Noncurante di tutte le critiche, la S.r.l. “Roma Servizi per la Mobilità” ha indetto il bando n. 5/2011 che è stato pubblicato il 21 novembre 2011 alle seguenti principali condizioni:
– versamento di una cauzione provvisoria di 428.000,00 euro;
– dimostrazione di una capacità economico finanziaria pari ad una cifra d’affari globale, realizzata negli ultimi tre esercizi, di imposto complessivo non inferiore a 40 milioni di euro, nonché di una cifra di affari, realizzata sempre negli ultimi tre esercizi, relativa alla commercializzazione di spazi pubblicitari negli ultimi tre anni non inferiore a 20 milioni di euro;
– dimostrazione come capacità tecnico-organizzativa di aver sottoscritto, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, almeno un contratto avente per oggetto la gestione e lo sviluppo di servizi di Bike Sharing (comprensivi di fornitura del sistema, manutenzione e gestione dello stesso) con un numero minimo di stazioni, non inferiore a 40, nonché di avere sostenuto un costo medio per personale dipendente, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 2 milioni e 500.000 euro.
Per opportuna maggiore conoscenza si rimette di seguito in allegato la pubblicazione.
Le offerte andavano presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 13 gennaio 2012, ma il 23 dicembre 2011 sono stati rettificati gli articoli 4 e 7 del Capitolato Speciale d’Appalto e gli articoli 5 e 11 del Contratto: in base all’art. 4 così come rettificato la durata dell’affidamento non è più di 12 anni, ma di 5 anni, eventualmente rinnovabili una sola volta per altri 5 anni, a decorrere dalla data di autorizzazione definitiva e contestuale di tutti gli impianti pubblicitari di mt. 1,20 x 1,80.
Sempre per opportuna conoscenza si rimette di seguito in allegato la rettifica.
Con avviso pubblico n. 7/2011 i termini di scadenza del bando per la ricezione delle offerte sono stati poi prorogati alle ore 13 del 13 febbraio 2012: la data di apertura delle offerte é stata prorogata al 15 febbraio 2012.
Sempre per opportuna conoscenza si rimette di seguito in allegato la proroga.
Proroga del bando con avviso n. 7 del 15 dicembre 2011
La “Agenzia Roma Servizi per la Mobilità” ha motivato la proroga sostenendo che “molte aziende candidate hanno chiesto una proroga per organizzarsi meglio” e che si tratta di uno “scivolo concesso per garantire il massimo della partecipazione”.
Con successivo avviso pubblico n. 2/20012 i termini di scadenza del bando per la ricezione delle offerte sono stati poi ulteriormente prorogati alle ore 13 del 28 febbraio 2012: la data di apertura delle offerte é stata prorogata al 1 marzo 2012.
Sempre per opportuna conoscenza si rimette di seguito in allegato la ulteriore proroga del bando.
Ulteriore proroga del bando con avviso n. 2 del 2012
La proroga di altre 2 settimane è stata concessa per consentire a tutte le potenziali concorrenti di recepire i chiarimenti del testo del bando pubblicati sul sito dell’Agenzia della Mobilità, che è la stazione appaltante.
Entro il 4 gennaio 2012 era infatti possibile richiedere, tramite fax, eventuali chiarimenti a cui é stata data risposta sul sito internet di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. alla pagina http://www.agenziamobilita.roma.it: risultano essere stati presentati 16 quesiti a cui sono state date le seguenti risposte.
Con la risposta al quesito n. 1 è stato confermato “che gli unici motivi di non ammissione alla gara, …, sono esclusivamente quelli indicati al punto 10 del Capitolato Generale Amministrativo” e che “la cauzione provvisoria … dovrà essere costituita per un importo non inferiore a quello indicato dal bando di gara”.
Con la risposta al quesito n. 2 è stato spiegato che lo “sviluppo” del servizio di Bike Sharing è riferito alla espansione da 29 ciclostazioni ad 80.
Come si può vedere il numero totale delle postazioni previste è salito da 70 ad 80, perché alle 29 già esistenti ed alle 36 già individuate, quelle da individuare sono passate da 5 a 15.
Con la risposta al quesito n. 3 relativo alle “Capacità Economico Finanziarie” è stato chiarito che “i requisiti di capacità economico finanziaria indicati nel bando di gara … devono intendersi come sommatoria del fatturato globale e del fatturato da commercializzazione di spazi pubblicitari, realizzato negli ultimi tre esercizi”.
Con la risposta al quesito n. 4 relativo al pagamento degli oneri tributari è stato specificato che “l’aggiudicatario dovrà corrispondere il Canone CIP a tariffa piena”, quindi ai circa 130 €/ mq. stimati dall’allora Comitato Promotore per la proposta di delibera di iniziativa popolare.
Con la risposta al quesito n. 5 relativo ai costi di allacciamento delle linee elettriche è stato chiarito che “saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla installazione delle ciclo stazioni… qualora non fosse possibile l’installazione di pannelli fotovoltaici per l’alimentazione della stazione”.
Con la risposta al quesito n. 6 relativo agli introiti delle 19 stazioni operanti è stato precisato che “il servizio, realizzato con n. 29 ciclostazioni esistenti, ha totalizzato, nell’anno 2010, un introito totale di € 62.969,50, suddivisi in € 22.470,00 per nuove iscrizioni e 40.499,50 in ricariche. Nell’anno 2011, fino al mese di luglio, ha totalizzato un introito di € 24.388,00, suddivisi in € 7.660,00 per nuove iscrizioni e 16.782,00 in ricariche. Tutti gli importi suindicati devono intendersi IVA inclusa”.
Con la risposta al quesito n. 7 relativo al numero complessivo degli impianti e soprattutto a “come verranno autorizzati i 1.500 mq. di impianti posto che la Delibera 254/95 e successive modifiche, la Delibera 37/2009 (Regolamento Comunale) non consente all’Amministrazione il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla redazione del Piano Regolatore per Impianti Pubblicitari” è stato chiarito che “i 1.500 mq. vanno considerati per superficie esposta”, per cui si avrebbero 347 impianti bifacciali di mt. 1,20 x 1,80, “autorizzati con un’unica Determinazione Dirigenziale definitiva e contestuale”: ne deriva che in caso di utilizzo di impianti monofacciali di mt. 1,20 x 1,80 si avrebbe l’installazione ex novo sul territorio di 694 impianti.
In correlazione con la suddetta risposta è quella al quesito n. 9 che con riguardo alla “autorizzazione definitiva e contestuale di tutti gli impianti pubblicitari” ha chiesto ed ottenuto la seguente serie di chiarimenti.
– “I concorrenti non dovranno produrre, contestualmente all’offerta, alcun piano distributivo delle localizzazioni pubblicitarie prescelte”.
– “Il procedimento autorizzativo sarà effettuato attraverso un’unica Conferenza dei Servizi, che emetterà un unico provvedimento autorizzativo per tutti gli impianti pubblicitari comprendente tutti gli aspetti relativi alla loro installazione, compreso quello impiantistico ”.
– “La data di decorrenza del contratto sarà necessariamente quella di autorizzazione definitiva e contestuale di tutti gli impianti pubblicitari, al fine di avere un’unica data di riferimento per tutti gli adempimenti successivi”.
– “Il meccanismo di rinnovo del contratto è automatico, nel caso siano stati rispettati tutti gli standard di prestazione previsti”.
Riguardo alla Conferenza dei Servizi si fa presente che l’art. 5 del Disciplinare di Incarico stabilisce che “la localizzazione e il tipo di impianto luminoso dovrà essere validata … dallo Sportello Unico U.O. Affissioni e Pubblicità, dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici di Roma, dalla Polizia Municipale, dal Municipio Competente, dalla Sovrintendenza Comunale e dall’Ufficio Città Storica”: ne deriva che l’unica Conferenza dei Servizi dovrebbe essere tenuta con tutti i suddetti soggetti istituzionali ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Non si tiene in alcun conto però l’eventualità di un eventuale dissenso espresso da parte soprattutto di una “amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico”, che ai sensi dell’art. 14-Quater della legge n. 241/1990 costringerebbe a rimettere ogni decisione ben più in alto, vale a dire al Consiglio dei Ministri o alla Conferenza Stato-Regioni oppure ad una Conferenza unificata.
Correlata all’argomento precedente è la risposta al quesito n. 11 che ritiene corretta la sua interpretazione data del punto 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, laddove di parla di “Corrispettivo del Contratto” e di individuazione dei 1500 mq. di pubblicità che è parte del corrispettivo a favore dell’aggiudicatario, secondo la quale “l’individuazione delle posizioni da individuare a tale scopo e prevista nel bando debba avvenire a cura dell’aggiudicatario stesso con il coordinamento della Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., .. e di concerto con la Soprintendenza ai Beni Architettonici di Roma, in conformità alle previsioni dell’art. 6.1 bis del Regolamento comunale … ed in modo da assicurare l’individuazione di posizioni pubblicitarie di prestigio tali da garantire l’equilibrio economico finanziario dell’affidamento”.
Il comma 1bis dell’art. 6 del Regolamento parla di “manufatti costituenti elementi di arredo urbano, funzionali a servizi di mobilità alternativa, collocati nell’ambito della Città Storica, come definita in sede di pianificazione del territorio”: ma lo stesso Regolamento alla lettera E) del 1° comma dell’art. 20 parla di “COMPONENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO”, sui quali può essere esposta la pubblicità, “fatta eccezione per il Municipio I e con valenza rispetto alle nuove autorizzazioni”, che può avvenire fra l’altro su “pensiline e paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano”, nonché sui “contenitori di rifiuti solidi urbani, … con esclusione … di applicazione di pannelli e simili”: ne deriva che la deroga potrebbe valere anche come tipi di impianto per i “pannelli” se intesi comunque come “componenti e complementi di arredo urbano”, non collocabili però nel Municipio I, vale a dire nel centro storico, non in contrasto quindi con quanto dispone il comma 1 bis dell’art. 6, dal momento che si riferisce alla “Città Storica”, che così come individuata dal vigente P.R.G. di Roma è di 5.000 ettari e quindi è ben più estesa del solo centro storico di appena 1.400 ettari.
In considerazione di quanto sopra rilevato risulta correlata in un certo modo sempre all’argomento del quesito n. 9 anche la risposta al quesito n. 15 che ritiene corretta la sua interpretazione data secondo la quale “tutte le strutture che verranno installate … , …, sono da assimilare alle pensiline attesa bus e quindi alle stesse verrà accordato il medesimo trattamento che viene riservato alle attrezzature di fermata al Servizio del Trasporto pubblico locale sia per ciò che attiene all’applicazione delle distanze di cui si tener conto nel posizionamento, alle deroghe normative in generale, alla zonizzazione delle localizzazioni nonché nell’applicazione di eventuali strumenti attuativi di futura approvazione”.
Va messo in evidenza l’equivoco in cui si incorre con il termine generalizzato di “strutture” da installare che a rigore dovrebbe essere riferito alle 70 stazioni, in tal caso assimilabili correttamente alle pensiline di attesa dei bus, e non anche ai 347 o 694 impianti pubblicitari non assimilabili invece quanto meno soltanto alle pensiline del trasporto pubblico, se non altro perché non ancora esattamente localizzati sul territorio.
Con la risposta al quesito n. 8 relativo al trasferimento alla scadenza del contratto della proprietà degli impianti (biciclette, stazioni, mezzi e attrezzature hardware e software ed impianti pubblicitari) è stato confermato che “a scadenza del contratto l’Aggiudicatario dovrà trasferire, senza alcun onere, la proprietà di tutti gli impianti oggetto del contratto (ciclostazioni, stalli e sistema di gestione”.
Con la risposta al quesito n. 10, relativo al numero delle colonnine (1.080) ritenuto ampiamente sottostimato rispetto al numero di biciclette previste (circa 900), è stato chiarito che “il numero di colonnine non può essere incrementato” e che “il numero di bici .. è stato individuato affinché l’aggiudicatario ne utilizzi una parte quale riserva per future integrazioni a causa di possibili furti e/o danneggiamenti”.
Ne deriva che a disposizione dei cittadini verranno messe meno delle 850 biciclette complessivamente previste.
Con la risposta al quesito n. 11 si ritiene corretta l’interpretazione del punto 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, laddove di parla di “Corrispettivo del Contratto” e di individuazione dei 1500 mq. di pubblicità che è parte del corrispettivo a favore dell’aggiudicatario, secondo la quale “l’individuazione delle posizioni da individuare a tale scopo e prevista nel bando debba avvenire a cura dell’aggiudicatario stesso con il coordinamento della Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., .. e di concerto con la Soprintendenza ai Beni Architettonici di Roma, in conformità alle previsioni dell’art. 6.1 bis del Regolamento comunale … ed in modo da assicurare l’individuazione di posizioni pubblicitarie di prestigio tali da garantire l’equilibrio economico finanziario dell’affidamento”.
Viene ritenuta corretta anche l’interpretazione data nel quesito n. 12 riguardo alla “Durata dell’affidamento” secondo la quale “il rinnovo del contratto previsto dopo i primi 5 anni di gestione sia da ritenersi subordinato solo ed esclusivamente all’assenza di contestazioni definitivamente accertate, durante il primo quinquennio di gestione, sul mancato rispetto degli indici SLA contrattualmente previsti per più di tre mesi e solo per cause da imputare al concessionario del servizio”.
Corretta viene ritenuta anche l’interpretazione data nel quesito n. 13 riguardo ai “Termini per l’attivazione del servizio”secondo la quale “si intendono decorrenti a partire dal momento dell’ottenimento delle autorizzazioni esecutive per le installazioni delle ciclostazioni e dal contestuale ottenimento di quelle relative agli impianti pubblicitari che sono connessi alle ciclo stazioni medesime”.
Corretta viene ritenuta altresì l’interpretazione data nel quesito n. 14 riguardo al punto 6 dell’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, secondo la quale qualora le incentivazioni all’adesione ed utilizzo al Servizio, predisposte dall’Agenzia, ”comportino maggiori costi o minori introiti a carico o a favore dell’Aggiudicatario allo stesso verranno fornite da parte dell’Agenzia stessa le adeguate contropartite economiche e finanziarie”.
Con la risposta al quesito n. 16, relativo ai requisiti minimi delle biciclette ed in particolare della regolabilità del manubrio, è stato chiarito che ”il requisito previsto al paragrafo 11.1 – punto II va sostituito come segue: ‘dimensioni: le misure del telaio saranno adatte a giovani ed adulti, tanto uomini che donne, con sella regolabile facilmente in altezza, ma non estraibile – secondo la misura di ciascun utilizzatore – e manubrio non estraibile e regolabile in altezza esclusivamente, da parte del personale dell’affidatario, mediante l’utilizzo di appositi attrezzi.
La “Agenzia Roma Servizi per la Mobilità” ha sostanzialmente chiarito una buona parte dei dubbi sollevati dalle condizioni del bando, ma ha lasciato aperte tutte le incertezze ed i conseguenti rischi derivanti dai criteri di posizionamento degli impianti pubblicitari, a maggior ragione se ritenuti assimilabili alle pensiline del Trasporto Pubblico: sono rimaste senza risposta in particolare le distanze minime che i futuri impianti pubblicitari dovranno rispettare (come ad es. le distanze dalle intersezioni stradali, dai segnali di prescrizione e indicazione, dagli altri cartelli pubblicitari etc.) per il posizionamento sul territorio, nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate del Codice della Strada, dal relativo Regolamento di attuazione e dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.
La mancata individuazione preventiva sul territorio degli impianti pubblicitari da utilizzare come corrispettivo nelle misura di 1.500 mq. di superficie espositiva complessiva rende alquanto arduo per le ditte che vogliono partecipare al bando riuscire a stilare un piano economico, proprio per l’estrema incertezza della voce “ricavi” (a loro volta strettamente legati alle dislocazioni degli impianti sul territorio) a tutto vantaggio di coloro che potrebbero scegliere di fare offerta puntando ancora una volta sulle aree di grigio che tutto l’impianto normativo del bando presenta.
Fra gli aspetti che non sono stati sufficientemente chiariti c’è la possibilità per i concorrenti di formulare le previsioni dei ricavi tramite impianti a messaggi variabili (“rotor”) dove un meccanismo elettromeccanico permette a più messaggi di variare a intervalli di tempo prestabiliti, applicando le disposizioni valide nel contesto nazionale ed internazionale, vale a dire con un tempo di variazione minimo dei soggetti pubblicitari pari a 7 secondi.
Oltre a consentire un maggiore ricavo economico da parte di più inserzionisti che sfruttano uno stesso impianto pubblicitario di mt. 1,20 x 1,80, una simile “concessione” indurrebbe ad utilizzare esclusivamente 347 impianti bifacciali con un notevole contenimento dell’impatto ambientale sul territorio.
Le aree di grigio che tutto l’impianto normativo del bando presenta, malgrado le risposte date ai quesiti, hanno determinato un copioso contenzioso amministrativo.
Per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del bando, del Capitolato d’Appalto e del Contratto sono stati proposti due distinti ricorsi presso il TAR del Lazio che ha rigettato le relative istanze di sospensione: da voci raccolte a livello informale, ma non ufficialmente confermate, a presentare separatamente i 2 ricorsi sarebbero state la spagnola S.r.l. “CEMUSA” e la S.r.l. “PUBBLIEMME PUBBLICITÀ”.
Il 30 gennaio 2012 la S.r.l. “S.C.I.” ha presentato a sua volta un terzo ricorso n. 668 al TAR del Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del bando, del Capitolato d’Appalto e del Contratto, sembra sulla base dei seguenti motivi di censura:
– cerchia dei potenziali partecipanti troppo ristretta (requisiti per la partecipazione troppo vincolanti);
– assenza di una localizzazione ex-ante delle postazioni pubblicitarie;
– decorrenza del contratto a valle della collocazione degli impianti pubblicitari;
– assenza del PRIP.
Con Ordinanza Cautelare n. 609 del 16 febbraio 2012 la Sezione Seconda Ter del TAR del Lazio ha “tenuto conto della rilevanza che la questione ha progressivamente assunto proprio con riferimento al crescere del relativo contenzioso” ed ha ritenuto “che sia più opportuno sospendere l’esecutività dei provvedimenti impugnati ai soli fini della pronta trattazione dei ricorsi tutti interessati”, fissando “per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16.5.2012”.
Si rimette di seguito in allegato l’Ordinanza del TAR del Lazio.
Ordinanza del TAR del Lazio n. 609 del 2 febbraio 2012
La “Agenzia Roma Servizi per la Mobilità” ha impugnato l’Ordinanza n. 609/2012 del TAR del Lazio con il ricorso n. 2217/2012 alla Sezione Quinta del Consiglio di Stato, che con Ordinanza n. 1623 del 26 aprile 2012 ha respinto l’appello perché ha “ritenuto che l’imminente definizione del giudizio di merito in primo grado consente di escludere la sussistenza del pregiudizio denunciato dall’appellante”.
Si rimette in allegato l’ordinanza del rigetto ed i dettagli del ricorso al Consiglio di Stato.
Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1623 del 26 aprile 2012
Dettaglio del ricorso al Consiglio di Stato.
Ogni decisione nell’immediato é stata così rimessa alla sentenza di merito che il prossimo 16 maggio doveva pronunciare la Sezione Seconda Ter del TAR del Lazio con riguardo a tutti e 3 i ricorsi presentati: il 20 dicembre 2011 il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha avuto un incontro a nome di VAS con l’allora Assessore all’Ambiente On. Marco Visconti, a cui ha fatto presente l’obbligo di rispettare il vincolo paesaggistico che esiste per tutto il centro storico di Roma anche come patrimonio dell’umanità dichiarato dall’UNESCO, dove vige il divieto tassativo di affissione di cartelli pubblicitari che non siano di tipo istituzionale, ribaditi peraltro dal PRIP così come adottato dalla Giunta Comunale il 2 febbraio 2011, per cui la soluzione al problema stava (e sta tuttora) nel trovare un punto di equilibrio e di mediazione .
Dopo che l’Assessore gli ha confermato che i 1.500 mq. di impianti erano in deroga del PRIP e che la pubblicità concessa con i 1.500 mq. era comunque disgiunta dalle stazione di Bike Sharing, Bosi gli ha fatto presente che gli impianti pubblicitari da installare comunque all’esterno del centro storico avrebbero dovuto reclamizzare anche le stazioni di Bike Sharing che si trovano dentro il centro storico e che per rientrare pienamente nelle dimensioni massime previste dal PRIP (162.500 mq.) possono e debbono essere fatte sugli impianti di proprietà comunale (cosiddetti SPQR): a tal ultimo riguardo gli ha dato per certo ormai che erano state rinnovate per altri 5 anni (fino cioè al 31 dicembre 2014) le locazioni soltanto di 453 impianti comunali, che ammonterebbero complessivamente a ben 27.000 mq., per cui sono liberi e quindi disponibili da subito tutti i rimanenti impianti SPQR su cui però si sta indebitamente facendo continuare a pagare un affitto che non è stato rinnovato e non è quindi dovuto.
Bosi ha fatto capire all’Assessore che la soluzione proposta non inficiava affatto il bando perché non precisava più di tanto a tal riguardo, per cui sarebbe bastato specificarne a posteriori gli aspetti esecutivi.
Bosi ha fatto presente all’Assessore che si poteva ad ogni modo “offrire” a chi si aggiudicava il bando la possibilità di scegliersi le posizioni nella gamma degli impianti SPQR liberi da locazione che gli si metterebbero a disposizione per una superficie complessiva di 1.500 mq.: a tal riguardo l’Assessore si é dichiarato propenso ad essere lui a dettare le “regole”, stabilendo le aree esatte su cui consentire la pubblicità.
In un caso come nell’altro, Bosi ha messo in evidenza che in questo modo non si installano nuovi impianti e si mantiene così lo stesso impatto ambientale sul territorio, senza aumentare l’inquinamento visivo, salvando in tutto e per tutto le condizioni del bando e le previsioni del PRIP.
In considerazione anche delle risposte date ai quesiti, in questo modo si evita in particolare di dover andare in violazione:
– del combinato disposto degli art. 33 e 33 Bis del vigente Regolamento comunale, che vieta il rilascio di autorizzazioni per l’installazione di nuovi impianti su suolo pubblico, non facilmente superabili con una Conferenza dei Servizi, come invece si pensa di fare;
– del combinato disposto del comma 1 Bis dell’art. 6 e della lettera E) del 1° comma dell’art. 20, che autorizza l’esposizione pubblicitaria su manufatti costituenti “elementi di arredo urbano” collocati nell’ambito della Città Storica, ma al di fuori del Municipio I (cioè del Centro Storico), comunque non meglio definiti se possano essere assimilabili senza alcun contenzioso a “pensiline” o a “pannelli”, che sono peraltro tipologie non autorizzate nelle dimensioni di mt. 1,20 x 1,80, previste invece alla lettera d-bis) del punto 1) della successiva lettera F) dell’art. 20 per “Formati pittorici, anche luminosi, e … “SPQR””;
– della sottozona B1 così come individuata dal PRIP per tutto il centro storico, dove non sono nemmeno previsti impianti pubblicitari di mt. 1,20 x 1,80 e l’installazione è comunque limitata ai cartelli di proprietà capitolina destinati esclusivamente a comunicazioni istituzionali;
– del vincolo paesaggistico espressamente individuato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
– del vincolo del Centro Storico di Roma che dal 1980 è stato iscritto dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio Mondiale (“World Heritage List”).
Se a quel momento erano state modificate diverse parti della Delibera n. 284/2011 (con le postazioni da individuare aumentate da 5 a 15), del Disciplinare di Incarico (art. 6) allegato alla deliberazione di Giunta n. 284/2011 e dello stesso Capitolato Speciale d’Appalto (art. 4 e 7) e del Contratto (art. 5 ed 11), per cui la durata dell’appalto è stata ridotta da 12 a 10 anni (5 +5), allo stesso modo il Comune di Roma poteva “integrare” (più che “modificare”) il bando, indipendentemente dalla sentenza che il prossimo 16 maggio avrebbe pronunciato la Sezione Seconda Ter del TAR del Lazio.
Sarebbe bastato specificare che i 1.500 mq. di impianti da mt. 1,20 x 1,80 sono da individuare fra tutti gli impianti bifacciali di proprietà comunale delle stesse dimensioni, che l’Aggiudicatario avrà il diritto di scegliere nel numero di 347, escludendo quelli che risultassero in violazione delle norme inderogabili del Codice della Strada o di vincoli con divieto assoluto di affissione, ma con possibilità di adattarli al tipo “rotor” per trasmettere messaggi variabili.
In tal modo si sarebbe superato anche il ricorso Straordinario alla Procura della Repubblica che il 28.11.2011 ha presentato l’allora Comitato Promotore della proposta di delibera di iniziativa popolare e che in genere si conclude mediamente 6 mesi dopo con una pronuncia del Consiglio di Stato: si rimette di seguito in allegato il ricorso straordinario.
Ricorso straordinario contro delibera del Bike Sharing
In tal modo si sarebbero evitati soprattutto ulteriori contenziosi ed in particolare ricorsi al TAR che potrebbero essere presentati anche in sede esecutiva per impugnare proprio la localizzazione dei 1.500 mq. di impianti pubblicitari fatta “a valle” anziché “a monte.
Con messaggio di posta elettronica trasmesso il 2 maggio 2012 all’Assessore all’Ambiente del Comune di Roma, On. Marco Visconti, e per conoscenza al responsabile del suo Staff Roberto Miccò, il dott. arch. Rodolfo Bosi ha rimesso in allegato un suo articolo accompagnandolo con il seguente testo: “Per opportuna conoscenza trasmetto in allegato l’articolo che con il titolo di cui all’oggetto é stato pubblicato stamattina sul sito www.cartellopoli.net, che invito ad andare a vedere se si vogliono conoscere anche gli allegati ad esso e leggere soprattutto il commento che sono stato costretto a fare ad un lettore. Nel commento spiego le finalità dell’articolo, che sono quelle di portare un contributo utile (si spera) ai cosiddetti “addetti ai lavori” che hanno voce in capitolo per riuscire a fare “integrare”, più che “correggere”, il bando nel modo migliore per tutti. Senza ombra di dubbio la voce in capitolo più autorevole é l’on. Marco Visconti, con cui ho avuto modo di confrontarmi sul bando e che invito a prendere in seria considerazione quanto non solo da me proposto.
Un cordiale saluto.”
Al messaggio è stato dato seguito il giorno successivo dal dott. Roberto Miccò con un messaggio di posta elettronica trasmesso per conoscenza anche a Filippo Dicembre, Marco Contadini e Fabio Tancredi, dal seguente testo: “Gent.mo Dott. Arch. Rodolfo Bosi, anzitutto, vogliamo ringraziarLa per la Sua segnalazione che ci aiuta a migliorare la qualità dell’ambiente e la vivibilità della nostra Città. In proposito, Le comunichiamo di aver inoltrato la Sua mail agli “addetti ai lavori” che, come da Lei riportato, potranno avere voce in capitolo per riuscire a fare “integrare”, più che “correggere”, il bando nel modo migliore per tutti. Cordiali saluti.”
Con un messaggio di posta elettronica trasmesso il successivo 8 maggio 2012 non solo all’Assessore On. Marco Visconti ed al suo collaboratore Roberto Miccò, ma per conoscenza anche a Filippo Dicembre, Marco Contadini e Fabio Tancredi, Bosi ha dovuto correggere ed integrare quanto da lui proposto, spiegandone le ragioni con il seguente testo: “Dal momento che proprio dagli ‘addetti ai lavori’ mi é stato fatto presente che i ‘pannelli pubblicitari della misura di 120 cm x 180 cm’ (previsti dalla delibera di Giunta Capitolina n. 284/2011) costituiscono un modello diffuso in Europa che solo con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2009 é stato previsto nel vigente Regolamento alla lettera d-bis) del punto 1) della lettera F) del 1° comma dell’art. 20 fra i ‘Formati pittorici, anche luminosi, e per affissione diretta e ‘SPQR’ ‘, ma di fatto non ne risultano ancora installati nessuno sul territorio, la ‘integrazione’ del bando secondo quanto non solo da me proposto va riveduta e corretta in modo da essere ugualmente del tutto praticabile mantenendo sempre i 2 presupposti fondamentali di far rientrare i 1.500 mq. all’interno di quelli complessivamente previsti dal Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) e di non dover rilasciare nuove ‘autorizzazioni’ per impianti su suolo pubblico. Considerato che la delibera della Giunta Capitolina n. 284/201 prevede l’installazione quanto meno di 347 pannelli pubblicitari bifacciali di mt. 1,20 x 1,80 che sono da installare sempre e comunque ex novo anche se si volessero utilizzare gli impianti esistenti di proprietà comunale, si possono utilizzare i 1.500 mq. di superficie già assentita degli impianti SPQR liberi da concessione di locazione operando un ‘accorpamento’ degli impianti esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti SPQR tutti del medesimo formato di mt. 1,20 x 1,80 e tutti a messaggio variabile (tipo “rotor”). L’operazione é prevista dalle ‘Norme transitorie’ previste dal vigente Regolamento al comma 13 dell’art. 34, che testualmente recita: ‘13. Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui all’art. 19, allo scopo di armonizzare l’impiantistica pubblicitaria esistente e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l’accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato. La richiesta è consentita a condizione che il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari. Non sono ammesse ricollocazioni e/o spostamenti degli impianti interessati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all’esito della procedura di riordino. Sono fatti salvi, comunque, i limiti complessivi all’esposizione pubblicitaria stabiliti per legge e regolamento comunale.’ Per consentire alle ditte che vogliono partecipare al bando una analisi dei costi e dei benefici che consenta una più esatta quantificazione della voce ‘ricavi”, sarebbe opportuna una individuazione preventiva sul territorio dei 347 impianti pubblicitari bifacciali SPQR accorpati da utilizzare come corrispettivo nelle misura di 1.500 mq. di superficie espositiva complessiva, che consentirebbe all’Aggiudicatario del bando di evitare la loro ‘validazione’ da parte dei diversi soggetti istituzionali previsti dall’art. 5 del Disciplinare di Incarico. Differentemente, in alternativa, la individuazione sul territorio sempre di 347 impianti pubblicitari bifacciali SPQR può essere demandata all’Aggiudicatario così come attualmente previsto, che in tal caso si può comunque avvalere delle deroghe al Codice della Strada previste dal 5° comma dell’art. 4 del vigente Regolamento anche per impianti di dimensioni di mt. 1,20 x 1,80. Per quanto riguarda la possibilità di concedere l’utilizzo di impianti pubblicitari a messaggio variabile si fa presente che il comma 11 dell’art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) dispone testualmente: “11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali”.
Ne deriva che a Roma “i messaggi non possono variare con scansione inferiore ai 5 minuti” solo fuori dei centri abitati, mentre entro i centri abitati spetta al Regolamento comunale fissare il periodo di variabilità ammesso, che però non risulta che abbia assolto a questo compito. Il vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2009 alla lettera m) del 1° comma dell’art. 4 ammette infatti come uso di impianti che costituiscono mezzi pubblicitari anche i “mezzi elettronici e meccanici a messaggio variabile”, di cui non viene però fissato nessun periodo di variabilità ammesso. Il punto 1) del successivo art. 27 parla genericamente di “pubblicità eseguita per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo del messaggio o la sua visione in forma intermittente”, senza specificare altro. Per opportuna conoscenza va detto che le controdeduzioni approvate il 22 giugno 2011 dalla Giunta Capitolina ai pareri espressi dai Consigli Municipali hanno accolto la proposta fatta dal Consiglio del XIII Municipio , secondo cui “gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi”: la circostanza conferma che il Comune di Roma non ha al momento fissato nel proprio Regolamento il periodo di variabilità ammesso nei centri abitati e che le controdeduzioni approvate dalla Giunta Capitolina costituiscono un atto endoprocedimentale senza ancora quindi nessuna valenza giuridica immediata. Ne deriva che il 1° atto amministrativo che fisserà prima o poi al di fuori del vigente Regolamento il periodo di variabilità ammesso entro il centro abitato potrebbe non essere censurato di illegittimità se ad esempio venisse adottato nella forma della Determinazione Dirigenziale in applicazione attuativa proprio della lettera m) del 1° comma dell’art. 4 del vigente Regolamento, nel rispetto di quanto disposto dal comma 11 dell’art. 51 del D.P.R. 495/1992: ma sarebbe molto più opportuno fissare il periodo di variabilità in 10 secondi con con specifica deliberazione della Giunta Capitolina di rettifica del bando. Nell’augurio di aver portato un contributo utile alla migliore definizione di un bando che consenta un buon funzionamento del servizio di Bike Sharing a Roma, porgiamo i nostro più distinti saluti.”.
Alla suddetta proposta integrativa di Bosi non è stato dato nessun seguito: nel frattempo la Sezione Seconda Ter del TAR del Lazio il 16 maggio scorso ha emesso la sentenza n. 4707 con cui ha accolto il ricorso della S.r.l. “SCI” annullando il bando di gara, il Capitolato d’Appalto ed il Contratto.
Si rimette di seguito in allegato la sentenza del TAR ed i dettagli del ricorso.
Sentenza del TAR del Lazio n. 4707 del 16 maggio 2012
La lettura della sentenza lascia capire come l’accoglimento del ricorso n. 668 del 30.1.2012 sia diventata una vittoria di Pirro per la S.r.l. “SCI – Società Concessioni Internazionali” che l’ha presentato con un unico complesso motivo di censura, secondo il quale sarebbero illegittimi in particolare sia i requisiti di capacità economica e finanziaria che i requisiti di capacità tecnico-organizzativa indicati nel bando di gara.
Per una migliore comprensione dei contenuti della sentenza del TAR è opportuno disarticolare i diversi aspetti dell’unico motivo di censura per vedere in corrispondenza di ognuno come sono stati giudicati dalla Sezione Seconda Ter del Lazio e constatare alla fine che, ad eccezione di uno soltanto, sono stati tutti rigettati.
1 – La Sezione Seconda Ter del Lazio ha voluto dapprima ricostruire il quadro in cui la questione si inserisce, riferendo più o meno le stesse vicissitudini del servizio di Bike Sharing così come raccontato su questo sito.
2 – La “SCI” ravvisa nel bando una evidente illogicità e lesione dei principi della concorrenza, attesa la sproporzione tra i dati numerici riportati e considerata la novità del servizio del Bike Sharing in Italia ove sarebbe diffuso a giudizio della “SCI” nelle sole città di Milano, Torino e Roma.
La Sezione Seconda Ter “rileva invece che la dedotta circostanza non corrisponde esattamente alla realtà dei fatti, atteso che risulta che il fenomeno abbia oramai interessato oltre 130 città in Italia, con una prevalenza nei Comuni del Nord e del Centro rispetto al Sud; non solo, pertanto, Roma, Milano e Torino ma anche Brescia, Ravenna, La Spezia, Bergamo, Trento, Modena e Cuneo.”
3 – A fronte di un importo complessivo a base di asta di 21.400.000 euro, compreso il rinnovo eventuale per ulteriori 5 anni, il bando di gara richiedeva un fatturato globale non inferiore a 40.000.000 euro ed un fatturato da commercializzazione di spazi pubblicitari non inferiore ad euro 20.000.000 euro conseguito nel triennio antecedente: la “SCI” vi deduce l’illegittimità del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto III 2.2., lett. a 1) e a 2) del bando di gara.
Riguardo ai requisiti di capacità economica e finanziaria secondo la Sezione Seconda Ter del Lazio, con riferimento al precedente punto 2 “la predetta ultima circostanza appare, comunque, non rilevante sia con riferimento al requisito di cui alla lett. a 1) in quanto interessante il fatturato globale dell’impresa (ossia senza alcuna indicazione relativamente all’attività specifica cui il fatturato è collegato), sia con riferimento al requisito di cui alla lett. a 2), essendo incentrato esclusivamente sul fatturato derivante dalla commercializzazione degli spazi pubblicitari, che costituisce un mercato che, sebbene connesso da tempo, soprattutto all’estero, al servizio di Bike Sharing, con funzione di integrazione del corrispettivo al fine di assicurarne la rimuneratività per l’operatore economico, comunque ha, indubbiamente, una valenza assolutamente autonoma dallo stesso. Peraltro, avuto riguardo alla base di asta – considerata la previsione del rinnovo del contratto per un nuovo quinquennio, che trova il proprio limite esclusivamente nel disposto di cui al comma 3 dell’articolo 4 del capitolato speciale, nel caso di mancata corretta esecuzione del servizio da parte dell’affidatario nel quinquennio iniziale – pari ad euro 21.400.000 ed all’ammantare del fatturato richiesto con le lett. a 1) e a 2) del punto III. 2.2, si ritiene che non sussista affatto la dedotta illogicità ed incongruenza.
Secondo la Sezione Seconda Ter del Lazio “per giurisprudenza che può oramai dirsi consolidata al riguardo, peraltro, appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge essendo coessenziale il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare; l’unico limite a detta insindacabilità della scelta, si rinviene allorché la stessa sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza, alla stregua di una valutazione da effettuare non in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto.”
Viene precisato che viene ritenuta “non incongrua né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa”.
4 – Sempre secondo la “SCI” non sarebbe stata peraltro tenuta in alcuna considerazione la circostanza della persistente crisi del settore delle affissioni pubblicitarie anche per la mancata adozione da parte del Comune del nuovo Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP): a quest’ultimo riguardo per la Sezione Seconda Ter del Lazio “la mancata adozione del piano in questione non può costituire un legittimo impedimento al rilascio da parte dell’amministrazione comunale delle autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari di cui trattasi.”
Le ragioni di questo giudizio sono state più avanti spiegate dalla Sezione Seconda Ter del Lazio con riferimento all’ultimo punto 9, cui si rimanda.
5 – Riguardo invece ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa, il requisito di cui alla lett. a1) sarebbe secondo la “SCI” illegittimo nella parte in cui richiede la sottoscrizione nel triennio antecedente di almeno un contratto con identico oggetto con un numero minimo di 40 stazioni, atteso che in tal modo la maggior parte degli operatori del mercato della gestione degli impianti pubblicitari si vedrebbe preclusa la possibilità di partecipazione alla gara e dall’altro il requisito di cui alla lett. a2) richiederebbe in sostanza che nel triennio antecedente l’affidatario avesse alle proprie dipendenze almeno n. 83 dipendenti, calcolando per ciascuno un costo annuale di 30.000.000 euro.
5.A – Riguardo alle capacità tecniche, per la Sezione Seconda Ter del Lazio che richiama l’articolo 42 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (riguardante la “Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi”) “in applicazione della norma richiamata la scelta al riguardo costituisce espressione della discrezionalità di cui l’amministrazione gode nell’indicare i requisiti di capacità tecnica professionale delle ditte partecipanti alla procedura di gara, purché ciò avvenga entro i limiti della logicità e della proporzionalità e sempre che questi non rappresentino un evidente limitazione alla partecipazione alla gara.”
Per la Sezione Seconda Ter del Lazio “l’adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche, con particolare riguardo proprio alla capacità tecnica, deve essere, tuttavia, valutata con riguardo non solo al mero importo economico della base di asta di cui al bando ma anche, e soprattutto, all’oggetto concreto dell’appalto in gara con riferimento in particolare alle sue specifiche peculiarità; e la capacità tecnico-organizzativa afferente ai servizi in pregresso prestati, …, non solo analoghi ma anche specificatamente identici, garantisce effettivamente all’amministrazione l’affidabilità contrattuale del proprio interlocutore con riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento.
Nel caso di specie la capacità tecnica è stata agganciata all’espletamento della medesima tipologia di servizio (gestione e sviluppo del servizio di Bike Sharing, comprensivi della fornitura del sistema e della manutenzione e gestione dello stesso) con la specificazione della consistenza del relativo oggetto contrattuale che è stato in concreto agganciato alla dimensione dell’oggetto della procedura in questione; a fronte di n. 80 stazioni da gestire, e in parte preponderante da rinnovare e realizzare ex novo, è stata richiesta la comprovata stipulazione di un contratto relativo alla realizzazione e gestione di n. 40 stazioni.
Il requisito soggettivo indicato non appare, pertanto, illogico e censurabile, né sotto il profilo del medesimo oggetto né sotto quello della sua consistenza numerica.”
Per la Sezione Seconda Ter del Lazio “è, altresì, vero che, nell’ambito del predetto modello, gli operatori sul mercato dei sistemi di Bike Sharing per progetti di rilevanti dimensioni siano in numero estremamente limitato (in sostanza prevalentemente, per quanto consta, la francese JC Decaux, la statutinense Clear Channel e la spagnola CEMUSA). Tuttavia, da un lato, è espressamente prevista nel bando la possibilità di partecipare alla gara con il raggruppamento di imprese – sebbene sia puntualmente specificato, …, che il requisito in questione non sia frazionabile e che debba essere posseduto per intero da parte della mandataria – e, dall’altro, non è preclusa la possibilità di ricorrere ai fini del possesso del requisito in questione all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 49 del D. Lgs. n. 163 del 2006”, secondo il quale il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto (che è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto).
A tal ultimo riguardo la Sezione Seconda Ter del Lazio afferma che “nessun rilievo assume invece la non frazionabilità del requisito: l’avvalimento consente infatti che un concorrente possa far affidamento per intero su un requisito posseduto da un altro concorrente”, precisando che “la circostanza che, pertanto, nel caso di specie, la possibilità di farvi ricorso non sia puntualmente ribadita in sede di bando di gara non può legittimamente assumere alcuna valenza preclusiva al riguardo.”
5.B – Per quanto riguarda invece la capacità organizzativa, per la Sezione Seconda Ter del Lazio “non è dato ravvisare l’illogicità dedotta che viene, peraltro, affermata senza essere nemmeno adeguatamente argomentata nei suoi estremi; non viene, ad esempio effettuata una valutazione comparativa tra il fatturato e la spese per il personale per un operatore del settore.”
6 – Con un ulteriore motivo di censura la “SCI” deduce che si sarebbe venuta a creare una illegittima commistione di requisiti soggettivi di ammissione e criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione del disposto dell’articolo 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006.
Al riguardo la Sezione Seconda Ter del Lazio “osserva che la censura costituisce una mera petizione di principio non argomentata nei suoi estremi; nel caso di specie risulta che siano stati richiesti requisiti soggettivi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi non illogici per le considerazioni che precedono, in quanto finalizzati a valutare la serietà dell’impresa con la quale l’amministrazione va a contrattare e non è rilevato se ed in quale modo e sotto quali profili esattamente sia venuta a determinare nel concreto la dedotta commistione. Peraltro i requisiti in questione presentano una diversa commistione, laddove per la capacità economica il punto III 2.2. lett. a2) fa riferimento al fatturato minimo di euro 20.000.000 per la commercializzazione degli spazi pubblicitari mentre, per la capacità tecnico-organizzativa il successivo punto III 2.3. lett. a 1) fa riferimento alla stipulazione di almeno un contratto di Bike Sharing avente ad oggetto almeno 40 stazioni; tuttavia la detta commistione, che interessa i soli requisiti di partecipazione, è agevolmente spiegabile avuto riguardo al duplice oggetto dell’appalto di cui trattasi, nel quale l’uno, quello relativo allo sfruttamento degli impianti pubblicitari è funzionale all’altro, ossia quello del servizio di Bike Sharing.”
7 – Per la “SCI” sarebbe inoltre illegittima anche la clausola di cui al comma 2 dell’articolo 4 del Capitolato speciale nella parte in cui prevede la possibilità per l’amministrazione di non procedere al rinnovo per ulteriori 5 anni del contratto nel caso in cui il servizio non sia stato correttamente eseguito alla luce degli indicativi puntualmente rappresentati in allegato: sarebbe viziata di legittimità in quanto attribuirebbe all’amministrazione comunale un potere potestativo al riguardo e non consentirebbe all’operatore di procedere al calcolo dell’ammortamento dei costi ai fini degli investimenti da effettuarsi.
Per la Seconda Sezione Ter del Lazio “altrettanto infondato è l’ulteriore motivo di censura”, perché “dalla lettura della disposizione invocata, è evidente che l’aleatorietà del rinnovo è legata solo ed esclusivamente alla mancata corretta esecuzione del servizio da parte dell’affidatario ed allora la detta circostanza non può riverberarsi sulla legittimità della clausola stessa, non apparendo la stessa assolutamente illogica. Peraltro il valore della concessione è proprio di euro 21.400.000 in quanto nel predetto importo è stato considerato, altresì, anche l’importo di euro 9.500.000 a titolo di costo per la gestione delle 80 postazioni durante il quinquennio di rinnovo; il che conferma come l’amministrazione si sia autolimitata in ordine alla facoltà di non consentire il rinnovo dell’affidamento, circoscrivendo l’eventualità di un diniego alla sola ipotesi in cui sussistano i presupposti di cui al comma 2 richiamato, incentrati esclusivamente nella non corretta esecuzione del servizio in questione nel primo quinquennio.”
8 – Per la “SCI” i costi che rimangono a carico dell’affidatario secondo le indicazioni di cui all’articolo 6 del capitolato speciale (quali i costi per l’ottenimento delle autorizzazioni, i costi di installazione e i costi per l’allacciamento alla rete elettrica) sarebbero eccessivi e sproporzionati e soprattutto del tutto incerti ed aleatori, tanto è vero che la stessa “Roma Servizi”, all’articolo 5 del capitolato, premette che la stima dei costi da sostenere al riguardo deve ritenersi puramente indicativa.
Per la Seconda Sezione Ter del Lazio “per quanto attiene al primo profilo, si ritiene che si tratti di una mera petizione di principio non essendo stati forniti elementi che consentano di valutare perché i predetti costi, che comunque sono qualificati del tutto incerti ed aleatori, sarebbero però contestualmente comunque eccessivi. Per quanto attiene, invece, il secondo profilo, il richiamato articolo 5 del capitolato speciale si limita a ribadire che la stima dei predetti costi deve essere considerata dagli operatori interessati come puramente indicativa, rimettendo, in tal modo, ai predetti operatori la verifica puntuale e definitiva in ordine all’ammontare effettiva degli stessi.”
9 – Una particolare censura viene portata con riferimento alle condizioni contrattuali imposte nel disciplinare e nel capitolato, avuto riguardo all’indicato corrispettivo, alla durata del contratto ed agli obblighi derivanti, perché secondo la “SCI” non consentirebbero all’imprenditore, operatore del settore, di effettuare un calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della formulazione di un’accorta domanda di partecipazione alla gara: sempre secondo la “SCI” vi sarebbe comunque un grave squilibrio economico a favore dell’amministrazione comunale e a discapito dell’affidatario, atteso che gli introiti derivanti dallo sfruttamento degli impianti pubblicitari sarebbero del tutto aleatori e che comunque i responsabili degli uffici competenti nella materia non potrebbero procedere al rilascio dei relativi titoli autorizzatori fino all’approvazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP), come peraltro ribadito da ultimo con l’ordinanza del Sindaco di Roma n. 263 del 24.11.2011 con scadenza fissata al 31.1.2012.
Al riguardo la Sezione Seconda Ter del Lazio “premette che, Roma Servizi nelle sue difese ha rilevato come la notoria estensione e complessità del territorio di Roma Capitale ha reso impossibile per l’amministrazione la redazione di un elenco dettagliato di specifici spazi pubblici da affidare all’affidatario ai fini dell’installazione degli impianti pubblicitari, essendosi, invece, ritenuto che andasse a vantaggio dell’operatore la possibilità di potere concordare con l’amministrazione la localizzazione esatta degli impianti ai fini dell’ottimizzazione per lo stesso dello sfruttamento economico degli impianti.”
Per la Sezione Seconda Ter del Lazio “peraltro negli atti di gara sono specificate alcune delle caratteristiche degli impianti in questione – i quali devono rispondere ai requisiti di cui al richiamato comma 1 bis dell’articolo 6 della deliberazione C.C. n. 37 del 2009, ossia deve trattarsi di manufatti di arredo urbano funzionali al servizio di mobilità alternativa, devono essere localizzati nell’ambito della Città Storica e devono avere le dimensioni indicate di mt. 120×180, per una superficie complessiva espositiva di mq. 1.500, con applicazione delle deroghe di cui al comma 5 dell’articolo 4 della deliberazione C.C. n. 37 del 2009 – nonché le modalità di rilascio delle relative autorizzazioni, che verrà effettuato, come specificato in sede di risposta ai quesiti degli operatori interessati alla partecipazione del 23.12.2011, con una unica contestuale determinazione dirigenziale.
Per quanto attiene alle caratteristiche degli impianti, in particolare, il punto di partenza è proprio la richiamata disposizione di cui all’articolo 6, comma 1 bis, della deliberazione C.C. n. 37 del 2009, avente ad oggetto il ‘Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, la quale prevede che … ‘in deroga ai limiti di cui al presente articolo è autorizzata l’esposizione pubblicitaria su manufatti costituenti elementi di arredo urbano, funzionali a servizi di mobilità alternativa, collocati nell’ambito della città storica, come definitiva in sede di pianificazione del territorio. L’autorizzazione ha durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta per altri cinque anni, e può costituire anche il corrispettivo di servizi inerenti il decoro urbano o la mobilità alternativa …’; il comma 1 prevede, appunto, che ‘la superficie espositiva complessiva massima dei mezzi pubblicitari, ad eccezione …, è determinata dall’applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 20 per la redazione del Piano’ … La deroga di cui trattasi, non impugnata in questa sede, è quindi specificatamente limitata nel suo ambito applicativo ai ‘manufatti costituenti elementi di arredo urbano, funzionali a servizi di mobilità alternativa’; si tratta, pertanto, di fornire la esatta interpretazione dell’espressione in questione, sulla quale, peraltro, si è diffusamente soffermata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 284 del 3.8.2011. L’amministrazione nella richiamata deliberazione ha avuto modo di specificare che ‘con il termine ‘funzionali’ si intendono anche quegli impianti pubblicitari collocati disgiuntamente dalle postazioni, il cui posizionamento è di fatto funzionale al servizio di Bike Sharing in quanto garantisce il raggiungimento di una superficie pubblicitaria totale ritenuta congrua come corrispettivo per l’erogazione del servizio. Per tale ragione, gli impianti pubblicitari localizzati disgiuntamente dalle postazioni recheranno uno spazio dedicato al riconoscimento dell’impianto come facente parte del servizio di Bike Sharing; tale soglia è stabilita in complessivi mq. 1.500 che l’Agenzia Roma Servizi per la mobilità s.r.l. potrà gestire in convenzione per la stessa durata dell’affidamento del servizio di Bike Sharing…’.
Sul punto la memoria di Roma Servizi riporta che ‘ci dovrà essere perfetta rispondenza tra le postazioni di Bike Sharing e la cartellonistica’ e ribadisce che deve trattarsi, comunque, indipendentemente dalla collocazione fisica, di ‘manufatti costituenti arredo urbano’.
Tuttavia il bando è chiaro nel senso che ‘il corrispettivo del contratto è costituito … anche dalla concessione dello sfruttamento commerciale degli impianti pubblicitari, sia coincidenti con le postazioni del Bike-Sharing, che di nuovi impianti che l’aggiudicatario potrà individuare nel territorio comunale nel rispetto dei vincoli fissati dalla D.C.C. n. 37/2009 …’.
Deve, pertanto ritenersi che il punto di partenza sia la definizione del manufatto di arredo urbano di cui al comma 1 bis dell’articolo 6. L’arredo urbano risponde all’esigenza, da tempo sentita, di offrire alla cittadinanza attrezzature utili che aiutino a vivere in modo ottimale la città. L’arredo urbano annovera, pertanto, tutti quegli impianti che hanno una funzione di servizio, quindi danno informazioni o permettono al fruitore dell’impianto di sedersi, ripararsi, ricevere informazioni o semplicemente di percepire in modo più gradevole la città; si tratta, dunque, di oggetti che sono funzionali alla fruizione di un servizio o di una funzione peculiare.
La panchina è l’esempio più significativo di arredo urbano ma ci sono da annoverare nella categoria anche i lampioni, gli orologi e le pensiline, che sono esempi molto visibili, nonché oggetti invisibili, come gli scansaruote, i mascheroni erogatori d’acqua, le fontane e le cassette postali. Comunque l’arredo urbano, oggi, rappresenta la forma pubblicitaria in outdoor maggiormente pianificata, sia perché aumenta la frequenza del messaggio pubblicitario, ma soprattutto perché offre allo stesso la possibilità di accedere a zone della città che con altri veicoli sarebbe impossibile raggiungere. Solo a titolo esemplificativo la pensilina ha una sua caratteristica peculiare in quanto i formati pubblicitari utilizzabili al suo interno sono vari, ed i più comuni sono il 100X140, 140X200 e 120X180; gli orologi, che sono presenti in molte località, e che si presentano diversi per colore, forma e grandezza, supportano il formato prevalentemente del 100 x 140; la cabina telefonica, ove ancora presente, permette lo sfruttamento del formato prevalente del 100 x 140; le fioriere, infine, caratteristico esempio di arredo urbano utile per abbellire la città, normalmente supportano il formato 100 x 140. Il manufatto di arredo urbano è non qualificato, nel caso di specie, nelle sue esatte caratteristiche ma ne viene invece indicata la localizzazione, od almeno l’ambito territoriale nel quale possano essere installati. Ed infatti l’articolo 6, comma 1 bis, in precedenza richiamato, e sulla base del quale si è proceduto con il bando, limita la deroga ai limiti per il rilascio dell’autorizzazione dei nuovi impianti all’installazione “su manufatti costituenti elementi di arredo urbano, funzionali a servizi di mobilità alternativa, collocati nell’ambito della città storica, come definitiva in sede di pianificazione del territorio.” Costituisce, pertanto, elemento determinante per l’operatività della deroga anche la localizzazione degli impianti che non è limitata al solo municipio I-Centro storico; e, infatti, con l’approvazione del nuovo strumento urbanistico, si è assistito al passaggio dal Centro Storico alla Città Storica, la quale si estende, secondo la perimetrazione del Nuovo P.R.G., ben oltre il solo centro storico strettamente inteso.
Secondo la Sezione Seconda Ter del Lazio “per quanto attiene al concetto della funzionalità deve ritenersi che il bando di gara ed il capitolato speciale rimandino al riguardo alla deliberazione n. 284/2011, atteso l’esplicito rinvio ai fini della definizione delle controprestazioni di cui al punto n. 1 del capitolato, ultimo periodo. Nella predetta deliberazione, invero, come in precedenza riportato, viene fornita una definizione della funzionalità che consente di ricomprendere tra gli impianti pubblicitari concedibili anche impianti non coincidenti e quindi anche disgiunti dalle postazioni di Bike Sharing. É ritenuto, infatti, che la funzionalità è da ravvisarsi non nel mero dato fattuale della localizzazione dell’impianto quanto nella sua necessità di assicurare l’equilibrio economico contrattuale attraverso l’indicazione del servizio nell’impianto stesso. Non si ritiene che, tuttavia, le prescrizioni del bando di gara violino il disposto di cui al richiamato articolo 6, comma 1 bis, nella parte in cui, pur disgiunti, i predetti impianti possano essere considerati effettivamente funzionali al servizio di Bike Sharing. Ai predetti fini, tuttavia, non può ritenersi che assuma valenza decisiva l’aspetto economico; in altre parole non si ritiene che possa qualificarsi in termini di funzionalità un impianto pubblicitario per il solo fatto che il suo sfruttamento economico assicura all’operatore del servizio di Bike Sharing la copertura dei costi ed il guadagno da attività d’impresa. Assume, invece, valenza decisiva la funzione che, in concreto, i predetti impianti possono svolgere in favore del servizio di cui trattasi in termini strettamente operativi; qualora, pertanto, gli impianti costituiscano il mezzo attraverso il quale sia possibile pubblicizzare l’esistenza del servizio al fine di attirare una maggiore utenza ed incrementare il giro di affari e dare indicazioni operative in ordine alle modalità di gestione dello stesso e di accostamento allo stesso da parte dell’utenza, allora, non appaiono sussistere dubbi in ordine alla ricorrenza del requisito in questione. E, nel caso di specie, nella richiamata deliberazione, l’amministrazione si è premurata di specificare che le postazioni pubblicitarie ‘recheranno uno spazio dedicato al riconoscimento dell’impianto come facente parte del servizio di bike sharing’; è vero che non viene ulteriormente specificato in cosa esattamente debba consistere il contenuto del predetto spazio né viene indicata la misura dello stesso in relazione all’intera superficie dell’impianto, ma tuttavia, non può negarsi che, in qualunque modo, almeno viene assicurata la funzione minima di dare pubblicità ad un servizio sostanzialmente nuovo nelle sue prospettate dimensioni nella città di Roma dopo un periodo di incertezze notevoli in ordine al suo effettivo svolgimento a seguito delle disposte proroghe del servizio sperimentale a favore della società Cemusa. Tanto premesso dal punto di vista degli impianti pubblicitari, si ritiene che possa fondatamente sostenersi che l’oggetto del contratto sia indeterminato, e tale da ingenerare dubbi in ordine alle caratteristiche degli impianti di cui trattasi, attesa la mancata esatta localizzazione degli impianti da effettuarsi, comunque, in un ambito territoriale abbastanza esteso, attesa la perimetrazione della Città Storica nel Nuovo P.R.G. del 2008 e considerato che la diversa localizzazione di un impianto ha indubbiamente riflessi essenziali relativamente all’entità dello sfruttamento economico che può farsene plausibilmente derivare. In sostanza l’amministrazione non ha ottemperato all’onere di procedere all’esatta individuazione delle postazioni di installazione degli impianti pubblicitari di cui trattasi all’interno, comunque, del perimetro urbanistico della Città Storica, atteso che, soltanto procedendo in detta direzione, avrebbe consentito all’operatore economico di avere piena contezza degli effettivi probabili introiti conseguenti al detto sfruttamento economico. Per quanto attiene, poi, all’aspetto economico specificatamente in contestazione in questa sede, deve rilevarsi che il capitolato speciale, al punto n. 1 “Premesse”, rinvia al contenuto sul punto della più volte richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 3.8.2011. E nella suddetta deliberazione viene indicato quale è stato il percorso seguito da parte dell’amministrazione al fine di individuare i termini contrattuali delle prestazioni in oggetto. In particolare viene evidenziato, alla pag. 5, che si è partiti dallo studio del progetto sperimentale di Roma Servizi e dall’analisi del mercato di analoghi sistemi in Italia ai fini della quantificazione delle controprestazioni ritenute necessarie al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del servizio in questione”.
Per la Seconda Sezione Ter del Lazio “quanto al secondo profilo, valgono le considerazioni che seguono. Al riguardo deve guardarsi alla disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 38 del D. Lgs. n. 507 del 1993. …. Va subito premesso che, alla stregua della disciplina appena richiamata, l’installazione di impianti pubblicitari è soggetta ad un provvedimento autorizzatorio da parte del Comune ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 3, del D.lg. n. 507 del 1993 e 23, comma 4, del D.lgs n. 285 del 1992, e che ogni comune è tenuto ad adottare non solo il regolamento per l’applicazione dell’imposta con il contenuto specifico ivi determinato, ma anche il piano generale fino all’adozione dei quali, ai sensi del comma 8 richiamato, l’amministrazione comunale non può autorizzare l’installazione di nuovi impianti pubblicitari.
Tuttavia, poiché l’attività economica dei privati non può essere impedita a causa di ingiustificate inerzie del comune, da un lato, deve ritenersi che vada tutelato l’interesse della ricorrente e vada dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dotarsi degli strumenti di cui al citato articolo 3 .., e, dall’altro lato, il comma 8 deve essere messo in relazione, ai fini della sua compatibilità costituzionale, con l’articolo 41 della Costituzione e con l’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 che impone all’amministrazione l’onere di determinare, per ciascun tipo di procedimento, il termine per la relativa conclusione, stabilendo in via suppletiva il termine di trenta giorni oltre i quali l’amministrazione medesima diviene inadempiente.
Deve di conseguenza ritenersi che il regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 3 che inibisca sine die le installazioni pubblicitarie comporti violazione dei principi costituzionali di iniziativa economica anche di derivazione comunitaria .. e che il termine di trenta giorni, oltre il quale l’amministrazione diviene inadempiente, sia applicabile anche al procedimento concernente l’adozione, da parte del comune, del piano generale degli impianti pubblicitari, necessario presupposto del rilascio delle singole autorizzazioni. Sotto tale profilo, il diritto di iniziativa economica risulta adeguatamente protetto e sottoposto ad un limite non irragionevole, preordinato com’è alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali l’ambiente, l’arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità (Corte costituzionale, 17 luglio 2002, n. 355).
È da rilevare inoltre che l’amministrazione ha richiamato in tutti gli atti della presente procedura di gara la deliberazione C.C. n. 37 del 2009 proprio al fine di ribadire l’applicazione della deroga di cui al richiamato articolo 6, comma 1 bis, nonché di estendere le deroghe alle distanze minime nel centro abitato di cui al comma 5 dell’articolo 4; e, in sede di risposta ai quesiti, in data 23.12.2011, ha puntualizzato come si sarebbe proceduto al rilascio delle autorizzazioni di competenza comunale necessarie ai fini dell’installazione dei nuovi impianti pubblicitari con una unica, complessiva e contestuale determinazione dirigenziale.
In sostanza l’amministrazione si è premurata di assicurare all’affidatario il rilascio dei titoli autorizzatori necessari, prevedendo, altresì, che l’installazione degli impianti pubblicitari avvenga in misura proporzionale all’installazione ed esercizio delle stazioni di Bike Sharing, come disposto ai sensi dell’articolo 7 del capitolato speciale, ultimo periodo.
Per la Seconda Sezione Ter del Lazio “conclusivamente il ricorso deve essere accolto, siccome fondato nel merito, limitatamente al punto” in esame “nella sola parte ivi indicata, e, per l’effetto, gli atti impugnati vanno annullati nella parte in cui non contemplano la previa individuazione da parte dell’amministrazione comunale della esatta localizzazione sul territorio della Città Storica degli impianti di cui trattasi.”
Come si può ben vedere, la Seconda Sezione Ter del Lazio ha rigettato sostanzialmente tutti i motivi di censura su cui la ditta “SCI” ha fondato il suo ricorso, accogliendo solo quello riguardante l’assenza di una localizzazione ex-ante delle postazioni pubblicitarie (quanto meno di 347 pannelli pubblicitari bifacciali di mt. 1,20 x 1,80): la sentenza viene così a costituire una vittoria di Pirro per la ditta “SCI” perché – per ottemperare ai requisiti tanto di capacità economica e finanziaria quanto di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal Comune di Roma e confermati dal TAR del Lazio – non sarà presumibilmente in grado di partecipare da sola al bando di gara e si vedrà costretta a gareggiare in raggruppamento di imprese (se caso mai ci riuscirà), avvalendosi dell’istituto dell’avvalimento.
Pur con la conferma dei suddetti requisiti, la sentenza costituisce al tempo stesso una bocciatura del bando di gara proprio della sua parte più importante, che è quella che riguarda la mancata individuazione preventiva sul territorio degli impianti pubblicitari da utilizzare come corrispettivo nelle misura di 1.500 mq. di superficie espositiva complessiva, perché non consente alle ditte che vogliono partecipare al bando di poter stilare un piano economico, proprio per l’estrema incertezza della voce “ricavi” (a loro volta strettamente legati alle dislocazioni degli impianti sul territorio).
Secondo quanto indicato nelle motivazioni della sentenza una ripubblicazione della gara con allegate le postazioni già autorizzate consentirebbe alla procedura di arrivare stavolta fino in fondo.
Il Comune di Roma non ha inteso impugnare al Consiglio di Stato la sentenza del TAR del Lazio n. 4707 del 16 maggio 2012 anche perché la “Agenzia Roma Servizi per la Mobilità” ha predisposto un dossier con circa 400 postazioni pubblicitarie che ha sottoposto all’approvazione dell’allora Assessore Davide Bordoni.
Il 18 dicembre 2012 l’allora consigliere comunale Athos De Luca ha emanato un Comunicato Stampa dal titolo “Bike Sharing con cartellone selvaggio. De Luca (PD) Delibera killer in Giunta” per affermare che “sembra che nella prossima Giunta, sia pronta una delibera, con la quale alcune ditte pubblicitarie assicurerebbero il servizio di Bike sharing, in cambio del mantenimento delle loro concessioni per 15/20 anni, tutto ciò in deroga al Regolamento e vanificando tutte le previsioni del nuovo Piano Regolatore”.
Sembra che fra le ditte ci fosse anche la SCI.
Si riporta di seguito in allegato il Comunicato Stampa.