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Rodolfo Bosi
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Home AFFISSIONI E PUBBLICITA' DEL COMUNE DI ROMA

Chiarimenti dell’Ufficio comunale competente sulla decisione della Giunta Capitolina di far riverniciare dai privati le strisce pedonali in cambio di spazi pubblicitari sulle transenne parapedonali

05/06/2015
in AFFISSIONI E PUBBLICITA' DEL COMUNE DI ROMA, Archivi, cartellopoli, Comune di Roma, Governo del territorio, Impianti pubblicitari a Roma, News, Piani territoriali, Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (P.R.I.P.)
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Su questo stesso sito il 1 giugno 2015 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Più ombre che luci sulla decisione della Giunta Capitolina di far riverniciare dai privati le strisce pedonali in cambio di spazi pubblicitari”, in cui ho esposto in 12 punti le ragioni delle mie perplessità sulla delibera approvata il 29 maggio dalla Giunta Capitolina. (https://www.rodolfobosi.it/20272/)

Lo stesso giorno ho trasmesso all’Assessore Marta Leonori l’articolo in allegato al seguente messaggio di posta elettronica: “Per opportuna conoscenza trasmetto in allegato l’articolo che con il titolo di cui all’oggetto ho pubblicato stamattina sul sito www.vasroma.it. 

Mi aspetto di avere al riguardo tutti i dovuti chiarimenti ufficiali riguardo alle critiche tecnico-giuridiche che ho espresso e su cui è gradita una risposta che dimostri che sia io ad avere sbagliato giudizio e che rassicuri soprattutto non solo il sottoscritto sul rischio di ritardare anziché accelerare l’entrata a regime del PRIP e dei Piani di Localizzazione con i veri bandi che si debbono fare.”

Non avendo avuto alcun risposta ufficiale da parte sia dell’Assessore Leonori che del suo staff, nella giornata di ieri sono riuscito a mettermi in contatto telefonico con il Responsabile dell’Ufficio competente del Comune di Roma, che mi ha spiegato le ragioni per cui la decisione presa dalla Giunta Comunale non avrebbe niente a che vedere né con il PRIP né con i Piani di Localizzazione. 

Ho avuto anzitutto i dovuti chiarimenti riguardo alla “superficie massima di 300 centimetri quadrati” di “4 parapedonali con otto facciate totali” su cui secondo l’Assessore Pucci “potrà essere installata della pubblicità”, così come alla dichiarazione rilasciata dall’Assessore Leonori allo stesso riguardo, secondo cui “l’iniziativa che rispetta i regolamenti su pubblicità e sponsorizzazioni dell’amministrazione, prevede che lo sponsor abbia diritto alla propria visibilità in un apposito spazio, di dimensioni non superiori a 300 cmq, sul parapedonale posto in prossimità dell’attraversamento oggetto di intervento, secondo quanto prescritto dal regolamento sulla pubblicità di cui alla Deliberazione A.C. n. 50/2014”. 

Mi è stato confermato che il vigente nuovo Regolamento di Pubblicità parla espressamente di superfici di 300 centimetri quadrati, disciplinandole espressamente, come ho poi potuto accertare a conclusione di un più attento esame della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.  

L’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 23 del nuovo Regolamento di Pubblicità, dedicato alle “Modalità di applicazione del canone”, dispone infatti che “non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati”.

La stessa disposizione è confermata sul sito www.aequaroma.it che riguardo al Canone per le iniziative pubblicitarie (CIP) riserva una apposita pagina alle “Agevolazioni e riduzioni” (http://www.aequaroma.it/tributi/cip/agevolazioni-cip.html) in cui precisa che “il canone non viene comunque applicato per superfici inferiori a trecento centimetri”. 

Aequa Roma precisa altresì che “gli impianti parapedonali … collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario”, confermando il massimo dei “4 parapedonali con otto facciate totali” specificato dall’Assessore Pucci. 

Debbo al riguardo mettere in evidenza il non corretto richiamo della suddetta normativa, che è stato operato tanto dall’Assessore Pucci che parla di “superficie massima di 300 centimetri quadrati” quanto dall’Assessore Leonori che parla di “dimensioni non superiori a 300 cmq”, dal momento che entrambi avrebbero caso mai dovuto parlare di una superficie inferiore (e non certo uguale o peggio che mai superiore) a trecento centimetri quadrati.

Ma il suddetto chiarimento riguardo alla esenzione dal pagamento del canone di pubblicità non spiega di per sé perché la “pubblicità” comunque consentita sulle transenne parapedonali non avrebbe niente a che vedere né con il PRIP né con i Piani di Localizzazione e quindi in sostanza con le perplessità da me espresse. 

Mi è stato chiarito al riguardo che sulle transenne parapedonali non verrebbe installata della “pubblicità” vera e propria, che pur sotto i 300 centimetri quadrati concessi farebbe comunque rientrare la casistica nella disciplina dettata dal PRIP e dai Piani di Localizzazione, perché a chi vincerà il bando di gara verrebbe concesso di installare soltanto il proprio logo. 

Alla luce del suddetto chiarimento si comprende meglio solo ora quanto dichiarato dall’Assessore Leonori, che non ha infatti parlato di “pubblicità” vera e propria, ma di iniziativa che “prevede che lo sponsor abbia diritto alla propria visibilità in un apposito spazio, di dimensioni non superiori a 300 cmq, sul parapedonale posto in prossimità dell’attraversamento oggetto di intervento”. 

Per capire la questione da un punto di vista tecnico e giuridico bisogna rifarsi al Codice della Strada, che distingue fra transenne parapedonali intese come segnale stradario e transenne parapedonali intese come impianto pubblicitario. 

Nel 1° caso per il Codice della Strada le transenne parapedonali vanno comprese tra i “segnali ed attrezzature complementari”, ai sensi della lettera d) del 1° comma dell’art. 38 e del successivo art. 42 del D. Lgs. n. 285/1992. 

Immagine.Transenne parapedonali di servizio

transenne parapedonali come attrezzature di servizio

Nel 2° caso ai sensi del comma 7 dell’art. 47 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, viene definito «’impianto pubblicitario di servizio’ qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale .. recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta».

Immagine.4 parapedonali su strisce pedonali 

La loro ubicazione lungo le strade è disciplinata dal comma 8 dell’art. 51 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

Immagine.Spazi pubblicitari all'interno del contesto stradale

Spazi pubblicitari all’interno del contesto stradale che svolgono la doppia funzione di sicurezza pedonale e di pubblicità aziendale 

Nell’un caso come nell’altro, a fronte dello scopo primario di sicurezza dei pedoni che con tale tipo di barriere si intende assicurare, la collocazione delle transenne parapedonali è sicuramente riservata all’Ente proprietario della Strada (nel nostro caso il Comune di Roma), che in proposito può decidere di provvedere in proprio alla loro installazione (anche nel caso di impianti parapedonali pubblicitari) oppure avvalersi della collaborazione di altri soggetti da individuare con procedura di evidenza pubblica, vale a dire con apposito bando di gara. 

Come chiarito dal responsabile dell’ufficio competente del Comune di Roma, le transenne parapedonali su cui “lo sponsor” avrà “diritto alla propria visibilità in un apposito spazio, di dimensioni non superiori a 300 cmq” non sono da assimilare ad impianti pubblicitari, ma vanno considerate come vere e proprie “attrezzature complementari”, del tutto nuove e comunque distinte dalle transenne parapedonali individuate dai 15 Piani di Localizzazione, che la Giunta Comunale ha deciso di autorizzare come corrispettivo per avere in cambio la riverniciatura delle strisce pedonali.

In conclusione l’iniziativa presa dalla Giunta Capitolina consiste nel mettere a gara nuove transenne parapedonali, che verrebbero autorizzate per un anno con una procedura a sé stante che non interferisce in nulla sulla procedura con cui verrà assegnata la gestione decennale sia delle transenne parapedonali di proprietà comunale che di quelle di proprietà privata, individuate dai Piani di Localizzazione. 

Immagine.Parapedonale SPQR.00

Scheda tecnica allegata alle Norme del PRIP

Immagine.Parapedonale.00

Scheda tecnica allegata alle Norme del PRIP

Per evitare ad ogni modo qualsiasi interferenza tra le due procedure, le nuove transenne parapedonali dovranno essere posizionate sul territorio in punti diversi da quelli già individuati dai Piani di Localizzazione per i parapedonali con pubblicità da mt. 1,00 x 0,70.  

Ho accolto i suddetti chiarimenti con viva soddisfazione perché mi hanno rassicurato sul rischio da me paventato che la decisione presa dalla Giunta Comunale potesse ritardare anziché accelerare l’entrata a regime del PRIP e dei Piani di Localizzazione con i veri bandi che si debbono fare quanto prima, possibilmente entro l’anno e prima dell’inizio del Giubileo. 

La deliberazione della Giunta Capitolina non è stata ancora pubblicata all’Albo on line del Comune: rimango in attesa di conoscerne i contenuti per avere una definitiva conferma che l’iniziativa non appare in conflitto e comunque non contrasta né ritarda l’entrata a regime che Roma aspetta da più di vent’anni.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

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