Il 10 agosto 2010, all’atto della decadenza del mandato dell’ultimo Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di Bracciano-Martignano, con specifici decreti l’allora Presidente della Giunta Regionale del Lazio Renata Polverini ha commissariato tutti gli enti di gestione delle aree naturali protette istituite nel Lazio.
Con Decreto n. TO406 del 12 agosto 2010 è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente Parco di Bracciano-Martignano il sig. Stefano Stefanelli con lo specifico incarico di adottare il Piano di Assetto di quell’area naturale protetta, in ottemperanza alla Sentenza del TAR del Lazio n. 17694 del 6 maggio 2010, depositata il 15 giugno 2010.
Con una istanza presentata l’11.5.2009 la S.r.l. “Miralago” aveva invitato la Regione Lazio ad attivare le misure sostitutive previste dal 3° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 con l’adozione del Piano d’assetto del parco naturale regionale del Complesso Lacuale di Bracciano- Martignano ed aveva impugnato il silenzio-rifiuto con il Ricorso n. 8616 depositato il 30 settembre 2009.
In accoglimento del ricorso la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio ha stabilito che “la Regione Lazio è tenuta a provvedere sull’istanza e diffida proposta dalla società Miralago Srl con determinazione esplicita e deve assegnarsi allo stesso il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o – se anteriore – dalla notifica della presente decisione, a cura di parte”.
I 60 giorni dalla notifica scadevano il 20 agosto 2010: in tale giorno con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 20 agosto 2010 il sig. Stefano Stefanelli ha adottato il Piano di Assetto del Parco del Complesso Lacuale di Bracciano- Martignano ai soli sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997, senza che sia stata nemmeno avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), malgrado che la Nota-Circolare della Regione Lazio prot. n. 84438 del 31 marzo 2010 disponesse un “avvio della procedura di VAS (fase di scoping) tramite domanda presentata dall’Ente di Gestione, con rapporto preliminare e della Proposta/Schema di Piano prima della sua adozione”.
L’ultimo periodo del 5° comma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che “i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.
Con la suddetta deliberazione il Commissario Straordinario ha adottato il Piano di Assetto che è stato redatto dall’arch. Alberto Durante e che è stato consegnato aggiornato con la relativa LEGENDA della zonizzazione a maggio del 2010 con nota prot. 2874 del 29 luglio 2010.
Anche per evitare il rischio di un annullamento della deliberazione n. 1 del 20.8.2010, una settimana prima con nota prot. n. 3023 del 13 agosto 2010 l’Ente Parco ha inoltrato domanda alla allora Area VIA e VAS della Regione Lazio per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica sul Piano di Assetto del parco ai sensi del 1° comma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 con relativa “proposta/schema” di Piano del Parco e rapporto preliminare.
Si fa anzitutto presente al riguardo che il citato articolo 13 riguarda la “Redazione del rapporto ambientale” che avviene nella seconda fase del procedimento, successiva non solo alla trasmissione del rapporto preliminare che va fatta ai sensi invece dell’art. 12 relativo proprio alla “Verifica di assoggettabilità” a VAS, ma anche al documento finale di “scoping” con cui la Regione Lazio definisce “la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale” (1° comma dell’art. 13), che ai sensi del 3° comma dello stesso art. 13 “costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione”: ne deriva conseguentemente che la “proposta/schema” da trasmettere alla Regione Lazio assieme ad un rapporto preliminare non può essere di già il Piano di Assetto redatto in tutto e per tutto, ma – per l’appunto – uno schema di come lo si vorrebbe redigere ex novo.
Si mette in evidenza in secondo luogo che ad essere stato trasmesso come “proposta/schema” deve essere stato il Piano di Assetto così come già finito di redigere dall’arch. Alberto Durante senza alcun Rapporto ambientale che ne abbia accompagnato il suo intero processo di elaborazione.
A quasi due mesi esatti di distanza dalla data di adozione del Piano di Assetto, con nota prot. n. 458159 del 24 ottobre 2012 l’Area VIA e VAS della Regione Lazio ha trasmesso all’Ente Parco il documento finale di scoping con le prescrizioni da rispettare per la redazione del Rapporto Preliminare, di cui è stato incaricato l’arch. Alberto durante.
Con deliberazione n. 169 del 5 marzo 2010 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato delle linee guida regionali costituite dalle “Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” allegate alla medesima delibera.
Alla lettera g) del comma 1 del paragrafo 2.3 delle linee guida regionali, relativo alla “Verifica di assoggettabilità a VAS”, viene disposto che in conformità del vigente art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 “il provvedimento finale di verifica dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell’Autorità Competente che del Proponente/Autorità Procedente per almeno giorni 30 (trenta)”.
Il documento finale di scoping trasmesso dalla Regione Lazio non è stato mai pubblicato né sul sito della Regione (Autorità competente) né sul sito dell’Ente Parco (Autorità proponente/procedente).
Il Rapporto Ambientale deve accompagnare l’intero processo di elaborazione del Piano di Assetto, che invece era stato a quel momento già finito di elaborare, andava fatto redigere da soggetti terzi (comunque non a conoscenza del Piano di Assetto già finito) sulla base delle indicazioni emerse dalle consultazioni a chiusura della fase di scoping, operando subito dopo la verifica delle indicazioni date con le destinazioni del Piano di Assetto, eventualmente da modificare ed integrare in modo coerente.
L’incarico è stato dato invece al progettista del Piano di Assetto, arch. Alberto Durante che con nota prot. n. 210 del 28 gennaio 2013 ha consegnato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, che il sig. Stefano Stefanelli ha adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 15 aprile 2013 contestualmente alla “Proposta del Piano del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano”.
Nelle premesse della suddetta deliberazione viene citata la nota prot. n. 84438 del 31 marzo 2010 con cui l’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio ha emanato una Circolare trasmessa a tutti i Direttori degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di interesse sia regionale che provinciale del Lazio, per impartire una serie di “precisazioni” riguardo alla “attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani delle Aree Naturali Protette regionali”.
La nota-circolare precisa che la VAS dovrà integrarsi con la procedura di approvazione con la “pubblicazione del Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione del Piano prevista dall’art. 26 c. 4 della L.R. 29/1997 e ss. mm. ii., a cura dell’Ente di Gestione, a seguito dell’adozione del Piano”.
A dimostrazione del totale vizio di legittimità della suddetta disposizione si porta il 2° comma dell’art. 6 della Direttiva 2001/42/CE che testualmente recita: “le autorità di cui al paragrafo 3 ed il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che lo accompagna, prima dell’adozione del piano o programma e della relativa procedura legislativa”.
Ad ulteriore dimostrazione si riportano anche i seguenti riferimenti normativi del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/200 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010.
5° comma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006: “La proposta di piano (e non il Piano di Assetto già adottato, ndr.)… è comunicata, anche secondo modalità concordate, alla autorità competente” che è l’Ufficio V.A.S. dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio.
1° comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: “Contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 13, comma 5, l’autorità procedente (cioè l’Ente Parco di Bracciano-Martignano, ndr.) cura la pubblicazione di un avviso … nel Bollettino Ufficiale della regione … interessata. L’avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano .. e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.”
2° comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: “L’autorità competente e l’autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.”
3° comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: “Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano … e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.”
Allegato VI al Codice dell’Ambiente: “e informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani … sottoposti a valutazione ambientale strategica …”.
Il 4° comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che “in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell’articolo 15.”
Con la finalità di evitare duplicazioni la suddetta nota-circolare fonde in un’unica fase il procedimento di pubblicazione per 60 giorni della “proposta” del Piano di Assetto con il procedimento di pubblicazione per 40 giorni della “adozione” vera e propria del Piano di Assetto.
La dimostrazione maggiore della grave irregolarità messa in atto dalla suddetta nota-circolare è poi venuta dalla stessa Giunta Regionale del Lazio, che con delibera n. 169 del 5/3/2010 ha approvato le linee guida regionali costituite dalle “disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” allegate alla medesima delibera, che alla lettera b) del 1° comma del paragrafo n. 4 (relativo alla “Unificazione delle procedure di VAS e di approvazione dei piani/programmi”) testualmente dispone: “b) pubblicazione del Piano/Programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/06, da effettuarsi, ove possibile, contestualmente alla pubblicazione del Piano/Programma prevista dalle normative di riferimento, a cura del Proponente/Autorità Procedente, a seguito dell’adozione del Piano/Programma”.
È di tutta evidenza che non è materialmente possibile contestualizzare la fase della “proposta” di Piano con la fase temporalmente successiva della “adozione” dello stesso Piano, anche e soprattutto perché non si possono considerare “doppioni” per contenuti, per i rispettivi tempi di pubblicazione e per i soggetti deputati a controdedurre alle osservazioni poi presentate, che sono la Regione nel caso della “proposta” e l’Ente Parco nel caso della “adozione”.
Con Nota VAS prot. n. 10 del 16 marzo 2010, trasmessa a tutti i Direttori degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lazio ed al Responsabile delle Riserve Regionali gestite dalla Provincia di Roma, avente per oggetto la Circolare dell’Area Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 044962 del 19 febbraio 2010, il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha fatto presente “a tutti i Direttori in indirizzo che ai sensi del 4° comma dell’art. 24 della legge regionale n. 29/1997 sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione” ed ha rammentato “a tutte le SS. LL. che nell’esercizio delle rispettive cariche sono tenute a rispettare e far rispettare l’intera normativa vigente in materia, da cui non possono derogare anche se autorizzati dalle “precisazioni” di un atto amministrativo interno comunque sottoposto alla legge, quale è la Circolare di cui all’oggetto”.
Benché la pubblicazione della suddetta delibera di adozione risulti certificata il 23 aprile 2013 a quasi tre mesi di distanza, la “proposta” del Piano di Assetto non risulta ancora pubblicata e non è dato al momento di sapere se si procederà ad una doppia illecita pubblicazione della “proposta” del Piano di Assetto per 60 giorni presso la Regione Lazio (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006) e per 40 giorni presso l’Ente Parco (ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997, camuffando in tal caso la “proposta” in vera e propria “adozione”).