Al Commissario Straordinario del Comune di Nettuno
Dott. Antonio Reppucci
Oggetto – “Bando dei gonfaloni” (deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017 e Verbale della Commissione del 27 giugno 2017 con aggiudicazione del bando alla S.r.l.s. “Next”): ottemperanza alla sentenza del TAR del Lazio n. 4796 del 6 marzo 2018 ed all’Ordinanza del TAR del Lazio n. 19234 del 19 dicembre 2023
Si premette che la legge 241/1990 ha stabilito come principio generale la necessità della partecipazione al procedimento amministrativo sia dei soggetti portatori di interessi pubblici che dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, come anche “Verdi Ambiente e Società” (VAS) di cui Responsabile del Circolo Territoriale di Roma è stato il sottoscritto, che fin dal 2010 si è interessato in generale della regolarità degli impianti pubblicitari anche del Comune di Nettuno ed in particolare del cosiddetto “bando dei Gonfaloni” di cui all’oggetto, con 11 istanze a partire dall’ottobre del 2017 fino al gennaio del 2020 .
L’ampia corrispondenza che il sottoscritto ha scambiato a nome di VAS con l’amministrazione comunale di Nettuno mi mette in grado di esporre alla S.V. la seguente sintesi della vicenda fino a gennaio del 2020.
Il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari” del Comune di Nettuno non consente l’istallazione in modo fisso di stendardi (o insegne a bandiera che dir si voglia) sui pali di illuminazione della luce, facendone in particolare espresso divieto nel borgo medievale e nel centro storico della città, che sono peraltro soggetti ad un doppio vincolo paesaggistico le cui norme di tutela vietano a loro volta l’istallazione di cartelloni pubblicitari: il Regolamento ne autorizza solo l’istallazione temporanea in occasione di manifestazioni di breve durata non superiori ai 90 giorni.
Ciò nonostante, in aperta violazione del suddetto Regolamento, il 2 febbraio 2017 l’agenzia pubblicitaria S.r.l.s. “Next.4.0” (di cui a tutt’oggi non risultano essere ancora state istallate insegne attive sul territorio di Nettuno) con messaggio di posta elettronica indirizzato esclusivamente all’allora Sindaco Angelo Casto ha trasmesso una proposta di istallare in coppia ed in modo fisso su 600 pali della luce banner bifacciali di mt. 2×1 per la durata delle autorizzazioni di tre anni rinnovabili, quasi tutti nel centro della città, con partecipazione degli utili anche da parte del Comune (benché non prevista anch’essa dal Regolamento di Pubblicità).
Ignorando e facendo ignorare più o meno volutamente il Regolamento, ad appena un mese di distanza il Sindaco ha fatto approvare dalla sua Giunta la deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017 con cui è stato deciso all’unanimità un «avviso pubblico per la selezione soggetto installatore impianti pubblicitari con partecipazione del comune agli introiti»: sulla deliberazione che ha legittimato il cosiddetto “bando dei gonfaloni” è stato rilasciato un parere di regolarità tecnica da parte dell’allora funzionario Luigi D’Aprano in qualità di Responsabile di Settore, che ha continuato ad ignorare anch’esso quanto prescrive al riguardo il Regolamento di Pubblicità.
Il 4 maggio 2017 è stato pubblicato l’avviso assieme al modulo di domanda: ma il giorno dopo con nota prot. n. 32059 del 5 maggio 2017 l’allora Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Antonio Arancio ha espresso nei riguardi del cosiddetto “bando dei gonfaloni” un parere negativo di cui non risulta che sia stato poi tenuto conto da parte della apposita Commissione di cui è stato nominato Presidente lo stesso dott. Luigi D’Aprano.
La Commissione aggiudicatrice si è riunita il 27 giugno 2017 per esaminare le uniche tre proposte trasmesse nel frattempo, tra cui ovviamente quella della “Next”, escludendone a priori una per non conformità a quanto prescritto dall’avviso pubblico: l’esame della “proposta tecnico-qualitativa” della “Next” a confronto con l’altra proposta ha portato ad attribuire un punteggio nettamente maggiore alla concorrente “Comunicando Leader” anche perché attiva da tempo su tutto il territorio del Comune di Nettuno, per quanto riguarda sia i “Lavori svolti negli ultimi 5 anni in pubblicità” che la “Esperienza nella conduzione degli impianti pubblicitari” oltre alla maggiore percentuale di partecipazione economica riconosciuta al Comune: ciò nonostante, ad aggiudicarsi l’appalto è stata la “Next” con la differenza di appena due punti perché ad essa è stato dato un maggiore punteggio per quanto riguarda sia il “Progetto di istallazione e utilizzo degli impianti” che il “Portafoglio clienti”, benché a quest’ultimo riguardo la “Next” a tutt’oggi non risulti attiva con propri impianti sul territorio del Comune di Nettuno.
La Commissione non ha inoltre tenuto contro dei vizi di legittimità del bando, benché rilevati dal Comandante Dott. Antonio Arancio.
Ad agosto del 2017 la S.r.l.s. “Next” ha inviato agli Uffici tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione, facendo istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti e manifestando la propria disponibilità al versamento anticipato al Comune della tassa pubblicitaria: ma con nota prot. n. 50669 del 13 settembre 2017 il Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Antonio Arancio ha espresso nuovamente un parere negativo nei riguardi del cosiddetto “bando dei gonfaloni”.
Con nota prot. n. 67033 del 30.11.2017 il Dott. Benedetto Sajeva ha confermato tutti i vizi di legittimità del procedimento che erano stati rilevati dal sottoscritto a nome di VAS e che avrebbero dovuto comportare l’annullamento del “bando” dei Gonfaloni” e della delibera di Giunta n. 40/2017 che l’aveva autorizzato.
In forza del parere negativo del Dott. Sajeva, per posta elettronica certificata trasmessa il 5 dicembre 2017 il Dirigente Dott. Luigi D’Aprano ha invece comunicato il diniego al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari da collocare sui pali della pubblica illuminazione, senza però annullare contestualmente il “bando dei Gonfaloni”: lo ha fatto con un messaggio di posta elettronica certificata trasmessa il 5 dicembre 2017, che la “Next” ha immediatamente impugnato al TAR.
Con sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018 la Seconda Sezione Bis del TAR del Lazio ha accolto il ricorso della NEXT rilevando che il Comune di Nettuno non aveva ritenuto ”IN ALCUN MODO DI DOVER PREVIAMENTE AGIRE IN AUTOTUTELA SULLA GARA ESPLETATA” ed ha conseguentemente annullato «il provvedimento impugnato, mandando all’Amministrazione Comunale di riesaminare l’istanza della ricorrente secondo i principi suindicati».
Il “riesame” avrebbe dovuto comportare l’annullamento sia della deliberazione di Giunta n. 40/2017 che il conseguente bando di gara.
Il Comune di Nettuno, sciolto nel frattempo e posto sotto il commissariamento del dott. Bruno Strati, ha invece voluto impugnare la sentenza del TAR n. 4796/2018 al Consiglio di Stato, che ha rigettato sia la richiesta di sospensiva (con Ordinanza n. 4196 del 7 settembre 2018) che il ricorso (con sentenza n. 3911 dell’11 giugno 2019).
La sentenza n. 4796/2018 é così passata in giudicato, quando al governo del Comune al commissario Strati é subentrato nel frattempo il Sindaco Alessandro Coppola, che non ha fatto provvedere al “riesame” prescritto dal TAR.
La Seconda Sezione Bis del TAR del Lazio, che aveva emanato la sentenza n. 4796/2028, é stata chiamata in causa dalla “Next” per ottenere l’ottemperanza con una serie progressiva di ricorsi che sono stati tutti accolti.
Dopo la prima sentenza del TAR n. 198 del 7 gennaio 2019 il dott. Luigi D’Aprano anziché provvedere all’annullamento del “bando dei gonfaloni”, il 6 febbraio 2019 ha rilasciato una autorizzazione di tre anni alla istallazione di impianti pubblicitari di tipo temporaneo, di cui la “Next” ha chiesto l’annullamento con un ricorso al TAR che è stato accolto con sentenza n. 11415 pubblicata il 30 settembre 2019, portando il danno erariale fin lì provocato dal Comun e a circa 40.000,00 euro.
L’ampia documentazione di cui il sottoscritto è venuto in possesso nel frattempo mi consente di esporre alla S.V. il seguito dell’intera vicenda per come si è svolta fino ad oggi, che ha visto l’amministrazione comunale di Nettuno scavalcata da ben tre Commissari ad acta.
A causa del perdurare dell’inottemperanza alla sentenza n. 4796 da parte del Comune, la “Next” ha ottenuto che il TAR con Ordinanza del TAR n. 8947 del 3 agosto 2020 nominasse commissario ad acta il Dr. Mauro Bianconi, fissando il termine di 90 giorni per provvedere, poi prorogati di ulteriori 90 giorni con successiva Ordinanza n. 5839 del 18 maggio 2021.
Con Determinazione n. 964 del 14 ottobre 2021 il Commissario Bianconi ha imposto una serie di adempimenti alla “NEXT” che ha impugnato l’atto al TAR: con sentenza n. 2490 del 2 marzo 2022 il TAR ha accolto il reclamo solo in parte della “Next”, attribuendole soltanto l’obbligo di rilascio della autorizzazione paesaggistica, poi richiesta il 12 luglio 2022 ed ottenuta il 7 agosto 2023 ma sotto forma semplificata scavalcando così i divieti imposti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) con tutta una serie di vizi di legittimità, che meritano di essere esposti in separata sede.
A dicembre del 2022 Il Comune di Nettuno é stato nuovamente sciolto per mafia e posto sotto il commissariamento della S.V..
A seguito delle dimissioni dall’incarico del dott. Bianconi per avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con la Regione, é subentrato come commissario ad acta il Dott. Stefano Fermante che con nota depositata il 29 settembre 2023 ha chiesto di essere sostituito a sua volta per essere stato, nelle more, chiamato ad altro incarico non più compatibile con le attività in corso e da svolgersi.
Con Ordinanza n. 19234 del 19 dicembre 2023 il TAR ha disposto la sostituzione del dott. Fermante Stefano con la persona del Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, che è stato nominato con facoltà di delega da esercitarsi nelle forme e nei termini indicati.
L’Ordinanza precisa che ai fini dell’esecuzione di ottemperanza alla sentenza n. 4796/2018 fra i provvedimenti che il terzo Commissario ad acta può prendere ci sono anche «… PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA (ANNULLAMENTO O REVOCA, con le necessarie garanzie di partecipazione al procedimento e correlative misure indennitarie o risarcitorie)».
L’Ordinanza stabilisce inoltre che «laddove l’Amministrazione dovesse comunque completare il procedimento dopo l’avvenuto insediamento del Commissario e prima che questi abbia, a sua volta, provveduto (nei limiti ed alle condizioni di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria nr. 8 del 25 maggio 2021), il compenso del Commissario ad acta, calcolato sulla base del DM 30.05.2022, sarà ridotto in proporzione all’attività effettivamente svolta, tenuto conto, comunque, del valore della causa».
A tal ultimo riguardo la richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha formulato «i seguenti principi di diritto:
a) il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall’ordinanza cautelare fintanto che l’altro soggetto non abbia concretamente provveduto;
b) gli atti emanati dall’amministrazione, pur in presenza della nomina e dell’insediamento del commissario ad acta, non possono essere considerati di per sé affetti da nullità, in quanto gli stessi sono adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina o l’insediamento del commissario;
c) gli atti adottati dal commissario ad acta non sono annullabili dall’amministrazione nell’esercizio del proprio potere di autotutela, né sono da questa impugnabili davanti al giudice della cognizione, ma sono esclusivamente reclamabili, a seconda dei casi, innanzi al giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., ovvero innanzi al giudice del giudizio sul silenzio, ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a.;
d) gli atti adottati dal commissario ad acta dopo che l’amministrazione abbia già provveduto a dare attuazione alla decisione, ovvero quelli che l’amministrazione abbia adottato dopo che il commissario ad acta abbia provveduto, sono da considerare inefficaci e, ove necessario, la loro rimozione può essere richiesta da chi vi abbia interesse, a seconda dei casi, al giudice dell’ottemperanza o al giudice del giudizio sul silenzio.»
In base ai suddetti principi di diritto, anche il Commissario Straordinario del Comune di Nettuno può provvedere separatamente all’annullamento del “bando dei gonfaloni”.
Si chiede pertanto alla S.V. di voler prendere nella dovuta ponderazione i 2 pareri negativi espressi dal Dott. Antonio Arancio con nota prot. n. 32059 del 5 maggio 2017 e con nota con nota prot. n. 50669 del 13 settembre 2017 ed il parere negativo espresso dal Dott. Benedetto Sajeva nota prot. n. 67033 del 30.11.2017.
In considerazione da un lato dell’opportunità, se non della necessità ormai di mettere finalmente in regola l’amministrazione comunale, intervenendo dall’altro in ottemperanza a quanto è consentito dall’Ordinanza del TAR n. 19234 del 19 dicembre 2023, si chiede alla S.V di assumere i poteri della Giunta Comunale e di provvedere all’annullamento sia della deliberazione n. 40/2017 che del Verbale della Commissione del 27 giugno 2017, con le necessarie garanzie di partecipazione al procedimento da parte della S.r.l.s. “Next”, anche per concordare le correlative eventuali misure indennitarie o risarcitorie.
Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto.
Distinti saluti.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Roma, 10 febbraio 2024