Sui tre disegni di legge di modifica della legge quadro n. 394/1991, all’epoca presentati, il 9 ottobre del 2013 si è svolta l’audizione informale con le associazioni VAS, rappresentata dal dott. Arch. Rodolfo Bosi in qualità di responsabile nazionale per Parchi e Territorio, e WWF, rappresentata da Franco Ferroni e Raniero Magini, tutti e tre convocati dal Presidente Giuseppe Francesco Maria Marinello (PDL) dell’Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi (fra cui figurano Massimo Caleo e Loredana De Petris). (vedi https://www.rodolfobosi.it/audizione-con-vas-e-wwf-della-commissione-ambiente-del-senato-sulle-3-proposte-di-modifica-della-legge-quadro-sulle-aree-protette/).
Fra le modifiche-della-394-del-1991-proposte-da-vas quel giorno c’è stato il seguente emendamento relativo al Procedimento di adozione ed approvazione dei Piani di Assetto, che è stato l’unico ad essere proposto solo dalla associazione “Verdi Ambiente e Società”.
Tutti e tre i disegni di legge hanno perso l’occasione di adeguare il dettato normativo con il 4° comma dell’art. 7, di cui tutti e tre abrogano la seconda parte per proporre in modo unanime che il Piano di Assetto debba intendersi comunque definitivamente approvato così come adottato se non venisse approvato entro un anno.
A parte la dubbia legittimità dell’esautoramento delle Regioni in caso di inerzia, perché si può prestare ad operazioni anche di tipo speculativo in danno dei parchi anziché a tutela di essi, in questa sede interessa mettere in evidenza il mancato recepimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prescritta dal D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dapprima dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010: comporta che la redazione di ogni Piano di Assetto deve essere obbligatoriamente sottoposta a VAS.
La procedura di VAS così come stabilita comporta dunque per ogni Piano di Assetto di un’area naturale protetta – dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di Scoping (art. 12) – la pubblicazione ed il deposito per 60 giorni della “proposta” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2° comma dell’art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del Piano, ove si renda necessaria, ai sensi del 2° comma dell’art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di “parere motivato” ai sensi del 1° comma dell’art. 15).
Alla decisione finale deve seguire la vera e propria adozione del Piano di Assetto da parte del Consiglio Direttivo e la sua pubblicazione e deposito per 40 giorni, seguendo il dettato del 4° comma dell’art. 12 della legge n. 394/1991.
Per esigenze di tempo non si può in questa sede entrare nei particolari di questa procedura che risulta finora per lo più disattesa: si porta come esempio il Piano di Assetto del Parco nazionale del Circeo che è stato adottato con deliberazione n. 43 del 22 dicembre 2011 senza nemmeno avere avviato la procedura di VAS, mettendo in risalto che il 5° comma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che “la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione” per cui “i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.
Dei tre disegni di legge quello della senatrice De Petris sfiora soltanto il problema, perché propone che sia soggetta al nulla osta dell’Ente Parco anche “l’approvazione dei piani e programmi, con le relative varianti, soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora comportino previsioni all’interno dell’area protetta”: sembra ignorare, al pari dei senatori D’Al’ e Caleo che alla procedura di VAS deve essere sottoposto l’intero Piano di Assetto e che ad esprimere un “parere” motivato sulle osservazioni presentate alla sua “proposta” è l’autorità competente della Regione con cui l’Ente Parco è chiamato solo a collaborare.
Nel disegno-di-legge-approvato-dallassemblea-del-senato il 10 novembre 2016 (dove figurano in rosso gli emendamenti approvati quel giorno) la proposta di VAS è stata recepita nel seguente modo.
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)
1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ….
b) all’articolo 12:
…..
8) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il piano è predisposto dall’Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge.
La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso.
L’Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell’autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nell’ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell’articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell’articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143.
Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.
4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate.
Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l’Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni.
Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d’intesa con l’Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ovvero d’intesa, oltre che con l’Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-bis, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.».
Come si può vedere, si fa distinzione tra la “proposta” di Piano di Assetto adottata in sede di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed il Piano medesimo da adottare solo dopo che ha subito le dovute revisioni, ma non si parla della pubblicazione e del deposito per 60 giorni della medesima “proposta” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte assieme ad una Sintesi Non Tecnica: in tal modo non si lascia capire che le revisioni apportate sono quelle conseguenti all’accoglimento delle osservazioni presentate proprio alla “proposta “di Piano, operato sotto forma di “parere motivato” espresso dall’autorità competente della Regione con cui l’Ente Parco è chiamato solo a collaborare.
Rimane comunque chiara la distinzione tra un “prima” ed un “dopo” e quindi evidente il riferimento a due procedure separate e non sovrapponibili perché con tempi diversi (60 giorni per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica riferita alla “proposta” di Piano e successivi 40 giorni per la procedura classica riferita al Piano adottato).
Questa distinzione assume una enorme importanza, se rimarrà comunque tale anche nel testo che verrà approvato dalla Camera dei Deputati, perché la “legge quadro” sulle aree naturali protette così come modificata e definitivamente approvata in quanto “legge cornice” dovrà essere recepita dalle Regioni nelle rispettive leggi in materia di parchi e riserve, oltre che essere direttamente rispettata dagli Enti di gestione dei Parchi nazionali.
La Regione Lazio in particolare dovrà adeguare i procedimenti in corso di redazione, adozione ed approvazione dei Piani di Assetto di diversi parchi (Veio, Castelli Romani e Bracciano-Martignano), anteponendo la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (con i suoi 60 giorni di pubblicazione e deposito della “proposta” di Piano) alla procedura di adozione del Piano ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 (con i suoi successivi e non contestuali 40 giorni di pubblicazione e deposito del Piano di Assetto adottato dal Consiglio Direttivo).
Ci si augura vivamente ad ogni modo che il testo così come sopra approvato dal Senato venga perfezionato dalla Camera dei Deputati, esplicitando meglio e senza equivoci la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, integrandola con l’obbligo mal recepito di sancire per legge che le destinazioni dei Piani di Assetto debbono rispettare le prescrizioni impartite dai Piani Territoriali Paesistici Regionali (PTPR) ed in particolare quelle che dettano la tutela integrale e quindi la inedificabilità.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi