Prima di entrare nel merito dello scontro in atto tra Governo e Magistratura è opportuno far sapere a chi legge in che cosa consista il nostro Stato di Diritto riguardo al caso in esame.
Il nostro Stato di diritto – Ai sensi dell’art. 2 della nostra Costituzione “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Il successivo art. 3 sancisce il principio di non discriminazione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
L’art. 10 stabilisce il diritto d’asilo: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici“.
L’art. 13 sancisce che “la libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
Il successivo art. 117 dispone il rapporto con l’ordinamento comunitario: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”
Allo stesso riguardo vale la disposizione del 2° comma del successivo art. 120: “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria ”
Sul rapporto tra Costituzione e normativa europea si è pronunciata la Corte Costituzionale, dapprima con la sentenza n. 170 del 1984 e poi con la sentenza n. 389 dell’11 luglio 1989, secondo cui la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale.
In base alla suddetta sentenza le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono rispetto alle norme nazionali, anche se di rango legislativo: se ne deve concludere, con riferimento al caso di specie, che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) – tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi – sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dagli artt. 52 e 59 del Trattato CEE nell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea.
Del nostro Stato di diritto ed in misura sovraordinata alle nostre leggi è dunque anche la Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha dettato la disciplina “recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)”, ed in particolare l’art. 8 sul “trattenimento” secondo la cui lettera c) del 3° comma “un richiedente può essere trattenuto soltanto: … c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;” nonché l’art. 9 secondo il cui 1° comma “un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed é mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 3.”.
I provvedimenti legislativi del Governo riconosciuti come “incompatibili” sia con la normativa costituzionale che con la normativa comunitaria – Con il Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023, cosiddetto “Decreto Cutro” poi convertito nella legge n. 50 del 2 maggio 2023, sono state emanate “disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.”
Il testo prevede che, subito dopo l’identificazione, le persone migranti provenienti da paesi considerati “sicuri” (ossia in cui secondo il governo vengono rispettati l’ordinamento democratico e i diritti umani) non vengano inserite nel normale sistema di accoglienza, ma siano poste in stato di detenzione amministrativa in “centri per le procedure accelerate di frontiera”, in attesa della risposta alla propria richiesta di protezione internazionale. L’unico centro attualmente attivo è quello di Pozzallo, da 84 posti.
Con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 2023 la “Indicazione dell’importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato”, quantificata in 4.938,00 €.
Questo successivo decreto attuativo approvato dal ministero dell’Interno ha stabilito che i migranti destinati alla procedura accelerata possono versare allo Stato una “garanzia finanziaria” di circa 5mila euro per evitare di attendere la risposta alla loro richiesta d’asilo nei centri di detenzione amministrativa e rimanere, invece, in libertà.
Nella sua forma attuale, la “garanzia finanziaria” introdotta dal governo era già stata ampiamente criticata e definita incostituzionale da alcuni osservatori, perché di fatto introduce nel trattamento delle persone migranti una discriminante basata sui mezzi economici.
Inoltre, secondo alcuni osservatori la distinzione prevista dal decreto Cutro tra richiedenti asilo provenienti da paesi “sicuri” e “non sicuri” sarebbe incompatibile con le norme italiane ed europee, secondo cui chiunque arrivi sul territorio nazionale deve poter presentare domanda di protezione internazionale.
Anche l’applicazione della definizione di paese sicuro, contenuta in una direttiva europea del 2013, è controversa.
Oggi il ministero dell’Interno italiano considera “sicuri” 16 paesi, tra cui la Tunisia, dove però il presidente Kais Saied ha progressivamente smantellato lo stato di diritto, accentrato i poteri e imprigionato i suoi oppositori politici.
Il provvedimento di trattenimento dal Questore della Provincia di Ragusa – Con il Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 è stata approvata la “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.”
Il 5° comma dell’art. 6 dispone che “il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento é adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l’indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida”.
Quattro migranti tunisini tra i 23 e i 38 anni sono poi arrivati via mare a Lampedusa a metà settembre: secondo quanto previsto dal Decreto Cutro, dopo l’identificazione i migranti sono stati posti in stato di detenzione amministrativa e portati al CPR di Pozzallo, come richiesto dal questore di Ragusa, in attesa che la loro domanda di protezione internazionale fosse esaminata con una procedura accelerata.
Le Ordinanze della Giudice del Tribunale di Catania Iolanda Apostolico – Il 28 settembre 2023 il Questore della Provincia di Ragusa ha chiesto al Tribunale di Catania la convalida dei suoi provvedimenti di trattenimento di tre tunisini che dopo essere sbarcati a Lampedusa il precedente 20 settembre hanno presentato domanda di riconoscimento di protezione internazionale.
Con tre distinte Ordinanze la Giudice Iolanda Apostolico non ha convalidato i provvedimento con cui il Questore della Provincia di Ragusa aveva disposto il trattenimento.
trib-catania-29-9-2023-rg-10460-23
2023-catania-10459-procedura-in-frontiera-e-garanzia-finanziaria
2023-catania-10461-non-convalida-procedura-in-frontiera-garanzia-finanziaria
Le motivazioni di merito del Tribunale di Catania – Tutte e tre le Ordinanze portano le seguenti motivazioni a supporto del rigetto dei provvedimento del Questore della Provincia di Ragusa.1 – Violazione dell’art. 13 della Costituzione con il superamento dei termini delle 48 ore dall’inizio del trattenimento e dei termini previsti per la procedura di frontiera.
2 – Violazione dell’art. 13 della Costituzione riguardo al trattenimento che deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale.
3 – Violazione delle sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione – dell’8 novembre 2022 (cause riunite C-704/20 e C-39/21) sul corretto trattenimento.4 – Violazione degli articoli 8 e 9 della Direttiva 2013/33/UE. Avvalendosi della sentenza della Corte Costituzionale n. 389 dell’11 luglio 1089 la Giudice Iolanda Apostolico ha rigettato la convalida dei provvedimenti del Questore della Provincia di Ragusa e disapplicato il decreto del governo in quanto “normativa interna incompatibile con quella dell’Unione”, e in particolare con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, “che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura”.
Nel caso in esame, secondo la giudice Apostolico, il provvedimento del questore che dispone il trattenimento del Cpr del migrante tunisino “non è corredato da idonea motivazione perché difetta ogni valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive”.
Deve infatti escludersi, si legge nell’ordinanza, “che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale“.
Le dichiarazioni della Presidente del Consiglio dei Ministri – Anziché con un comunicato ufficiale, Giorgia Meloni ha pubblicato il seguente post sulla sua pagina facebook.
Fact checking sulle accuse di Meloni – Nel post ci sono quanto meno tre cose non vere, per non dire che gli attacchi alla giudice infatti si baserebbero su delle vere e proprie menzogne.
Una analisi delle sue dichiarazioni porta infatti a registrare una serie di errori, che cambiano la posizione della magistrata da neutra a schierata (come anche l’indagine de Il Giornale sui social della giudice sembra fare).
La prima delle dichiarazioni erronee è che la giudice non ha mai dato un giudizio sulle richieste di asilo dei migranti (anche perché spetta alla commissione per l’asilo) ma ha spiegato – come seconda dichiarazione che è illegittimo trattenere un migrante solo perché proviene da un “Paese sicuro”: le dichiarazioni sulla sicurezza della Tunisia sono assenti perché non necessarie a valutare la posizione di un richiedente asilo (la norma stessa in materia sottolinea che la provenienza da un Paese sicuro non basta a giustificare l’esclusione dall’asilo).
Infine nella decisione della Giudice non c’è nessun attacco al decreto Cutro, perché ha fatto ma ha fatto riferimento solo alla Carta e alle normative europee, ma Meloni dichiara che la sentenza di Catania è “un attacco a un governo democraticamente eletto”, spostando la questione da giuridica a politica.
A tal ultimo riguardo Giorgia Meloni dovrebbe ripassare il concetto di separazione dei poteri, dal momento che il governo non è “democraticamente eletto”, semmai lo è il Parlamento che attraverso una maggioranza politica pro tempore investe della fiducia il governo, sua espressione.
L’investitura popolare, inoltre, sempre a proposito di legalità, non la sottrae alla giurisdizione, cioè alla verifica di legittimità del suo operato.
La dichiarazione della Giudice Iolanda Apostolico – Parlando con l’Ansa, Apostolico ha commentato le polemiche dicendo che «non si deve trasformare una questione giuridica in una vicenda personale».
Dopo l’attacco frontale della Meloni ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Il mio provvedimento si può impugnare in Cassazione, la questione giuridica non diventi personale”.
La dichiarazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – Per il ministro “ci sono le condizioni per impugnare la sentenza di Catania”.
Così come la stessa giudice Iolanda Apostolico aveva spiegato, il suo provvedimento è impugnabile con ricorso in Cassazione
La reazione della maggioranza di centro-destra – Anche il leader della Lega Matteo Salvini ha criticato la decisione scrivendo su X, il social network precedentemente noto come Twitter, che servirebbe una «profonda riforma della giustizia».
Salvini ha poi ha annunciato che la Lega presenterà un’interrogazione in Parlamento chiedendo di mandare gli ispettori, cosa puntualmente fatta dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che a sua volta ha rilasciato la seguente dichiarazione: “I magistrati che si oppongono alle norme del governo in materia di immigrazione sono nemici della sicurezza della nostra nazione”.
Sara Kelany, deputata e responsabile del dipartimento Immigrazione per Fratelli d’Italia, ha definito «gravissimo» il fatto che chi ha giudicato il caso di Pozzallo abbia «manifestato sui social convinzioni politiche contro Salvini e a favore delle politiche immigrazioniste delle ong».
Ha quindi affermato che il magistrato «giudica in evidente violazione dell’art. 111 Cost., che impone che ogni processo si svolga di fronte ad un giudice terzo ed imparziale», e che il suo partito chiederà lumi «per comprendere se si siano travalicati i limiti fissati dalla Carta Costituzionale».
In forza dell’attuale nostro Stato di diritto, sopra illustrato, c’è da comprendere di più e meglio se a travalicare i limiti fissati dalla Carta Costituzionale sia stato il Governo stesso.
Il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa si spinge oltre: “Anche in tribunale, come in qualsiasi altro posto di lavoro, chi sbaglia sulla pelle dei cittadini, paga.
Serve una riforma della giustizia che preveda la responsabilità civile diretta dei giudici e dei magistrati.
È ora di dire basta.
A processo ci dovrebbe andare Apostolico, non il vicepremier della Lega”.
Ancor più oltre si è espresso il sottosegretario Edmondo Cirielli, che nel caso che la Giudice perda il ricorso in Cassazione invoca come provvedimento disciplinare una punizione adeguata con l’espulsione dalla magistratura.
Oltre che ad essere neanche tecnicamente possibile in uno Stato di diritto, dove esistono i procedimenti davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, per reciprocità del “metodo” oltre che per onestà intellettuale – se la Cassazione desse ragione alla Giudice – quanto meno l’on. Cirielli di dovrebbe dimettere.
La gogna mediatica che ha coinvolto anche il marito della giudice – Negli ultimi giorni diversi giornali con posizioni vicine a quelle del governo, e in generale della destra, hanno pubblicato alcuni articoli in cui sostengono che la decisione di Apostolico sia stata una conseguenza delle sue posizioni personali solidali con le persone migranti, intuibili da alcuni post pubblicati sui suoi profili social.
Per esempio, un articolo del Giornale racconta che negli anni Apostolico ha condiviso su Facebook alcune petizioni che invitavano i governi italiani ed europei a migliorare le politiche di ingresso e accoglienza dei migranti, e una che invece chiedeva di sfiduciare l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel 2018.
Secondo Il Giornale Apostolico segue anche alcune ong impegnate nell’accoglienza e nella difesa dei richiedenti asilo, e quindi implicitamente le sostiene.
I giornali di destra sono arrivati a coinvolgere addirittura il marito della Giudice, reo di aver lasciato capire sulla sua pagina face book di essere vicino a “Potere Operaio”.
Queste supposizioni dei giornali sono state raccolte da Salvini, che ha commentato il presunto «orientamento politico» di Apostolico dicendo che questo «è grave ma non sorprendente», e che «i tribunali non possono essere trasformati in sedi della sinistra».
La difesa dei magistrati – Aspra la reazione del presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catania, Alessandro Rizzo: «L’Anm di Catania esprime una posizione ferma e rigorosa a tutela della collega Iolanda Apostolico, persona perbene che ha lavorato nel rispetto delle leggi, e respinge con sdegno le accuse a lei rivolte.
Il rapporto tra potere esecutivo e giudiziario andrebbe improntato a ben altre modalità».
La decisione è stata difesa anche dal presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), Giuseppe Santalucia, secondo cui è normale che alcune decisioni della magistratura siano in contrasto con quelle del governo: «Questo non deve essere vissuto come un’interferenza, questa è la democrazia», ha detto.
Sulla buona fede della magistrata Apostolico, sulla quale si sta indagando a rischio di screditare la sua professione, sono intervenuti 13 consiglieri del CSM.
È stata organizzata una raccolta firme per una pratica di tutela della giudice, finita nella bufera per aver accolto il ricorso dei tre migranti richiedenti asilo.
Il documento parla di “autentici attacchi all’autonomia della magistratura” da parte di esponenti della maggioranza e persino dalla presidente del Consiglio.
Si tratta, continua il documento, di una “grave delegittimazione professionale”.
Nel testo della pratica di tutela si legge: “A prescindere da ogni valutazione nel merito dell’atto in questione, l’accusa ai magistrati, con riferimento al contenuto di un provvedimento giurisdizionale, di essere ‘nemici della sicurezza della Nazione (…) un ostacolo alla difesa dell’ordine pubblico (…e di) scagliarsi contro i provvedimenti di un Governo democraticamente eletto’ pone in discussione la funzione stessa della giurisdizione in uno Stato di diritto”.
Per questo è fatta richiesta di aprire, con la massima urgenza, una pratica a tutela della giudice di Catania”
Reazione delle opposizioni di minoranza – Dall’opposizione risponde alla meloni la segretaria del Pd Elly Schlein: “Giorgia Meloni la smetta di alimentare lo scontro istituzionale che danneggia il Paese.
La smettano di cercare un nemico al giorno per nascondere le proprie responsabilità.
Se cercano responsabili del disastro sull’accoglienza si guardino allo specchio: è la destra che scrive leggi palesemente incostituzionali e poi se la prende con i giudici che fanno il loro lavoro”.
“Se cercano responsabili del disastro sull’accoglienza si guardino allo specchio: – continua Schlein – è la destra che scrive leggi palesemente incostituzionali e poi se la prende con i giudici che fanno il loro lavoro.
È la destra che ha messo la firma su tutte le leggi che hanno prodotto questo caos, come la Bossi-Fini che alimenta l’irregolarità, è sempre la destra che non ha mai contrastato il regolamento Dublino lasciando l’Italia più sola, per allearsi con Polonia e Ungheria che di solidarietà non ne vogliono sapere”.
E il capogruppo dem al Senato, Francesco Boccia, a Metropolis del gruppo Gedi aggiunge: “Sono sconcertato.
Pensavo che le parole della premier fossero un fake.
Dimostrano un’insofferenza alla terzietà del potere giudiziario e la conferma di quanto questa destra non abbia rispetto della Costituzione che infatti vogliono cambiare.
Questa è l’anticamera dell’eversione”.
Ma se per la Schlein le leggi sui migranti sono “palesemente incostituzionali” e per il capogruppo Boccia siamo alla “anticamera dell’eversione”, perché il PD e l’opposizione di minoranza non hanno minimamente provato a far impugnare presso la Corte Costituzionale sia il Decreto Cutro che il D.M. dello scorso 14 settembre, smettendola di continuare un comportamento da “can che abbaia ma che non morde”?