Dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente del 27 marzo 2014 si legge che <<il concetto di “aree naturali protette” è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. Le ZPS – per principio ormai consolidato – rientrano nell’ambito delle aree protette, in quanto “parchi e riserve” (art. 142 co. 1, lett. f) d. lgs. 42/2004).>>
A confermarlo è la Sentenza n. 11875 del 12 marzo 2014 con cui la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato un recente importante orientamento giurisprudenziale (in precedenza vds. Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2003, n. 44409) in campo ambientale.
Prima invece la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2885 del 18 maggio 2012 aveva seguito un orientamento contrario.
Vi si legge che <<con la deliberazione in parola la Giunta regionale, nel disporre le misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), aveva escluso l’assimilazione delle zone e dei siti in questione alle aree naturali protette, elaborata dal Comitato di cui all’articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. …….
la Regione ha negato che una siffatta assimilazione sia stata introdotta dalla deliberazione del Comitato di cui all’articolo 3 della legge n. 394 del 1991 adottata in data 2 dicembre 1996.>>
Prima ancora della approvazione della suddette deliberazione, in applicazione della legge n. 157/1992 così come recepita nella rispettiva legislazione, le Regioni e le Province Autonome con i rispettivi Piani Faunistico-Venatori avevano dato legittimazione tanto agli istituti di protezione della fauna selvatica (soprattutto Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura), in aggiunta alle aree naturali protette già istituite (come parchi, riserve naturali e monumenti naturali) per concorrere al rispetto della quota minima del 20% e di quella massima del 30% di superficie agro-silvo-pastorale comunque preclusa alla attività venatoria, quanto gli istituti faunistici destinati alla caccia a gestione privata per una quota massima del 15% (soprattutto Aziende Faunistico-Venatorie), riservando ad Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) la rimenante superficie agro-silvo-pastorale (dal 55 al 65%).
Successivamente, ma sempre prima della deliberazione di cui all’oggetto, in applicazione delle Direttive “Uccelli” 79/409/CEE (così come recepita al 5° comma dell’art. 1 della legge n. 157/1992) e della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, le Regioni e le Province Autonome hanno individuato e designato proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), che non solo sono spesso coincidenti fra loro o ricompresi per lo più gli uni dentro le altre, ma che ricadono anche all’interno di aree naturali protette istituite o di Oasi di Protezione e di Zone di Ripopolamento e Cattura o addirittura di Aziende Faunistico Venatorie.
In questo quadro di fondo è intervenuto il Comitato per le Aree Naturali Protette, che – nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati di integrare la classificazione delle aree protette, ai sensi della lett. a) del 4° comma dell’art. 3 della legge n. 394/1991 – con deliberazione del 2 dicembre 1996 ha adottato una classificazione delle aree naturali protette ricomprendendovi anche – alle lettere g) ed h) del punto 1 – rispettivamente le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), quest’ultime designate a conclusione dell’iter relativo ad ogni proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC).
Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge n. 394/1991 <<il Ministro dell’ambiente … provvede all’attuazione delle deliberazioni adottate>> dal Comitato per le Aree Naturali Protette e <<riferisce sulla loro esecuzione>>: ne deriva che la deliberazione del Comitato del 2.12.1996 ha la piena valenza giuridica di un atto delegato in questa forma espressamente dalla legge stessa.
La deliberazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997: da tale data sono diventate così vigenti per pSIC e ZPS le misure di salvaguardia ed i conseguenti divieti prescritti dal comma 3 dell’articolo 11, combinato con i commi 3 e 4 dell’articolo 6, nonché – per le aree naturali protette regionali – con il 6° comma dell’art. 22 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991.
La Sentenza n. 11875 del 12 marzo 2014 ha affermato che anche le zone umide d’interesse internazionale e le aree ricadenti nelle zone di protezione speciale, nelle zone speciali di conservazione devono considerarsi “aree naturali protette” ai sensi della legge n. 394/1991 e s.m.i., quindi tutelate anche ai sensi del 1° comma dell’art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 secondo cui <<sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: ….. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi>>.
La Suprema Corte di Cassazione Penale lo ha fatto nel seguente modo: <<Quanto, però, alla sussistenza delle zone ZPS e p/SIC il medesimo giudice di prime cure, richiamato da quello di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ricorda come vi sia un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità di questa Corte secondo cui il concetto di “aree naturali protette” è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. (sez. 3, n. 44409 del 7.10.2003, Natale, rv. 226400, fattispecie nella quale la Corte ha affermato la inclusione tra le aree protette della zona di protezione speciale denominata “Murgia Alta”).
Le ZPS – per principio ormai consolidato – rientrano nell’ambito delle aree protette, in quanto “parchi e riserve” (art. 142 co. 1, lett. f) dlgs 42/2004). >>