Ai sensi del 1° comma dell’art. 10 della legge n. 157/92 <<tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria>>: ai sensi del successivo 2° comma <<le regioni e le province .. realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio>>.
In base al successivo comma 7 <<ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori>>: ai sensi del successivo comma 10 <<le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7>>.
Ogni piano faunistico venatorio deve comprendere gli istituti che sono raggruppati nelle 3 grandi categorie individuate dalla legge n. 157 dell’8 febbraio 1992, in funzione della destinazione faunistica e/o venatoria delle aree interessate:
- territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione faunistica (per una quota dal 20 al 30 %);
- territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia riservata a gestione privata (per una quota massima del 15 %);
- territorio agro-silvo-pastorale rimanente (min. 55% – max.65%) destinato alla caccia programmata, ripartito in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).
Territorio destinato alla protezione faunistica
Come già detto, ai sensi del 3° comma dell’art. 10 della legge n. 157/1992 <<il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni>>.
Ai sensi del successivo comma 4 <<il territorio di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a) (“oasi di protezione”), b) (“zone di ripopolamento e cattura”), c) (“centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica”). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnata da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole>>.
Complessivamente dunque il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione faunistica è costituito da:
- Aree Naturali Protette (ANP) nazionali e regionali;
- Oasi di Protezione;
- Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC);
- Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- Zone Militari;
- Fondi Chiusi.
Territorio destinato alla protezione faunistica: Oasi di Protezione
Si tratta di un istituto amministrativo previsto dalla lettera a) del comma 8 dell’art. 10 della legge n. 157/1992, che é relativo alle “Oasi di protezione”.
Il divieto di caccia é stabilito espressamente dalla legge n. 157/1992: ai sensi infatti della lettera c) del 1° comma dell’art. 21 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 <<é vietato a chiunque … c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione>>.
Tra le “Oasi di Protezione” la Regione Lazio classifica anche le “Zone di Protezione delle Rotte di Migrazione”, le “Zone di Rifugio” e le “Bandite” nazionali e regionali, di cui si dirà nello specifico più avanti.
Territorio destinato alla protezione faunistica: Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)
Si tratta di un istituto amministrativo previsto dalla lettera b) del comma 8 dell’art. 10 della legge n. 157/1992, che é relativo alle “Zone di ripopolamento e cattura”.
Il divieto di caccia é stabilito espressamente dalla legge n. 157/1992: ai sensi infatti della lettera c) del 1° comma dell’art. 21 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 <<é vietato a chiunque … c) l’esercizio venatorio nelle … zone di ripopolamento e cattura>>.
Territorio destinato alla protezione faunistica: Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica
Si tratta di un istituto amministrativo previsto dalla lettera c) del comma 8 dell’art. 10 della legge n. 157/1992, che é relativo ai “centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale”.
Il divieto di caccia é stabilito espressamente dalla legge n. 157/1992: ai sensi infatti della lettera c) del 1° comma dell’art. 21 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 <<é vietato a chiunque … c) l’esercizio venatorio .. nei centri di riproduzione di fauna selvatica>>.
Territorio destinato alla protezione faunistica: Zone Militari
Ai sensi della lettera d) del 1° comma dell’art. 21 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 <<é vietato a chiunque … d) l’esercizio venatorio ove siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorità militare … purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto>>.
Territorio destinato alla protezione faunistica: Fondi chiusi
Ai sensi del 3° comma dell’art. 15 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, che é relativo alla “Utilizzazione dei terreni agricoli a fini venatori e fondi chiusi”, <<il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale, al Presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dallo stesso é esaminata entro sessanta giorni>>.
Ai sensi del 4° comma del medesimo art. 15 della legge 157/1992 <<la richiesta é accolta se non ostacoli l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria … É altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l’attività venatoria sia in contrasto con l’esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale>>.
Ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 15 <<il divieto é reso noto mediante l’apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area interessata>>.
Ai sensi infine del successivo 6° comma <<nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia é vietato a chiunque, compreso il proprietario o conduttore, esercitare l’attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto>>.
Territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata
Ai sensi del 5° comma dell’art. 10 della legge n. 157/1992 <<il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell’articolo 16, comma 1 (relativo alle “Aziende Faunistico-Venatorie” ed alle “Aziende Agri-Turistico-Venatorie”) e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale>>.
Complessivamente dunque il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia a gestione privata è costituito da:
- Aziende Faunistico-Venatorie (AFV);
- Aziende Agri-Turistico-Venatorie;
- Centri privati di riproduzione della fauna selvatica.
Territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata: Aziende Faunistico Venatorie (AFV)
Si tratta di un istituto amministrativo previsto dalla lettera a) del 1° comma dell’art. 16 della legge n. 157 dell’8 febbraio 1992, ai sensi del quale <<le regioni … possono: a) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica. … In tali aziende la caccia é consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non é consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto>>.
Territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata: Aziende Agri-Turistico-Venatorie
Si tratta di un istituto amministrativo previsto dalla lettera b) del 1° comma dell’art. 16 della legge n. 157 dell’8 febbraio 1992, ai sensi del quale <<le regioni … possono: a) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento>>.
Territorio destinato alla caccia a gestione privata: Centri privati di riproduzione della fauna selvatica
Si tratta di un istituto amministrativo previsto dalla lettera d) del comma 8 dell’art. 10 della legge n. 157/1992, che é relativo ai <<centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l’esercizio dell’attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominati individualmente >>.
Territorio destinato alla caccia programmata
Ai sensi del 6° comma dell’art. 10 della legge n. 157/1992 <<sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall’articolo 14>> che è relativo proprio alla “gestione programmata della caccia”.
Ai sensi del 1° comma dell’art. 14 <<le regioni, con apposite norme, … ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata …in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali>>.
All’interno degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata è costituito anche da:
- Zone Addestramento Cani (ZAC);
Territorio destinato alla caccia programmata: Zone Addestramento Cani (ZAC)
Si tratta di un istituto amministrativo previsto dalla lettera e) del comma 8 dell’art. 10 della legge n. 157/1992, che é relativo alle <<zone e i periodi per l’addestramento, l’allevamento e le gare di cani anche su fauna selvatica o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati>>.