
Il chiosco di Villa Glori (foto Facebook)
Lo storico chiosco di Villa Glori, ai Parioli, dovrà cambiare gestione.
Roma Capitale ha fatto decadere la convenzione siglata vent’anni fa, riscontrando anche un’importante morosità, e il ricorso promosso dalla gestione è stato respinto dal Tar del Lazio.
Addio allo storico chiosco di Villa Glori
La sentenza è del 22 maggio scorso e chiude (al momento) una vicenda che risale al luglio del 2013, quando la signora Anna Maria, che gestiva il chiosco dagli anni ‘70, vide scadere la concessione della superficie interna a Villa Glori, non riuscendo successivamente a rinnovarla.
Da quel momento sono iniziati anni conflittuali tra la gestione del chiosco e l’amministrazione capitolina.
Scaduta la convenzione firmata nel 2007
L’origine della questione è addirittura nel 2000.
A quell’epoca il Comune rilascia al chiosco una occupazione di suolo pubblico (“era stata autorizzata a utilizzare” si legge nella sentenza del Tar) di durata decennale, che però nel 2005 viene adeguata e ridotta a tre anni a partire da quel momento, quindi con scadenza 2008, con il calcolo del canone rimandato a una successiva convenzione.
Che arriva nel 2007, con una durata di sei anni.
L’accordo prevede l’affrancazione dell’Osp, compensata con la manutenzione del verde limitrofo all’attività di somministrazione.
Le richieste della gestione e l’azione della giunta Raggi
La rottura arriva tra il 2012 e il 2013.
La gestione del chiosco, in vista della scadenza della concessione, palesa l’interesse a prolungarla.
Ma non riceve alcuna risposta.
Anzi, tre anni dopo il Comune, con Virgnia Raggi alla guida, avvia il primo procedimento di decadenza, chiedendo anche i canoni arretrati.
Nei tre anni successivi inizia un fitto scambio di note: da una parte Palazzo Senatorio nega il rinnovo proprio a causa della morosità, dall’altra la signora Anna Maria contesta i calcoli fatti per i canoni.
Le lettere del 2012 e del 2017
“La ricorrente, – si legge nella sentenza del maggio scorso – richiamato l’ art. 13 della convenzione (che prevede la possibilità di rinnovo della convenzione, ndr), con lettera del 2 ottobre 2012 comunicava all’amministrazione comunale la propria intenzione di rinnovare la convenzione e con istanza del 31 ottobre 2017 sollecitava il Comune a confermare il rinnovo della convenzione”.
Ma l’amministrazione non risponde e la ricorrente “sostiene di avere creduto in buona fede che la convenzione si fosse rinnovata di ulteriori 6 anni, fino al 26 luglio 2019”.
Proseguendo a occuparsi della manutenzione del verde, come scomputo del canone di occupazione di suolo pubblico.
La decadenza ufficiale nel 2025
Si arriva al 2025.
L’amministrazione, il 19 maggio 2025, comunica l’avvio del procedimento di decadenza, trasmesso due mesi e mezzo dopo, specificando quattro motivazioni principali: la convenzione siglata nel 2007 è scaduta nel 2013 e quindi da quel momento tornava l’obbligo di pagare il canone, non risultano al Comune titoli di rinnovo della concessione, sono quindi venute meno – per il Comune – le autorizzazioni all’esercizio del commercio su area pubblica e infine i titoli di occupazione di suolo pubblico non possono essere considerati rinnovati con il tacito assenso “applicabile, per quanto compatibile al commercio su area pubblica, soltanto in caso di regolarità amministrativa e contabile, in quanto la ricorrente non avrebbe effettuato pagamenti richiesti” sosteneva il Comune e riportato in sentenza.
Le ragioni del ricorso del concessionario
La ricorrente, però, ha provato a far valere le sue ragioni, rispondendo punto per punto.
Innanzitutto, facendo leva sulla buona fede e sull’affidamento, perché sia nel 2012 sia nel 2017 ha inviato delle lettere chiedendo il rinnovo, senza ricevere risposta e quindi ritenendo valesse il “silenzio-assenso”.
Poi, sostenendo l’illegittimità della morosità: “Il debito non era certo, poiché l’ammontare era oggetto di altri giudizi pendenti”, sostiene la gestione.
Poi, vizi di procedura: solo cinque giorni per saldare gli arretrati e mancanza di soluzioni alternative come per esempio la rateizzazione. Infine, la “durata vessatoria”: la concessione originaria, infatti, è stata ridotta a tre anni a partire dal 2005.
Tempistiche troppo brevi e “contrarie” alle tutele del codice del commercio.
La decisione del Tar del Lazio
I giudici del Tar, però, non si sono fatti convincere.
Le toghe amministrative hanno chiarito che l’articolo 13 della convenzione sottoscritta nel 2007 prevedeva sì il rinnovo, ma dietro “valutazione espressa” del Comune sui nuovi investimenti proposti dalla gestione: “Entro un anno, prima della scadenza della convenzione, il Concessionario dovrà comunicare al concedente l’intenzione di rinnovarla.
Entro sei mesi dalla comunicazione, il concedente esaminerà il nuovo investimento proposto dal Concessionario per l’ulteriore periodo di concessione e la qualità delle forniture e/o dei servizi da prestare” si legge nella sentenza.
“I beni pubblici non possono essere sottratti al mercato”
Non rispondere, aggiungono poi i giudici, non significa accordare il rinnovo per altri sei anni.
I togati poi richiamano un precedente recente, datato 2025, relativo a una sentenza del Consiglio di Stato: “I beni pubblici contendibili non devono poter essere sottratti per un tempo eccessivo al mercato e, quindi, alla possibilità degli operatori economici di ottenerne l’affidamento”. Manutenere il parco, se lo si fa senza titolo, inoltre, non garantisce alcunché per il concessionario decaduto.
Smontata anche la contestazione relativa alle tempistiche per pagare la morosità: “Cinque giorni sono legittimi, non è stata una mossa ‘a sorpresa’ del Comune, perché la titolare sapeva dal 2016 che l’amministrazione pretendeva quei soldi”, il parere in sintesi dei giudici.
Ex Panamino, quasi 7 milioni di euro per il rilancio. Ecco tutti i dettagli del progetto
Ricorso respinto e chiosco da rimuovere
E così la signora Anna Maria ha visto respinto il suo ricorso, non potrà godere della gestione del chiosco (che, in ogni caso, è chiuso già da tempo) e dovrà pagare le spese legali a Roma Capitale.
Il chiosco va rimosso, l’area ripristinata.
E all’orizzonte c’è una gara pubblica.
L’assessora municipale: “Verrà rimesso a bando”
Modalità che conferma anche l’assessora alle Attività Produttive del II municipio, Valentina Caracciolo: “Quel chiosco come tutti gli altri del territorio vengono rimessi a bando.
Nel frattempo gli uffici del Suap stanno facendo un grande lavoro, nell’ambito del quale sono emerse morosità come nel caso di Villa Glori.
Sulle basi di queste istruttorie valutiamo cosa fare in tutti i singoli casi, anche l’opportunità di ripetere o meno determinate esperienze”.
Auleta (Avs): “Sentenza inequivocabile”
Barbara Auleta, presidente della commissione Commercio, è d’accordo: “L’ufficio municipale, nonostante sia sotto organico, sta svolgendo un lavoro enorme e fondamentale, molto serio.
Su Villa Glori c’è poco da fare, la sentenza è chiara.
C’era e c’è una morosità, dalla scadenza della convenzione non hanno più pagato.
Ora il municipio sta lavorando alla messa a bando di tutti i chioschi, seguendo le linee guida approvate dal consiglio a margine dell’approvazione del piano del commercio”.
(Articolo di Valerio Valeri, pubblicato con questo titolo l’11 giugno 2026 sul sito online “Roma Today”)

