Salvatore Settis
Distrattamente, Guido Crainz scrive su Repubblica di ieri che «si è considerato addirittura un vulnus la norma che in realtà innalza il quorum necessario per l’elezione del Presidente della Repubblica, portandolo dalla maggioranza assoluta ai tre quinti dei votanti, e quindi al di fuori della portata di chi governa (a meno di non ipotizzare un’assemblea letteralmente dimezzata nelle presenze, come ha fatto ieri Salvatore Settis)».
Non è così.
Nella Costituzione vigente, il Presidente si elegge coi due terzi dei voti degli aventi diritto (tutti i deputati e senatori) nei primi tre scrutini, con la maggioranza assoluta dell’intera assemblea dal quarto in poi.
Secondo la riforma, il Presidente è eletto coi tre quinti dell’assemblea dal quarto al sesto scrutinio, coi tre quinti dei votanti dal settimo in poi (art. 83), il che vuol dire che gli assenti non si contano ai fini del risultato.
Secondo l’art 64, «le deliberazioni del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti», dunque nell’assemblea che elegge il Presidente, composta di 630 deputati e 100 senatori, devono esservi almeno 366 presenti in aula.
I tre quinti di 366, provare per credere, fa 220.
Ergo, il Capo dello Stato potrebbe essere eletto da soli 220 votanti, e questo in un Parlamento dove, stando al vigente Italicum, il partito al governo avrà 340 seggi nella sola Camera: l’elezione pilotata del Presidente è dunque tutt’altro che «al di fuori della portata di chi governa».
Crainz sembra credere che tante assenze non ci saranno mai.
Ma se è così, perché prevederle in Costituzione?
(Articolo di Salvatore Settis, pubblicato con questo titolo il 6 ottobre 2016 su “la Repubblica”)
LA RISPOSTA DI GUIDO CRAINZ
Salvatore Settis ribadisce tutto quello che avevo attentamente scritto: sino ad oggi dal quarto scrutinio in poi era necessaria la maggioranza assoluta dell’assemblea (ovviamente a disposizione di chi governa), con la riforma dal settimo scrutinio saranno necessari i tre quinti dei votanti (non raggiungibili da chi vince le elezioni).
Settis ribadisce inoltre che l’elezione del Presidente della Repubblica potrà comunque essere pilotata: nel caso, appunto, che la metà dei senatori e dei deputati sia misteriosamente assente (e le assenze riducano soprattutto le fila degli oppositori).
Le elezioni del Presidente della Repubblica vedono da sempre la presenza pressoché totale degli aventi diritto, come è naturale, e quindi l’ipotesi di un’aula letteralmente dimezzata mi sembra davvero poco plausibile: a meno che non si tratti di una scelta consapevole, volta a rendere meno dura la propria opposizione (e questa è la possibilità che quell’articolo apre).
Nel suo recente libro, Costituzione!, Settis spiegava: “se al settimo scrutinio dovessero votare solo 15 fra deputati e senatori basteranno 10 voti” (p.16).
Evidentemente ha tenuto poi conto dell’art.64 ed ha provveduto ad aggiornare la contabilità ma non il senso di quel che sostiene.
A mio avviso “interpretazioni” come queste, relative a un nodo centrale come le figure e gli organi di garanzia, alimentano la paura di un Annibale alle porte e rendono incandescente un dibattito che dovrebbe rinsaldare invece il nostro “essere comunità”.
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N.B. – Siccome la matematica non è un’opinione, i tre quinti dell’assemblea (vale a dire 435 voti circa su 730, necessari dal 4° al 6° scrutinio) non possono mai essere uguali ai tre quinti dei “votanti” (necessari dal settimo scrutinio in poi).
Se ad ogni modo – come afferma lo storico Crainz – le elezioni del Presidente della Repubblica vedono da sempre la presenza pressoché totale degli aventi diritto, è legittimo che il cittadino si chieda che senso abbia aumentare il quorum al 60% dal 4° al 6° scrutinio, per poi abbassarlo di una percentuale comunque imprecisabile dal settimo scrutinio in poi.
Di altrettanto matematico c’è che l’innalzamento del quorum aumenterà oggettivamente le difficoltà di eleggere il Presidente della Repubblica tra il 4° ed il 6° scrutinio e giustifica il sospetto che sia stato inserito proprio per spingere ad una elezione del Presidente dal 7° scrutinio in poi con un quorum che potrebbe essere inferiore di poco ma anche di molto ai 730 componenti dell’Assemblea.

