Il 13 marzo 2012 il sig. Marco Stefano Caracciolo, Presidente della Associazione Culturale ”VALENTINO CARACCIOLO” che ha ottenuto in affido la manutenzione ordinaria del giardino di Piazza Confienza, mi ha fatto presente per posta elettronica (con tanto di corredo di foto) i tre impianti pubblicitari delle ditte “ODP”, “ESOTAS” ed “APA”, tuttora installati sia ai bordi della piazza (“ODP” e “ESOTAS”) che nei suoi dintorni (viale dell’Università, “APA”), di cui il successivo 23 aprile ho segnalato per posta elettronica i vizi di legittimità.
Impianto della ditta “ODP” installato in piazza Confienza (foto scattata il 26 marzo 2012)
Impianto della ditta “ESOTAS” installato in piazza Confienza (foto scattata il 26 marzo 2012)
Impianto della ditta “APA” installato in piazza Confienza (foto scattata il 26 marzo 2012)
Con un messaggio trasmesso per posta elettronica l’11 maggio 2012 dalla Unità Organizzativa dell’allora III Gruppo del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale è stato dato il seguente testuale seguito alla mia segnalazione: <<In esito a quanto richiesto, si comunica che ognuno di questi impianti è stato sanzionato e relazionato dalla loro comparsa. I verbali risalgono dagli inizi del 2009, ci sono relazioni al Dipartimento. È stato contattato anche un residente che rappresentava gli altri per gli esposti presentati: comunque gli ultimi verbali risalgono al 16 marzo 2012>>.
La considerazione da un lato della suddetta risposta, che lascia intendere che tutti e tre i suddetti impianti sono stati sanzionati con 3 distinti Verbali di Accertata Violazione (in sigla VAV) fin dagli inizi del 2009, ma che dall’altro lato dopo ben 5 anni non sono stati ancora rimossi, ha motivato ampiamente la convocazione per le ore 12 del 7 aprile 2014 della Commissione Speciale di Controllo, Garanzia e Trasparenza che il suo Presidente Andrea Liburdi (PDL per Alemanno) ha avuto la sensibilità di effettuare, venendo incontro alle richieste del sig. Marco Stefano Caracciolo, invitando alla audizione sia il Comandante del II Gruppo Sapienza dott. Davide Orlandi (o un suo delegato) che il Dirigente della U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità dott. Francesco Paciello (o un suo delegato) sul seguente ordine del giorno: <<Discussione in merito a probabili abusi su p.zza Confienza>>.
Il Presidente Liburdi ha permesso al sig. Caracciolo di invitare anche il sottoscritto in quanto autore della segnalazione, ma anche e soprattutto perché esperto della materia, in grado comunque di dare i dovuti chiarimenti sul caso.
Andrea Liburdi
Alla audizione del 7 aprile 2014 erano presenti il Vice Presidente Andrea Rollin (PD) ed i membri della Commissione Speciale Guido Capraro (PD), Paolo Leccese (Lista Civica Marino Sindaco) e Patrizio Di Tursi (Misto – Cittadini per Roma – Grandi Autonomie e Libertà) in rappresentanza di Giuseppe Scicchitano (Misto – Cittadini per Roma – Grandi Autonomie e Libertà).
Andrea Rollin
Guido Capraro
Paolo Leccese
Patrizio Di Tursi
Giuseppe Scicchitano
Erano presenti anche il Presidente della V Commissione Commercio, Affissioni e Pubblicità Giovanna Maria Seddaiu (SEL) ed il suo membro Mario Giancotti (PD).
Giovanna Maria Seddaiu
Mario Giancotti
Il Comandante Orlandi ha delegato il vigile Refrigeri e la sig.ra Turini del II Gruppo Sapienza a partecipare alla riunione, che è stata invece disertata dal dott. Francesco Paciello che non ha ritenuto nemmeno di mandare un suo delegato.
Una volta arrivata la segretaria che doveva verbalizzare la seduta, il Presidente Liburdi ha chiarito le ragioni di questa particolare audizione e mi ha invitato a fornire le informazioni in mio possesso.
Dopo essermi presentato come Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione ambientalista Verdi Ambiente e Società (VAS) che da più di 15 anni ormai combatte in prima persona il fenomeno che ha fatto dare a Roma il triste appellativo di “cartellopoli”, ho fatto conoscere qual’è il procedimento che si deve seguire nel caso di un impianto accertato come abusivo per arrivare fino alla sua materiale rimozione.
Nell’ambito del controllo giornaliero del territorio municipale o a seguito di una precisa segnalazione (ad esempio del sottoscritto) il II Gruppo Sapienza arriva ad accertare la natura abusiva di un impianto, che in tal caso deve sanzionare elevando il Verbale di Accertata Violazione (VAV) dove deve essere indicato l’importo della sanzione amministrativa applicata che va da 419 € a 1.682 € prevista dal comma 11 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) oppure quella ben più alta che va da 1.376,55 a 13.765,50 € in via solidale con il soggetto pubblicizzato, prevista dal successivo comma 12 così come sostituito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011.
Ho messo in risalto che viene sempre applicata inspiegabilmente la sanzione minima da 419 €: al funzionario Refrigeri che cercava di giustificare come obbligata questa scelta ho fatto presente di avere dovuto aprire un contenzioso con il Servizio Affissioni e Pubblicità e di stare ancora aspettando che il Vice Comandante Diego Porta in qualità di direttore del Coordinamento Normativo Funzionale risponda ad una mia nota con cui ho chiesto finora inutilmente di sapere quando si applica il comma 11 e quando invece il comma 12 o tutti e due.
Il VAV viene trasmesso al Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (in sigla GSSU) che cura la notifica della sanzione amministrativa alla ditta interessata, ma anche al soggetto che si è fatto pubblicità su quell’impianto abusivo: a tal riguardo il 1° comma dell’art. 29 del vigente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009 dispone che <<soggetti passivi si intendono il titolare di autorizzazione per l’esposizione pubblicitaria e di locazione degli impianti comunali, nonché in via solidale il soggetto richiedente la pubblicità ed il soggetto che produce o vende il bene o servizio oggetto della pubblicità>>.
Ho fatto presente che in occasione di un incontro avuto con lui nel 2010 è stato lo stesso dott. Francesco Paciello a vantarsi di aver multato la Coca Cola, che chiaramente ha fatto poi una azione di rivalsa contro la ditta proprietaria dell’impianto pubblicitario abusivo, chiedendo il risarcimento del danno subito anche in termini di immagine.
A questo stesso riguardo ho messo in evidenza che – grazie al ritardo che si registra quasi sempre nelle dovute rimozioni – l’impianto pubblicitario abusivo continua ad essere sfruttato per ricavare guadagni illeciti (in nero) da una pubblicità irregolare, che può però essere fatta da inserzionisti diversi succedutisi nel tempo, ciascuno dei quali dovrebbe essere singolarmente multato: se si facesse questo sistematicamente, i diversi inserzionisti multati farebbero una rivalsa nei confronti della ditta pubblicitaria che si troverebbe a rimborsare una cifra più alta di quella fin lì illecitamente guadagnata con la pubblicità irregolare.
Ho messo in ancor maggiore evidenza che una tale applicazione della normativa, che purtroppo per lo più non si fa, costituirebbe un valido deterrente alla installazione di impianti abusivi: ho anche portato a conoscenza dell’altro ancor più valido disincentivo previsto dal 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento che testualmente dispone che <<in tutti i casi i competenti Uffici comunali possono provvedere altresì alla copertura immediata della pubblicità irregolare e possono disporre, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il sequestro cautelare degli impianti abusivamente utilizzati che non siano di proprietà comunale, anche prima della loro materiale rimozione>>.
Ho fatto però notare che la suddetta disposizione parla di “possibilità” e non di “obbligo”, per cui non può essere considerato una vera e propria omissione di atti dovuti d’ufficio il fatto che il Comune di Roma non abbia ritenuto quasi mai di oscurare gli impianti accertati come abusivi: solo quando Sindaco di Roma era Veltroni ed assessore al Commercio è stata Daniela Valentini si è assistito alla copertura degli impianti abusivi con strisce oblique che recavano la scritta “affissione abusiva”.
A questo stesso riguardo ho ricordato che nel 2004 il Pubblico Ministero Roberto Cavallone ha chiesto ed ottenuto di coprire con fogli bianchi oltre 2.000 impianti pubblicitari abusivi delle ditte “Nevada Pubblicità” (oggi “Nuovi Spazi”) e “New Team Company”: sui fogli bianchi è stato affisso con nastro da pacchi il decreto di sequestro penale di ogni impianto, che per essere poi rimosso materialmente ha dovuto aspettare i tempi lunghi del dissequestro da parte della Magistratura.
Tornando con il discorso alla notifica della sanzione amministrativa ad opera del GSSU, ho fatto presente la 1° ipotesi che è possibile fare riguardo alla mancata rimozione, in tal caso imputabile alla eventualità che tutte e tre le ditte (“ODP”, “ESOTAS” ed “APA”) abbiano impugnato l’atto di notifica presso il TAR, ottenendone l’annullamento.
Ho messo in evidenza l’importanza di sapere se siano state incassate tutte le sanzioni applicate alle tre suddette ditte, in termini non solo di trasparenza, dal momento che con tali fondi si dovrebbero coprire le spese da anticipare in caso di rimozione forzata di tali impianti, ma comunque da riavere: a tal riguardo l’ultimo periodo del comma 13-quater dell’art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992 dispone testualmente che successivamente alla rimozione forzata <<l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge>>.
Con i suddetti fondi si dovrebbero coprire non solo le spese occorrenti per rimuovere anche un megaimpianto di mt. 6 x 3, ma anche i costi del personale che deve presenziare alla rimozione: si dovrebbe trattare di una normale operazione analoga a quella con cui ogni Municipio provvede a ricoprire le buche che si formano sulle strade di sua competenza.
Riguardo alle spese da anticipare per effettuare le rimozioni forzate d’ufficio ho fatto presente che la precedente amministrazione ha addirittura organizzato delle apposite campagne di rimozioni, che sono costate anche più di un milione di euro, prelevati dalle entrate correnti del bilancio comunali, vale a dire dai soldi dei cittadini romani contribuenti: si tratta in tal caso di “distrazione di fondi pubblici” e comunque sperpero del denaro pubblico che ho denunciato a suo tempo alla Corte dei Conti con Nota VAS prot. n. 3 del 21 febbraio 2012.
Ho evidenziato questo aspetto perché oggi lo stesso Assessore Leonori lamenta di non poter fare le rimozioni forzate per causa proprio dei pochi fondi nelle casse comunali e se per il caso in questione non fossero state incassate le dovute sanzioni che coprirebbero le spese da anticipare per le rimozioni forzate d’ufficio si avrebbe la 2° ipotesi che spiegherebbe la non avvenuta rimozione a tutt’oggi per mancanza di fondi, che spetta comunque alla Commissione Speciale di Controllo, Garanzia e Trasparenza di farsi confermare.
Fra le ulteriori ipotesi possibili che lascerebbero capire perché i tre impianti non siano stati ancora rimossi c’è la procedura che deve vere necessariamente attivato il dott. Francesco Paciello dopo che anche a lui, oltre che al GSSU, sono stati trasmessi i tre VAV redatti dal II Gruppo Sapienza.
Il 4° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento obbliga il dott. Paciello a trasmettere una diffida ai trasgressori, che nel caso specifico sono i rappresentanti legali delle tre ditte “ODP”, “ESOTAS” ed “APA”: ai sensi del successivo 5° comma <<con la diffida di cui al comma precedente, a valere anche come comunicazione di avvio del procedimento, il trasgressore è invitato a rimuovere l’impianto abusivo o difforme entro dieci giorni dalla notificazione, nonché a far pervenire ai suddetti uffici, entro il medesimo termine, le proprie osservazioni.>>
Nel prosieguo della audizione la sig.ra Turini ha confermato la redazione e trasmissione dei VAV al GSSU, precisando che questo gruppo oltre a curare la notifica delle sanzioni cura anche l’eventuale contenzioso successivo, ed ha fatto sapere che è il II Gruppo Sapienza ad emettere le “ordinanze” di ripristino entro 15-20 giorni dalla data della notificazione: quando le ho contestato il termine dei 15-20 giorni ed ha reagito risentita al mio intervento, oltre a confermarle il suddetto 5° comma dell’art. 31 le ho messo in evidenza che il Copro di Polizia Locale di Roma Capitale non può derogare dalla normativa statale che al riguardo è il comma 13-bis dell’art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992 che testualmente prescrive che <<in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto.>>.
Ho quindi fatto presente che il dott. Francesco Paciello (e non il II Gruppo Sapienza) deve avere obbligatoriamente trasmesso ai rappresentanti legali delle ditte “ODP”, “ESOTAS” ed “APA” le lettere con l’invito-diffida a rimuovere a proprie cure e spese gli impianti di loro proprietà entro 10 giorni dalla notificazione: ho messo in evidenza al riguardo che ai fini della trasparenza degli atti amministrativi è un diritto-dovere della Commissione Speciale sapere se siano state trasmesse o no dal dott. Francesco Paciello le tre lettere-diffida.
Ho dato comunque per scontato che le lettere-diffida siano state trasmesse, ma che possano essere state contestate non solo con la presentazione delle “osservazioni” previste dal vigente Regolamento, ma anche e soprattutto con la loro impugnazione al TAR tramite ricorsi magari vincenti: sarebbe questa una 3° ipotesi della mancata rimozione.
Proseguendo con le ipotesi possibili, presupponendo che le lettere-diffida non siano state contestate, ho dato per scontato che in tal caso sono abbondantemente scaduti i 10 giorni entro cui rimuovere spontaneamente i tre impianti, che risultando però tuttora installati sul territorio attesterebbero la mancata ottemperanza non solo alle lettere-diffida, ma anche alla successiva procedura che doveva essere conseguentemente attivata, vale a dire la rimozione forzata d’ufficio.
A tal ultimo riguardo il comma 13-bis dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) prescrive che <<decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo>>: questa precisa disposizione è stata recepita nel 5° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento che stabilisce a sua volta che <<decorso inutilmente tale termine e valutate, se pervenute, tali osservazioni, con determinazione dirigenziale viene disposta la eventuale rimozione forzata d’Ufficio, a spese del trasgressore.>>
Ho quindi messo in risalto che spetta alla Commissione Speciale di Controllo, Garanzia e Trasparenza del II Municipio di sapere se il dott. Francesco Paciello abbia emanato le tre distinte Determinazioni Dirigenziali con cui deve aver disposto la rimozione forzata d’ufficio dei 3 impianti: sarebbe questa la 4° ed ultima ipotesi possibile per spiegare la mancata rimozione.
Riguardo all’obbligo delle rimozioni ho fatto presente che un motivo in più per eseguirle oggi è la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 con cui è stato stabilito <<che gli impianti qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d. “senza scheda”, ivi compresi quelli del “circuito cultura e spettacolo” dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro (90) novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l’applicazione delle sanzioni previste negli articoli 31 e seguenti del vigente Regolamento di Pubblicità (deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009)>>.
Ho fatto presente al riguardo che il dott. Francesco Paciello nel mese di febbraio 2014 ha trasmesso tutte le lettere-diffida a rimuoverli, decidendo però la rimozione forzata d’ufficio di tutti gli impianti non rimossi spontaneamente dalle ditte proprietarie entro il 19 marzo scorso, data di scadenza dei 90 giorni.
Ho quindi fatto presente che sempre in termini di trasparenza c’è quanto meno bisogno di sapere se i tre impianti rientrino fra i cosiddetti “senza scheda” e sono quindi da rimuovere obbligatoriamente.
Mi ha riposto il sig. Refrigeri sostenendo che uno dei tre rientra in questa casistica: si tratta sicuramente dell’impianto della ditta “ODP” perché cura quasi esclusivamente gli impianti del “circuito cultura e spettacolo”.
Il sig. Refrigeri mi ha voluto anche obiettare che la deliberazione n. 425/2013 è stata “sospesa” dal TAR del Lazio, come effettivamente è stato con il Decreto cautelare n. 1156 dell’11 marzo 2014 ed il Decreto cautelare n. 1193 del 13 marzo 2014 con cui sono stati rispettivamente accolti i ricorsi presentati dalle ditte “Message” e “Screen City”.
Gli ho replicato che il successivo 2 aprile la Seconda Sezione del TAR del Lazio si è riunita per confermare o no quella sospensiva ed ha deciso di rigettare le rispettive istanze con Ordinanza n. 1504 del 3 aprile 2014 e con Ordinanza n. 1513 del 3 aprile 2014, per cui rimane tuttora valido l’obbligo di rimuovere tutti gli impianti non rimossi spontaneamente entro il 19 marzo scorso dalle ditte che ne sono proprietarie.
La sig.ra Turini che è intervenuta dopo di me ha ricordato la procedura che è di competenza del II Gruppo Sapienza, specificando che il seguito del procedimento di repressione non è di sua spettanza e non può entrare quindi nel merito di competenze altrui.
Il sig. Marco Stefano Caracciolo ha chiesto a questo punto di sapere cosa si può fare: sono intervenuto per far presente che il Consiglio del XIII Municipio il 18 marzo scorso ha approvato una risoluzione su “cartellopoli” per il ripristino della legalità e del conseguente decoro che spetta al territorio di quel Municipio: la risoluzione impegna l’Assessore al Commercio Stefano Zuppello a fare una serie di attività, fra cui quella che sta mettendo in atto di chiedere l’elenco di tutti gli impianti che risultano installati nel XIII Municipio (per avere una fotografia della situazione) e di sapere quali e quanti di questi siano quelli “senza scheda”, nonché quali e quanti siano gli impianti sanzionati, ma non ancora rimossi.
Ho fatto presente al riguardo che il dispositivo della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013, implicitamente confermato dalla revoca parziale operata con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013, stabiliva <<che tutti gli identificativi contenuti nella Nuova Banca Dati sono pubblicati sul sito web dell’Amministrazione>>: a distanza di ormai più di un anno risulta del tutto disattesa la suddetta disposizione, che anche la Commissione Speciale di Controllo, Garanzia e Trasparenza del II Municipio avrebbe tutto il diritto di sollecitare all’Assessore Leonori ed al dott. Francesco Paciello.
In modo analogo al XIII Municipio la Commissione Speciale di Controllo, Garanzia e Trasparenza del II Municipio ha ad ogni modo il pieno diritto di chiedere sia al GSSU che al dott. Francesco Paciello di far conoscere le ragioni che fino ad oggi hanno impedito la rimozione dei tre impianti in questione.
Ho fatto infine presente che su iniziativa del Vice Presidente Vicario della V Commissione Commercio, Affissioni e Pubblicità del II Municipio Alessandro Ricci (Lista Civica Marino Sindaco) è stata già approvata dalla stessa Commissione una proposta di risoluzione analoga a quella del XIII Municipio, da me predisposta, che è stata addirittura trasformata in apposita “deliberazione” da sottoporre alla approvazione del Consiglio del II Municipio.
Alessandro Ricci
La Presidente della V Commissione Maria Giovanna Seddaiu, presente anche lei alla audizione, ha confermato che la proposta di deliberazione sta per essere calendarizzata.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi