Con deliberazione n. 42 del 23.12.2003 il Consiglio Comunale di Castelnuovo di Porto ha adottato la Variante Generale al PRG, quando dal 6 giugno 2001 era entrato in vigore il D.P.R. n. 380 con cui è stato emanato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
L’adozione ha fatto scattare le misure di salvaguardia che ai sensi del 3° comma dell’art. 1 della legge n. 1902 del 3.11.1952 non possono essere protratte oltre 3 anni dalla data di deliberazione di adozione del piano, ad eccezione del caso previsto dal 4° comma secondo il quale le misure di salvaguardia possono essere <<protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data di deliberazione della adozione del piano>> se il Comune ha presentato il piano alla Regione per la definitiva approvazione <<entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano>> medesimo.
Con nota prot. n. 6 del 28 aprile 2008 , che si rimette di seguito in allegato, il dott. arch. Rodolfo Bosi ha fatto presente in modo dimostrato l’avvenuta decadenza delle misure di salvaguardia che ha comportato delle conseguente sul piano prataico, soprattutto riguardo all’ICI fatta pagare nel frattempo per le aree originariamente agricole che la Variante Generale aveva reso edificabili.
A tal riguardo la nota fa presente quanto segue: <<Sul diritto-potere anche del Comune di Castelnuovo di Porto di pretendere, come risulta che abbia fatto, il pagamento dell’ICI su tutte le aree che la Variante Generale ha reso “utilizzabili a scopo edificatorio”, pur se non effettivamente suscettibili di edificazione per causa delle “misure di salvaguardia”, si è pronunciata definitivamente la Corte Costituzionale con l’Ordinanza n. 41 del 25.2.2008 con cui ha confermato la piena legittimità della legge n. 428/2006, ribadendo quanto aveva già sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25506 del 2006.
Se dunque il Comune di Castelnuovo di Porto ha potuto richiedere legittimamente il pagamento dell’imposta dell’ICI così come dovuta per le aree edificabili su tutte le aree che dal dicembre del 2003 la “Variante Generale” aveva fatto diventare tali, ora la decadenza dal mese di dicembre del 2006 delle misure di salvaguardia e con esse della stessa “Variante Generale” ha fatto ritornare vigenti le destinazioni del P.R.G. definitivamente approvato dalla Giunta Regionale del Lazio e conseguentemente dagli inizi del 2007 il pagamento dell’ICI non è più dovuto nella misura corrispondente all’edificabilità per tutte quelle aree che non lo siano più ufficialmente.
Ne deriva per il Comune l’obbligo di restituzione di tutte le somme illecitamente percepite per l’anno 2007 in misura maggiore del dovuto per tutte le aree non più edificabili a seguito della decadenza delle misure di salvaguardia della “Variante Generale”.
Al fine di evitare di far continuare a pagare l’ICI in maniera non dovuta anche per il 2008, il Comune di Castelnuovo di Porto dovrebbe provvedere nel modo più sollecito ad informare tutta la cittadinanza che dal 2007 non va più pagata l’ICI per tutte quelle aree non più qualificabili come “edificabili” a seguito della decadenza delle misure di salvaguardia della “Variante Generale>>.