Il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è stato emanato con il Decreto Legislativo n. 42 del 22 febbraio 2004.
Il comma 4 dell’art. 146 (dedicato alla “autorizzazione”) dispone testualmente che «l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio» e precisa che «fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi».
II richiamato comma 4 dell’art. 167 stabilisce che «l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5» anche nel seguente caso: «a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati».
Il successivo comma 5 dell’art. 167 stabilisce testualmente: «Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1.
La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma».
Il comma 1-quater del successivo art. 181 dispone a sua volta che «il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.»
È opportuno far sapere anche che il precedente comma 1-bis dello stesso art. 181 stabilisce che «la pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1» eseguiti senza la prescritta autorizzazione «abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi».
Sulla definizione di “volumi”, con nota prot. n. 38406/2022 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso all’Ufficio legislativo un quesito della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria (prot.n.19276 del 29/09/2022) con riferimento, per l’oggetto, alla Circolare n.33 del 26/06/2009 del Segretariato Generale.
Circolare_33_del_26-6-2009_MinisteroBeniAttivitaCulturali
Nel quesito la Soprintendenza ha evidenziato che, secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale, il divieto di creazione di volumi, di cui all’art.167 c. 4 dell’art.167 del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.
L’Ufficio Legislativo ha quindi reso il proprio parere con nota prot. n. 19133 del 19/07/2023 nel quale, dopo aver ribadito che il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.167 comma 4 e 5 ha carattere eccezionale, e dunque ammissibile solo in previsti e limitati casi minori, ha evidenziato che nel D.lgs. 42/2004 non si fornisce una definizione di ‘superficie utile’ e di ‘volume’, reperibile, invece, nella normativa in materia di edilizia.
Ad integrazione della Circolare n. 33 del 26 giugno 2009, il Segretariato Generale ha emanato la Circolare n. 38 del 4 settembre 2023, con cui ha recepito il parere dell’Ufficio legislativo.
circolare-SG-n-38-2023-del-4-9-2023
A distanza di appena 8 mesi il Decreto Legge cosiddetto “Salva Casa” (D.L. n. 69 del 29 maggio 2024) è stato convertito e modificato con la Legge n. 105 del 24 luglio 2024, entrata in vigore lo scorso 28 luglio: la suddetta legge di conversione ha introdotto modifiche all’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2021.
Al 4° comma dell’art. 36-bis (“Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali”) sono state infatti formalizzate le seguenti disposizioni (in grassetto le modifiche apportate al testo del Decreto Legge): «Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati.»
A pronunciarsi sul Decreto legge cosiddetto “Salva casa” è stata la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano che con una comunicazione prot. 23127-P del 18 settembre 2024 ha fatto sapere di avvalersi dell’istituto del silenzio-assenso, evitando così di pronunciarsi formalmente in un senso o nell’altro.
2024_09_18-Ministero-della-Cultura-circolare-accertamento-di-conformita-2
L’approvazione del Decreto Legge cosiddetto “Salva Casa” ha sollevato la seguente doppia problematica sul piano del diritto
1 – Se il Testo Unico dell’edilizia è stato emanato con un Decreto del Presidente della Repubblica, non può essere modificato con una semplice legge, per cui le modifiche apportate all’art. 36-bis dovrebbero essere approvate sempre con un Decreto del Presidente della repubblica.
2 – Per le stesse ragioni una semplice legge con una semplice legge non si può modificare il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” che é stato emanato con il Decreto Legislativo n. 42/2004: lo vieta espressamente il 4° comma dell’art. 183 dello stesso D. Lgs. che dispone che «le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni».
Nel rispetto della suddetta norma sovraordinata diverse altre Soprintendenze stanno rigettando tutte le richieste di verifica della compatibilità paesaggistica di interventi che abbiamo determinato aumento di superficie o di volume.
Appare evidente a questo punto che sulla “legittimità” del Decreto Legge cosiddetto “Salva Casa” dovrà pronunciarsi nuovamente l’Ufficio Legislativo e subito dopo il Segretariato Generale con una nuova Circolare.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi