Per tutte le ulteriori notizie riguardanti la costruzione di questo impianto sportivo dentro un parco pubblico si rimanda all’ottimo sito www.parcocollidoro.it.
A settembre del 2012 è stato chiesto al dott. Arch. Rodolfo Bosi di intervenire nei confronti del palazzetto dello sport in corso di realizzazione dentro il parco di Labaro in qualità di responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione VAS: lo studio approfondito di tutto il procedimento fin lì seguito, che ha dovuto fare, ha portato Bosi a rilevare una serie di gravi vizi di legittimità che – per l’urgenza di non far scadere il termine ultimo per poter agire – hanno convinto un ristretto gruppo di tre soli cittadini a presentare un ricorso dapprima al TAR del Lazio e poi al Consiglio di Stato.
Tutti e tre abitano nel Condominio di via Trasaghis di cui il parco di Labaro costituisce lo standard dovuto di verde pubblico che hanno inteso difendere in prima persona non solo a titolo personale, ma anche e soprattutto a nome dell’intero quartiere.
C’é da sapere infatti che a seguito della convenzione stipulata il 18 dicembre 1977 per la realizzazione del Piano di lottizzazione “Colli d’Oro” a verde pubblico del quartiere da insediare sono stati destinati 56.000 mq., che sono stati ceduti gratuitamente al Comune già attrezzati con alberature d’alto fusto: è nato così il “Parco di Labaro” che per 30 anni hanno goduto anche i tre cittadini che hanno acquistato i rispettivi appartamenti della lottizzazione “Colli d’Oro” e che hanno presentato i ricorsi a TAR e Consiglio di Stato perché si sono visti privare addirittura del 40% dell’intero parco per far posto alla realizzazione di un palazzetto dello sport che il Comune di Roma ha dato in concessione quanto meno per 14 anni alla società Pallavolo Lazio sul presupposto del tutto infondato di una riqualificazione del quartiere.
Si rimette di seguito in allegato una foto satellitare del parco di Labaro con evidenziata l’area recintata occupata dai lavori.
Veduta aerea del Parco di Labaro con l’area recintata occupata dai lavori
Con Ordinanza cautelare n. 1040 del 7 marzo 2013, che si rimette di seguito in allegato, la Sezione Seconda del TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva dei lavori perché non ha riconosciuto ai tre cittadini la legittimazione a ricorrere in quanto “non hanno allegato un principio di prova al riguardo”.
Ordinanza TAR Lazio del 7 marzo 2013
Nel corso dell’udienza che si era tenuta il giorno prima l’Avvocatura Comunale aveva eccepito proprio la legittimazione a ricorrere, che l’Avv. Domenico Cagnucci ha invece dimostrato facendo presente che i tre ricorrenti abitano in un edificio di via Trasaghis con balconi che si affacciano direttamente sul parco sottostante: a dover riconoscere a questo punto che i ricorrenti erano pienamente legittimati a ricorrere in virtù della “vicinitas” è stato lo stesso Presidente Luigi Tosti, ma la sua ammissione del giorno prima stride fortemente con la motivazione principale addotta il giorno dopo a giustificazione del rigetto del ricorso, che appare ancor più strumentale nel modo in cui sono state ritenute infondate anche tutte le censure che sono state portate, senza darne la benché minima spiegazione, giustificando questa superficialità “secondo la valutazione sommaria propria della presente fase cautelare”.
C’è da sapere che il 27.9.2006 era stato indetto il bando per l’assegnazione dell’area al fine della realizzazione dell’impianto sportivo, ma senza applicare il “Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana”, che era stato nel frattempo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006, che si rimette di seguito in allegato e che all’art. 14 prescrive che il documento della partecipazione, oltre che ad accompagnare l’intero iter del procedimento, deve trovare esplicita menzione anche negli atti della Giunta Comunale.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 mqarzo 2006
Ma nella delibera n. 155 del 9.6.2010 (rimessa di seguito in allegato) con cui la Giunta Capitolina ha in seguito approvato il progetto del palazzetto dello sport non c’è nessuna menzione del documento della partecipazione.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 9 giugno 2010
Il bando è stato indetto per giunta senza nemmeno avere acquisito prima il preventivo “parere” dell’allora XX Municipio, che ai sensi della lettera h) del 1° comma dell’art. 6 del Regolamento comunale sul decentramento municipale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 dell’8.2. 1999, è obbligatorio sui “bandi che implicano trasformazioni del territorio”.
Per l’esame e l’approvazione del progetto definitivo del palazzetto dello sport con il cambio di destinazione d’uso dell’area di progetto di ben 22.400 mq. da verde pubblico a verde sportivo sono state tenute due Conferenze di Servizi (il 14.12.2007 ed il 22.7.2008) ad entrambe le quali non è stata convocata la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, che non risulta così avere espresso in tale sede il “parere” definitivo vincolante di propria competenza, dovuto dalla presenza del vincolo paesaggistico del Parco di Veio imposto con D.M. del 24.2.1986 come “zona di interesse archeologico”: ai sensi infatti della lettera b) del 4° comma dell’art. 20 del D.P.R. n. 173/2004 il direttore regionale “esprime il parere di competenza del Ministero in sede di Conferenza dei Servizi per gli interventi in ambito regionale che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore”.
I “pareri” espressi in occasione della seconda Conferenza dei Servizi tanto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma quanto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma, oltre al vizio formale di non essere stati trasmessi alla Direzione Regionale, presentano un ben maggior vizio sostanziale, perché non hanno tenuto conto a quel momento che dal 14 febbraio 2008 era entrato in vigore a seguito della sua pubblicazione sul BURL il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che destina il parco del Labaro al sistema di “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione” che è disciplinato dall’art. 28 delle Norme, la cui Tavola C al par. 3.4 relativo a “giardini, ville e parchi” prescrive l’obbligo di “conservazione degli impianti arborei”, che sono stati invece distrutti.
Lo stesso obbligo non è stato rispettato anche e soprattutto dall’Area 2B.5 Urbanistica e Beni Paesaggistici di Roma e Provincia della Regione Lazio che ha quindi ignorato del tutto il P.T.P.R. redatto dallo stesso Assessorato ed entrato in vigore nel frattempo.
Con la motivazione pretestuosa da un lato di non avere legittimazione al ricorso e con una altrettanto pretestuosa “valutazione sommaria” di non avere dimostrato un adeguato “fumus boni juris” negli atti impugnati, la Seconda Sezione del TAR ha di fatto mascherato la mancata volontà di accogliere il ricorso per il danno grave e irreparabile che si verrebbe a determinare per causa dell’avanzato stato dei lavori, comprovato a seguito di una “comparazione degli interessi contrapposti coinvolti nella vicenda”.
Una motivazione del genere, che fa prevalere l’interesse economico all’interesse pubblico generale, appare molto grave e soprattutto pericolosa per uno Stato di diritto come il nostro, perché equivale ad ammettere ad esempio che non si possono più abbattere opere abusivamente realizzate per la semplice constatazione che sono state ormai completamente realizzate e sono addirittura abitate oppure, peggio ancora, che non merita più di punire un assassino considerato che la sentenza non può comunque riportare in vita la persona che ha ammazzato !
La motivazione appare ancor più grave se si considera a posteriori che nel 2013 i lavori risultano essersi fermati, forse del tutto, proprio per cause economiche, dal momento che sembrano finiti i soldi per far proseguire i lavori.
Il 18 marzo 2012 si è riunito il comitato di cittadini del quartiere che ha ritenuto di aver perso per ora solo una battaglia e non ancora la guerra ed ha deciso di impugnare presso il Consiglio di Stato l’ordinanza del TAR del Lazio se non altro per una questione di principio, per cercare di affermare cioè i diritti inviolabili che spettano a tutti i cittadini del quartiere di “Colli d’Oro” e che non possono essere calpestati da interessi economici peraltro nemmeno totalmente pubblici, maturati per di più da un procedimento che ha portato ad abbattere una marea di alberi che la normativa vigente in materia obbligava invece a conservare.
Il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha predisposto una bozza del ricorso al Consiglio di Stato, che si rimette di seguito in allegato a cui è stata data poi forma legale dall’avv. Domenico Cagnucci assieme all’avv. Domenico Angelini che ha presentato il ricorso.
Bozza di Bosi del ricorso al Consiglio di Stato
Con sentenza n. 4098 del 18 giugno 2013 la sezione Quarta del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso con motivazioni quasi identiche a quelle del TAR, subordinando anch’essa agli interessi economici le palesi quanto oggettive violazioni di legge.
il 4 luglio 2013 si è tenuto un incontro collegiale a conclusione del quale sono state prese le seguenti decisioni:
– il dott. Arch. Rodolfo Bosi si informerà presso un avvocato di Genova dell’associazione VAS su come impostare il ricorso alla Commissione di Giustizia della Corte europea ed ha ipotizzato che i firmatari del ricorso potrebbero essere le associazioni VAS e Italia Nostra;
– è necessario fare un nuovo accesso agli atti relativamente al blocco dei lavori sia al
Municipio che all’Assessorato allo Sport del Comune;
– è stato consigliato di chiedere un incontro con una delegazione del Parco con il neo Presidente del XV Municipio Daniele Torquati per chiedergli di informare sullo stato dei lavori sia dal punto di vista economico che dell’iter amministrativo e comunque pretendere una presa di posizione in merito;
– il sig. Pasquale Annunziata ha riferito che la neo consigliera del Movimento 5 Stelle del XV Municipio Maria Teresa Zotta avrebbe presentato a breve una interrogazione al Consiglio Municipale relativamente al parco e sfruttato l’accesso agli atti più velocemente per poi darne copia al Comitato;
– è stato deciso che, non appena dagli atti si verranno a sapere i reali motivi del blocco lavori, verranno contattati i giornalisti per rendere pubblica la notizia;
– è stato anche deciso di organizzare una delegazione per andare a portare le firme fin qui raccolte al nuovo sindaco Ignazio Marino.
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