La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani di Assetto delle aree naturali protette
Ai sensi del 1° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano di Assetto di ogni area naturale protetta e comprende le seguenti 7 fasi temporali:
1 – lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 12);
2 – l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 13);
3 – lo svolgimento di consultazioni (art. 14);
4 – la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);
5 – la decisione (art. 16);
6 – l’informazione sulla decisione (art. 17);
7 – il monitoraggio (art. 18).
La procedura, così come sopra stabilita, comporta dunque per ogni Piano di Assetto di un’area naturale protetta – dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di Scoping (art. 12) – la pubblicazione ed il deposito della “proposta” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2° comma dell’art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del Piano, ove si renda necessaria, ai sensi del 2° comma dell’art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di “parere motivato” ai sensi del 1° comma dell’art. 15).
Il Piano di Assetto del parco naturale regionale del Complesso Lacuale di Bracciano- Martignano
In considerazione anche della nota di VAS prot. n. 10 del 16 marzo 2010, il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del complesso Lacuale di Bracciano-Martignano il 28 marzo 2010 aveva approvato una deliberazione con cui ha preso atto della “proposta finale” del Piano del Parco così come finito di redigere dall’arch. Alberto Durante e delle misure da adottare per sottoporla ad un corretto procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Ma all’atto della decadenza del mandato di quel Consiglio Direttivo, con specifici decreti il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, On. Renata Polverini, ha commissariato tutti gli enti di gestione delle aree naturali protette istituite nel Lazio.
Con Decreto n. TO406 del 12 agosto è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente Parco di Bracciano-Martignano il sig. Stefano Stefanelli, ristoratore, all’epoca Vicesindaco di Trevignano, con lo specifico incarico di adottare il Piano di Assetto di quell’area naturale protetta, in ottemperanza alla sentenza del TAR del Lazio n. 17694 del 6 maggio 2010, depositata il 15 giugno 2010.
Con una istanza presentata l’11.5.2009 la S.r.l. “Miralago” aveva invitato la Regione Lazio ad attivare le misure sostitutive previste dal 3° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 con l’adozione del Piano d’assetto del parco naturale regionale del Complesso Lacuale di Bracciano- Martignano ed aveva impugnato il silenzio-rifiuto con il ricorso n. 8616 depositato il 30 ottobre 2010.
In accoglimento del ricorso la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio ha stabilito che <<la Regione Lazio è tenuta a provvedere sull’istanza e diffida proposta dalla società Miralago Srl con determinazione esplicita e deve assegnarsi allo stesso il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o – se anteriore – dalla notifica della presente decisione, a cura di parte.>>
I 60 giorni dalla notifica scadevano il 20 agosto 2010: in tale giorno il Commissario Straordinario ha adottato il Piano di Assetto del Parco del Complesso Lacuale di Bracciano- Martignano ai soli sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997, senza che sia stata nemmeno avviata la procedura di VAS.
Si fa presente in conclusione che, se da un lato il Ministero dell’Ambiente è la autorità competente in sede statale cui è demandata la responsabilità di assicurare alla Comunità Economica Europea il totale rispetto della procedura di VAS prescritto dalla Direttiva 2001/42/CE, dall’altro lato ad essere chiamato a rispondere di eventuali violazioni di questa norma comunitaria è però il Governo a cui l’art. 120 della Costituzione dà la possibilità di evitarle sostituendosi “a organi delle Regioni, … nel caso di mancato rispetto …. della normativa comunitaria”.
Per tali motivi con nota prot. n. 1 del 18 gennaio 2013 il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha chiesto un “Intervento del Governo per le ripetute violazione della Direttiva 2011/42/Ce sulla Valutazione Ambientale Strategica”.
Legenda della zonizzazione del Piano di Assetto