Il vigente 1° comma dell’articolo 71 della Costituzione dispone che «L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.»
Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva una sola modifica, contenuta all’art. 9 (dedicato alla ”Iniziativa legislativa”) che al comma 1 disponeva testualmente «1. All’articolo 71 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie.»»
Nella relazione al disegno di legge l’aggiunta del suddetto comma è stata spiegata nel seguente modo: «L’articolo 9 interviene sull’articolo 71 della Costituzione, mantenendo fermo il potere di iniziativa legislativa in capo a ciascun membro di entrambe le Camere e attribuendo al Senato delle Autonomie la facoltà di richiedere alla Camera dei deputati, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all’esame di un determinato disegno di legge; in tal caso, la Camera dei deputati è tenuta ad esaminare il provvedimento e a pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie.»
Il testo definitivo approvato è diventato il seguente.
Art. 11.
(Iniziativa legislativa).
1. All’articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica».
Con riferimento all’art. 71 sulla iniziativa legislativa esercitata dal Senato le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento (“La richiesta (del Senato) di procedere all’esame di un disegno di legge”) e riportano le seguenti precisazioni: «Non è modificato il primo comma dell’articolo 71, che attribuisce il potere di iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro delle due Camere e agli organi ed enti ai quali sia stata conferita con legge costituzionale.
L’iniziativa legislativa appartiene quindi:
– al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai Consigli regionali (art. 71, primo comma, Cost. e art. 121 Cost.);
– al popolo, che la esercita mediante la proposta, da parte di almeno 150.000 elettori, di un progetto redatto in articoli (nuovo art. 71, terzo comma, Cost.- v. infra).
Rimane, pertanto, la facoltà per ciascun senatore di presentare un disegno di legge su ogni materia.
La proposta dovrà tuttavia essere presentata alla Camera dei deputati al di fuori dei casi di procedimento legislativo bicamerale (art. 72, secondo comma).
In sintesi che la presentazione dei disegni di legge (v. infra art. 72 Cost.) è così disciplinata:
- i disegni di legge ad approvazione bicamerale sono presentati alla Camera o al Senato (art. 72, primo comma, Cost.);
- tutti gli altri disegni di legge devono necessariamente essere presentati alla Camera (art. 72, primo comma, Cost.);
- i disegni di legge di conversione dei decreti-legge devono essere presentati alla Camera (art. 77 Cost.);
- i disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali devono essere presentati alla Camera (art. 121 Cost.).
La richiesta (del Senato) di procedere all’esame di un disegno di legge – Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato è stato introdotta una nuova previsione costituzionale all’articolo 71 della Costituzione (secondo comma) con cui si prevede la facoltà per il Senato di richiedere alla Camera dei deputati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, di procedere all’esame di un disegno di legge.
In tal caso, la Camera dei deputati è tenuta ad esaminare il disegno di legge e a pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato.
In sede regolamentare andranno peraltro definite le modalità attuative di tale previsione e, in particolare, le conseguenze della mancata “pronuncia” della Camera entro il termine di sei mesi (la terminologia adottata “la Camera è tenuta a pronunciarsi” fa in ogni caso presumere che la Camera debba pronunciarsi nel termine costituzionale stabilito, ma possa farlo, ad esempio, anche nel senso di rinviare il testo in Commissione per un’ulteriore fase istruttoria).»
LE RAGIONI DEL SÌ
Dal sito “Basta un Sì”
Articolo 71: una democrazia partecipata è una democrazia più forte
L’articolo 71 della Costituzione si occupa di disciplinare la cosiddetta “iniziativa legislativa”.
Con questo termine si indica sostanzialmente il potere attribuito dalla Costituzione di poter elaborare proposte di legge e sottoporle al dibattito parlamentare.
La prima parte dell’attuale testo dell’articolo 71 riguarda quella che potremmo chiamare iniziativa legislativa istituzionale, poiché individua, direttamente o indirettamente, tutti gli organi dello Stato legittimati ad effettuare proposte di legge.
Prevede dunque che “l’iniziativa delle leggi” appartiene “al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale”.
…..
La riforma introduce un nuovo secondo comma nell’articolo 71, che conferisce al Senato della Repubblica, in qualità di ente rappresentativo delle autonomie locali, la facoltà di “procedere all’esame di un disegno di legge”, nel caso in cui questo voti “a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.
Il senso di questa previsione è chiaro: se il Senato cambia funzione, appare logico e coerente diversificare la disciplina di cui l’articolo 71 in maniera specifica per i due rami del Parlamento.
Nel caso in cui il Senato voti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e richieda di esaminare la proposta di legge, la Camera dei deputati dovrà valutare le proposte effettuate dal Senato e pronunciarsi , in via definitiva, entro il termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione del Senato.
LE RAGIONI DEL NO
Il senatore Walter Tocci (PD) sul suo sito si è espresso al riguardo nel seguente modo:
Walter Tocci
«Potestas sine auctoritas in Senato
È un bicameralismo abbondante, frammentario e conflittuale.
Il Senato mantiene, seppure in modo contorto e controverso, molti poteri, ma perde l’autorevolezza, diventando il dopolavoro del ceto politico regionale, senza l’indirizzo politico né il simbolo di un’antica istituzione.
Bisogna riconoscere che il primo testo del governo mostrava una certa coerenza cambiando anche il nome in Assemblea delle autonomie.
Poi è stato reinserito il nome Senato più per la nostalgia che per il rango.
All’opposto del suo riferimento storico, infatti, è un’Assemblea dotata di potestas ma povera di auctoritas.
In tali dosi la prima tende a superare i limiti e la seconda non basta a irrobustire la responsabilità.
Il risultato sarà una conflittualità sulle attribuzioni delle leggi, affidata ai Presidenti delle Camere senza soluzione in caso di disaccordo.
Il contenzioso verrà alimentato da una pessima scrittura del testo.
In certe parti assomiglia a un regolamento di condominio, è come uno scarabocchio sullo stile sobrio della Carta.
Ora perfino gli autori dicono che si poteva fare meglio.
Quale demone ha impedito di scrivere un testo in buon italiano? »
Dott. Arch. Rodolfo Bosi







