Per avere ben chiaro il quadro generale entro cui è maturata la sentenza con cui la Corte Costituzionale il 9 giugno 2015 si è pronunciata definitivamente sull’intreccio tra le competenze statali e quelle regionali è necessario ripercorrere l’evoluzione della normativa vigente in materia di tutela del patrimonio culturale sulla disciplina del commercio, dell’artigianato e del turismo nell’ordine cronologico successivo in cui le varie norme sono state emanate determinando una serie di ricadute indirette.
Con la Legge n. 59 del 15 marzo 1997è stata approvata la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”: al 1° comma dell’art. 8 stabilisce che “gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all’esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata”.
In attuazione del Capo I della suddetta legge n. 59/1997 con il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 è stato disposto il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”: l’art. 4 dispone che “relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Con il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 è stato emanato il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”: l’art. 54 è relativo alle “Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale”, fra le quali annovera anche la “emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica”.
Come noto con la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 è stato poi modificato il Titolo V della parte seconda della Costituzione.
È stato modificato il 2° comma dell’art. 117 che secondo il nuovo testo assegna allo Stato la legislazione esclusiva in un serie di 17 materia, l’ultima delle quali (lettera s) è afferente la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.
Il successivo 3° comma elenca le “materie di legislazione concorrente” tra Stato e Regioni, fra le quali c’è la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”.
Il 4° comma dello stesso art. 117 dispone che “4° comma: “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.”
Il 1° comma del successivo art. 118 stabilisce a sua vota che “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.”
L’ultimo comma dell’art. 120 dispone infine che “la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. ”
Con la Legge n. 131 del 5 giugno 2003 sono state dettate le “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”: il 6° comma dell’art. 8 dispone che “il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”
Il 17 ottobre 2003 è stata conclusa a Parigi in sede UNESCO la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che riconduce le consuetudini sociali e l’artigianato tradizionale nel «patrimonio culturale immateriale» [lettere c) ed e) del 2° comma dell’art. 2].
Con il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” che all’allora unico comma 1 dell’art. 52 (“Esercizio del commercio in aree di valore culturale”) disponeva che “con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.”
Con la Direttiva su attività commerciali e ambulanti in aree vincolate, firmata il 12 novembre del 2012 dall’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali Lorenzo Ornaghi, sono state impartite disposizioni alle Direzioni regionali e alla Soprintendenza “al fine di contrastare, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, l’esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessanti da flussi turistici particolarmente rilevanti nonché delle aree a essi contermini”.
In applicazione della Direttiva del Ministro Ornaghi del 10 ottobre del 2012 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma il 24 maggio 2013 ha proposto la tutela del cosiddetto “Tridente del Centro Storico” di Roma ai sensi della lettera g) del 4° comma dell’art. 10 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che si è alla fine concretizzata il 17 settembre 2013 con la emanazione da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Decreto di tutela del Tridente del Centro Storico di Roma.
Per assicurare il decoro dei complessi architettonici sottoposti a vincolo monumentale interessati da fluissi turistici rilevanti, l’Arch. Federica Galloni ha prescritto per gli assi stradali del Tridente del Centro Storico “di escludere tutte le forme d’uso del suolo pubblico a fini commerciali con il posizionamento di strutture stabili e/o precarie di varia natura e/o tipologia.” (vedi https://www.rodolfobosi.it/lo-stop-a-dehors-e-bancarelle-prescritto-nel-tridente-del-centro-storico-dal-decreto-di-vincolo-monumentale-che-lo-tutela/).
Alla Direttiva ha fatto seguito, sotto il Governo Letta, il Decreto-Legge n. 91 dell’8 agosto 2013 che ha dettato delle “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
In sede di conversione avvenuta con la Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 sono stati introdotti l’art. 2-bis e l’art. 4-bis, con cui è stato modificato il testo del titolo dell’art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggi) relativo alla rubrica “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali”.
Il 1° comma disponeva quanto segue: «Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio».
L’art. 2-bis prevede che «All’articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione”;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali”».
A sua volta, l’art. 4-bis del Decreto-Legge disponeva che «all’articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis [sic]. Al fine di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei
complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.”».
I due suddetti articoli 2-bis e 4-bis della legge n. 112/2013 sono stati impugnati presso la Corte Costituzionale dalle Regioni Veneto e Campania con ricorsi entrambi notificati il 9 dicembre 2013, e depositati in cancelleria il 17 e il 18 dicembre 2013.
È stato censurato l’art. 2-bis poiché la relativa disposizione appare senz’altro ascrivibile alle materie «artigianato» e «commercio», oggetto di competenza legislativa residuale della Regione, cui è attribuita anche l’adozione delle relative misure di promozione, sviluppo e sostegno: tale disposizione si pone in contrasto con il 4° comma dell’art. 117 della Costituzione.
L’ art. 4-bis è stato invece censurato per violazione del 3° dell’art. 117, poiché – ove si ravvisasse la competenza concorrente in materia di «valorizzazione dei beni culturali» – esso non si limita ad individuare i princìpi cui informare la disciplina della materia, ma ne detta una di dettaglio, volta a vietare le attività non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione delle aree di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.
È stata censurata anche la violazione dell’art. 118 e comunque del principio di leale collaborazione, in quanto oblitera il coinvolgimento delle Regioni nel delineato procedimento volto alla individuazione delle forme di promozione e salvaguardia da adottarsi, destinate a riverberarsi in ogni caso sulle attività ascritte alla competenza regionale (artigianato e commercio).
È stato sostanzialmente osservato nel merito che la finalità espressa della norma (nel cui incipit è enunciato il proposito di «contrastare l’esercizio […] delle attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile», allo scopo dichiarato di «assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale […] nonché delle aree a essi contermini») più che ad esigenze di tutela del patrimonio culturale riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sembrerebbe piuttosto riconducibile alla «valorizzazione dei beni culturali» di cui al successivo terzo comma (conformemente ai criteri distintivi enucleati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 212 del 2006 e n. 9 del 2004, secondo cui la valorizzazione è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione e con riferimento ai modi di questa).
Nei due ricorsi è stato in definitiva evidenziato come il fulcro della questione consista non tanto nell’apposizione di vincoli all’esercizio di determinate attività, quanto piuttosto nell’individuazione dei soggetti istituzionali a ciò competenti: le due Regioni hanno osservato che – quanto ai limiti apponibili all’esercizio del commercio, al fine appunto di garantire le esigenze di valorizzazione e migliore fruibilità del patrimonio culturale, nel rispetto del principio della libertà dell’iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione – la relativa potestà regolamentare spetta alla amministrazione comunale (ex art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»), cui si aggiunge una potestà legislativa regionale residuale (ai sensi del 4° comma dell’art. 117 della Costituzione), come riconosciuto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2010.
Mentre era in corso l’iter dei due suddetti ricorsi, sotto il Governo Renzi con il Decreto-Legge n. 83 del 31 maggio 2014, cosiddetto Franceschini, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014, sono state dettate delle “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del Turismo”.
Con il comma 1 dell’art. 4 è stato integrato l’art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004 nel modo seguente: «Il comma 1-bis dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , aggiunto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto “1-ter”.
Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti e anche in relazione al comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, al primo periodo, le parole: “di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità” sono soppresse e le parole: “le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con i Comuni”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali”».
Il testo attualmente vigente dell’art. 52 è diventato dunque ora il seguente.
Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
(rubrica così sostituita dall’art. 2-bis della legge n. 112 del 2013)
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione.
(comma aggiunto dall’art. 2-bis della legge n. 112 del 2013)
1-ter. Al fine di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.
(comma così modificato dall’art. 4, comma 1, legge n. 106 del 2014)
La Regione Campania e la Regione Veneto hanno impugnato presso la Corte Costituzionale anche l’art. 4 del Decreto-Legge n. 83/2014 come convertito dalla legge n. 106/2014 con ricorsi notificati il 29 settembre 2014 e depositati il successivo 9 ottobre, chiedendo la riunificazione con i precedenti.
Sono state confermate le ragioni di illegittimità costituzionale fatte valere nei precedenti ricorsi, deducendone la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, in quanto la norma consente di procedere ad una revoca anche in deroga non solo alla disciplina dettata dalle Regioni in materia di commercio (attribuita alla loro competenza residuale), a norma dell’art. 28 del d.lgs. n. 114 del 1998, ma anche ai criteri stabiliti dall’art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
La qual cosa – in un àmbito materiale che, seppur connotato da sovrapposizione di varie materie (quali la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il commercio ed il turismo), tuttavia, in considerazione del contenuto sostanziale delle attività interessate dalle potestà provvedimentali de quibus, ricade in modo preponderante nella materia concorrente della valorizzazione dei beni culturali – secondo le Regioni ricorrenti avrebbe dovuto determinare il legislatore statale a dettare esclusivamente una normativa di principio (contenente criteri ed obiettivi), lasciando alle Regioni l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi: cosa che viceversa non è avvenuta, avendo il legislatore statale previsto una puntuale disciplina incidente non solo nella materia concorrente della valorizzazione dei beni culturali, ma anche nelle materie residuali del commercio e del turismo.
Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 9 giugno 2015è stata data una risposta definitiva all’intreccio tra le competenze statali e quelle regionali.
Secondo la Corte Costituzionale dal contenuto del modificato art. 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emerge con chiarezza il fine (esplicitato dal legislatore statale ed attuato mediante specifica regolamentazione dell’«esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali») di assicurare la tutela, la salvaguardia ed il decoro, da un lato, dei «locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis» (art. 52, comma 1-bis); e, dall’altro lato, «dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini», attraverso «apposite determinazioni», che i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con i Comuni, adottano «volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione» (art. 52, comma 1-ter).
Risulta pertanto evidente per la Corte Costituzionale come alle specifiche esigenze di “tutela” si accompagnino contestualmente anche quelle di “valorizzazione” dei beni culturali de quibus, comprensive della attività di “promozione” del patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 42 del 2004 dedicato alla “Valorizzazione del patrimonio culturale”.
Per le ragioni suddette con la sentenza n. 140 del 9 giugno 2015 la Corte Costituzionale:
– dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2-bis e 4-bis del citato decreto-legge n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevedono l’intesa fra Stato e Regioni;
– dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.
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La sentenza comporta la necessità di rivedere la normativa assicurando la dovuta “intesa tra Stato e Regioni” e l’attivazione di strumenti di leale collaborazione istituzionale sulle materie disciplinate.
Gli uffici legislativi del Collegio Romano sono, infatti, già al lavoro per formulare un emendamento che recepisca le osservazioni della Corte e superare la sentenza (vedi https://www.rodolfobosi.it/?p=22334&preview=true&preview_id=22334&preview_nonce=81ed1cebce ).
Dal momento che la Consulta “critica” infatti il fatto che i Comuni abbiano agito senza aver tenuto conto le predisposizioni normative delle Regioni su materie di loro prerogativa, le ricadute indirette della sentenza potrebbero riguardano anche il provvedimento di rimozione dei camion bar e degli ambulanti dalle strade storiche della capitale d’Italia, deciso dalla Giunta Capitolina ad una settimana di distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale.
Dal momento che la Direttiva del 2012 del Ministro Ornaghi precisava tra l’altro che ai sensi dell’art. 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio compete ai Comuni, sentite le Soprintendenze, l’individuazione delle aree nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio, con Deliberazione n. 96 del 9 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha deliberato di promuovere la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra l’Ente Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro e il MIBACT/Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio per l’istituzione di un “Tavolo Tecnico per il “Decoro” incaricato sia di individuare le aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico da assoggettare a limitazioni o restrizioni per l’esercizio di attività commerciali, sia di definire linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma.
L’accordo è stato sottoscritto il 17 aprile 2014.
Il Tavolo Tecnico ha ritenuto necessario suddividere il territorio della Città in tre ambiti articolati in base alle caratteristiche storiche, archeologiche, monumentali e urbanistiche, come individuate nel Nuovo P.R.G. e nelle norme di tutela del patrimonio culturale:
− Sito Unesco;
− Città Storica escluso Sito Unesco;
− Suburbio.
Negli ambiti del Sito Unesco e della Città Storica è stato ritenuto inoltre di individuare specifici toponimi, definiti “Luoghi con arredo omogeneo”, rispetto ai quali limitare la scelta delle tipologie di arredo al fine di perseguire una maggiore uniformità visiva dei luoghi medesimi.
È stato altresì deciso di redigere Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale per fornire uno strumento di semplificazione procedurale sia per l’utente che per l’Ufficio competente al rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico: infatti, in sede di presentazione di richiesta di rilascio di concessione di Occupazione di Suolo Pubblico, la scelta da parte degli operatori di elementi di arredo inseriti nel Catalogo e pertanto già assentiti e condivisi con il MIBACT e con gli Uffici Capitolini competenti, renderà più celere l’istruttoria preordinata al rilascio dell’occupazione sotto il profilo dell’accertamento del rispetto della tutela e del decoro dei luoghi interessati dall’occupazione di suolo pubblico.
Il Catalogo è stato preliminarmente con le organizzazioni di categoria del settore dei pubblici esercizi e poi approvato il 23 aprile 2015.
Al Tavolo sul Decoro istituito il 9 maggio 2014 hanno partecipato la direzione regionale del Mibact, la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, la Sovrintendenza Capitolina, il Municipio I, l’Ufficio Città Storica del Campidoglio e la Polizia Locale.
Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 193 del 18 giugno 2015 è stato deciso di approvare il Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale, Allegato sub A), e lo Schema di Accordo tra Roma Capitale e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Il 24 giugno 2015 è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale che ha fissato la nuova dislocazione dei posteggi riservati ai camion bar, agli urtisti (venditori di souvenir) e ai fiorai che operano in centro, e in particolare quelli nell’area archeologica centrale e all’interno del Tridente, ovvero la zona tra il Colosseo, via dei Fori Imperiali, il Pantheon e piazza di Spagna.
La Determinazione Dirigenziale è stata messa in atto a partire dal 10 luglio 2015.
I 22 stalli del centro storico, dove stazionavano a rotazione i camion bar che operavano nella zona, sono stati trasferiti in quattro nuove aree: i nuovi stalli individuati dal Campidoglio si trovano all’interno del territorio del Municipio I e sono dislocati tra Lungotevere Oberdan, Lungotevere Testaccio, Lungotevere Maresciallo Diaz, via della Piramide Cestia.
Il trasferimento dei camion bar è avvenuto tra mille proteste, mentre la gran parte degli urtisti ha invece accettato da subito, con una lettera firmata, di spostarsi dall’area dei Fori e del Colosseo al marciapiede di via di San Gregorio, sotto il colle del Celio, proprio di fronte all’ingresso del sito archeologico del Palatino.
La sentenza della Corte Costituzionale rimetterebbe in discussione il provvedimento del Comune di Roma.
Ma la Giunta Regionale è di fatto venuta incontro al Campidoglio, approvando una apposita deliberazione per dare il via libera al protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Roma Capitale e Mibact in materia di tutela dei beni culturali e dei monumenti del centro di Roma e della conseguente incompatibilità di attività commerciali su aree pubbliche nelle suddette aree monumentali (vedi https://www.rodolfobosi.it/?p=22337&preview=true)
Dott. Arch. Rodolfo Bosi