Sull’area sita in Comune di Roma con ingresso dal civico n. 40 di via Casalattico è stato ormai completamente realizzato un complesso residenziale denominato “La Perla Verde” in forza del permesso di costruire n. 78 del 18 febbraio 2010, rilasciato dal Dirigente dell’allora Dipartimento IX del Comune di Roma, ing. Giovanni Febbraro.
Una volta venuto a conoscenza del suddetto permesso di costruire, con nota prot. n. 8 del 2.3.2010 (rimessa di seguito in allegato), indirizzata soprattutto alla Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lazio ed al Direttore dell’Ufficio Concessioni Edilizie del Dipartimento IX del Comune di Roma, il dott. Arch. Rodolfo Bosi a nome di VAS ha chiesto in conclusione <<di voler accertare l’inedificabilità dell’area interessata dal progetto del complesso residenziale ed in caso affermativo di voler disporre l’immediata sospensione dei lavori in corso ed il più sollecito annullamento del permesso di costruire n. 18 del 18.2.2010 nell’esercizio del potere di autotutela sancito dall’art. 97 della Costituzione>>.
Nota VAS prot. n. 8 del 10 marzo 2010
Con nota prot. n. 31088 del 12.5.2010 (trasmessa per conoscenza anche al Presidente del Municipio di Roma XX, alla 3C Costruzioni Cucchetto & Cascioli S.a.s. ed a VAS), che si rimette di seguito in allegato, il Dirigente del Dipartimento IX ing. Antonello Fatello ha ritenuto opportuno avviare un procedimento di verifica del permesso di costruire ed ha convocato una riunione per il successivo 19 maggio, che è andata poi deserta e che è stata riconvocata per il 23 giugno 2010.
Nota ing. Fatello prot. n. 31088 del 12 maggio 2010
Con la medesima nota l’ing. Antonello Fatello ha reso <<noto alla proprietà che, nelle more della definizione del procedimento di verifica che potrebbe portare all’adozione di un provvedimento di autotutela ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, l’eventuale prosecuzione dei lavori ed ogni danno che ne potrà derivare saranno a totale carico della Società “3C Costruzioni Cucchetto & Calcioli”>>.
Non risulta che la suddetta Società abbia mai interrotto i lavori.
Dall’analisi della suddetta autorizzazione paesaggistica, riportata in un apposito dossier, sono emersi una serie di gravi vizi di legittimità che con nota prot. n. 24 del 25 maggio 2010 (rimessa di seguito in allegato) il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha segnalato alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (Arch. Federica Galloni), alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma (Arch. Federica Galloni), alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (Dott. Angelo Bottini), all’allora Assessore alle Politiche del Territorio e dell’Urbanistica della Regione Lazio (On. Fabio Armeni), all’allora Direttore dell’Area Pianificazione Territoriale della Regione Lazio (Arch. Daniele Iacovone) ed alla Direttrice dell’Area Urbanistica e Beni Paesaggistici del Comune di Roma della Regione Lazio (Arch. Maria Teresa Longo), nonché per conoscenza al Direttore dell’Ufficio Concessioni Edilizie del Dipartimento IX del Comune di Roma (Ing. Antonello Fatello) ed al Direttore della U.O.T. del Municipio di Roma XX (Ing. Antonio Fernando Di Lorenzo).
Nota VAS prot. n. 24 del 25 maggio 2010
Con la nota suddetta VAS ha fatto presente in conclusione che <<il 4° comma del vigente art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 precisa che “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento”, che per causa del rilascio della autorizzazione paesaggistica risulta essere stato rilasciato in sostanziale violazione dell’art. 9 della Costituzione che obbliga lo Stato alla tutela del paesaggio>> ed ha chiesto pertanto <<alle SS. LL. ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, di voler accertare definitivamente i vizi di legittimità rilevati e di voler disporre conseguentemente il più sollecito annullamento della autorizzazione paesaggistica nell’esercizio del potere di autotutela sancito dall’art. 97 della Costituzione>>.
Alla richiesta di VAS di annullamento della autorizzazione paesaggistica ha dato poi seguito la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio: con nota infatti prot. n. 0011525 del 15.7.2010 (indirizzata anche alla Direzione Territorio e dell’Urbanistica della Regione Lazio, all’Ufficio Speciale Condono Edilizio del Comune di Roma, alla Direzione Tecnica del Municipio di Roma XX, alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma), che si rimette di seguito in allegato, l’Arch. Federica Galloni ha fatto presente che <<in seguito ad attento esame effettuato congiuntamente al funzionario responsabile della Soprintendenza B.A.P del Comune di Roma ed alla verifica degli atti conservati presso quell’Ufficio, parrebbero emergere problemi sia sulla sussistenza dell’autorizzazione in sanatoria legittimante i fabbricati preesistenti che, di conseguenza, sia sulla realizzabilità dell’opera assentita in area assoggetta ai dispositivi di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e ss mm ii.>>.
Nota dell’arch. Galloni prot. n. 11525 del 15 luglio 2010
L’Arch. Federica Galloni ha quindi confermato la richiesta di chiarimenti già avanzata <<dando luogo eventualmente alle procedure previste dalla L. 241/90 e ss mm ii per la verifica della legittimità urbanistico edilizia dei provvedimenti qualora rilasciati>> ed ha chiesto alla Soprintendenza B.A.R. <<di relazionare con urgenza su eventuali parerei rilasciati in merito>>: non è dato di sapere se alla richiesta della Direzione Regionale abbia dato seguito la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, che con nota prot. n. 25699 del 2/8/2010 ha però tenuto a far sapere alla associazione VAS che <<per quanto di competenza la pratica risulta regolare>>.
Con nota prot. n. 36 del 23 agosto 2010, che si rimette di seguito in allegato, il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha replicato alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma chiedendo di sapere <<in modo preciso ed esaustivo, comunque non generico:
se l’autorizzazione paesaggistica di cui trattasi sia stata effettivamente trasmessa a questa Soprintendenza, precisando in caso negativo le ragioni giuridiche per le quali la “pratica” risulti comunque “regolare”;
se la 3C Costruzioni Cucchetto & Cascioli S.a.s.abbia effettivamente chiesto il “parere” di questa Soprintendenza dopo aver dato inizio ai lavori, quindi in difformità da quanto espressamente prescritto dall’autorizzazione paesaggistica, precisando in caso affermativo le ragioni giuridiche per le quali la “pratica” risulti ancora comunque “regolare”;
se i saggi di scavo sono stati iniziati comunque dopo l’avvenuto inizio dei lavori, facendo comunque sapere quando si sono conclusi e con quale esito;
se e in che data – al termine dei saggi di scavo – sia stato reso un “parere” da parte di questa Soprintendenza, precisando specificatamente se sia stato comunque rilasciato oggettivamente dopo l’avvenuto inizio dei lavori e quali siano in tal caso le ragioni giuridiche che motiverebbero ancora una “pratica” del tutto “regolare”>>.
Nota VAS prot. n. 36 del 23 agosto 2010
Con nota prot. n. 31 del 29 luglio 2010 (rimessa parimenti di seguito in allegato) l’associazione VAS ha chiesto <<il più sollecito annullamento della destinazione urbanistica edificatoria dell’area nell’esercizio del potere di autotutela sancito dall’art. 97 della Costituzione, nonché il rigetto delle 5 domande di condono edilizio, per consentire successivamente l’annullamento del permesso di costruire n. 78 del 18.2.2010 sempre nell’esercizio del potere di autotutela>>.
Nota VAS prot. n. 31 del 29 luglio 2010
Con nota prot. n. 4354 del 20 gennaio 2011, che si rimette di seguito in allegato a che è stata trasmessa alla S.a.s. 3C Costruzioni di Cucchetto & Cascioli e per conoscenza a tutti gli altri soggetti interessati del Comune di Roma ed alla associazione VAS, ma non alla Regione Lazio né alle Soprintendenze competenti per territorio ed alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, l’ing. Antonello Fatello ha comunicato che in sede di approvazione del Nuovo Piano Regolatore <<riconoscendo ”l’errore materiale”, veniva modificata la destinazione dello strumento urbanistico adottato a “Verde pubblico e Servizi Pubblici di livello locale” in “Tessuti Prevalentemente residenziali della Città da Ristrutturare”, anche in accoglimento delle osservazioni al Nuovo Piano Regolatore adottato con Deliberazione n. 33/08 presentate dalla proprietà>> ed ha concluso che <<si ritiene che il procedimento di verifica possa ritenersi concluso con la conferma della legittimità del Permesso di Costruire n. 78 del 18/02/2010>>.
Nota dell’ing. Fatello prot. n. 4354 del 20 gennaio 2011
Per avere il quadro completo di tutti gli avvenimenti legati alla costruzione di questo complesso residenziale si rimette di seguito in allegato il dossier che ne ha fatto il dott. arch. Rodolfo Bosi.