Con riguardo alla necessaria identificazione degli impianti pubblicitari installati a Roma, sul sito web del Comune di Roma risulta pubblicata la seguente informazione:
“il seguente Il Regolamento Comunale sulla Pubblicità (Deliberazione C.C. 37/2009) stabilisce che ogni impianto debba essere dotato di un codice fornito dal Comune di Roma (art. 12 comma 1 bis). Di seguito viene rappresentato il fac-simile della targhetta che deve essere apposta su ogni impianto pubblicitario.
Codice Soggetto
Identifica univocamente la ditta pubblicitaria
Progressivo Impianto
Identifica univocamente la tipologia e l’ubicazione dell’impianto
Tipologia di Impianto
Identifica la tipologia di impianto (P = Permanente / T = Temporaneo )
In allegato sono elencati i codici assegnati ai soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) che effettuano pubblicità sul territorio del Comune di Roma e che risultano censiti nella NUOVA BANCA DATI”, che non è però pubblicata sul sito.
Per tali motivi il 27 ottobre 2011 il consigliere dell’allora II Municipio Alessandro Ricci ha fatto Richiesta di copia della Nuova Banca Dati relativa agli impianti pubblicitari installati nel II Municipio.
I dati richiesti sono stati trasmessi il 29 febbraio 2012, dopo aver avuto l’autorizzazione anche del nuovo Direttore dell’allora Dipartimento Regolazione e gestione Affissioni e Pubblicità, dott. Claudio Saccotelli.
Il 2 marzo 2011 il cons. Alessandro Ricci ha trasmesso la Copia degli impianti pubblicitari del II Municipio in allegato a questo suo messaggio di posta elettronica: “Gentili signore/i,
a due mesi dalla richiesta di accesso agli atti ho ricevuto dagli uffici preposti la lista degli impianti pubblicitari “legalmente” installati nel territorio del secondo municipio. Per le vie brevi mi era stato detto, dagli Uffici Competenti, che per ottomila impianti sarebbe stato problematico produrre il cartaceo, quindi proponevo di produrre un file da inviare al mio indirizzo. Dall’accettazione della proposta sono passati venti giorni; un tempo evidentemente congruo per l’amministrazione comunale per inviare una semplice e-mail. Nel documento allegato gli impianti sono solo quattromila, e gli altri quattromila? Mistero. Ovviamente farò un nuovo accesso e questa volta su tutta la città di Roma.
Intanto questo documento è una base a disposizione di chiunque voglia collaborare a limitare il degrado di questa città.
Buon lavoro a tutti.
Alessandro Ricci”.
Dalla analisi che ne ha fatto poi il dott. Arch. Rodolfo Bosi è emerso che l’Elenco degli impianti pubblicitari installati nel II Municipio. che è stato fornito non è del tutto attendibile perché non è nemmeno un vero e proprio estratto della Nuova Banca Dati dal momento che non vi sono riportati se non altro i numeri delle vecchie concessioni con l’anno di rilascio degli impianti pubblicitari che fanno parte della cosiddetta “procedura del riordino”.
A tal ultimo riguardo per opportuna conoscenza si rimette di seguito in allegato lo Schema di una scheda della Nuova Banca Dati anche e soprattutto per dimostrare quanto sia anch’essa non del tutto attendibile, dal momento che non riporta la data di scadenza sia delle “concessioni” che delle “autorizzazioni”, consentendo di fatto una installazione permanente degli impianti pubblicitari che invece può durare al massimo 10 anni proprio in base al vigente Regolamento comunale o tutt’al più fino al 31 dicembre 2014 in base ai rinnovi per altri 5 anni delle autorizzazioni/concessioni di cui la scadenza del 1° quinquennio era stata portata al 31 dicembre 2009.
La prima analisi del dott. Rodolfo Bosi ha portato ad individuare gli impianti da lui stesso segnalati a nome di VAS, quelli che ricadono al confine o dentro vincoli paesaggistici con divieto di affissione pubblicitaria e quelli ricadenti per lo più nel territorio con contiguo XX Municipio di allora (ora XV).
Da una successiva e più approfondita analisi svolta sempre dal dott. Arch. Rodolfo Bosi è emerso un elenco di ben 442 Impianti pubblicitari installati nel II Municipio in violazione della deliberazione n. 609 del 3 aprile 1981, che vieta l’installazione anche nell’intero territorio del Municipio di impianti pubblicitari di dimensioni superiori ai mq. 6 (vale a dire cartelloni di mt. 3 x 2): l’analisi di Bosi ha portato ad individuare 436 impianti di mt. 4 x 3 ed altri 6 impianti di dimensioni addirittura superiori che sono tassativamente vietate dallo stesso Regolamento vigente.
Con un messaggio di posta elettronica trasmesso il 12 marzo 2012 a nome di VAS il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha segnalato i 442 impianti irregolari: malgrado una nota trasmessa il 16 aprile 2012 con cui è stato comunicato l’inizio di un sistematico controllo, non risulta che a tutt’oggi sia stato rimosso alcun impianto.
In questo frattempo a novembre del 2011 la IX Commissione Commercio ha approvato un 1° emendamento allo schema normativo del PRIP (Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari) proposto dalla Giunta di Alemanno, che alla fine del punto 7.1 (relativo alla “Fase di prima attuazione del Piano”) prevedeva testualmente che “dall’1/3/2012 tutti gli identificativi inseriti nella nuova Banca Dati saranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione Capitolina”.
Non essendo stato approvato il PRIP a distanza di un anno da parte del Consiglio Comunale, a novembre del 2012 la IX Commissione Commercio ha approvato un 2° emendamento allo schema normativo del PRIP, che al punto finale 7.4 testualmente recitava: “Entro il …. Sarà predisposta una Banca Dati pubblica degli impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni presenti e consentiti su tutto il territorio di Roma. Attraverso la Banca Dati pubblica dovrà potersi agevolmente individuare, per ogni Municipio o porzione di esso, corrispondete al relativo Piano di Localizzazione, il numero, la tipologia, il luogo di collocazione di ogni impianto e la scadenza del titolo autorizzativo”.
La precedente consiliatura si è chiusa senza che l’Assemblea Capitolina abbia approvato il PRIP, ma prima della sua scadenza definitiva è stata approvata la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 con cui, oltre ad una del tutto illecita chiusura del procedimento del “riordino”, è stato deciso “di stabilire che tutti gli identificativi contenuti nella Nuova Banca Dati sono pubblicati sul sito web dell’Amministrazione con le opportune cautele derivanti dal regime normativo vigente per il trattamento dei dati personali”.
A tal ultimo riguardo si fa presente anzitutto che i “dati” personali di cui viene raccomandata la cautela non sono né “dati sensibili” né “dati giudiziari”, dal momento che secondo le definizioni fornite dall’art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003 sono dati sensibili “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, mentre sono dati giudiziari “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità’ di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”.
Si fa presente in secondo luogo che l’art. 19 del D. Lgs. n. 196/2003 detta i “Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari”: il 2° comma dispone che “la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici é ammessa quando é prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione é ammessa quando é comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se é decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non é stata adottata la diversa determinazione ivi indicata”, mentre il successivo 3° comma stabilisce che “la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”.
Si evidenzia in terzo luogo che il CAPO II dello stesso D. Lgs. n. 196/2003 che disciplina il trattamento dei dati personali é dedicato ai “REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI” e che il 2° comma dell’art. 61 (relativo alla “Utilizzazione di dati pubblici”) dispone testualmente che “agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione”.
Il “regolamento” citato nella norma suddetta è nel nostro caso il “Regolamento Comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” che è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009 e che stabilisce che ogni impianto deve essere dotato di un codice fornito dal Comune di Roma (art. 12 comma 1 bis): per “albo professionale” in conformità al suddetto “Regolamento” va inteso nel nostro caso quanto il Comune di Roma ha pubblicato in allegato al suo sito internet, vale a dire l’elenco dei codici assegnati ai soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) che effettuano pubblicità sul territorio del Comune di Roma e che risultano censiti nella Nuova Banca Dati, dove risultano menzionate anche le Determinazioni Dirigenziali con cui il Direttore Dott. Francesco Paciello ha dichiarato l’annullamento di un certo numero di società.
Da tutto quanto precedentemente rilevato si ritiene che la pubblicazione delle schede della Nuova Banca Dati non violi affatto il “regime normativo vigente per il trattamento dei dati personali”, che quindi non può né deve essere portato come giustificazione strumentale della mancata pubblicazione a distanza ormai di più di 6 mesi dalla entrata in vigore della delibera di Giunta n. 116/2013.
Quando era Sindaco Giovanni Alemanno è stata introdotta la Nuova Banca Dati (NBD) che è stata costruita dal dott. Francesco Paciello registrando soprattutto tutti gli impianti pubblicitari che fanno parte del procedimento di “riordino” tramite la sottoscrizione di un Verbale di accettazione al procedimento del riordino degli impianti pubblicitari: l’esempio linkato fa vedere il verbale che il 30 luglio del 2009 è stato sottoscritto dalla ditta “SEIPERTRE” S.r.l. e che è stato trasmesso al dott. Rodolfo Bosi dopo che il 24 agosto 2011 aveva segnalato la presunta natura abusiva di un impianto pubblicitario installato all’altezza del civico n. 245 di viale Filippo Tommaso Marinetti.
Con messaggio di posta elettronica trasmesso il 12 ottobre 2011 la “SEIPERTRE” ha comunicato al dott. Arch. Rodolfo Bosi di aver preso atto della sua segnalazione e di voler “provvedere a definire l’increscioso problema”: a dimostrazione ha allegato la Nota della ditta SEIPERTRE con cui è stato richiesto al Comune lo spostamento dell’impianto con concessione n. 3352 rilasciata nel 1987, che figura nella Scheda della Nuova Banca Dati relativa alla ella posizione censita dell’impianto in viale Marinetti.
Dalla scheda sopra riportata a titolo esemplificativo si deduce che l’impianto pubblicitario di mt. 4 x 3 fa parte della procedura di riordino come scheda n. 66-67 (in quanto impianto bifacciale) di tipo R predisposta a suo tempo per la indicazione degli impianti di proprietà privata assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali si chiedeva il rinnovo.
Si deduce anche che, oltre alla scheda relativa alla “Posizione Censita”, ogni impianto ha altre due schede relative ai “Dati Contribuente” e alla “Storia Impianto”, come quella sotto riportata sempre dello stesso impianto della “SEIPERTRE”.
La scheda relativa alla “Storia Impianto” consente anche di sapere quali e quanti siano gli impianti pubblicitari di cui è stato operato un accorpamento, nonché gli impianti spostati in forza della deliberazione della Giunta Capitolina n. 395 del 3 dicembre 2008 e registrati per “COMUNICAZIONE DELLA SOCIETÀ”, senza cioè nessuna istruttoria, come l’impianto di mt. 2 x 1 spostato dalla originaria posizione di via Tagliamento s.n.c. in piazza Verbano s.n.c..
Oltre agli impianti che fanno parte del “riordino”, la Nuova Banca Dati registra anche tutti gli impianti autorizzati dopo ed installati sia in proprietà pubblica che privata: fatta eccezione per le paline, che possono essere autorizzate in ogni momento, i rimanenti impianti sono quelli installati abusivamente ma
poi autodenunciati.
La pubblicazione ormai dovuta di tutte e tre le schede relative ad ogni impianto pubblicitario censito nella Nuova Banca Dati assume una certa importanza per rendere trasparente la situazione esistente al momento a Roma quanto meno fino alla entrata a regime con l’approvazione di PRIP e Piani di Localizzazione e l’assegnazione della gestione di tutti gli impianti tramite bandi, perché in tutto questo frattempo permetterebbe di quantificare non solo il numero complessivo degli impianti installati e censiti, ma anche il numero complessivo degli impianti che fanno parte del “riordino” e soprattutto di quelli che sono stati installati abusivamente ed autodenunciati.