Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2002 è stata istituita la “Agenzia per il controllo e la qualità dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma”, con sede in Roma e con funzioni di supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta Comunale: ai sensi della lettera d) dell’art. 4 <<l’Agenzia svolge le seguenti funzioni: … d) su richiesta del Consiglio Comunale, del Sindaco o della Giunta, esprime pareri preventivi sugli schemi degli atti concessori e autorizzativi>>
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15 febbraio 2007 sono state poi approvate le “Linee guida per la predisposizione dei Contratti di Servizio tra Comune di Roma e soggetti erogatori di pubblici servizi” che prevedono fra l’altro il parere preventivo della Agenzia sui provvedimenti del Consiglio Comunale contenenti gli indirizzi programmatici.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 212 del 22 ottobre 2007 è stata poi modificata ed integrata la deliberazione n. 39/2002 per armonizzare l’articolato con i contenuti delle suddette “Linee guida”, stabilendo all’art. 1 dell’atto istitutivo che <<le funzioni attribuite all’Agenzia sono esercitate in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione>>.
Dopo le decisioni della Giunta Capitolina n. 35 e 36 del 30 aprile 2014, con cui sono state licenziate le proposte di deliberazione n. 59 (riguardante il PRIP) e n. 61 (riguardante le modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità), con nota prot. n. 32537 del 14 maggio 2014 l’Assessore Leonori ha chiesto alla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale <<di esprimere eventuali osservazioni in merito ai due documenti appena approvati in virtù sia delle sue funzioni istituzionali di supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti anche della Giunta e sia dall’esperienza acquisita negli anni nel settore delle affissioni pubblicitarie, anche in riferimento al parere recentemente espresso sulla precedente bozza di PRIP>>.
Il 18 giugno 2014 sul sito www.agenzia.roma.it/ è stato pubblicato il Parere sul PRIP dell’Agenzia di Roma (http://www.agenzia.roma.it/home.cfm?nomepagina=news&id=134) che nella premessa fa sapere che <<le considerazioni che seguono sono state pertanto strutturate in funzione della richiesta pervenuta dall’Amministrazione e possono costituire un utile strumento per la Giunta, le Commissioni permanenti, l’Assemblea Capitolina e i Municipi, nell’ambito delle rispettive competenze, in vista dell’iter che questi provvedimenti devono compiere prima del loro esame in aula.>>
Per i suddetti motivi alle ore 16,27 di 0ggi 19 giugno 2014 ho trasmesso al Presidente Orlando Corsetti ed a tutti i membri della IX Commissione Consiliare Permanente per il Commercio il seguente messaggio di posta elettronica.
———- Messaggio inoltrato ———-
Da: vas roma <circolo.vas.roma@gmail.com>
Date: 19 giugno 2014 16:27
Oggetto – Proposte di deliberazione n. 59 e n. 61: parere della Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale
A: orlando.corsetti@comune.roma.it, immacolata.battaglia@comune.roma.it, davide.bordoni@comune.roma.it, giovanni.alemanno@comune.roma.it, valeria.baglio@comune.roma.it, michela.dibiase@comune.roma.it, franco.marino@comune.roma.it, alessandro.onorato@comune.roma.it, pierpaolo.pedetti@comune.roma.it, ilaria.piccolo@comune.roma.it, giovanni.quarzo@comune.roma.it, Enrico Stefàno <enrico.stefano87@gmail.com>, Enrico Stefàno Portavoce <stefano.portavoce@gmail.com>, ccp.commercio@comune.roma.it
Cc: “sindaco@comune.roma.it” <sindaco@comune.roma.it>, “romaproduttiva@comune.roma.it” <romaproduttiva@comune.roma.it>, “LESLIE FRANCESCO.CAPONE” <lesliefrancesco.capone@comune.roma.it>, Marta.leonori@comune.roma.it
A nome anche delle associazioni Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinzattiva con la presente mi sento anzitutto in dovere di protestare con forza per come questa Commissione Commercio, con in testa il suo Presidente, abbia disatteso gli impegni che aveva assunto riguardo al “percorso di partecipazione” sul PRIP deciso con un Documento di indirizzo sul PRIP approvato il 23 ottobre 2013, in base al quale si precisava che <<ogni eventuale osservazione e proposta sarà oggetto di verifica di fattibilità da parte degli Uffici e – successivamente a tale accertamento – di valutazione da parte della Commissione ai fini della stesura del testo finale del Piano da sottoporre all’approvazione della Giunta e dell’Assemblea Capitolina>>.
Dopo sei mesi di tempo dedicati anche e soprattutto alla proposta unitaria presentata ufficialmente il 27.11.2013 (prot. n. RQ/16509) da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, giudicata peraltro in sede di controdeduzioni l’unica valida rispetto alle 17 altre proposte pervenute, in data 11 aprile 2014 il Presidente Orlando Corsetti ha inaspettatamente emanato un comunicato stampa riportato dalla agenzia Adncronos in cui afferma che <<nei giorni scorsi si è conclusa l’analisi partecipata delle varie proposte di modifica e integrazione del Prip che ha visto la presenza attiva sia degli operatori del settore che delle associazioni di cittadini attenti al tema, di cui sono state recepite molte interessanti osservazioni e proposte>> e fa sapere che <<oggi ho illustrato il risultato di questo importante lavoro di analisi e valutazione all’assessore a Roma Produttiva Marta Leonori che avrà il compito di elaborare la relativa proposta di delibera da portare all’attenzione della giunta capitolina>>.
Fa sapere soprattutto che <<tra le novità più importanti che ho ritenuto di introdurre>> c’è <<l’esclusiva presenza nella città storica della sola pubblicità di utilità pubblica e di quella integrata nell’arredo urbano>>: a tal riguardo metto in grande risalto che nel corso della seduta del 26 marzo 2014 della Commissione Commercio il Presidente Corsetti ha bocciato da solo, senza sentire i membri della Commissione presenti quel giorno, l’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione proposte dalle associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, che prevedeva la zonizzazione conforme al P.R.G. di Roma prescritta dal vigente Regolamento, facendo un distinguo tra “città storica” e “centro storico” unicamente nel quale secondo il PRIP viene consentita la “esclusiva presenza …. della sola pubblicità di utilità pubblica”.
Ma pochi giorni dopo l’On. Orlando Corsetti, coerentemente con la suddetta bocciatura, con Nota prot. n. RQ7601 del 15 aprile 2014, che è stata indirizzata all’Assessore a Roma Produttiva On. Marta Leonori ma che non mi risulta essere stata prima sottoposta alla attenzione della Commissione Commercio né tanto meno alla sua preventiva approvazione (come a me stesso ammesso da una consigliera), se non altro per rispetto dell’impegno assunto con il documento di indirizzo sul PRIP, il Presidente Orlando Corsetti ha sottolineato una serie di punti <<auspicandone l’inserimento nel documento definitivo>>, fra i quali c’è ora<<la limitazione nel Centro Storico a messaggi pubblicitari di pubblica utilità>>, che appena 4 giorni prima aveva ritenuto di estendere invece all’intera “città storica”.
A seguito delle decisioni della Giunta Capitolina n. 35 e 36 del 30 aprile 2014, con cui sono state licenziate le proposte di deliberazione n. 59 (riguardante il PRIP) e n. 61 (riguardante le modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità), è stato richiesto a questa Commissione di esprimere il “parere” di propria competenza.
In allegato ad un messaggio di posta elettronica trasmesso il 6 giugno 2014 al Presidente ed ai membri della IX Commissione Commercio ho rimesso le proposte di emendamenti alla normativa tecnica di attuazione del PRIP ed alla proposta di deliberazione n. 59, nonché alle modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità, che sono state stavolta elaborate dalle associazioni “Verdi Ambiente e Società” e “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” unitamente a “Cittadinanzattiva”.
Malgrado i richiami normativi da me fatti agli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990 ed al “Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 57 del 2 marzo 2006, nonché l’aver ricordato che nelle sedute del 18 e 21 marzo 2014 la Commissione Commercio aveva approvato rispettivamente l’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP della proposta unitaria (relativo alla “Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione”, corrispondenti al territorio degli attuali 15 Municipi) ed il successivo art. 38 delle stesse Norme Tecniche di Attuazione (riguardante le “misure di salvaguardia”), l’On. Orlando Corsetti e la Commissione Commercio da lui presieduta non hanno ritenuto di prendere nella benché minima considerazione le proposte di emendamenti trasmesse, preferendo dare una assoluta priorità alle richieste presentate da certe ditte pubblicitarie non solo prima, al di fuori dei termini di tempo fissati per il procedimento di partecipazione al PRIP, ma anche dopo la sua chiusura avvenuta senza alcun esito.
In questo frattempo con nota prot. n. 32537 del 14 maggio 2014 l’Assessori Leonori ha chiesto alla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale<< di esprimere eventuali osservazioni in merito ai due documenti appena approvati in virtù sia delle sue funzioni istituzionali di supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti anche della Giunta e sia dall’esperienza acquisita negli anni nel settore delle affissioni pubblicitarie, anche in riferimento al parere recentemente espresso sulla precedente bozza di PRIP>>.
Fra i compiti istituzionali dell’Agenzia c’è quello di esprimere (su richiesta del Consiglio Comunale, del Sindaco o della Giunta) pareri preventivi sugli schemi degli atti concessori e autorizzativi.
Nella giornata di ieri sul sito della Agenzia www.agenzia.roma.it/ è stato pubblicato il parere (http://www.agenzia.roma.it/home.cfm?nomepagina=news&id=134) che si rimette in allegato non solo per opportuna conoscenza, ma con la espressa finalità che sia il Presidente che la Commissione da lui presieduta ne vogliano tenere il dovuto conto: a tal ultimo riguardo si mette in evidenza che, come sottolineato nella premessa, <<le considerazioni che seguono sono state pertanto strutturate in funzione della richiesta pervenuta dall’Amministrazione e possono costituire un utile strumento per la Giunta, le Commissioni permanenti, l’Assemblea Capitolina e i Municipi, nell’ambito delle rispettive competenze, in vista dell’iter che questi provvedimenti devono compiere prima del loro esame in aula.>>
Il “parere” dell’Agenzia arriva purtroppo in ritardo per i Consigli dei 15 Municipi perché si sono ormai quasi tutti espressi, ma è invece ancora uno strumento utile per questa Commissione Commercio che non ha ancora approvato ufficialmente nulla e può quindi far propri diversi se non tutti gli emendamenti proposti, fra i quali ricordiamo in particolare i seguenti.
1 – Con riferimento alla autorizzazione de <<l’utilizzo di elementi di arredo urbano per l’esposizione pubblicitaria collegati ai servizi di mobilità alternativa all’interno della Città Storica>>(comma 1 bis dell’art. 6 del Regolamento di Pubblicità) secondo l’Agenzia (pag. 5) <<potrebbe essere importante prevedere più chiaramente – rispetto al testo vigente – che l’intervento di privati può essere finalizzato non solo a finanziare la mobilità alternativa ma anche specifici progetti di riqualificazione urbana>>.
Per un opportuno confronto assieme a Cittadinanzattiva VAS e Basta Cartelloni hanno proposto come emendamento di aggiungere il seguente comma 2 bis dell’art. 7:
<< 2 ter. Il parco degli impianti posti a gara deve essere riservato alle seguenti diverse tipologie nelle forme e nei modi che deciderà l’Amministrazione in sede di definizione delle diverse gare:
- servizi di pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione di una mobilità alternativa;
- elementi di arredo urbano di pubblica utilità, contenenti in via accessoria superficie pubblicitaria o riferiti ad impianti collegati al finanziamento dei medesimi elementi di arredo urbano come servizi di pubblica utilità;
- impianti per affissione diretta, pubblicità esterna.>>
2 – Rispetto allo stesso art. 7 da un lato ed alla volontà dall’altro lato di questa Commissione di voler concedere una “premialità” a certe ditte pubblicitarie, senza sapere chi se la merita veramente, tenendole fuori da ogni gara, si invita a riflettere sulla seguente considerazione espressa dall’Agenzia riguardo ai bandi di gara (pag. 7):<< in conclusione, la scelta di molti comuni di assegnare in concessione detti spazi di territorio comunale a mezzo di gara non soltanto non appare incompatibile – come pure si legge in alcuni passaggi motivazionali di varie pronunce – con il principio costituzionale di libera iniziativa economica, ma risulta semmai funzionale al concretizzarsi di quel principio, grazie allo strumento concorrenziale proprio della gara. La gara infatti consentirebbe – secondo questa impostazione – a nuovi operatori di fare ingresso in un mercato altrimenti caratterizzato dalle posizioni privilegiate e inattaccabili delle ditte che hanno conseguito in passato le autorizzazioni ad utilizzare, con i propri impianti, gli spazi pubblici più ambiti ed economicamente più remunerativi>>.
3 – Allo stesso riguardo, ma con particolare attenzione alla scadenza delle concessioni/autorizzazioni degli impianti del riordino, è utile tener conto anche della seguente considerazione espressa dalla Agenzia riguardo alle norme transitorie disciplinate dall’art. 34 del Regolamento (pag. 13):<< La proposta di inserimento del comma 9 che sancisce la scadenza al 31.12.2014 dei titoli autorizzativi degli impianti riconducibili alla procedura di riordino senza possibilità di rinnovo rappresenta finalmente la chiave di volta per evitare il pericolo di proroghe e di sfruttamento illegittimo di diritti acquisti sine die. A questo scopo, e per rafforzare il concetto, potrebbe essere utile aggiungere, alla fine del nuovo comma 9, che la scadenza dei rinnovi dei titoli autorizzativi e, in generale, delle autorizzazioni a qualsiasi titolo rilasciate sia il 31.12.2014 senza possibilità alcuna di rinnovo prevedendo una proroga tecnica fino all’espletamento delle gare per l’assegnazione dei lotti>>.
4 – Riguardo alla “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP proposta, ed in particolare alla individuazione delle zone e sottozone, l’Agenzia fa presente (pag. 14) che <<il Regolamento all’art. 20 (Criteri per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e mezzi pubblicitari) prescrive che il PRIP si debba conformare ad alcuni criteri tra cui la classificazione del territorio capitolino secondo le aree omogenee previste dal vigente PRG, ovvero “città storica”, “città consolidata”, “città da ristrutturare”, “città della trasformazione” e “territorio non urbanizzato”, classificazione che è funzionale ad esigenze di qualificazione del territorio e di tutela ambientale. >>, per cui <<sarebbe pertanto opportuno un collegamento funzionale con quanto prescritto dal Regolamento o, nel caso si intenda perseguirne solo in parte i principi, prevedere per le aree di pregio comprese nella “Città storica” una pianificazione più restrittiva (benché sarebbe più coerente a questo punto una modifica dell’art. 20 del Regolamento)>>.
5 – Con riferimento all’art. 15 (sottozona B1) l’Agenzia afferma (pag. 15) che <<poiché la tutela si esprime anche limitando al massimo l’inquinamento visivo arrecabile da manufatti totalmente fuori dal contesto, potrebbe essere opportuno limitare ulteriormente le tipologie di impianti ammissibili espungendo dalla lista dell’art. 15 ad esempio la palina con orologio (anacronistica come già scritto in precedenza) e soprattutto gli impianti su parete cieca per i quali, nelle schede tecniche allegate al PRIP, non è riportata alcuna prescrizione in merito alle dimensioni massime ammissibili che possono essere pertanto variabili occupando tutta o parte della facciata dell’edificio in questione, con le immaginabili conseguenze in termini di impatto sul paesaggio.>>
Per un opportuno confronto allo stesso riguardo VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva hanno proposto il seguente emendamento all’art. 15:
<< Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità sono consentiti:
– 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.
– gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.>>
6 – Riguardo agli ambiti territoriali (art. 19) anche secondo l’Agenzia (pag. 16) <<Ai fini di trasparenza, efficacia della programmazione e del controllo amministrativo sarebbe però più opportuno suddividere il territorio di Roma Capitale in 15 ambiti ciascuno corrispondente ai 15 municipi.>>
Rispetto allo stesso emendamento proposto il 27.11.2013, che comporterebbe una modifica delle tavole del PRIP che non consentirebbe più di approvarlo in sede di bilancio, assieme anche a Cittadinanzattiva VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori propongono ora come emendamento di sostituire il 2° comma dell’art. 29 (relativo alla “Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione) con il seguente testo:
<<2. Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.>>
7 – Con riferimento all’art. 25 (relativo alla “Disciplina degli impianti sulle edicole dei giornali e sui banchi fissi del commercio”) secondo l’Agenzia (pag. 17) <<sempre ai fini della tutela del patrimonio storico-architettonico nonché del paesaggio sarebbe tuttavia opportuno ribadire che l’installazione degli impianti pubblicitari sulle edicole per la rivendita dei giornali e sui banchi fissi del commercio non è permessa nella sottozona B1 o, più appropriatamente, nell’intera area della “Città storica” prevedendo invece, nelle altre sottozone, esclusivamente mezzi posizionati in aderenza ai lati e non in sopraelevazione sul tetto dell’edicola stessa.>>
Per un opportuno confronto, è esattamente quanto proposto da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori il 27.11.2013.
8 – Preme in fine evidenziare che, rispetto alle “misure di salvaguardia” ed alla entrata a regime, così come previste negli emendamenti proposta unitariamente, l’Agenzia del territorio si è espressa nel seguente modo (pagg. 17-18):<< Coerentemente alle esigenze di razionalizzazione, di governo e di controllo del settore delle affissioni nella nuova versione proposta del PRIP è specificato che il rilascio del titolo autorizzativo (per la disamina autorizzazione/concessione vedere quanto detto nel capitolo 2) l’installazione di qualsiasi impianto pubblicitario è successiva all’approvazione dei piani di localizzazione. Ai fini di rafforzare l’immediata efficacia giuridica di questo importante strumento di programmazione, che deve teoricamente disciplinare una situazione “al futuro”, non si possono però non considerare le criticità rappresentate dallo stato di fatto esistente in questo momento nel territorio di Roma Capitale. Sarebbe pertanto confacente inserire in questo articolo apposite disposizioni per gestire fin da subito la situazione degli impianti esistenti installati a prescindere dal loro eventuale censimento nella Nuova Banca Dati e dalla presenza di titoli autorizzatori, in vista dell’obiettivo di ripartire “da zero” senza tenere in considerazione oscuri “diritti acquisiti”, rendite di posizione che non hanno tra l’altro nessuna ragione logica di esistere. In aderenza ai principi espressi dalle norme transitorie del Regolamento, sarebbe opportuno disciplinare compiutamente le modalità di cessazione delle autorizzazioni e le tempistiche di rimozione dei manufatti (autorizzati e non), soprattutto nel lasso temporale che intercorre tra l’approvazione dei piani di localizzazione e l’esito dei bandi di gara. A tal proposito lo schema normativo della precedente versione di PRIP prevedeva al punto 5.6 (Efficacia del piano di localizzazione) che, “all’atto dell’approvazione del piano di localizzazione tutte le autorizzazioni rilasciate per gli impianti ricadenti nell’area oggetto del piano [fossero] revocate”. Nella nuova versione tale previsione è stata espunta ma sarebbe opportuno, per quanto appena detto, regolare il regime transitorio per far sì che non si crei alcun pregiudizio ai nuovi concessionari (e, di conseguenza, anche all’intera città). Non appare banale considerare il fatto che il buon esito di una gara per l’assegnazione dei lotti non può prescindere dalla preventiva “bonifica” di tutti gli impianti pubblicitari preesistenti e ciò in ragione del fatto che i competitor saranno incentivati a partecipare (e a formulare offerte congrue) solo se il loro futuro diritto di privativa potrà essere pienamente esercitato e difeso da forme di abusivismo pubblicitario incontrollate che determinano una diminuzione del valore commerciale dei lotti e, di conseguenza, la loro appetibilità sul mercato.>>.
Si ribadisce che il “Parere” dell’Agenzia rientra fra i compiti istituzionali ed ha quindi una valenza ben maggiore degli emendamenti proposti da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva: si rinnova quindi la richiesta di volerne tenere conto in sede di espressione del “parere” non ancora dato da questa Commissione riguardo sia alla proposta n. 59 che alla proposta n. 61.
Distinti saluti.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
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Nel frattempo è stata pubblicata sul sito di Roma la convocazione per martedì 24 giugno 2014 della seduta congiunta della I Commissione Bilancio e della IX Commissione Commercio, per approvare assieme il “parere” sulle proposte di deliberazione n. 59 e n. 61.
Voglio proprio vedere se l’On. Orlando Corsetti e la Commissione Commercio da lui presieduta continueranno a considerare “cogenti” esclusivamente gli interessi di parte delle ditte pubblicitarie che hanno letteralmente suggerito gli emendamenti che ha “sposato” quasi interamente, mettendo in secondo piano quelli generali e diffusi curati da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, ora ribaditi per lo più “in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione” dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi