
No al silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e alla liberalizzazione degli interventi meno invasivi.
Le Commissioni Ambiente e Cultura del Senato il 5 agosto scorso hanno approvato la nuova versione del testo del disegno di legge per la “Delega al Governo per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”.
Il nuovo testo mette la parola fine al tentativo di ridimensionare il ruolo delle Soprintendenze.
Autorizzazione paesaggistica, no al silenzio assenso
Nel testo approvato dalle Commissioni non c’è traccia del silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del parere di compatibilità paesaggistica, ipotizzato nel caso in cui la Soprintendenza non si fosse pronunciata nel termine di 45 giorni dalla richiesta del parere.
L’idea, contenuta nella versione iniziale del ddl, era di lasciare autonomia decisionale al Comuni, che in caso di ritardi delle Soprintendenze avrebbero potuto procedere con il rilascio dei permessi.
Secondo il testo approvato dalle Commissioni, i Comuni non potranno quindi procedere in autonomia.
Autorizzazione paesaggistica, nessuna liberalizzazione per i piccoli interventi
Non saranno liberalizzati gli interventi considerati di lieve entità.
La prima bozza del ddl prevedeva l’adozione di un regolamento in materia di interventi e opere nelle aree vincolate, che avrebbe escluso dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi di edilizia libera sottoposti a CILA e quelli sottoposti a SCIA nei casi in cui l’eventuale aumento di volume non fosse stato superiore al 20% dell’esistente o le modifiche, asseverate dal tecnico abilitato, avessero rispettato il carattere dell’immobile.
Questi interventi restano quindi soggetti all’autorizzazione paesaggistica.
Il parere della Soprintendenza sull’autorizzazione paesaggistica resta vincolante
Non è andato a buon fine nemmeno il tentativo di alleggerire il procedimento per l’autorizzazione di strade, cave, posa di condotte per impianti industriali.
La versione iniziale del ddl proponeva di trasformare il parere della Soprintendenza da “vincolante” a “obbligatorio non vincolante”.
In questi casi, il parere della Soprintendenza resta vincolante.
Autorizzazione paesaggistica, le linee guida della delega
Il testo approvato dalle Commissioni porta a 12 mesi (rispetto ai 6 mesi iniziali), il termine entro il quale il Governo deve rivedere le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Nell’esercizio della delega, il Governo deve garantire il coordinamento normativo con la legge sul procedimento amministrativo, in particolare con le disposizioni sul silenzio assenso in essa contenute, e con il Testo unico dell’edilizia.
Il Governo potrà eliminare il parere della Soprintendenza per gli interventi di lieve entità, sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, che diventerebbero di competenza degli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica.
Il Governo dovrà individuare gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali da sottoporre a procedure semplificate.
Il ddl prevede uno step intermedio prima che il Governo riveda le procedure con i decreti delegati: entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge delega, il Ministero della Cultura dovrà adottare delle linee guida per assicurare che gli enti applichino in modo uniforme le norme sul supplemento istruttorio e che su tutto il territorio risulti chiara la distinzione tra interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ordinaria, interventi esclusi e interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.
L’iter del ddl sull’autorizzazione paesaggistica con silenzio assenso
Ricordiamo che la prima intenzione di limitare il potere delle Soprintendenze è stata formalizzata a gennaio, quando la Lega ha presentato un emendamento al ddl Cultura, poi dichiarato inammissibile.
A febbraio la Lega ha presentato un ddl che prevedeva una limitazione dei poteri delle Soprintendenze e attribuiva ai Comuni maggiore autonomia decisionale per gli interventi di minore impatto.
Il ddl ha suscitato alcuni dubbi, emersi nel ciclo di audizioni.
I costruttori (Ance), i rappresentanti dei professionisti tecnici (Cnappc, Fondazione Inarcassa) e i Comuni (Anci) pur apprezzando le misure per la velocizzazione del procedimento, hanno suggerito modifiche per la revisione dei piani paesaggistici e chiesto chiarimenti sugli interventi non soggetti a parere vincolante.
Tra i vari auditi, l’Associazione nazionale degli archeologi ha spiegato che il silenzio assenso è regolato dall’articolo 20 della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).
Il comma 4 di tale articolo vieta l’applicazione del silenzio assenso ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.
Nella fase di discussione, alcuni Senatori hanno espresso perplessità sulle semplificazioni proposte, evidenziando l’apporto fondamentale dato dalle Soprintendenze nei contesti comunali privi di strutture specializzate.
A giugno, il relatore del ddl, il Senatore della Lega Roberto Marti, ha quindi presentato un nuovo testo, che ha accolto le posizioni espresse nei cicli di audizioni.
Il testo è stato discusso e approvato dalle Commissioni e inizierà l’iter in Aula.
(Articolo pubblicato con questo titolo il 26 agosto 2025 sul sito online “Edilportale25”)

