Dopo la Sardegna, anche la Puglia ha presentato una legge sulle aree idonee per gli impianti di energia da fonti rinnovabili (Fer).
La giunta regionale guidata da Michele Emiliano ha approvato il disegno di legge recante il titolo “Disposizioni per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, che sarà trasmesso a breve alle Commissioni consiliari per avviare l’iter di consultazione pubblica, per poi approdare in Consiglio regionale per il via libero definitivo.
«Questo Ddl, che è più restrittivo della Legge nazionale, concentra le aree in cui insediare gli impianti al fine di tutelare i paesaggi e habitat naturali», ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.
In che senso?
Si vedrà.
Sulla regione pendono domande per 92 GW, tra fotovoltaico ed eolico, ma stando alla tabella contenuta nel decreto Aree idonee varato dal governo Meloni lo scorso 21 giugno, su questo territorio andranno installati entro il 2030 impianti per soli 7,387 GW.
E se dai banchi dell’opposizione pugliese solo pochi giorni fa si prometteva battaglia contro il ddl in preparazione e si condannava «il Far West attuale» sulle rinnovabili (che, tra parentesi, ha fatto della Puglia «la prima regione in Italia per la produzione di energia eolica e fotovoltaica», come ha dichiarato con orgoglio Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento regionale Sviluppo economico) ora tutti sono più tranquilli, maggioranza e minoranza.
Cosa contiene dunque il disegno di legge varato dalla giunta?
Intanto, all’articolo 3, vengono indicate tutte le aree giudicate idonee per l’installazione di nuovi impianti, tra cui i siti dove già siano presenti analoghe strutture, le cave e le miniere abbandonate, le aree nelle disponibilità delle Ferrovie dello Stato, i terreni adiacenti alla rete autostradale, le coperture di fabbricati rurali, di edifici ad uso produttivo ed edifici residenziali non sottoposti a tutela.
All’articolo 6, invece, tra le aree non idonee, vengono comprese le superfici tutelate per interesse pubblico o in quanto beni culturali e tutte le zone ricadenti in contesti paesaggistici quali: «reticolo idrografico di connessione della Rete ecologica regionale, sorgenti, versanti, lame e gravine, doline, grotte, geositi, inghiottitoi, cordoni dunari, aree umide, formazioni arbusive in evoluzione naturale, siti di rilevanza naturalistica, area di rispetto dei boschi, area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, le superfici interessate da habitat all’esterno della Reta Natura 2000».
Inoltre, si legge nel ddl approvato dalla giunta della Puglia, sono considerate non idonee:
«a) per l’installazione di impianti eolici di grossa taglia e di impianti fotovoltaici con moduli a terra, le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 5 chilometri dai Siti Unesco;
b) per l’installazione di impianti eolici di grossa taglia e di impianti fotovoltaici con moduli a terra, le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 1 chilometro dalle strade panoramiche e dai luoghi panoramici».
E, all’articolo 8 comma 1, si chiarisce anche che «sono considerate aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra le zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti».
(Articolo di Simone Collini, pubblicato con questo titolo il 25 ottobre 2024 sul sito online “greenreport.it”)