La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani di Assetto delle aree naturali protette
Ai sensi del 1° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano di Assetto di ogni area naturale protetta e comprende le seguenti 7 fasi temporali:
1 – lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 12);
2 – l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 13);
3 – lo svolgimento di consultazioni (art. 14);
4 – la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);
5 – la decisione (art. 16);
6 – l’informazione sulla decisione (art. 17);
7 – il monitoraggio (art. 18).
La procedura, così come sopra stabilita, comporta dunque per ogni Piano di Assetto di un’area naturale protetta – dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di Scoping (art. 12) – la pubblicazione ed il deposito della “proposta” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2° comma dell’art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del Piano, ove si renda necessaria, ai sensi del 2° comma dell’art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di “parere motivato” ai sensi del 1° comma dell’art. 15).
Adozione del Piano di Assetto del parco regionale dei Castelli Romani
A seguito del mandato conferito il 4 dicembre 2007 dalla Comunità del Parco dei Castelli Romani, la redazione del “Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale” (in sigla P.P.P.E.S.) è stata curata dal Consiglio Direttivo che con deliberazione n. 22 del 21 maggio 2009 ha poi adottato il P.P.P.E.S. su cui la Comunità del Parco il 15 luglio 2009 ha espresso il parere favorevole di propria competenza: con deliberazione n. 30 del 23 luglio 2009 il Consiglio Direttivo ha preso atto del parere favorevole della Comunità del Parco ed ha trasmesso alla Regione Lazio il P.P.P.E.S., in modo del tutto distinto e separato dal Piano di Assetto, senza nemmeno avere avviato per esso la procedura di VAS.
Con deliberazione n. 23 del 21 maggio 2009 il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco dei Castelli Romani ha adottato il “Piano del Parco” dei Castelli Romani senza nemmeno avere avviato la procedura di VAS anche per esso.
Dal 24 giugno 2009 al 3 agosto 2009 il Piano è rimasto depositato per consentirne la consultazione e la presentazione delle osservazioni: in questo frattempo con nota del Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli prot. n. 133486 del 10 luglio 2009 l’Ente Parco è stato invitato a sottoporre a VAS il Piano di Assetto in virtù del D.Lgs. n. 4/2008.
Ignorando del tutto la suddetta nota, che verrà presa in considerazione solo alla fine del 2011 (come si dirà più avanti), l’Ente Parco ha incaricato il suo ufficio tecnico di svolgere l’istruttoria tecnica delle controdeduzioni alle osservazioni, che si è chiusa il 6 ottobre 2009.
Con deliberazione n. 38 del 31 ottobre 2009 il Consiglio Direttivo ha preso atto delle controdeduzioni che ha trasmesso alla Regione Lazio assieme agli elaborati del Piano ed alle osservazioni presentate.
Il 5° comma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che <<la VAS costituisce per i piani … a cui i applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione>> e stabilisce conseguentemente che <<i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.>>
Il 4° comma del precedente art. 3-quinques stabilisce a sua volta che <<qualora sussistano i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo>>.
Ciò nonostante la Regione Lazio non ha ritenuto di esercitare il suo potere sostitutivo e di annullare conseguentemente il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani adottato senza VAS, benché espressamente da lei richiesta con la nota prot. n. 133486 del 10 luglio 2009.
Riguardo al Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani va messo in grande evidenza anche l’operato dell’allora Direttore arch. Roberto Sinibaldi, che ha ignorato del tutto l’obbligo di sottoporre al procedimento di VAS il Piano di Assetto, ma che quando é stato direttore dell’Ente Parco di Veio si é permesso di chiedere a luglio del 2002 senza il preventivo assenso del Consiglio Direttivo di far sottoporre il redigendo Piano di Assetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in ottemperanza alla Direttiva 2001/42/CE emanata un anno prima, ma non ancora nemmeno recepita dall’Italia (che solo nel 2006 ha emanato il D.Lgs. 152, peraltro viziato di legittimità proprio riguardo al procedimento di VAS e per tali motivi poi modificato due anni dopo).
Come direttore dell’Ente Parco dei Castelli Romani l’arch. Roberto Sinibaldi ha permesso che il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani venisse approvato dal Consiglio Direttivo, pubblicato, osservato e controdedotto senza preoccuparsi minimamente di sottoporlo alla procedura di VAS: in perfetta coerenza con questa linea di comportamento, si é guardato bene dal far presente l’obbligo di rispettare la procedura di VAS anche per il Piano di Assetto del Parco del Circeo quando nel 2011 con note prot. n. 341789 del 05.08.2011 e n. 462504 del 26.10.2011é stato autorizzato dalla Regione Lazio a supportare l’Ente in qualità di esperto di urbanistica, ai fini della redazione del Piano del Parco.
La Relazione preliminare alla VAS per il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani
Come già precedentemente detto, con nota del Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli prot. n. 133486 del 10 luglio 2009 l’Ente Parco era stato invitato a sottoporre a VAS il Piano di Assetto in virtù del D.Lgs. n. 4/2008.
Al suddetto invito è stato dato seguito a distanza di più di 2 anni, in un modo peraltro non del tutto regolare, quando a capo dell’Ente Parco è stato nominato il Commissario Straordinario Matteo Mauro Orciuoli e Direttore Facente Funzioni è stato nominato il Dott. Agr. Tommaso Mascherucci: con Determinazione n. 190 del 29 settembre 2011 è stato infatti conferito l’incarico di <<redigere la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativamente al Piano di Assetto>> al Dott. Agronomo Enrico Martinoli, che il 20 febbraio 2012 ha consegnato un documento dal titolo “Relazione preliminare alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” da lui considerato “relativo al Rapporto Preliminare” finalizzato alla sua consultazione da parte
dei soggetti competenti in materia ambientale
Pur riconoscendo espressamente (alla pag. 8) <<la VAS come uno strumento necessario alla formulazione del piano/programma, che non un elaborato tecnico autonomo>>, la “Relazione” prevede come fase successiva al documento finale di Scoping la redazione del Rapporto Ambientale che però non lega direttamente alle scelte di Piano da fare nel rispetto delle sue prescrizioni, mettendo a consultazione solo questo documento e non anche la contestuale “proposta” del Piano di Assetto, per cui il successivo “parere motivato” si avrebbe solo sul Rapporto Ambientale e non anche e soprattutto sulla “proposta” del Piano di Assetto.
Alla pag. 8 la “Relazione” afferma testualmente: <<in una situazione ottimale la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi del percorso di pianificazione .. Le prime applicazioni della VAS dovrebbero dunque anticipare la formulazione del disegno di piano>>.
Ma poi, per “giustificare” che la VAS viene effettuata a posteriori (del tutto illecitamente perché la normativa vigente in materia non lo prevede) alla pag. 14 la “Relazione” arriva a fare la seguente considerazione: <<Quindi allo stato attuale le attività di formazione del PAP e quelle proprie della VAS daranno luogo a dei contenuti necessari per l’adozione del nuovo strumento urbanistico. In pratica la VAS non rappresenta un lavoro indicativo di una struttura da realizzare, ma l’adeguamento e il rilevamento di ciò che è già esistente e funzionale, che richiede una ulteriore definizione sugli obiettivi in merito alla gestione amministrativa relativamente al contesto della sostenibilità. In questo quadro la prima fase della VAS, con le attività in precedenza descritte, può generare degli orientamenti relativi alle strategie di pianificazione solo là ove si rilevino condizioni di criticità, considerato che il PAP è stato già definito dall’organo proponente ed è già stato sottoposto all’esame dell’Autorità competente per la successiva approvazione>>.
Viene lasciato intendere che il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani possa e debba essere “adeguato” e di nuovo adottato, non si sa bene se facendolo quindi tornare indietro per assegnare questo compito al Consiglio Direttivo o a chi ne fa le veci.
Ma in totale contrasto con le finalità stesse della VAS la “Relazione” alla pag. 23 arriva addirittura ad esulare, in totale eccesso di potere, dai compiti di un Rapporto Preliminare perché si permette di restringere il perimetro definitivo del parco adottato dal Consiglio Direttivo, affermando che <<la proposta può essere quella di considerare il precedente confine del Parco sulla cresta dell’Artemisio e far coincidere l’area contigua con il limitare del SIC>>.
La “Relazione” arriva alla conclusione che <<da questa prima analisi sono emerse molte condizioni che rappresentano la base per ulteriori approfondimenti da affrontare nelle sedi opportune al fine di poter procedere alla stesura del rapporto ambientale e di tutti gli altri obiettivi descritti in questo piano preliminare>>.
In termini di “metodo” la “Relazione” sembra voler anticipare e soprattutto condizionare i contenuti del Rapporto Ambientale che va invece redatto sulla base delle prescrizioni che dovranno essere dettate dall’Area VIA e VAS della Regione Lazio a conclusione proprio dell’esame del Rapporto Preliminare con il documento conclusivo di Scoping, che non è dato al momento di sapere se sia stato trasmesso all’Ente Parco dei Castelli Romani.
Va per di più messo in evidenza che la suddetta “Relazione” non risulta essere stata approvata con apposita deliberazione del Commissario Straordinario.
Non è dato di sapere se sia stata almeno approvata con apposita Determinazione dell’allora Direttore Paolo Giuntarelli: di certo c’è che è stata trasmessa alla Regione Lazio.
La posizione assunta dall’Area Conservazione e Foreste della Regione Lazio riguardo alla Relazione preliminare alla VAS per il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani
La “Relazione” del Dott. Agronomo Enrico Martinoli è pervenuta all’Area Conservazione e Foreste della Regione Lazio che l’ha registrata al prot. n. 157136 del 6 aprile 2012 e che una volta esaminato questo particolare “Rapporto Preliminare” ha trasmesso all’Area VIA e VAS della Regione Lazio ed all’Ente Parco la nota prot. n. 281787 del 26 giugno 2012, a firma del Dirigente Dott.ssa Marina Rabagliati, con cui ha fatto sapere di ritenere che <<la proposta di portare fuori l’area del SIC dal perimetro del Parco possa comportare un minor grado di tutela sulla conservazione e la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario del SIC Maschio dell’Artemisio, in particolare di quelli di ambito forestale>> e conseguentemente ha espresso <<la necessità di ottenere chiarimenti in merito alla proposta di nuova perimetrazione del Parco e in particolare in merito alla esclusione dallo stesso perimetro del SIC Maschio dell’Artemisiso>>, restando <<in attesa della trasmissione del Rapporto Ambientale>>.
Con una nota del 28 giugno 2012, indirizzata al Commissario Straordinario Matteo Orciuoli ed all’allora Direttore Paolo Giuntarelli, la Sezione Castelli Romani dell’associazione Italia Nostra ha rilevato diversi vizi di legittimità della “Relazione” che a suo giudizio va respinta in toto.
Si fa presente in conclusione che, se da un lato il Ministero dell’Ambiente è la autorità competente in sede statale cui è demandata la responsabilità di assicurare alla Comunità Economica Europea il totale rispetto della procedura di VAS prescritto dalla Direttiva 2001/42/CE, dall’altro lato ad essere chiamato a rispondere di eventuali violazioni di questa norma comunitaria è però il Governo a cui l’art. 120 della Costituzione dà la possibilità di evitarle sostituendosi “a organi delle Regioni, … nel caso di mancato rispetto …. della normativa comunitaria”.
Per tali motivi con nota prot. n. 1 del 18 gennaio 2013 il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha chiesto un “Intervento del Governo per le ripetute violazione della Direttiva 2011/42/Ce sulla Valutazione Ambientale Strategica”.
Relazione preliminare alla Valutazione Ambientale Strategica
Osservazioni di Italia Nostra alla Relazione preliminare alla V.A.S.