• Home
  • Biografia
  • Contatti
sabato, Aprile 18, 2026
21 °c
Rome
20 ° Sab
20 ° Dom
Rodolfo Bosi
  • Biografia
  • Ambiente
    • Valutazione Ambiente Strategica (V.A.S.)
    • Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
    • Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.)
  • Approfondimenti
  • Archivi
  • Aree agricole
    • Aree soggette ad usi civici
  • Aree naturali protette
    • Aree contigue ad aree naturali protette
    • Monumenti naturali
    • Parchi Nazionali
    • Parchi regionali
    • Riserve naturali provinciali
    • Riserve naturali regionali
    • Riserve naturali statali
    • Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
    • Zone di Protezione Speciale (ZPS)
    • Zone umide
    • Aree Wilderness
  • Caccia e Animali
    • Piani faunistici venatori provinciali e regionali
  • Editoriali e aneddoti di una vita
  • Governo del territorio
    • Beni culturali
    • Beni paesaggistici
    • Edilizia
    • Piani territoriali
    • Urbanistica
  • Impianti di telefonia mobile
  • Impianti fotovoltaici
  • Impianti pubblicitari a Roma
    • Cartellopoli
    • Piano regolatore degli impianti pubblicitari (P.R.I.P.)
    • Piani di localizzazione degli impianti pubblicitari
  • Natura
  • News
  • Paesaggio
  • Rassegna Stampa
No Result
View All Result
  • Biografia
  • Ambiente
    • Valutazione Ambiente Strategica (V.A.S.)
    • Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
    • Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.)
  • Approfondimenti
  • Archivi
  • Aree agricole
    • Aree soggette ad usi civici
  • Aree naturali protette
    • Aree contigue ad aree naturali protette
    • Monumenti naturali
    • Parchi Nazionali
    • Parchi regionali
    • Riserve naturali provinciali
    • Riserve naturali regionali
    • Riserve naturali statali
    • Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
    • Zone di Protezione Speciale (ZPS)
    • Zone umide
    • Aree Wilderness
  • Caccia e Animali
    • Piani faunistici venatori provinciali e regionali
  • Editoriali e aneddoti di una vita
  • Governo del territorio
    • Beni culturali
    • Beni paesaggistici
    • Edilizia
    • Piani territoriali
    • Urbanistica
  • Impianti di telefonia mobile
  • Impianti fotovoltaici
  • Impianti pubblicitari a Roma
    • Cartellopoli
    • Piano regolatore degli impianti pubblicitari (P.R.I.P.)
    • Piani di localizzazione degli impianti pubblicitari
  • Natura
  • News
  • Paesaggio
  • Rassegna Stampa
No Result
View All Result
Rodolfo Bosi
No Result
View All Result
Home Archivi
Sponsored by

Questo Governo si crede al di sopra delle leggi e delle sentenze che le applicano in modo corretto

24/02/2026
in Archivi, Editoriali, News
0
0
Questo Governo si crede al di sopra delle leggi e delle sentenze che le applicano in modo corretto
0
SHARES
26
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

“Una notizia vergognosa, che sembra una sciocchezza rispetto a quello che è accaduto oggi.

Qual è il messaggio che si sta cercando di far passare con questa lunga serie di decisioni oggettivamente assurde: che non è consentito al governo provare a contrastare l’immigrazione illegale di massa, che qualunque legge si faccia e qualunque procedimento si costruisca una parte politicizzata della magistratura è pronta a mettersi di traverso?”

La premier Giorgia Meloni è tornata all’attacco della magistratura, con un primo video diffuso il 17 febbraio 2026  sul caso del migrante risarcito per essere stato portato ingiustamente nel cpr in Albania.

“Non solo all’epoca la Rackete è stata assolta perché secondo alcuni magistrati è consentito forzare un blocco di polizia in nome dell’immigrazione illegale di massa.

Oggi i giudici prendono un’altra decisione che lascia letteralmente senza parole: hanno condannato lo Stato italiano a risarcire con 76mila euro, sempre degli italiani, la ong proprietaria della nave capitanata dalla Rackete, perché dopo lo speronamento ai danni dei nostri militari l’imbarcazione era stata, giustamente, trattenuta e posta sotto sequestro”.

Lo ha detto il 18 febbraio 2026 la premier Giorgia Meloni che in un video sui social ha commentato la sentenza del Tribunale di Palermo sul risarcimento di 76mila euro (più 14mila di spese legali) a favore di Sea Watch. 

“Adesso i cittadini devono risarcire questa signorina che speronò una motovedetta di militari italiani.

Follia.

“Incredibile, un premio per aver forzato un divieto del governo”.

Sono le parole pronunciate allo stesso riguardo dal Ministro Matteo Salvini.

La “signorina” è Carola Rackete, capitana tedesca (ora europarlamentare) della nave di soccorso Sea Watch 3, che attraccò senza permesso a Lampedusa per far sbarcare i 42 migranti a bordo, urtando un’imbarcazione della Guardia di finanza durante la manovra.

Le suddette dichiarazioni attestano un attacco deliberato alla Magistratura che non appare però legittimato nemmeno sul piano del metodo.

Si accusa una parte della Magistratura di essere “politicizzata”.

A parte la considerazione che ogni magistrato vota e quindi è implicitamente “politicizzato”, quand’anche si volesse ammettere che possano esserci sentenze “politicizzate”, è legittimo chiedersi – sul piano del metodo – come possa essere possibile una tale eventualità.

In base alla nostra Costituzione, la magistratura deve applicare la legge in modo imparziale nei confronti di tutti, stabilendone i termini in modo discrezionale, ma pur sempre entro i limiti della pena minima e di quella massima consentita dal Codice di procedura civile o penale.

Se un magistrato derogasse dai suddetti termini di pena, sarebbe passibile di un provvedimento disciplinare da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che a tutt’oggi ha sanzionato solo pochissime sentenze.

Se dal piano del metodo si passa al piano del merito, le dichiarazioni rilasciate dal governo in carica appaiono destituite di ogni fondamento se non addirittura faziose: dimostrano ad ogni modo di non aver letto il dispositivo della sentenza del Tribunale di Palermo.

La vicenda riguardante la Sea Watch è riassunta in modo cristallino nelle 14 pagine del provvedimento.

Il 12 luglio 2019, dopo lo sbarco non autorizzato, la Prefettura mette i sigilli alla Sea Watch 3 in base al decreto Sicurezza bis, la legge-manifesto di Salvini che prevedeva il sequestro cautelare immediato “della nave utilizzata per commettere la violazione”.

Il verbale di sequestro viene notificato il 2 settembre; il 21 settembre la ong presenta opposizione di fronte alla Prefettura stessa.

Qui arriva il passaggio centrale: in base alla legge, l’autorità amministrativa deve decidere sull’opposizione “entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione.

Se non è rigettata entro questo termine, l’opposizione si intende accolta“: scatta, cioè, il meccanismo cosiddetto del silenzio-assenso.

Insomma, se la Prefettura (e quindi il ministero di Salvini) avesse voluto tenere in piedi il sequestro, le sarebbe bastato rispondere entro dieci giorni con un’ordinanza motivata.

E invece gli uffici del governo non decidono per oltre un mese: così l’11 ottobre, ritenendo ormai in vigore il silenzio-assenso, Sea Watch invia una diffida chiedendo di autorizzare la nave a lasciare il porto di Licata dove si trovava in custodia.

Ma la Prefettura il 26 ottobre risponde di no, sostenendo che il sequestro sia ancora effettivo e il procedimento amministrativo non concluso.

Anche le accuse portate riguardo al caso del cittadino algerino irregolare sul territorio italiano e con diversi precedenti penali, trasferito forzatamente presso il centro di Gjadër in Albania, dimostrano che non è stato letto il dispositivo della sentenza.

Lo scorso 10 febbraio 2026, il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni nei confronti di questo cittadino algerino.

Secondo i giudici, nel corso della vicenda lo Stato italiano avrebbe commesso gravi lacune procedurali e violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

La sentenza ricostruisce che nella serata del 10 aprile 2025 l’uomo è stato prelevato dal CPR di Gradisca d’Isonzo, in Friuli-Venezia Giulia, dove si trovava regolarmente trattenuto in attesa di espulsione.

Al momento della partenza, non gli è stata fornita alcuna motivazione scritta per lo spostamento.

Le autorità gli hanno comunicato soltanto a voce che sarebbe stato trasferito in un altro centro italiano, il CPR di Brindisi.

Questa informazione, però, era falsa: l’uomo è stato invece condotto verso l’Albania, nel centro di Gjadër.

Il trasferimento è durato circa 20 ore ed è stato caratterizzato da misure di sicurezza molto rigide, che la difesa del migrante ha definito «degradanti». Durante tutto il tragitto sul pullman e sulla nave militare, l’uomo è rimasto con i polsi legati da fascette di plastica (o velcro).

Secondo quanto riportato in sentenza, poteva liberarsi solo per andare in bagno, cosa che gli è stata concessa soltanto due volte in quasi un giorno di viaggio.

Alla luce di questi fatti, il Tribunale di Roma ha ritenuto violati il diritto alla libertà personale, tutelato dall’articolo 13 della Costituzione, e il diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Richiamando una decisione della Corte costituzionale, il Tribunale ha ricordato che le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione valgono pienamente anche per gli stranieri e che «non può risultare minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale», solo perché una persona è irregolare sul territorio italiano.

Il diritto spetta a tutti «in quanto esseri umani».

L’articolo 13 della Costituzione stabilisce che la libertà personale è inviolabile e può essere limitata solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.

Si tratta, come si legge nella sentenza, di «una delle pietre angolari della convivenza civile in un regime democratico».

Secondo il giudice, anche il trasferimento (successivo al trattenimento) è un atto che incide sulla libertà personale.

Di conseguenza, ogni trasferimento forzato di una persona detenuta in un CPR deve avvenire con un provvedimento scritto, motivato e impugnabile.

Nel caso esaminato dal Tribunale, invece, il cittadino algerino è stato «fisicamente prelevato e trasferito» senza essere posto nelle condizioni di conoscere «dove, quando e perché».

Inoltre, secondo la ricostruzione della sentenza, sarebbe stato ingannato sulla reale destinazione, in violazione della propria libertà morale e del diritto all’autodeterminazione.
Un ulteriore passaggio ritenuto centrale dal Tribunale riguarda l’ingerenza arbitraria nel diritto alla vita privata e familiare del cittadino algerino, tutelato dall’articolo 8 della CEDU.

Il migrante era inserito in un percorso di valutazione della capacità genitoriale presso il Tribunale per i minorenni, che prevedeva incontri fisici con i suoi figli minori.

Il Tribunale di Roma ha rilevato che il trasferimento in Albania avrebbe interrotto tale percorso senza una previa ponderazione degli interessi in gioco.

Richiamando la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il Tribunale ha sottolineato che l’interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente in ogni decisione amministrativa.

Per usare le parole del giudice, «in assenza di ulteriori indicazioni da parte dell’amministrazione, non può ritenersi che tali modalità di incontro, specifiche e peculiari poiché finalizzate a garantire il benessere della prole, siano state in concreto assicurate.

Né risulta a tal fine sufficiente il mero richiamo alla regola generale che consente, in astratto, al trattenuto di mantenere da Gjadër contatti con l’esterno».
Insomma, secondo il Tribunale l’amministrazione non ha dimostrato di aver valutato davvero l’impatto del trasferimento sul rapporto tra padre e figli, né di aver garantito in concreto la continuità del percorso disposto dal giudice minorile.

In conclusione lo Stato non può adottare provvedimenti amministrativi in contrasto con il diritto internazionale e con la tutela della vita umana.

Accertata la violazione del diritto alla libertà personale e alla vita familiare, il Tribunale ha riconosciuto al migrante un risarcimento per il danno non patrimoniale subìto.

Il danno non patrimoniale è quel tipo di danno che non ha a che fare con una perdita economica misurabile, ma riguarda la sfera personale, morale e relazionale di una persona (per esempio il dolore, la sofferenza, l’umiliazione, l’angoscia).

Questo tipo di danno può essere risarcito solo in presenza di una lesione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione o in casi specifici previsti dalla legge.

Per questo motivo, il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 700 euro – in totale, e non per giorno di detenzione – in favore del cittadino algerino.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

Previous Post

Antenne selvagge a Roma, il Campidoglio annuncia la svolta: il piano per fermare le nuove installazioni

Next Post

Gualtieri punta a candidare Roma alle Olimpiadi del 2040. Ecco quali sono le tappe necessarie per vincere i Giochi

Next Post
Gualtieri punta a candidare Roma alle Olimpiadi del 2040. Ecco quali sono le tappe necessarie per vincere i Giochi

Gualtieri punta a candidare Roma alle Olimpiadi del 2040. Ecco quali sono le tappe necessarie per vincere i Giochi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli Recenti

  • Lula e Sanchez battezzano l’Internazionale progressista
  • Remigrazione, si sono votati la legge
  • «Mondo devastato dai tiranni». Il messaggio del papa a Trump
  • Emergenza cinghiali, Regione e Comune trovano l’accordo: ecco come funzionerà il piano di contenimento
  • Villa Flaviana, arrivano le ruspe e migliaia di alberi nell’ex favela di Cinecittà

Commenti recenti

  1. mercishopwww393 su Anche il cattolico Vance attacca il pontefice Leone XIV: «Dio non sta con i prepotenti»
  2. VE su “obbligo di pubblicare le assoluzioni”, riecco la norma Costa post-batosta del No
  3. Pasquale su M5S, Genova contro Roma. Grillo rivuole il simbolo
  4. Angelo Desina su Addio spartitraffico, arriva il nuovo mercato di via Orvieto: ecco come cambierà il volto del quartiere
  5. Pasquale su La premier arruola Sal Da Vinci “La tua canzone regalo per il sì”
Link Consigliati
  • BastaCartelloni
  • Legambiente Lazio
  • Salviamo il paesaggio

Archivi

Commenti recenti

  • mercishopwww393 su Anche il cattolico Vance attacca il pontefice Leone XIV: «Dio non sta con i prepotenti»
  • VE su “obbligo di pubblicare le assoluzioni”, riecco la norma Costa post-batosta del No
  • Pasquale su M5S, Genova contro Roma. Grillo rivuole il simbolo
  • Angelo Desina su Addio spartitraffico, arriva il nuovo mercato di via Orvieto: ecco come cambierà il volto del quartiere
  • Pasquale su La premier arruola Sal Da Vinci “La tua canzone regalo per il sì”

Newsletter

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Caricamento
Copyright © 2023 RodolfoBosi.it. All rights reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Biografia
  • Contatti
  • Editoriali e aneddoti di una vita
  • Home
  • Privacy Policy

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.