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Rodolfo Bosi
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Home Archivi

Concessioni balneari: la Corte di giustizia Ue (ri)boccia l’Italia

14/07/2016
in Archivi, Beni paesaggistici, Governo del territorio, News, Piani territoriali
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Spiaggia demaniale

Con una sentenza resa nota oggi la Corte di giustizia dell’Unione europea ha sancito che «il diritto dell’Unione osta a che le concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati».

La Corte fa notare che la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno «concretizza la libertà di stabilimento nonché i principii di non discriminazione e di tutela della concorrenza.  

Il suo articolo 12 disciplina l’ipotesi specifica in cui, tenuto conto della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato.  

In tale contesto, essa prevede che gli Stati membri possano subordinare un’attività di sfruttamento economico a un regime di autorizzazione».

Ma secondo la Corte Ue «in Italia, la normativa nazionale ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare).

 La scadenza è stata da ultimo rinviata al 31 dicembre 2020.  

Nonostante tale legge, ad alcuni operatori privati del settore turistico è stata negata da parte delle autorità italiane la proroga delle concessioni.  

Essi hanno quindi presentato ricorso contro tali provvedimenti di diniego.  

I giudici italiani aditi si sono rivolti alla Corte di giustizia per ricevere chiarimenti in merito alla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione».

Con la sentenza di oggi la Corte sottolinea, anzitutto, che «spetta al giudice nazionale verificare, ai fini dell’applicazione della direttiva, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali» e precisa che «nel caso in cui la direttiva sia applicabile, il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata pubblicità).  

Orbene, la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione.  

Certamente l’articolo 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati.  

Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione.  

L’articolo 12 della direttiva osta, pertanto, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative».

Per finire, la Corte precisa che «nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento.  

Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza».

 

(Articolo pubblicato con questo titolo oggi 14 luglio 2016 sul sito online “greenreport.it”)

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