Su questo stesso sito il 3 settembre 2014 ho pubblicato un articolo dal titolo “PRIP: i contrasti e le incoerenze tra le disposizioni impartite sia dalla normativa tecnica di attuazione del PRIP che dal Regolamento di Pubblicità, provocate dalla mancata coordinazione tra di loro degli emendamenti di Giunta approvati all’ultimo minuto”, che dava notizia in particolare dell’emendamento della Commissione Commercio approvato anche dalla Giunta e dalla maggioranza il 30 luglio 2014 che nel Centro Storico di Roma (I Municipio) prevede invece in modo del tutto errato un tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formati 100 x 70. (https://www.rodolfobosi.it/prip-il-contrasto-tra-le-disposizioni-impartite-sia-dalla-normativa-tecnica-di-attuazione-del-prip-che-dal-regolamento-di-pubblicita-provocate-dalla-mancata-coordinazione-tra-di-loro-degli-emendamen/#more-9530)
In un successivo articolo pubblicato l’11 settembre 2014 dal titolo “Il consigliere del M5S Enrico Stefàno chiede al Segretario Generale ed all’Assessore Marta Leonori di sapere come intendono provvedere riguardo alle discordanze riscontrate soprattutto nella normativa tecnica di attuazione del PRIP” ho dato notizia della specifica Nota prot. RQ 16649 del 10 settembre 2014, indirizzata sia al Segretario Generale del Comune di Roma che all’Assessore per Roma Produttiva Marta Leonori con cui il cons. Enico Stefàno recepiva l’intero contenuto del mio suddetto articolo e chiedeva i dovuti chiarimenti.
A quella richiesta l’Assessore Marta Leonori ha dato seguito con la seguente Nota prot. n. 64317 del 3 ottobre 2014, sottoscritta anche dalla Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro, Virginia Proverbio, e dal Dirigente della U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità, dott. Francesco Paciello.
Esaminiamo punto per punto le risposte date alle diverse questioni sollevate dal cons. Enrico Stefàno, mettendo subito in grande risalto che è stata del tutto ignorata la questione più importante del mancato recepimento dell’emendamento del Movimento 5 Stelle approvato dall’Assemblea Capitolina.
Per esigenze di collegamento logico con le risposte date alle questioni successive riporto il testo della richiesta a cui non è stato voluto rispondere e che era la seguente:
– l’Assemblea Capitolina il 30 luglio 2014 ha approvato (come risulta dal verbale stenografico della seduta ) l’emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle che va ad integrare l’articolo 15 della Normativa Tecnica di Attuazione allegata alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 e del quale non c’è traccia nell’articolo stesso e non sembra essere stato assemblato;
– al momento della presentazione dell’emendamento n. 5 non era a conoscenza delle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta n. 59 approvate il 25 giugno 2014 ed ha quindi proposto la serie di integrazioni al testo dell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP così come licenziata con Decisione della Giunta capitolina n. 35 del 30 aprile 2014;
– il testo integrato del 2° comma così come approvato avrebbe dovuto essere il seguente:
“ART. 15 – Sottozona B1
Nella sottozona B1 è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di
impianti di cui al Titolo VI:
- 1.B – Cartello per pubbliche affissioni – formati 100×140, 140×200, 300×140 a muro destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona;
- 2.A – Impianto di pubblica utilità formato 120 x 180.”
Il testo suddetto del 2° comma andrebbe assemblato e comunque coordinato con quello del 2° comma dell’art. 15 così come recepito in sede di controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014, che era il seguente:
- “Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità sono consentiti:
– 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.
– gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) dello comma dell’art. 4 del Regolamento.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.”
In conclusione si dovrebbe a mio giudizio assemblare il testo delle controdeduzioni con il testo dell’emendamento approvato ma non recepito nel seguente modo:
“Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo VI:
– 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 a muro destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona;
– 2.A – Impianto di pubblica utilità di cui alla lettera I bis) dello comma dell’art. 4 del Regolamento formato 120 x 180.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.”
Passiamo ora ad esaminare le singole risposte date.
1 – Il cons. Enrico Stefàno ha fatto presente che:
– Nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP allegata alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 l’ultimo comma dell’art. 15 recita: “Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento”;
– Gli emendamenti presentati dalla Lista Alfio Marchini n. 437 e n. 934, entrambi approvati il 30 luglio 2014, hanno introdotto rispettivamente all’art. 35 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP ed all’art. 20 del Regolamento di Pubblicità i due soli formati da mt. 1,20 x 1,80 e da mt. 3,20 x 2,40 “CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PER IMPIANTI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ”;
– Ne deriva che l’ultimo comma in questione dovrebbe essere cancellato, in quanto superato dai due formati europei introdotti all’art. 20 del regolamento e rispettati all’art. 35 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.
La risposta congiunta dell’Assessore Leonori è stata la seguente:
“Con riferimento alla prima questione ivi evidenziata, si conferma che gli impianti e Servizi di Pubblica Utilità sono esclusivamente quelli di cui all’art. 20 comma 1 lett. f) punto 3. Il richiamo in altri punti del PRIP al dimensionamento massimo dei formati ammessi è da intendersi riferito esclusivamente alla prescrizione particolare per questo tipo di impianti in quanto la norma speciale prevale su quella generale”.
Se da un lato è corretto che la norma speciale (vale a dire quella del Regolamento di Pubblicità), prevale su quella generale del PRIP, va però comunque osservato che i formati degli impianti di pubblica utilità sono due con quello da mt. 3,20 x 2,40 che proprio al punto 3 della lettera f) del 1° comma dell’art. 20 della norma speciale del Regolamento è consentito esclusivamente “al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981”: ne deriva che in termini burocratici c’è un oggettivo appesantimento nella comprensione di quale debba essere il formato consentito nel Centro Storico di Roma, che invece evita l’emendamento del Movimento 5 Stelle una volta recepito, dal momento che indica in modo totalmente semplificato l’unico formato ammesso da mt. 1,20 x 1,80.
2 – Il cons. Enrico Stefàno ha fatto presente che:
nella normativa tecnica di attuazione del PRIP l’impianto pubblicitario Tipo 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 70 è previsto nelle sottozone B2 (art. 16) e B3 (art. 17), nonché come impianto pubblicitario di servizio (art. 35) e come scheda tecnica allegata, che lo dà come formato ammesso anche nella sottozona B1, mentre nella sottozona B1 (art. 15) l’emendamento n. 523 della Commissione Commercio approvato anche dalla Giunta e dalla maggioranza il 30 luglio 2014 prevede invece, in modo del tutto errato, un tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formati 100 x 70;
– sia dalle disposizioni del Regolamento che da quelle della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP deriva che da un lato il tipo 2.B inteso come Palina SPQR con orologio – formato 100 x 70 non può essere consentito nella sottozona B1, anche perché del tutto inesistente, ma che dall’altro lato, se inteso come errore, essendo il tipo classificato come 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 70 esclusivamente di proprietà privata, potrebbe portare a consentire nella sottozona B1 le paline con orologio non di proprietà pubblica in modo comunque forzato e ad ogni modo non consentito;
– a seguito di quanto previsto dall’art. 37 ci sono due possibili ipotesi da valutare:
- la non validità della sola previsione dell’impianto sbagliato della palina SPQR con orologio (oltre che l’ultimo comma di cui si è già detto);
- la non validità dell’intero emendamento, che sostituendo in toto l’art. 15 così come era stato recepito in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta n. 59, ha da un lato mantenuto “gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento” e il cartello per pubbliche affissioni negli stessi formati da 100 x 140, 140 x 200 e 300 x 140, cancellando però che debbono essere “destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale”, e dall’altro lato ha eliminato del tutto il 2° comma secondo il quale “non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi”.
La risposta congiunta dell’Assessore Leonori è stata la seguente:
“Con riferimento al tema delle paline SPQR con orologio, si precisa che SPQR non indica una tipologia specifica di impianto ma soltanto il suo stato giuridico ovvero la proprietà comunale. Infatti l’art. 20 comma 1 lettera f) ai punti 1 e 2, riconosce la possibilità di SPQR anche per il formato 70 x 100, formato che va coordinato con quanto previsto dall’art. 20 comma 1 lett. e) punto 4 lett. b) ove vi è coincidenza del formato con le paline con orologio. La dizione SPQR connota soltanto la proprietà degli impianti”.
Le suddette argomentazioni sono giuridicamente del tutto insostenibili per le seguenti ragioni.
Per consentire a chi legge una più facile comprensione anzitutto della “risposta” che è stata data, c’è da precisare che la citata lettera F) del 1° comma dell’art. 20 del Regolamento è dedicata ai “TIPI E FORMATI AMMESSI” e che sempre il citato punto 1) riguarda specificatamente i ”Formati pittorici, anche luminosi, e per affissione diretta e SPQR” fra i quali alla lettera a) sono ricompresi i “metri 0.70 x 1.00 e 1.00 x 0.70”, mentre il successivo punto 2) riguarda esclusivamente i “Formati consentiti soltanto per impianti SPQR” ma solo per dimensioni di metri 2.50 x 1.50 (lett. a), metri 3.00 x 1.40 (lett. b) e metri 2.00 x 2.00 (lett. c).
Ne deriva che è errato il riferimento al punto 2) dal momento che non vi è ricompreso il formato da 70 x 100.
La citata precedente lettera E) sempre del 1° comma dell’art. 20, che è dedicato all’ “USO DI COMPONENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO” alla lettera b) del punto 4 riguardante espressamente gli “impianti di pubblica utilità e di servizio pubblico” include le “paline con orologio, purché il pannello informativo non superi la dimensione di metri 1.00 x 0.70”.
Ma nel far presente quest’ultimo richiamato normativo per sottolineare che c’é coincidenza del formato con le paline con orologio con la risposta fornita, come è solito dire, ci si è dati la “zappa sui piedi da soli” perché è stato trascurato del tutto (non si sa quanto coscientemente) che come “USO DI COMPONENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO” è consentita sì la pubblicità, ma “fatta eccezione per il Municipio I”, vale a dire proprio per il Centro Storico di Roma e quindi per la sottozona B1 disciplinata dall’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.
Ne deriva che, se “la norma speciale prevale su quella generale”, cioè come ribadito anche dall’art. 37 del Regolamento che “in caso di contrasto fra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”, allora il divieto di installazione di paline con orologio nel Municipio I prescritto dalla lettera E) del 1° comma dell’art. 20 prevale tanto sull’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, che così come emendato consente invece di collocare paline con orologio anche nel Municipio I, quanto sulla relativa scheda tecnica che ammette il formato 100 x 70 anche nella sottozona B1.
Faccio oltre tutto presente che il “parere” sul PRIP che con lettera prot. 32537 del 14/05/2014 l’Assessore Leonori ha voluto chiedere alla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale per ben tre volte è stato espresso con specifico riguardo alle paline con orologio.
Al par. 2.6 relativo al Regolamento e precisamente ad “Art. 18. Divieti di collocazione di mezzi pubblicitari” (pag. 11) dapprima si premette che “Inoltre, occorrerebbe chiarire e risolvere la seguente antinomia all’interno dello stesso Regolamento: il comma 2, nel permettere la collocazione nella ZTL dei soli impianti di proprietà comunale per pubbliche affissioni e dei componenti e complementi di arredo, così come indicati nel successivo articolo 20, comma 1, lettera E), confligge proprio con quell’articolo in quanto il tenore letterale dello stesso (“La pubblicità, fatta eccezione per il Municipio I […] può essere esposta nei seguenti componenti e complementi di arredo […]”) fa intendere che proprio all’interno del Municipio I (nel perimetro del quale la ZTL è ricompresa) tale tipologia di impianti sia vietato. Tale divieto riguarderebbe allora anche il sopracitato comma 1bis dell’art. 6 che prevede invece nella “Città storica” (al cui interno vi è il Municipio I), la collocazione di complementi di arredo.”
Si afferma subito dopo che “la tutela del patrimonio storico-artistico della capitale potrebbe essere utilmente rafforzata prevedendo, all’interno della zona Unesco il divieto di collocamento di alcuni componenti e complementi di arredo urbano di maggiore impatto visivo (come ad esempio la pubblicità sulle edicole per la rivendita dei giornali, e le paline con orologio in virtù della loro ormai anacronistica utilità).”
Al par. 3.1 relativo al PRIP e precisamente agli “Edifici di interesse storico-architettonico” (pag. 14) si conferma che “Ai fini della tutela e della valorizzazione del bene e del paesaggio, potrebbe essere opportuno limitare ulteriormente le tipologie di impianti ammissibili espungendo dalla lista tutti quegli impianti che hanno un impatto visivo più determinante come ad esempio la palina con orologio (cfr. Par. 2.6) e i parapedonali.”
Infine al par. 3.3 relativo al PRIP e precisamente ad “Art. 15. Sottozona B1” (pag. 15) si ribadisce che “Poiché la tutela si esprime anche limitando al massimo l’inquinamento visivo arrecabile da manufatti totalmente fuori dal contesto, potrebbe essere opportuno limitare ulteriormente le tipologie di impianti ammissibili espungendo dalla lista dell’art. 15 ad esempio la palina con orologio (anacronistica come già scritto in precedenza) e soprattutto gli impianti su parete cieca per i quali, nelle schede tecniche allegate al PRIP, non è riportata alcuna prescrizione in merito alle dimensioni massime ammissibili che possono essere pertanto variabili occupando tutta o parte della facciata dell’edificio in questione, con le immaginabili conseguenze in termini di impatto sul paesaggio.”
Stupisce pertanto fortemente che l’Assessore Leonori, dopo aver recepito correttamente il suddetto “parere” dell’Agenzia accogliendo i “pareri” dei Consigli dei Municipi I e XV, che avevano a loro vota fatto proprio un emendamento in tal senso di VAS, Basta Cartelloni e Cittadinanzattiva, abbia voluto sostituire il testo dell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP approvato dalla Giunta in sede di controdeduzioni con il testo che le è stato imposto all’ultimo minuto dalla maggioranza per aggiungere proprio le paline con orologio nel centro Storico (Sottozona B1) e lo difenda ora con argomentazioni che non stanno in piedi sotto nessun punto di vista.
A tal ultimo riguardo metto in risalto per di più l’estrema contraddizione che scaturirebbe dalla suddetta argomentazione “tecnica”, perché – quand’anche non si volesse tener conto del divieto espresso nel Municipio I di Roma, che è pur esso norma speciale che prevale su quella generale – ne verrebbe fuori ad ogni modo come situazione completamente ribaltata che nella sottozona B1 del Centro Storico di Roma possano essere consentite solo paline con orologio “SPQR” (che il Comune a tutt’oggi non si è mai sognato di installare) se non addirittura tutte e due i tipi di paline con orologio, per i quali in un caso come nell’altro ci si arrampica comunque sugli specchi, dal momento che si trascura volutamente la classificazione che nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP è stata data alla tipologia di impianti 2.B, assegnata al punto 2 del 1° comma dell’art. 35 agli “Impianti pubblicitari di servizio” e descritta nell’apposita scheda tecnica fra gli impianti di proprietà privata e non certo pubblica.
La dimostrazione concreta che le argomentazioni portate sono giuridicamente insostenibili e che quindi ci si sta arrampicando sugli specchi viene dal fatto che l’emendamento n. 523 che si vorrebbe sostanzialmente considerare valido prevede che nel Centro Storico di Roma possano essere installate anche paline SPQR formato 100 x 100 (senza cioè orologio) che sono correttamente indicate come tipologia 1.C che ne connota giuridicamente la natura pubblica della proprietà, per distinguerla proprio dalle paline di proprietà esclusivamente privata che sono distintamente classificate come tipologia 3.C.
Ad ulteriore conferma di questa distinzione netta tra impianti di proprietà del Comune ed impianti di proprietà privata porto i parapedonali, considerati anch’essi “impianti pubblicitari di servizio” se privati (classificati in quanto tali come tipologia 2.A), mentre se di proprietà SPQR vengono fatti rientrare fra gli “Impianti di proprietà comunale e per pubbliche affissioni” (e classificati in quanto tali come tipologia 1.D).
La stessa distinzione si registra tra:
– “Cartello SPQR 300 x 200” (classificato come tipologia 1.A) e privato “Cartello da 300 x 200” (classificato invece come tipologia 3.A);
– “Cartello per pubbliche affissioni 140 x 200” (classificato come tipologia 1.B) e privato “Cartello da 140 x 200” (classificato invece sempre come tipologia 3.A).
3 – Il cons. Enrico Stefàno ha fatto inoltre presente che:
– Fra le integrazioni c’è l’aggiunta dell’art. 5 bis relativo alle “Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile”, che dispone che l’impianto “Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta nel rispetto dei formati di cui al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari”;
– L’integrazione è stata introdotta con le Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61, in accoglimento dei pareri espressi dai Consigli del I e XV Municipio: alle controdeduzioni, benché approvate fin dal 25 giugno 2014, non ha fatto seguito una corrispondente integrazione nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP che se non altro stabilisse nelle schede tecniche relative agli impianti quali debbano essere i formati di quelli su cui è possibile effettuare anche pubblicità a messaggio variabile;
– A tale lacuna la Giunta Capitolina può trovare rimedio nei criteri che dovrà dettare per la redazione dei Piani di Localizzazione.
La risposta congiunta dell’Assessore Leonori è stata la seguente:
“Per quanto attiene alla specifica delle “Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile” si provvederà in sede di adozione della deliberazione di Giunta Capitolina prevista dall’art. 19 comma 2 del Regolamento”.
Il citato comma 2 dell’art. 19 del Regolamento, testualmente recita: “Le norme tecniche, di cui all’art. 4, comma 3, e le specifiche di cui all’art. 12, comma 3 del presente regolamento sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Con riferimento alle specifiche di cui all’art. 12, comma 3 la Giunta si atterrà ai seguenti criteri: l’installazione degli impianti è effettuata in conformità alle norme di sicurezza vigenti; i materiali utilizzati devono essere non deteriorabili, di alta resistenza e solidità e la struttura deve essere preferibilmente metallica; i supporti di sostegno devono risultare di adeguata sezione e di minimo ingombro ed infissi nel terreno per una profondità tale da garantirne la necessaria stabilità; il pannello espositivo è realizzato con un supporto che ne garantisce la rigidità.
I piani di localizzazione sono approvati dalla Giunta, sentito il parere dei Municipi.”
Come si può ben vedere non sembra esserci attinenza con la richiamata “deliberazione di Giunta Capitolina prevista dall’art. 19 comma 2 del Regolamento”, dal momento che l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 19 parla di approvazione e non di adozione dei Piani di Localizzazione.
Metto in risalto al tempo stesso che il comma 1 ter del medesimo art. 19, aggiunto in sede di controdeduzioni in accoglimento di un emendamento proposto da VAS, Basta cartelloni e Cittadinanzattiva e fatto proprio dai Consigli dei Municipi I e XV, recita testualmente: “Nella individuazione di cui al comma precedente comma sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.”.
Rimane il dubbio che si sia fatto un qui pro quo.
4 – Il cons. Enrico Stefàno ha fatto presente che:
infine va notata un’incongruenza nell’approvazione dell’emendamento n. 12 del Movimento 5 Stelle, già proposto dai Consigli dei Municipi I e XV, ma non accolto in sede di controdeduzioni, al pari dell’emendamento collegato al precedente art. 31 in cui si proponeva di aggiungere un comma 5 Bis: ora l’emendamento è stato approvato senza accorgersi che fa riferimento ad un comma 5 Bis che non esiste. Ne deriva che dal testo del suddetto comma 2 dell’art. 32 del Regolamento andrebbe eliminata l’espressione “di cui al precedente comma 5 Bis del precedente art. 31”.
La risposta congiunta dell’Assessore Leonori è stata la seguente:
“infine, per quanto riguarda il refuso del comma 5 Bis art. 31 del Regolamento, lo stesso è stato determinato esclusivamente dalla successione degli emendamenti approvati/non approvati in sede di votazione d’Aula e, pertanto, sarà disapplicato in autotutela d’ufficio“.
Viene confermata la causa a monte registrata dal sottoscritto, ma ci si rifiuta di eliminare a valle il richiamo errato ad un comma 5 Bis dell’articolo precedente che non esiste, con la motivazione che “il refuso … sarà disapplicato in autotutela d’ufficio”, come è più che ovvio e lapalissiano.
Con lo stesso inaccettabile ragionamento di lasciare comunque valido un testo pasticciato, faccio presente i seguenti casi analoghi di richiamo a commi che sono inesistenti nel testo del regolamento così come modificato ed integrato.
Il testo del 2° comma dell’art. 20 è rimasto immutato fin dal Regolamento di Veltroni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006) e testualmente recita: ”Non sono soggetti a limiti predeterminati di formato gli impianti indicati all’art. 4 c. 1 lettera e), lettera i) e lettera q), nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite a norma dell’art. 19, comma 1bis e negli atti di autorizzazione, nonché i mezzi di trasporto di linea del servizio pubblico locale.”.
Ma il richiamo ad un comma 1 Bis dell’art. 19 era valido solo per il Regolamento di Veltroni perché lo prevedeva espressamente, mentre è diventato inesistente con le modifiche al Regolamento apportate quando era Sindaco Gianni Alemanno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009 perché hanno fatto diventare comma 2 il comma 1 Bis con lo stesso testo.
Ma con le ulteriori modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 dopo il 1° comma dell’art. 19 sono stati aggiunti un comma 1 bis ed un comma 1 ter, mentre è rimasto identico il testo sopra riportato del 2° comma dell’art. 20 con il riferimento ad un comma 1 bis che ora c’è ma il cui contenuto non ha nulla a che vedere perché riguarda come vanno redatti i Piani di Localizzazione.
5 – Il cons. Enrico Stefàno ha fatto infine presente che:
Si evidenziano, inoltre, contrasti riferiti alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP licenziata con Decisione della Giunta capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 relativamente agli articoli 16 e 35:
- il tipo 1 A – cartello SPQR viene dato nei formati 200 x 200 e 300 x 200 mentre la scheda tecnica relativa al tipo 1.A dà come formati anche un 100 x 140, oltre che un 200 x 200 ed un 300 x 200.
- il tipo 3 B – cassonetto, plancia, vetrina viene dato nei formati 140 x 200 e 300 x 200, mentre la scheda tecnica relativa al tipo 3.B dà come formati anche un 120 x 180, oltre che un 140 x 200 ed un 300 x 200.
Non è stata data nessuna risposta nemmeno a questa richiesta di chiarimenti.
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Fermo restando che in termini di “metodo” non è assolutamente accettabile che un emendamento approvato dall’Assemblea Capitolina possa in linea di principio non essere poi recepito nell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, va esaminato bene cosa in termini di “merito” si verrebbe a perdere.
Quand’anche venisse fatto passare alla fine per valido l’emendamento sbagliato (n. 523) che la maggioranza ha imposto all’Assessore Leonori, costretta così ad integrare le controdeduzioni della Giunta Capitolina per la sottozona B1 con l’aggiunta della “palina SPQR” da 100 x 100 e della “palina SPQR con orologio” da 100 x 70, l’emendamento approvato del M5S introduce le tre seguenti importanti prescrizioni di tutela:
1 – cartelli per pubbliche affissioni (da mt. 100 x 140 e 140 x 200, oltre che da mt. 300 x 140) “destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale” (espressione accolta nelle controdeduzioni della Giunta Capitolina, ma poi tolta nell’emendamento n. 523 voluto dalla maggioranza);
2 – cartello per pubbliche affissioni da mt. 300 x 140 solo per esposizioni a muro (cioè su pareti cieche di proprietà privata che non verranno pianificate dai Piani di Localizzazione e che soprattutto eviteranno il loro forte impatto ambientale e visivo sul territorio di proprietà pubblica dell’intero Centro Storico di Roma);
3 – cartelli per pubbliche affissioni (anche da mt. 100 x 140 e 140 x 200), oltre che “paline SPQR (da 100 x 100) e “paline SPQR con orologio” (da 100 x 70) “per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona” (che da un lato riduce l’invasione degli impianti per pubbliche affissioni, delle paline SPQR e delle paline SPQR con orologio, mentre dall’altro lato destina il rimanente 60% agli impianti di pubblica utilità, che nel Centro Storico possono essere solo quelli da mt. 120 x 180 da riservare al servizio di Bike Sharing e/o ad elementi di arredo urbano).
A giudizio del sottoscritto va pertanto fatto recepire obbligatoriamente l’emendamento del Movimento 5 Stelle e va espunta quanto meno dall’emendamento n. 523 della maggioranza la palina con orologio (sia privata che SPQR) in quanto espressamente vietata nel Municipio I dalla lettera E) del 1° comma dell’art. 20 che come norma speciale è sovraordinata alla disposizione dell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi