Il 9 agosto 2024 la Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore competente all’Urbanistica Pasquale Ciacciarelli, ha adottato la proposta di legge n. 171 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”.
Nelle intenzioni della Giunta il provvedimento, composto da 21 articoli, ha l’obiettivo di mettere in campo un nuovo modello dell’urbanistica nel Lazio, riorganizzando la legislazione regionale attraverso una serie di modifiche e di innovazioni in materia di governo del territorio e delle politiche della casa.
Dal momento che si tratta di una riforma organica, o meglio di una vera e propria “controriforma”, è opportuno esaminarne i contenuti articolo per articolo, con delle puntuali osservazioni che potrebbero essere fatte proprie e presentate da una o più forze politiche in sede di approvazione definitiva della proposta da parte del Consiglio Regionale.
Continuiamo con le osservazioni agli articolo 3, 4 e 5, facendo presente che – 9 giorni prima della adozione della proposta di legge n. 171/2024 – con deliberazione n. 570 del 30 luglio 2024 la Giunta Regionale ha adottato la proposta di legge n. 170 del 30 luglio 2024 che a sua volta introduce modifiche ad alcune leggi regionali di cui anche la proposta n. 171 del 9 agosto 2024 prevedere delle modifiche.
Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi
e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modificazioni)
Comma 1, lettera a) – Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 13/2009 le parole: “1° giugno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
Si propone di spostare in avanti di 6 anni i sottotetti esistenti a tale data, compresi quelli realizzati abusivamente.
Si tratta di un inaccettabile aumento del numero dei sottotetti, includendo tutti quelli realizzati fino al 31 dicembre 2023
Comma 1, lettere b) e c) – Si propone di sopprimere le parole: “il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16)” per inserirle coma comma c bis) dell’art. 3.
Si tratta di una modifica insignificante.
Comma 1, lettera d) – Si propone di sostituire il testo del 1° comma dell’art. 7 della legge regionale n. 13/2009 con il seguente: ““1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f), anche alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ad eccezione degli edifici vincolati, ai sensi della Parte seconda del d. lgs. n. 42/200”.
La lettera f) del 1° comma dell’art. 3 dispone testualmente che “f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente.”
La lettera d) del 1° comma dell’art. 3 della proposta di legge fa eccezione solo per gli edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004 (art. 10-130), che riguardano i cosiddetti “beni culturali” e non anche gli edifici soggetti a vincolo paesaggistico.
C’é da far presente che fra i “Beni Culturali” il comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 ricomprende anche:
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
Per tutti i suddetti “beni culturali” occorre il preventivo ed obbligatorio rilascio della autorizzazione da parte della Soprintendenza statale competente per territorio ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004.
Ai suddetti “beni culturali” dovrebbero essere aggiunti anche i “beni paesaggistici”, dal momento che fra questi sono ricompresi dal PTPR anche i centri storici di tutti i Comuni del Lazio, vincolati ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004.
Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di
stabilità regionale 2022. Disposizioni varie” e successive modificazioni)
Comma 1, lettera a) – Si propone di sostituire il testo del comma 66 dell’articolo 9 della legge regionale n. 19/2022 (“Le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi da 61 a 65 si applicano, altresì, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti”) con il seguente: “66. Le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti, di cui ai commi 64, lettera a) e 65 si applicano, inoltre, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti. Sono fatte salve le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi da 61 a 65 per i comuni che, alla data del 30 giugno 2024, abbiano già sottoscritto la convenzione di cui al comma 67.”
Rispetto al testo vigente dell’art. 66 viene precisato che si applica per i comuni che alla data del 30 giugno 2024 abbiano già sottoscritto apposita convenzione tra i comuni interessati e la Regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse.
Viene per di più disposta a parte ed in modo distinto l’applicazione delle disposizioni relative alla lettera a) del comma 64 (approvazione dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione) ed al comma 65 (trasmissione dell’approvazione ai soli fini conoscitivi alla Regione entro 10 giorni), bypassando così la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 67.
Comma 1, lettera b) – Dopo il comma 67 dell’articolo 9 della legge regionale n. 19/2022, sono inseriti i seguenti 4 commi:
“67 bis. La Regione esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni conferite. A tal fine, il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente del comune delegato trasmette annualmente alla Regione un elenco dei provvedimenti approvati. La Regione può effettuare controlli, anche a campione, sui procedimenti in corso e conclusi; a tale scopo può richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione amministrativa e tecnica.
67 ter. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell’esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e dall’articolo 49 dello Statuto.
67 quater. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca delle funzioni conferite:
a) qualora, nell’effettuare i controlli di cui al comma 67 bis, accerti ripetute e gravi violazioni nell’esercizio delle funzioni amministrative conferite;
b) in caso di reiterato ricorso alla procedura sostitutiva, previsto nel comma 67 ter, in conseguenza dell’omesso esercizio delle funzioni conferite.”
Si propone l’applicazione da parte della Giunta Regionale dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 19 della legge regionale n. 14/1999
Si fa presente che con deliberazione n. 570 del 30 luglio 2024 la Giunta regionale ha adottato la proposta di legge n. 170 del 30 luglio 2024 che agli articoli 3 e 30 prevedono tutta una serie di ulteriori modifiche della legge regionale n. 19/2022.
Art. 5
(Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo)
Comma 1 – Si propone di sostituire la lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 22/2019 con la seguente:
“g) ai teatri, alle sale cinematografiche e ai centri polifunzionali, ad eccezione di quelli oggetto di interventi, secondo le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizi, all’interno degli edifici all’uopo destinati, nel limite massimo del 30 per cento della superficie complessiva e purché gli spazi ricavati, dove svolgere le suddette attività commerciali, artigianali o di servizi, anche in condivisione di sede, non superino le dimensioni massime previste per un esercizio di vicinato.”
È stato abolito il periodo finale della lettera g) (“e le attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a);”), consentendo in tal modo attività commerciali, artigianali e di servizi totalmente scisse dalla attività svolte nei teatri e nelle sale cinematografiche e nei centri polifunzionali.
Si tratta di una inaccettabile modifica della legge regionale n. 22/2019.
Comma 2 – Si propone di sostituire il testo del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo) e successive modifiche con il seguente:
“3. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia e di concerto con quello competente in materia di cultura, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e la commissione consiliare competente, definisce, in armonia con i principi di libertà dell’iniziativa economica privata e di tutela delle sale cinematografiche esistenti, i requisiti tecnici minimi delle sale e arene cinematografiche, necessari al rilascio dell’autorizzazione unica, per una equilibrata e razionale distribuzione e uno sviluppo qualificato sul territorio, sulla base di indicatori che tengono conto del rapporto tra la densità della popolazione, nei diversi bacini d’utenza, in base alla presenza di sale cinematografiche, numero di posti e di schermi, anche a livello intercomunale.”.
Viene integrato il testo vigente con la seguente accettabile aggiunta finale: “per una equilibrata e razionale distribuzione e uno sviluppo qualificato sul territorio, sulla base di indicatori che tengono conto del rapporto tra la densità della popolazione, nei diversi bacini d’utenza, in base alla presenza di sale cinematografiche, numero di posti e di schermi, anche a livello intercomunale.”
Comma 3 – Si propone di sostituire l’articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 37 (Normative urbanistiche per i complessi di sale cinematografiche) con il seguente:
“Art. 2 (Disposizioni per gli immobili destinati alle attività cinematografiche, a teatri e a centri culturali polifunzionali)
1. In attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo, previsto nel d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili destinati alle attività cinematografiche, a teatri e a centri culturali polifunzionali, di consentire interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, sono sempre consentiti, in tutte le zone di piano regolatore generale, gli interventi diretti di cui ai commi seguenti.
2. Per gli immobili di cui al comma 1, purché in attività e non chiusi o dismessi, è consentita la rifunzionalizzazione, anche con la realizzazione di un complesso di sale cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei, sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre d’arte, con la possibilità di destinare fino al 50 per cento della superficie di progetto ad attività commerciali, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da thè, librerie, palestre ed attività ad esse assimilabili; previa sottoscrizione di accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, è possibile destinare alle attività di indicate al periodo precedente una superficie superiore al 50 per cento.
3. In alternativa agli interventi di cui al comma 2, sono consentiti:
a) per gli immobili di cui al comma 1, purché in attività e non chiusi o dismessi, interventi di ristrutturazione edilizia, con incremento fino al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, nonché interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti;
b) per realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, interventi di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente, fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, a condizione che almeno l’incremento sia destinato a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali;
c) per realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, interventi per il recupero di volumi e di superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti da destinare a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali.
4. Per favorire la riattivazione e la rifunzionalizzazione degli immobili di cui al comma 1, chiusi o dismessi da almeno 3 anni, è consentito effettuare congiuntamente gli interventi di cui ai commi 2 e 3, lettera a).”.
Il testo vigente dell’art. 2 della legge regionale n. 37/1996 esclude la rifunzionalizzazione dentro le zone territoriali omogenee “A” (centri storici) ed obbliga a destinare fino al 65% della superficie la realizzazione di un complesso di sale cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei, sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre d’arte: la restante parte della superficie di progetto (35%) può essere utilizzata per attività commerciali di supporto, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da thè, librerie ed attività ad esse assimilabili e per palestre.
Il 2° comma del disegno di legge regionale consente una rifunzionalizzazione con la possibilità di destinare fino al 50 per cento della superficie di progetto ad attività commerciali, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da thè, librerie, palestre ed attività ad esse assimilabili: tramite accordo di programma è possibile destinare alle attività suddette una superficie superiore al 50 per cento.
Si tratta di due inaccettabili modifiche del testo vigente.
In alternativa alla due suddette modifiche il disegno di legge consente alla lettera a) del comma 3 , interventi di ristrutturazione edilizia, con incremento fino al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, nonché interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.
Il testo vigente consente solo un imprecisato aumento di superficie, per cui anche le due suddette modifiche in alternativa sono del tutto inaccettabili.
Sempre in alternativa alla due suddette modifiche il disegno di legge consente alla lettera b) del comma 3 interventi di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente, fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, a condizione che almeno l’incremento sia destinato a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali.
Si tratta di una modifica in alternativa invece del tutto accettabile: per la stessa finalità è del tutto accettabile alla lettera c) del comma 3 anche la realizzazione di interventi per il recupero di volumi e di superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti da destinare a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali .
Comma 4 – Parimenti accettabile è al comma 4 effettuare congiuntamente gli interventi di cui ai commi 2 e 3, lettera a).
Si fa presente che con deliberazione n. 570 del 30 luglio 2024 la Giunta regionale ha adottato la proposta di legge n. 170 del 30 luglio 2024 che all’art. 28 prevede tutta una serie di modifiche della legge regionale n. 5 del 2 luglio 2020.