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Guida al referendum sulla separazione delle carriere – Messaggi ingannevoli: “I giudici bloccano i rimpatri degli stupratori”

16/03/2026
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Guida al referendum sulla separazione delle carriere – Messaggi ingannevoli: “I giudici bloccano i rimpatri degli stupratori”
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Lo scorso 13 marzo la premier Giorgia Meloni ha fatto pubblicare un post, poi cancellato, per reclamizzare il voto per il Sì a cui é stata data poi la seguente motivazione: “Se vince il No stupratori e pedofili saranno liberi”.

Oltre ad offendere le femministe, la Meloni torna ad attaccare la magistratura.

Lo fa durante le comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente, che chiude parlando di immigrazione e in particolare degli stranieri trasferiti nei centri in Albania.

Che, assicura, sono “pienamente in linea col diritto internazionale ed europeo”.

“Anche se temo – aggiunge – che per alcuni non basterà neanche questo e che non cesseranno le ordinanze di revoca dei trattenimenti in Albania, come è accaduto nel recente caso dei migranti irregolari condannati per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo e, molto desolante doverlo raccontare, violenza sessuale su minori che per i giudici non possono essere trattenuti né rimpatriati perché hanno fatto strumentalmente richiesta di protezione internazionale: decisioni che non trovano giustificazione nella normativa italiana, nella normativa europea e neppure nel buon senso”.

In altre parole, secondo Meloni la magistratura starebbe violando la legge.

A ben guardare, però, le accuse portate riguardo al caso del cittadino algerino irregolare sul territorio italiano e con diversi precedenti penali, trasferito forzatamente presso il centro di Gjadër in Albania, dimostrano che non è stato letto il dispositivo della sentenza.

Lo scorso 10 febbraio 2026, il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni nei confronti di questo cittadino algerino.

Secondo i giudici, nel corso della vicenda lo Stato italiano avrebbe commesso gravi lacune procedurali e violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

La sentenza ricostruisce che nella serata del 10 aprile 2025 l’uomo è stato prelevato dal CPR di Gradisca d’Isonzo, in Friuli-Venezia Giulia, dove si trovava regolarmente trattenuto in attesa di espulsione.

Al momento della partenza, non gli è stata fornita alcuna motivazione scritta per lo spostamento.

Le autorità gli hanno comunicato soltanto a voce che sarebbe stato trasferito in un altro centro italiano, il CPR di Brindisi.

Questa informazione, però, era falsa: l’uomo è stato invece condotto verso l’Albania, nel centro di Gjadër.

Il trasferimento è durato circa 20 ore ed è stato caratterizzato da misure di sicurezza molto rigide, che la difesa del migrante ha definito «degradanti». Durante tutto il tragitto sul pullman e sulla nave militare, l’uomo è rimasto con i polsi legati da fascette di plastica (o velcro).

Secondo quanto riportato in sentenza, poteva liberarsi solo per andare in bagno, cosa che gli è stata concessa soltanto due volte in quasi un giorno di viaggio.

Alla luce di questi fatti, il Tribunale di Roma ha ritenuto violati il diritto alla libertà personale, tutelato dall’articolo 13 della Costituzione, e il diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Richiamando una decisione della Corte costituzionale, il Tribunale ha ricordato che le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione valgono pienamente anche per gli stranieri e che «non può risultare minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale», solo perché una persona è irregolare sul territorio italiano.

Il diritto spetta a tutti «in quanto esseri umani».

L’articolo 13 della Costituzione stabilisce che la libertà personale è inviolabile e può essere limitata solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.

Si tratta, come si legge nella sentenza, di «una delle pietre angolari della convivenza civile in un regime democratico».

Secondo il giudice, anche il trasferimento (successivo al trattenimento) è un atto che incide sulla libertà personale.

Di conseguenza, ogni trasferimento forzato di una persona detenuta in un CPR deve avvenire con un provvedimento scritto, motivato e impugnabile.

Nel caso esaminato dal Tribunale, invece, il cittadino algerino è stato «fisicamente prelevato e trasferito» senza essere posto nelle condizioni di conoscere «dove, quando e perché».

Inoltre, secondo la ricostruzione della sentenza, sarebbe stato ingannato sulla reale destinazione, in violazione della propria libertà morale e del diritto all’autodeterminazione.
Un ulteriore passaggio ritenuto centrale dal Tribunale riguarda l’ingerenza arbitraria nel diritto alla vita privata e familiare del cittadino algerino, tutelato dall’articolo 8 della CEDU.

Il migrante era inserito in un percorso di valutazione della capacità genitoriale presso il Tribunale per i minorenni, che prevedeva incontri fisici con i suoi figli minori.

Il Tribunale di Roma ha rilevato che il trasferimento in Albania avrebbe interrotto tale percorso senza una previa ponderazione degli interessi in gioco.

Richiamando la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il Tribunale ha sottolineato che l’interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente in ogni decisione amministrativa.

Per usare le parole del giudice, «in assenza di ulteriori indicazioni da parte dell’amministrazione, non può ritenersi che tali modalità di incontro, specifiche e peculiari poiché finalizzate a garantire il benessere della prole, siano state in concreto assicurate.

Né risulta a tal fine sufficiente il mero richiamo alla regola generale che consente, in astratto, al trattenuto di mantenere da Gjadër contatti con l’esterno».
Insomma, secondo il Tribunale l’amministrazione non ha dimostrato di aver valutato davvero l’impatto del trasferimento sul rapporto tra padre e figli, né di aver garantito in concreto la continuità del percorso disposto dal giudice minorile.

In conclusione lo Stato non può adottare provvedimenti amministrativi in contrasto con il diritto internazionale e con la tutela della vita umana.

Accertata la violazione del diritto alla libertà personale e alla vita familiare, il Tribunale ha riconosciuto al migrante un risarcimento per il danno non patrimoniale subìto.

Il danno non patrimoniale è quel tipo di danno che non ha a che fare con una perdita economica misurabile, ma riguarda la sfera personale, morale e relazionale di una persona (per esempio il dolore, la sofferenza, l’umiliazione, l’angoscia).

Questo tipo di danno può essere risarcito solo in presenza di una lesione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione o in casi specifici previsti dalla legge.

Per questo motivo, il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 700 euro – in totale, e non per giorno di detenzione – in favore del cittadino algerino.

Quello che Meloni imputa ai giudici è in realtà un cortocircuito tra le norme europee, quelle che la Costituzione impone di rispettare, e quanto il governo pretende di fare.

Dal momento in cui lo straniero presenta domanda d’asilo, e fino all’esito della richiesta, non è più un irregolare ma un richiedente asilo.

E questo cambia tutto perché, a differenza dei Cpr in Italia, quello in Albania è incompatibile con il nuovo status di richiedente.

La direttiva Ue 32/2013 è chiarissima: il richiedente ha diritto di attendere l’esito della domanda sul territorio dello Stato italiano.

Finché la Corte di Giustizia non dirà che le cose non stanno così, sarà ben difficile interpretare diversamente una norma che la Corte d’Appello di Roma ha definito “chiara, precisa ed incondizionata“, e cioè l’articolo 9 della direttiva: “I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione”.

Con buona pace della premier Meloni, che dice l’opposto, il principio resta anche nel nuovo Patto Ue su migrazione e asilo: “I richiedenti hanno il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro… fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione” (art. 10 Regolamento Ue 1348/2024).

I sostenitori del NO hanno replicato al suddetto post, contestando alla premier di essere stata lei a liberare una stupratore come Almasri.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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