La Corte di Cassazione (Sez. III, n. 17129 del 24.4.2015), fornendo un importante indirizzo interpretativo agli operatori di polizia giudiziaria impegnati a tutela dell’ambiente, ha statuito che in zona vincolata non rileva l’ultimazione dell’opera.
In tema di violazioni edilizie, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, integra il requisito dell’attualità del pericolo.
Tanto rileva, indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno, posto che l’offesa al territorio e gli effetti lesivi all’equilibrio urbanistico perdurano e sono, anzi, aggravati dall’utilizzazione della costruzione ultimata.
Trattandosi di reato di natura permanente, esso legittima il sequestro preventivo delle opere edilizie realizzate in zona sottoposta a vincolo, anche nel caso di ultimazione dei lavori, perché l’esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel tempo e ne aggrava le conseguenze.
In altri termini, si determina e radica il danno all’ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare.
In detto quadro, nessun rilievo assume un’eventuale ultimazione delle opere, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all’equilibrio ambientale, a parte l’effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata.
(Articolo di Giovanni Tartaglia Polcini pubblicato il 20 agosto 2015 sul sito “Il Quotidiano della PA.it”)