (art. 258 TFUE) in relazione alla legge provinciale Bolzano n. 10/2023 che prevede l’abbattimento di esemplari di Lupo (Canis lupus) per la protezione dei pascoli nelle malghe.
In realtà, nonostante la presenza di forti contributi pubblici, c’è ben poca voglia di realizzare recinzioni anti-Lupo, assumere Cani da guardiania, predisporre ricoveri notturni, è più comodo mantenere la situazione attuale ben sostenuta da fondi pubblici, più volte doverosamente illustrata dalla Stampa locale.
Eppure, anche sulle Alpi, con gli opportuni accorgimenti, gli allevamenti e i Lupi possono coesistere senza particolari problemi.
Il Lupo è specie rigorosamente protetta dalla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, la fauna e la flora, dalla Convenzione internazionale di Berna (esecutiva con la legge n. 503/1981), dalla legge n. 157/1992 e s.m.i.
I criteri, piuttosto stringenti, per la concessione di deroghe al regime di assoluta tutela (art. 16 della direttiva n. 92/43/CEE) non appaiono minimamente rispettati, come da puntuali documenti della Commissione europea.
Secondo i dati forniti dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano, gli esemplari di Lupo presenti sono una trentina e “nel 2021, i danni causati dagli attacchi dei lupi al bestiame sono stati compensati con un importo di 54.200 euro”.
Secondo gli ultimi dati disponibili (RGS, dati 2021, pubblicazione nel gennaio 2023), la spesa statale regionalizzata, cioè la distribuzione geografica delle risorse erogate dal bilancio dello Stato e da Fondi alimentati con risorse nazionali e comunitarie, tradizionalmente i residenti nella Provincia autonoma di Bolzano sono al primo posto in Italia (per esempio, ben 10.148 euro pro capite nel 2020, + 15% dal 2015).
Poche decine di migliaia di euro di danni dichiarati, accertati e risarciti per il territorio più ricco di risorse pubbliche in Italia.
Una presenza positiva per gli equilibri ecologici e oggettivamente tutt’altro che preoccupante, come ben analizzato nel recente Rapporto tecnico-scientifico Il lupo nelle Province Autonome di Trento e Bolzano: analisi del contesto e indicazioni gestionali (Gervasi V., Aragno P., La Morgia V., Bombieri G., Caniglia R., Fabbri E., Genovesi P., ISPRA-MUSE, 2023).
Recentemente, su istanza del GrIG (22 luglio 2023), il Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano ha avviato le operazioni di rimozione e sanzione degli assurdi e demenziali cartelli e striscioni anti-Lupo presenti lungo strade dell’Alto Adige/Südtirol.
Si ricorda che qualora non venga rispettata la normativa comunitaria, la Commissione europea – su ricorso o d’ufficio – avvia una procedura di infrazione (art. 258 TFUE): dopo la lettera di costituzione in mora, se lo Stato membro non si adegua ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione può inoltrare ricorso alla Corte, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna che può prevedere una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.
Le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione.
L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).
Insomma, le condanne arrivano e vengono pure eseguite.
Ovviamente gli amministratori e/o funzionari pubblici che hanno compiuto gli atti che hanno sostanziato l’illecito comunitario possono risponderne in sede di danno erariale.
E per quale curioso motivo i contribuenti dovrebbero pagare i deliri anti-Lupo di questi amministratori pubblici e dei loro accoliti?
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
(Articolo pubblicato con questo titolo il 14 settembre 2023 sul sito online del Gruppo d’Intervento Giuridico)