Nel giorno di avvio della discussione del Piano territoriale paesistico regionale al consiglio del Lazio alla Pisana, anche l’assessore all’Urbanistica, Luca Montuori, prende parola sul provvedimento che definirà tutte le tutele paesaggistiche del territorio regionale, compreso quello della capitale.
Lo ha fatto con una lunga nota, chiedendo di “affrontare e modificare” diversi punti, ma non mancano di emergere alcune note polemiche verso il piano che la maggioranza di centrosinistra ha portato in consiglio.
Come raccontato anche da Romatoday nei giorni scorsi, se la discussione in consiglio non lo modificherà, nel Piano per il vasto centro storico di Roma si potrà derogare ai vincoli paesaggistici validi invece per gli altri centri storici del Lazio.
Non solo.
Nell’ultima seduta di commissione, 9 emendamenti avanzati dai consiglieri dem hanno cancellato tutte le modifiche intercorse dal 2007 a oggi e apportate con la mediazione con il ministero dei Beni culturali.
Il tema delle tutele è emerso con forza nei mesi scorsi quando alcuni villini storici sorti nel tessuto storico della città sono stati demoliti per essere ricostruiti in base al piano casa o alla legge sulla rigenerazione del Lazio.
Altri invece sono stati salvati dalle proteste dei cittadini.
Una situazione che aveva acceso lo scontro istituzionale.
“Dobbiamo per questo sottolineare alcuni aspetti che a nostro avviso devono essere affrontati e modificati nella discussione”, scrive in una lunga nota pubblicata su Facebook.
“Il primo riguarda il tema della tutela del centro storico, del sito Unesco, e dei tessuti pregiati della città oggetto oggi di forti pressioni speculative”.
Oggi il Piano “rinuncia a qualsiasi forma di regolamentazione, non solo ma con un colpo di spugna sono state cancellate le fasi di copianificazione con il Mibac avviate anni or sono.
L’area centrale di Roma appare priva di strumenti di tutela anche se secondo quanto stabilito dalla sentenza 22/2016 della Corte Costituzionale per i siti Unesco vale la tutela prevista per i beni culturali nel paese in cui si trovano rimandando quindi al Codice”.
Per Montuori “è evidente come sia necessario chiarire una volta per tutte e con forza quali siano gli strumenti di governo di questo luogo unico al mondo”.
Una considerazione che arriva nel bel mezzo di un lungo, acceso, dibattito istituzionale scaturito dai progetti di demolizione e ricostruzione dei villini storici in merito alle rispettive responsabilità.
“In questi ultimi mesi abbiamo in diverse occasioni dovuto ribadire con circolari e indirizzi il prevalere di norme nazionali sugli interessi speculativi fino ad ora liberi di derogare a qualsiasi norma, abbiamo agito nel merito limitando molti interventi per non assistere inermi allo scempio del Piano Casa regionale.
Oggi non possiamo lasciare che il tema si chiuda in uno scontro tra chi vorrebbe congelare la città in un tempo passato che non è mai esistito, e gli interessi di chi vuole approfittare di norme sciagurate derivate unicamente da interessi economici che permettono la distruzione di morfologie ed equilibri su cui si definiscono le qualità del paesaggio urbano”.
L’assessore non si concentra però solo sul centro. “Il Ptpr prevede “varianti speciali per il recupero di nuclei abusivi in ambito paesaggistico”.
In molti di questi ambiti dal 2007 ad oggi si sono intensificate le misure di salvaguardia di un territorio vasto, vario e fragile dal punto di vista idrogeologico.
Fossi e torrenti cancellati da una edificazione senza regole tentano in ogni modo di recuperare il terreno perduto, terreni franosi e cavità del suolo provocano eventi spesso catastrofici.
E’ sempre più evidente la presenza di aree di rischio in un territorio sottoposto a pressioni antropiche insostenibili, a una crescita che consuma suolo continuativamente”.
Per questo, continua “è necessario che nuove modalità di analisi dei fenomeni idrici entrino a supportare la pianificazione che diviene strumento stesso di salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini”.
E ancora, un ultimo punto: “Il rapporto tra diversi strumenti di pianificazione.
E’ sempre più evidente la necessità di definire regole certe per chi governa il territorio per evitare che nei dedali normativi si possano individuare dubbi interpretativi, maglie larghe e letture ambigue.
Non si può approvare uno strumento che non abbia il consenso di tutti gli enti chiamati a interpretarlo.
È oggi sempre più evidente che non possono essere scaricati sulle spalle di Roma Capitale i conflitti territoriali che si generano a partire da pressioni speculative i cui effetti abbiamo già potuto verificare attraverso la adozione di strumenti deregolatori rispetto alle norme che ci siamo dati.
Servono strumenti per regolare il mercato immobiliare e per sviluppare progettualità che permettano di rispondere in maniera adeguata agli attuali bisogni”.
Poi conclude: “Approvare uno strumento zoppo serve solo a chi vuole approfittarsene, cambiare perché nulla cambi è il danno peggiore che possiamo immaginare”.
(Articolo pubblicato con questo titolo il 29 luglio 2019 sul sito online “Roma Today”)
N.B. – Articolo 145 del D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
- La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
- I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
- Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
- I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
- La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.