Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente articolo dell’Ing. Donato Cancellara, responsabile del Circolo Territoriale del Vulture Alto Bradano: è dedicato alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3652 del 23 luglio 2015, che si può definire storica e di grande speranza per tutti coloro che hanno a cuore la tutela del paesaggio (vedi https://www.rodolfobosi.it/?p=22754&preview=true).
Donato Cancellara
Per tutti coloro che si occupano di difesa del territorio, di tutela dell’ambiente e del paesaggio non può passare inosservata una recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015.
Sentenza depositata il 23 luglio scorso e che potemmo definire un forte monito al rispetto dell’art. 9 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
In un periodo caratterizzato da una forte crisi di democrazia, dall’assoluta mancanza di rispetto della nostra Costituzione, dai continui tentativi di calpestarla modificandola e dall’approvazione di norme a tutela dei poteri forti che rendono sempre più risicata l’azione di difesa dei diritti dei cittadini, occorre evidenziare qualche spiraglio di speranza aggrappato a quella locuzione tanto invocata quale lo “stato di diritto” che spesso non ingloba in sé il principio di legalità che dovrebbe mirare ad impedire che le Autorità agiscano indiscriminatamente.
Una sentenza di particolare importanza anche per il nostro Vulture minacciato, tra le tante brutture, anche dal cosiddetto elettrodotto “spacca Vulture”.
Nella sentenza si legge che l’indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio, per la particolare dignità data dall’art. 9 della Costituzione, è stata del resto più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale con un costante susseguirsi di sentenze che non possono e non devono essere ignorate (cfr., ad esempio, Corte cost., n. 151/1986, n. 239/1982; n. 359/1985; n. 182/1986; n. 302/1998; n. 393/1992; n. 2/1996; n. 196/2004; n. 272/2009; n. 309/2011).
In buona sostanza, la pronuncia del Consiglio di Stato dello scorso 23 luglio ribalta la decisione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che con tre sentenze, di analogo contenuto, aveva respinto i ricorsi e i motivi aggiunti proposti in primo grado.
Una sentenza storica che contrasta la realizzazione e l’esercizio di un elettrodotto ad altissima tensione (380 KW) di circa 39 chilometri con sostegni dell’altezza di 61 metri.
In particolare, vennero impugnati in primo grado diversi atti tra cui il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, espressosi di concerto col Ministro per i Beni e le Attività Culturali, recante la compatibilità ambientale del progetto ed opere connesse presentato dalla società Terna S.p.A.
La vicenda nasce dal parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli – Venezia Giulia che si era espressa contrariamente all’intervento nelle aree oggetto di tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 evidenziando l’impatto negativo sul paesaggio consistente.
Successivamente però, con l’atto impugnato in primo grado, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), si esprimeva favorevolmente, ponendo come unica condizione che il tratto di elettrodotto del fiume Torre venisse spostato all’esterno della fascia di elevato valore paesaggistico.
Capovolgimento del parere, da contrario a favorevole, “considerata l’impossibilità di realizzare l’elettrodotto in cavo [sotterraneo] nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica, come chiarito dalla società Terna S.p.A.”.
Si evidenzia che il parere favorevole del Ministero, anche a prescindere dal ripensamento rispetto al precedente parere negativo della Soprintendenza, avrebbe illegittimamente subordinato il perseguimento dell’interesse pubblico primario, rappresentato dalla tutela paesaggistica, alla realizzazione dell’elettrodotto di Terna.
Il Consiglio di Stato, accogliendo i ricorsi, ricorda che la tutela del paesaggio è collocata, nel nostro ordinamento giuridico, al massimo rango essendo inserita tra i principi fondamentali della nostra Costituzione e quindi l’Amministrazione preposta deve esprimersi mediante valutazioni tecnico-professionali e non tramite analisi comparative di interessi.
In parole povere, la sentenza evidenzia che la tutela del paesaggio non può essere subordinata ad altri interessi come quelli della società Terna S.p.A. che ritiene irrinunciabile ed indispensabile la realizzazione del suo elettrodotto e che il medesimo non può essere realizzato in cavo interrato.
I giudici fanno osservare che, diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non può dar luogo ad alcuna forma di comparazione e valutazione eterogenea.
Nell’esercizio della funzione di tutela spettante al MiBAC, l’interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal Ministero stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue competenze.
Al fine di essere più chiari, il Consiglio di Stato precisa che il Ministero deve occuparsi di “curare l’interesse paesaggistico”, senza pensare a comparazioni con “interessi pubblici di altra natura”, come la necessaria realizzabilità dell’elettrodotto e la sua impossibilità ad interrarlo come sostenuto dalla società Terna S.p.A., atteso che la tutela paesaggistica è “un interesse pubblico primario”.
Donato Cancellara
Associazione VAS Onlus del Vulture Alto Bradano
Associazione Intercomunale Lucania
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L’articolo è stato pubblicato il 30 luglio 2015 sul quotidiano on line “Basilicata24.it” e sui siti www.intercomunalelucania.it e www.olambientalista.it.
Il 1 agosto 2015 l’articolo è stato pubblicato anche sulla “Gazzetta del Mezzogiorno”.