La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) così come stabilita dal Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), va applicata anche ai Piani di Assetto dei parchi.
Comporta per ogni Piano di Assetto di un’area naturale protetta – dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di Scoping (art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006) – la pubblicazione ed il deposito per 60 giorni della “proposta” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2° comma dell’art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del Piano, ove si renda necessaria, ai sensi del 2° comma dell’art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di “parere motivato” ai sensi del 1° comma dell’art. 15).
Alla decisione finale deve seguire la vera e propria adozione del Piano di Assetto da parte del Consiglio Direttivo e la sua pubblicazione e deposito per 40 giorni, seguendo il dettato del 4° comma dell’art. 12 della legge n. 394/1991.
I tre originari disegni di legge di modifica della legge quadro n. 394/1991 non prevedevano la procedura di V.A.S.: il suo inserimento è stato proposto come emendamento soltanto dalla associazione “Verdi Ambiente e Società” in occasione della audizione che il 13 ottobre del 2013 ha avuto con la Commissione Ambiente del Senato.
L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione da parte dell’Assemblea del Senato del testo unificato che non è stato poi approvato nella precedente legislatura.
In questo frattempo VAS ha denunciato i vizi di legittimità dei Piani di Assetto del parco nazionale del Circeo e dei parchi regionali di Veio, dei Castelli Romani e di Bracciano-Martignano, adottati senza Valutazione Ambientale Strategica, avviata anni dopo per legittimarli.
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