Per opportuna conoscenza di tutti si riportano di seguito le controdeduzioni che sono state fatte riguardo alle 17 rimanenti proposte di modifiche al PRIP pervenute entro il 17 dicembre 2013.
Per ognuna delle proposte elencate nello stesso ordine seguito dalle controdeduzioni (che non è quello strettamente cronologico) viene data una sintesi dei relativi contenuti, per consentire di capire meglio la rispettiva controdeduzione, riportata subito di seguito.
1) AIPE – Associazione Imprese Pubblicità Esterna
Avente ad oggetto “Proposta e linee guida per il settore della pubblicità esterna e per il rispetto della legalità e del decoro nella città di Roma” composta di 10 capitoli.
Dopo una “Introduzione”, dedicata alla presentazione di questa associazione di categoria, si passa alla descrizione della “Situazione attuale” che si conclude con la considerazione che “oggi è finalmente possibile da un lato godere dei frutti della procedura del riordino, avendo quindi chiarezza sugli impianti autorizzati e quelli che non lo sono, e dall’altro pianificare la collocazione degli stessi con un documento aggiornato e che prende in considerazione tutte le specificità della città di Roma”.
Vengono quindi richiamate le “Norme vigenti” in materia arrivando alla conclusione che “evidenzia chiaramente che se la regola dell’assegnazione ex novo delle concessioni e delle autorizzazioni prevede in un regime contingentato la necessità dell’emissione di un bando, tale regola non è assolutamente applicabile alle concessioni in essere” che però a loro volta non possono avere una durata che superi l’ulteriore ed unico rinnovo consentito di 5 anni: ignorando o non tenendo comunque conto della inevitabile definitiva scadenza prima o poi dei titoli autorizzativi di tutti gli impianti del riordino, l’A.I.P.E. arriva ad affermare che “in via generale infatti rientra nella ordinaria discrezionalità delle amministrazioni la scelta se rinnovare i titoli esistenti o lasciarli scadere per emetterne di nuovi”.
Nel capitolo dedicato agli “Obiettivi” che si dovrebbe prefiggere il Comune viene indicato da un lato che “occorre assicurare una importantissima fonte di entrate per le casse comunali” e che dall’altro lato ci deve essere l’obiettivo “di portare decoro e pulizia nel settore, riducendo vistosamente il numero degli impianti pubblicitari esistenti”: segnala inoltre che “il regolamento comunale prevede la possibilità che ai concessionari venga imposta la fornitura di una serie di servizi, che possono essere integrati o comunque legati ai singoli impianti (stazioni di servizio per la mobilità alternativa, pulizia e gestione delle aree verdi, videosorveglianza ecc.)”.
Nel capitolo dedicato a “Tempi e controindicazioni per il progetto di azzeramento” l’A.I.P.E. ritiene che “qualora Roma capitale decidesse di cambiare le scelte fatte in sede di regolamento per azzerare e riassegnare le concessioni per mezzo di un bando pubblico dovrebbe prima definire una serie di adempimenti”, di cui come primo l’approvazione del PRIP e come secondo la predisposizione e approvazione dei Piani dei Localizzazione, per poi “approvare una delibera di Consiglio che modifichi il Regolamento di Pubblicità laddove è previsto che all’esito del piano di riordino siano rilasciati i titoli concessori. All’esito di ciò occorrerebbe bandire la gara ed assegnarla”.
Per un opportuno confronto è doveroso far presente al riguardo che il riferimento normativo citato è il comma 9 dell’art. 34 del vigente Regolamento il quale dispone che “le concessioni … rinnovate, … per cinque … anni, all’esito del procedimento di riordino …., possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, …, a cinque … anni”: ne deriva quindi una possibilità e non un obbligo per il Comune, che non ha quindi alcun bisogno di modificare il Regolamento.
Secondo l’A.I.P.E. “sulla necessità di modificare il regolamento non è condivisibile il ragionamento operato da alcuni che ritengono che le concessioni del riordino siano in scadenza alla data del 31/12/2014”.
Sempre per un opportuno confronto è altrettanto doveroso far presente che il 1° comma dell’art. 14 del Piano di Riordino disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997 disponeva che “Il rinnovo ha una durata di 5 anni, per le concessioni, …., fatto salvo l’ulteriore rinnovo previsto dalla deliberazione regolamentare n. 289/94”: la disposizione è stata recepita e quindi confermata anche nel vigente Regolamento che all’art. 10 stabilisce da un lato che “le autorizzazioni all’esposizione di pubblicità con mezzi privati e le locazioni di impianti e altri beni comunali utilizzati per il medesimo fine hanno durata pari a cinque anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni” senza che in ogni caso ci sia “obbligo, da parte del Comune, di disdetta o altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio”, ma dall’altro lato fa salvo proprio quanto disposto dal comma 9 del successivo art. 34 che dà la possibilità (senza quindi un preciso obbligo) di un ulteriore 2° rinnovo esclusivamente però “all’esito del procedimento di riordino”.
La scadenza del primo quinquennio delle concessioni è stata prorogata al 31 dicembre 2009 dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 2 luglio 2004: al 1 gennaio 2010 è stato registrato dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma “l’intervenuto rinnovo di 3.189 impianti privati su suolo pubblico, 60 su suolo privato e 453 impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR), con scadenza 31 dicembre 2014”, che attesta che non si tratta affatto di un “ragionamento operato da alcuni”, a maggior ragione perché le cifre date sono state fornite dallo stesso dott. Francesco Paciello ad una Agenzia del Comune che a tal riguardo ritiene addirittura che ““l’intervenuto rinnovo … potrebbe ritardare fino a tale data la piena attuazione alle procedure di gara previste nel regolamento della pubblicità e delle pubbliche affissioni.”
A conferma indiretta delle norme sopra richiamate viene la stessa A.I.P.E. perché afferma che “i titoli concessori per i quali dovrebbe scadere il secondo quinquennio al termine del 2014 non sono stati mai rilasciati, se non in minima parte” e ritiene che “pertanto il decennio di legalità assicurato alla chiusura del riordino non è mai iniziato mentre lo si vorrebbe considerare finito”.
Per un ulteriore ed opportuno confronto al riguardo è doveroso mettere in evidenza che con la recentissima Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 è stata revocata in parte la deliberazione della precedente Giunta n. 116/2013 ed è stato stabilito già nelle premesse che “prescrivendo l’inserimento automatico delle risultanze del procedimento di riordino nei Piani di Localizzazione, tuttavia la deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013 non altera la scadenza naturale dei titoli degli impianti di cui alla procedura di riordino, senza pertanto voler introdurre alcuna forma derogatoria alle disposizioni vigenti in tema di durata dei titoli autorizzatori” ed ha conseguentemente deliberato “di precisare, in riferimento al sesto capoverso della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013, che il recepimento automatico delle risultanze del procedimento di riordino all’interno del Piano Regolatore e nei conseguenti Piani di Localizzazione non altera, tuttavia, la scadenza naturale dei titoli degli impianti di cui alla medesima procedura di riordino”.
Ne deriva che anche a voler considerare rinnovati pure i rimanenti impianti pubblicitari del riordino con il semplice pagamento del canone ai sensi del 1° comma dell’art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997, rimane sempre la conclusione della scadenza improrogabile del 31 dicembre 2014 indistintamente per tutti gli impianti del riordino, che il Comune può ma non deve eventualmente rinnovare per un ulteriore e comunque ultimo quinquennio fino al 31 dicembre del 2019.
L’A.I.P.E. non considera tutto questo e paventa come controindicazione in caso di “progetto di azzeramento” “una mole di ricorsi alle competenti autorità giudiziarie tale da mettere a serio rischio il buon esito dell’operazione”.
Nel capitolo dedicato al “Periodo transitorio” l’A.I.P.E. arriva a sostenere che l’Amministrazione dovrebbe “obbligarsi a lasciare invariata la situazione attuale per tutto il periodo necessario al percorso indicato (approvazione piani e modifiche al regolamento, espletamento gara)”, quando invece rilasciando i “titoli concessori previsti” le ditte pubblicitarie potrebbero collaborare per “la rimozione degli impianti privi di titolo” e “senza scheda … (… 7000 …)”.
Sempre per un opportuno confronto è doveroso far presente al riguardo che con la deliberazione n. 425 del 13 dicembre 2013 la Giunta Capitolina ha deliberato “di stabilire che gli impianti qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d. ‘senza scheda’, ivi compresi quelli del ‘circuito cultura e spettacolo’ dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro (90) novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l’applicazione delle sanzioni previste negli articoli 31 e seguenti del vigente Regolamento di Pubblicità (deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009)”.
L’A.I.P.E. arriva ad ogni modo ad ipotizzare di poter arrivare “all’approvazione dei piani con una superficie pubblicitaria molto inferiore a quella attualmente installata, con ciò, permettendo di espletare le gare per l’assegnazione delle superfici ancora disponibili, oltre che di speciali tipologie di impianti quali ad esempio quelli di proprietà del Comune (SPQR)” ed a sostenere che “anche altri progetti potrebbero essere portati avanti senza aumento delle superfici: ad esempio per ottenere le stazioni per il bike sharing potrebbero essere utilizzate le superfici già autorizzate, senza necessità di aumentare il numero degli impianti. Inoltre i concessionari che si vedranno riconosciuto il rinnovo possono finanziare altri progetti di mobilità sostenibile o di videosorveglianza o di servizio sociale”.
Va rilevato al riguardo che lo stesso servizio di bike sharing così come gli stessi progetti (ed altri ancora) potrebbero essere finanziati dalla pubblicità consentita comunque dai Piani di Localizzazione, senza dover essere necessariamente legata esclusivamente agli impianti del riordino.
Nel capitolo dedicato a “L’esperienza di altri comuni” l’A.I.P.E. porta a conoscenza di come hanno operato altri Comuni d’Italia in tema di gare.
Nel successivo capitolo dedicato a “Riordino e PRIP” l’A.I.P.E. richiama il passo della delibera n. 116/2013 secondo cui “gli impianti di cui alla procedura di riordino …. costituiscono parte interante dei Piani di Localizzazione” per specificare come non sia vero che “qualora il Piano di localizzazione non li prevede gli impianti rimangono dove sono” perché “le superfici sarebbero quindi ricollocate comunque in aderenza ai Piani di Localizzazione, senza con ciò porre nel nulla la pianificazione decisa”.
Il penultimo capitolo è dedicato ai “Vantaggi rispetto al progetto di azzeramento lasciando invariato l’obiettivo del PRIP” dove l’A.I.P.E. elenca i vantaggi che potrebbe comportare invece “proseguire sulla strada tracciata dall’attuale regolamento pubblicità anziché virare nella direzione dell’azzeramento.”
Nel capitolo finale dedicato alle “Conclusioni” l’A.I.P.E. ribadisce da un lato che “il rinnovo dei titoli del riordino è un atto assolutamente dovuto” e che dall’altro lato “al contrario, il progetto di azzeramento dei titoli e di rassegnazione degli stessi con gara non solo non garantisce gli introiti attuali al Comune ma , soprattutto, rischia concretamente di arenarsi nelle aule di Tribunale”.
Controdeduzione: <<La proposta presenta argomentazioni di carattere generale e non vi è alcuna specifica previsione di modifica dell’articolato normativo. Per quanto concerne il regime transitorio si richiama quanto già espresso in premesse>>, vale a dire che <<trattandosi di un piano generale di programmazione dell’utilizzo del territorio ai fini dell’esposizione pubblicitaria, prescinde dallo stato attuale dei luoghi>> per cui <<il passaggio al progettato modello di sviluppo è demandato ad un autonomo documento che dovrà tener conto delle norme transitorie previste dall’art. 34 del regolamento di Pubblicità>>.
2) Roberto Boggi
Avente ad oggetto “Eliminate i cartelloni su via della scafa ce ne saranno cento”.
Controdeduzione: <<Al riguardo si rappresenta che l’osservazione non è accoglibile in quanto formulata in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserita nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari. Inoltre, risulta in contrasto con i criteri di redazione previsti dagli artt. 19 e 20 del Regolamento di Pubblicità>>.
2) Giovanni De Lorenzo
Avente ad oggetto “Piano regolatore impianti pubblicitari”.
Messaggio trasmesso da un privato cittadino che “al fine di salvaguardare l’incolumità dei pedoni non vedenti e di non rendere più difficile la loro già faticosa deambulazione in autonomia” chiede ”con forza che cartelloni e insegne pubblicitarie siano posti uniformemente in tutta la città in unico allineamento a bordo marciapiede o, in alternativa, in stretta adiacenza ai muri o alle spalle degli edifici. In ogni caso (Art. 8.2.1, u.c., del D.M. 236/1989), il bordo inferiore della tabella deve trovarsi ad un’altezza da terra non inferiore a metri 2,10 ”.
Con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 sono state dettate le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”: l’articolo 8.2 è riferito agli “spazi esterni” mentre il subarticolo 8.2.1. è riferito ai “percorsi” e stabilisce per l’appunto che “fino ad un’altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento”.
Controdeduzione: <<Distanza e altezza degli impianti pubblicitari sono disciplinate dalle norme del Titolo II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 494/1992). Pertanto, la redazione del PRIP avviene nel rispetto della suddetta normativa>>.
Avente ad oggetto: “PRIP”.
Messaggio trasmesso da un privato cittadino che segnala che “in nessuna città d’Europa … si trovano così diffusamente impianti pubblicitari ovunque … più cartelloni pubblicitari che segnali stradali … più cartelloni che alberi … si ritiene la pubblicità sui cartelloni efficace … ci sono più cartelloni che panchine .. si distruggono i marciapiedi per piazzarci i cartelloni” e vorrebbe “pertanto, che un giorno ci fosse la totale eliminazione qualunque tipo di cartellone soprattutto sui marciapiedi”.
Controdeduzione: <<Al riguardo si rappresenta che le osservazioni non sono accoglibili in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserita nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari. Inoltre, risulta in contrasto con i criteri di redazione previsti dagli artt. 19 e 20 del Regolamento di Pubblicità>>.
5) Massimo Moretti
Avente ad oggetto “impianti a rotazione e sanzioni amministrative”.
Propone da un lato “la possibilità di imporre alle aziende l’utilizzo di un numero minimo di impianti con la pubblicità a rotazione” “al fine di diminuire ulteriormente il numero dei cartelloni pubblicitari” e ritiene che sarebbe opportuno dall’altro lato “trovare forme di sanzioni amministrative certe e che siano d’esempio per tutti”.
Controdeduzione: <<La pubblicità su mezzi elettronici e meccanici a messaggio variabile è già prevista dall’art. 4 del Regolamento di Pubblicità e dalle norme inderogabili del Codice della Strada. È prevista la riserva di legge per quanto concerne le sanzioni amministrative>>.
6) Alessandro Pontecorvo
Avente ad oggetto “Risparmiamo gli edifici scolastici di valore storico”.
Lamenta l’installazione di 3 enormi cartelloni (di cui allega “immagini di qualche mese fa”) “sul muro perimetrale della scuola materna, elementare e media sita tra via Boezio e via Cassiodoro (Umberto I, Dante Alighieri) ospitate nell’edificio più antico di Prati – risalente all’epoca di Pio IX –“.
Controdeduzione: <<Non può considerarsi una risposta, piuttosto di segnalazione che si è già provveduto a trattare nell’ambito della procedura di reclamo>>.
7) Maurizio Migliotti
Avente ad oggetto “Proposte di Piano regolatore degli impianti pubblicitari”.
Messaggio trasmesso da un privato cittadino, che propone – “qualora non fosse già previsto” – l’installazione di impianti pubblicitari “sui marciapiedi di dimensioni inferiori a mt. 1,50 di larghezza, questo per permettere il libero transito sia ai normodotati che agli utenti con ridotte capacità motorie”.
Controdeduzione: <<Distanza e altezza degli impianti pubblicitari sono disciplinate dalle norme del Titolo II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 494/1992). Pertanto, la redazione del PRIP avviene nel rispetto della suddetta normativa>>.
8) Franco Ercolani
Avente ad oggetto “Osservazioni alla proposta di Nuovo Piano Regolatore degli Impianti Pubbllicitari”.
Messaggio trasmesso da un privato cittadino che ritiene che il nuovo PRIP “debba contenere i seguenti punti fondamentali:
- stabilire criteri e tempi certi per la rimozione degli ‘impianti pubblicitari’ illegali o ‘sconvenienti’ (…. intendo un impianto pubblicitario che, …., sia oggettivamente incompatibile con il contesto circostante);
- creare un ‘format’ sui siti dei Municipi utilizzabile da privati cittadini e associazione per segnalare abusi e anomalie;
- istituire, presso i Municipi, un Comitato di sorveglianza …”.
Controdeduzione: <<In merito alle osservazioni presentate, si rappresenta che il Regolamento Pubblicità agli artt. 31 e 32 prevede le sanzioni in caso di installazione di mezzi non autorizzati nonché la procedura di rimozione degli stessi. Per quanto concerne la previsione di un “format” per eventuali segnalazioni e reclami, si rappresenta che è già attiva la mail segnalazioniaffissioni@comune.roma.it>>.
9) – Silvana Ciocca
Avente ad oggetto “Campagna manifesti pubblicitari”.
Lamenta che i “manifesti pubblicitari: sono troppi, inutili la maggior parte e diseducativi (mi riferisco anche a quelli sui mezzi pubblici), soprattutto quelli politici e dei sindacati”.
Controdeduzione: <<Al riguardo si rappresenta che le osservazioni non sono accoglibili in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserita nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari. Inoltre, risulta in contrasto con i criteri di redazione previsti dagli artt. 19 e 20 del Regolamento di Pubblicità>>.
10) Daniele Amadio
Avente ad oggetto “Proposte PRIP”.
Messaggio trasmesso da un privato cittadino che propone “di incentivare le affissioni pubblicitarie sulle transenne parapedonali agli angoli delle strade a discapito di affissioni più invadenti. Con i soldi ricavati dalla pubblicità ristrutturare l’angolo del marciapiede su cui questa insiste creando le cosiddette ‘orecchie’, utili a contrastare il degrado derivato dalla sosta selvaggia e a migliorare la qualità della vita dei cittadini”.
Controdeduzione: <<Al riguardo si rappresenta che le osservazioni non sono accoglibili in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserita nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari. Inoltre, risulta in contrasto con i criteri di redazione previsti dagli artt. 19 e 20 del Regolamento di Pubblicità>>.
11) Nando Zampini
Avente ad oggetto “Distanza di sicurezza dei cartelli stradali per le persone cieche e ipovedenti ”.
Messaggio trasmesso da un privato cittadino che “al fine di salvaguardare l’incolumità dei pedoni non vedenti e di non rendere più difficile la loro già faticosa deambulazione in autonomia” chiede ”con forza che cartelloni e insegne pubblicitarie siano posti uniformemente in tutta la città in unico allineamento a bordo marciapiede o, in alternativa, in stretta adiacenza ai muri o alle spalle degli edifici. In ogni caso (Art. 8.2.1, u.c., del D.M. 236/1989), il bordo inferiore della tabella deve trovarsi ad un’altezza da terra non inferiore a metri 2,10 ”.
Con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 sono state dettate le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”: l’articolo 8.2 è riferito agli “spazi esterni” mentre il subarticolo 8.2.1. è riferito ai “percorsi” e stabilisce per l’appunto che “fino ad un’altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento”.
Controdeduzione: <<Distanza e altezza degli impianti pubblicitari sono disciplinate dalle norme del Titolo II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 494/1992). Pertanto, la redazione del PRIP avviene nel rispetto della suddetta normativa>>.
12) Chiara Zampini
Avente ad oggetto “Distanza di sicurezza dei cartelli stradali per le persone cieche e ipovedenti ”.
Messaggio trasmesso da un privato cittadino che “in ottemperanza di precise norme di legge e rigardo alla delibera del piano regolatore, al fine di salvaguardare l’incolumità dei pedoni non vedenti e di non rendere più difficile la loro già faticosa deambulazione in autonomia” chiede ”con forza che cartelloni e insegne pubblicitarie siano posti uniformemente in tutta la città in unico allineamento a bordo marciapiede o, in alternativa, in stretta adiacenza ai muri o alle spalle degli edifici. In ogni caso (Art. 8.2.1, u.c., del D.M. 236/1989), il bordo inferiore della tabella deve trovarsi ad un’altezza da terra non inferiore a metri 2,10 ”.
Con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 sono state dettate le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”: l’articolo 8.2 è riferito agli “spazi esterni” mentre il subarticolo 8.2.1. è riferito ai “percorsi” e stabilisce per l’appunto che “fino ad un’altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento”.
Controdeduzione: <<Distanza e altezza degli impianti pubblicitari sono disciplinate dalle norme del Titolo II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 494/1992). Pertanto, la redazione del PRIP avviene nel rispetto della suddetta normativa>>.
13) Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus
Avente per oggetto “Piano Regolatore Impianti Pubblicitari”.
Messaggio trasmesso da UICRoma che “in relazione al piano regolatore di che trattasi, …, al fine di salvaguardare l’incolumità dei pedoni non vedenti e di non rendere più difficile la loro già faticosa deambulazione in autonomia” chiede ”con forza che cartelloni e insegne pubblicitarie siano posti uniformemente in tutta la città in unico allineamento a bordo marciapiede o, in alternativa, in stretta adiacenza ai muri o alle spalle degli edifici. In ogni caso (Art. 8.2.1, u.c., del D.M. 236/1989), il bordo inferiore della tabella deve trovarsi ad un’altezza da terra non inferiore a metri 2,10 ”.
Con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 sono state dettate le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”: l’articolo 8.2 è riferito agli “spazi esterni” mentre il subarticolo 8.2.1. è riferito ai “percorsi” e stabilisce per l’appunto che “fino ad un’altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento”.
Controdeduzione: <<Distanza e altezza degli impianti pubblicitari sono disciplinate dalle norme del Titolo II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 494/1992). Pertanto, la redazione del PRIP avviene nel rispetto della suddetta normativa>>.
14) Luca Perfetti
Avente ad oggetto “Proposta nuovo regolamento impianti pubblicitari”.
Messaggio trasmesso da un privato cittadino che propone di “prevedere, oltre ad un riordino standardizzato della cartellonistica, per tutta la città e a prescindere dalla ditta pubblicitaria, un piano sanzionatorio che punisca sia le Ditte che i clienti”.
Controdeduzione: <<È prevista la riserva di legge per quanto concerne le sanzioni amministrative>>.
15) Clear Channel
Avente per oggetto “osservazioni sul Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari del Comune di Roma”.
Fa presente anzitutto “come il Gruppo Clear Channel da sempre rappresenti, di gran lunga, il più grande contribuente del Comune di Roma per quanto riguarda l’ambito delle entrate (imposte e canoni) collegate alla pubblicità esterna”: precisa in secondo luogo che “è aderente all’associazione di categoria AAPI, la quale ha prodotto un documento unitario in cui sono compiutamente illustrate una serie di osservazioni e suggerimenti e che ritroverete anche nel presente documento” e che “tuttavia abbiamo ritenuto necessaria la redazione di un documento autonomo per riprendere, enfatizzare ed approfondire alcuni temi ”.
Rileva che “il documento ora oggetto di analisi non è stato ufficialmente nuovamente adottato dai competenti organi di governo della città ed essendo terminata la ‘legislatura’ in cui lo è stato, dovrà essere oggetto di nuova approvazione” per cui “alla luce di tutto questo, all’atto della sua adozione dovrà essere prevista una nuova fase di analisi e condivisione tra Amministrazione e cointeressati per cui ci riserviamo ulteriori osservazioni in un tavolo operativo che sarà aperto a seguito di ciò”.
La Clear Channel si rifà anche al passo del paragrafo 4.1 della Relazione illustrativa del PRIP secondo cui la redazione dei Piani di Localizzazione può essere affidata anche a soggetti privati ed “a questo proposito il Comune ha già avviato una serie di esperienze sperimentali di piani promossi da alcune ditte pubblicitarie titolari di licenze che in forma associata hanno presentato proposte di riorganizzazione degli impianti su alcune strade finalizzate ad una ottimizzazione degli spazi disponibili”.
Evidenzia inoltre come da un lato “nel Piano manchi del tutto una disciplina transitoria” e dall’altro lato “è indispensabile che si avvii una severa lotta all’abusivismo”.
Sottolinea infine “la necessità di operare delle necessarie deroghe alla collocazione degli impianti in ordine alle norme stabilite dal regolamento di attuazione del codice della strada” e propone le seguenti deroghe al Codice della Strada:
“Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modificazioni il Comune dispone le seguenti deroghe alle distanze:
- distanza minima da intersezione semaforizzata: tipologia a) mt 15 prima dell’intersezione, mt 10 dopo l’intersezione; tipologia b) nessuna distanza minima dall’intersezione; tipologia c) nessuna distanza minima dall’intersezione;
- distanze minime da intersezione non semaforizzata: tipologia a) mt 15 prima dell’intersezione e mt 10 dopo l’intersezione; tipologia b) nessuna distanza minima dall’intersezione; tipologia c) nessuna distanza minima dall’intersezione;
- distanza minima dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione: tipologia a) prima del cartello mt 12,5, dopo il cartello mt 10; tipologia b) nessuna distanza minima; tipologia c) nessuna distanza minima;
- distanza minima da passaggi pedonali non su intersezione e non semaforizzati: tipologia a) prima del passaggio pedonale mt 12,5, e dopo mt 12,5; la stessa distanza per la tipologia b); per entrambe le tipologie non deve essere rispettata la predetta distanza ove gli impianti siano di altezza superiore a mt 2,20; tipologia c) nessuna distanza minima;
- distanza minima da imbocchi di gallerie e sottopassi mt 50 anziché 100 per le tipologie a), b);
- le tipologie sono le seguenti: a = impianti su suolo, b = impianti in appoggio o in aderenza a fabbricato o in sopraelevazione a recinzione, c = impianti di pubblica utilità.
Le distanze dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione, sopra indicate, debbono essere misurate in linea retta , ossia considerando l’allineamento del mezzo pubblicitario rispetto al segnale, in modo che lo stesso possa essere percepito dall’utente della strada a partire dalla distanza minima; pertanto, se l’impianto pubblicitario per il suo posizionamento non è allineato al segnale, tali distanze non debbono essere considerate in quanto il mezzo pubblicitario non occulta il segnale stesso e non ne impedisce l’avvistamento.
Gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore a 10 secondi.
Gli impianti in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli dovranno essere installati ad almeno cinquanta metri dalla carreggiata: mt 1,50 per gli impianti posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli; le predette distanze dovranno essere misurate dalla proiezione al suolo dell’impianto pubblicitario. Gli impianti posti in aderenza a fabbricati e recinzioni non dovranno rispettare nessuna distanza.
Gli impianti pubblicitari non debbono in alcun modo occultarsi reciprocamente.;
In ogni caso vengono stabilite le seguenti distanze tra i cartelli posti in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli in ragione delle loro dimensioni: impianti pubblicitari aventi dimensioni fino a 6 mq (per facciata), distanza minima dagli altri mezzi pubblicitari perpendicolari mt 20; impianti pubblicitari aventi una dimensione superiore a 6, mq 30; ove non collocati sul medesimo asse, tali distanze possono essere ridotte, a condizione che gli impianti pubblicitari non si occultino reciprocamente; sono escluse dal computo di queste distanze le insegne di esercizio e le transenne parapedonali.”
Controdeduzione: <<La proposta presenta argomentazioni di carattere generale e non vi è alcuna specifica previsione di modifica dell’articolato normativo. Per quanto concerne il regime transitorio si richiama quanto già espresso in premesse>>, vale a dire che <<trattandosi di un piano generale di programmazione dell’utilizzo del territorio ai fini dell’esposizione pubblicitaria, prescinde dallo stato attuale dei luoghi>> per cui <<il passaggio al progettato modello di sviluppo è demandato ad un autonomo documento che dovrà tener conto delle norme transitorie previste dall’art. 34 del regolamento di Pubblicità>>.
<<Per quanto concerne la previsione di deroghe delle distanze previste dal Codice della Strada si precisa che tale modifica attiene al Regolamento della Pubblicità e non al PRIP>>.
16) S.P.A.R. (Società Pubblicitarie Associate Romane)
Avente ad oggetto “Proposta A, Proposta B, Proposta C, Proposta D”.
Sono state presentate 4 distinte proposte, tre delle quali hanno però identici i seguenti primi 4 punti ed il punto finale:
“- Confermare la delibera del C.C. n. 254/95 e successiva Delibera della G.C. 1689/97 nel PRIP per tutta l’impiantistica pubblicitaria inserita nel Piano di Riordino, con il mantenimento dei 300.000 metri quadri sul territorio o con una parziale riduzione dei metri quadri concordati con un Protocollo d’intesa stabilito con le aziende pubblicitarie che hanno titolo (concessioni) e che risultino nella Nuova Banca Dati del 2009 con provenienza dal Piano di Riordino;
– Stabilire con i Piani di Localizzazione successivamente alla approvazione del PRIP, l’applicazione della dimensione complessiva relativa alla superficie espositiva che risulterà dalla loro esecuzione, nel rispetto del Nuovo Codice della Strada, seguendo l’ordine cronologico per le aziende inserite nel Piano di Riordino, relativamente agli anni di attribuzione delle Ordinanze o Titoli precedentemente concessi;
– Conferma della Delibera n. 116del 05/04/013 con modificazioni e integrazioni d’approvare;
– Si confermano per le affissioni dei 4×3 le limitazioni disposti dal C.C. con Del. N. 609 del 03/04/1981 (al di fuori della perimetrazione stabilita).”
Sulla suddetta identica base le prime 3 proposte si differenziano invece per quanto riguarda il penultimo punto relativo ai bandi di gara nel seguente modo:
– “Bando di Gara per assegnazione di lotti esclusivamente e soltanto nel Centro Storico di Roma per impianti innovativi di pubblica utilità” (proposta A);
– “Con l’approvazione del PRIP stabilire Bando di Gara a lotti per il numero risultante di tutti gli impianti di tipo “senza scheda” già inseriti nella Nuova Baca Dati del 2009 e non riconducibili al Piano di Riordino e per il numero risultante di tutti quegli impianti destinati esclusivamente alla promozione d’iniziative culturali e dello spettacolo come ’circuito cultura e spettacolo’ che risultano della Nuova Banca Dati“ (proposta B);
– Con l’approvazione del PRIP stabilire Bando di Gara a lotti per il numero risultante di tutti gli impianti di tipo “senza scheda” già inseriti nella Nuova Baca Dati del 2009 e non riconducibili al Piano di Riordino e per il numero risultante di tutti quegli impianti approvati come schede ‘E’ e quelli destinati esclusivamente alla promozione d’iniziative culturali e dello spettacolo come ’circuito cultura e spettacolo’ che risultano della Nuova Banca Dati“ (proposta C).
Il suddetto penultimo punto della proposta C è confermato anche nella proposta D di cui è invece diverso il seguente diverso 1° punto:
“Confermare la delibera del C.C. n. 254/95 e successiva Delibera della G.C. 1689/97 nel PRIP per tutta l’impiantistica pubblicitaria inserita nel Piano di Riordino, solo con il mantenimento delle schede ‘S.P.Q.R.’ sia per l’utilizzo delle affissioni che per la pubblicità permanente (con applicazione delle deroghe al C.d.S.), con il mantenimento delle schede ‘R’ esclusivamente solo per l’utilizzo della pubblicità permanente. Le schede ‘E’ ed ‘ES’ invece verranno esaminate e autorizzate in base all’ordine cronologico esclusivamente per la pubblicità permanente solo dopo la conclusione dei Piani di Localizzazione. Successivamente all’approvazione del PRIP. Con una parziale riduzione dei metri quadri concordati con le aziende pubblicitarie che hanno titolo (concessioni) e che risultino nella Nuova Banca Dati del 2009 con provenienza dal Piano di Riordino”.
Controdeduzione: <<Tutte e 4 le proposte presentano argomentazioni di carattere generale e non vi è alcuna specifica previsione di modifica dell’articolato normativo. Per quanto concerne il regime transitorio si richiama quanto già espresso in premesse>>, vale a dire che <<trattandosi di un piano generale di programmazione dell’utilizzo del territorio ai fini dell’esposizione pubblicitaria, prescinde dallo stato attuale dei luoghi>> per cui <<il passaggio al progettato modello di sviluppo è demandato ad un autonomo documento che dovrà tener conto delle norme transitorie previste dall’art. 34 del regolamento di Pubblicità>>.
17) A.A.P.I. (Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane)
L’A.A.P.I. ritiene “in primo luogo opportuno osservare che da un punto di vista procedurale il documento ora oggetto di osservazioni non è stato ufficialmente adottato dai competenti organi di governo della città e quindi ci riserviamo ulteriori osservazioni nel momento in cui lo stesso dovesse essere riproposto in base alle procedure stabilite dal regolamento comunale per l’adozione di strumenti di pianificazione. Le nostre osservazioni non saranno pertanto svolte sotto forma di modifiche tramite emendamenti specifici, ma avranno necessariamente una impostazione più generale”.
Riguardo al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 100 del 2006 lamenta che “l’impostazione data da questi articoli risente quindi del tempo passato in particolare per le caratteristiche dei mezzi pubblicitari previsti, per le modalità di collocazione degli stessi e per le considerazioni svolte in merito alla loro collocazione”.
Dopo aver rilevato che “l’attuale situazione dell’impiantistica pubblicitaria è contraddistinta da una diffusione, incredibilmente disordinata” l’A.A.P.I. arriva a concludere che il PRIP “per risultare adeguato dovrebbe considerare il territorio come completamente libero da impianti pubblicitari … Infatti se si vuole realizzare una pianificazione sensata da un punto di vita sia economico che del decoro è necessario operare in questo modo, altrimenti si perpetua più o meno bene lo stato esistente”.
Per l’A.A.P.I. il tipo di attività che dovrebbe svolgere il PRIP “non è presente nel piano in oggetto per le ragioni intrinseche che abbiamo evidenziato: la vetustà del regolamento da cui deriva e la mancanza di un preciso indirizzo progettuale per il futuro”.
Rileva poi che “il piano compie una lodevole attività di ricognizione dei vincoli paesistici ed architettonici esistenti senza però definire con chiarezza gli elementi pubblicitari ammissibili e compatibili con questi vincoli in ragione della disciplina nazionale in materia”, ignorando più o meno deliberatamente che la disciplina nazionale o comunque sovraordinata al Comune e quindi allo stesso PRIP comprende anche le prescrizioni dettate a tutela dei vincoli dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che con estrema chiarezza impongono i divieti tassativi di affissioni pubblicitarie, peraltro puntualmente richiamati nella relazione illustrativa della proposta di PRIP redatta da “Aequa Roma”.
Secondo l’A.A.P.I. “il piano inoltre non considera la necessità di operare delle necessarie deroghe alla collocazione degli impianti in ordine alle norme stabilite dal regolamento di attuazione del codice della strada” senza le quali a suo giudizio “l’esito di questo piano … sarà il totale azzeramento della possibilità di mantenere il settore della pubblicità esterna e genererà una consistente perdita di gettito per l’amministrazione comunale valutabile in oltre 20 milioni di euro” che non si capisce però per quale ragione il Comune non subisca di già come perdita.
L’A.A.P.I. propone “di conseguenza che vengano adottate le seguenti deroghe:
Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modificazioni il Comune dispone le seguenti deroghe alle distanze:
- distanza minima da intersezione semaforizzata: tipologia a) mt 15 prima dell’intersezione, mt 10 dopo l’intersezione; tipologia b) nessuna distanza minima dall’intersezione; tipologia c) nessuna distanza minima dall’intersezione;
- distanze minime da intersezione non semaforizzata: tipologia a) mt 15 prima dell’intersezione e mt 10 dopo l’intersezione; tipologia b) nessuna distanza minima dall’intersezione; tipologia c) nessuna distanza minima dall’intersezione;
- distanza minima dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione: tipologia a) prima del cartello mt 12,5, dopo il cartello mt 10; tipologia b) nessuna distanza minima; tipologia c) nessuna distanza minima;
- distanza minima da passaggi pedonali non su intersezione e non semaforizzati: tipologia a) prima del passaggio pedonale mt 12,5, e dopo mt 12,5; la stessa distanza per la tipologia b); per entrambe le tipologie non deve essere rispettata la predetta distanza ove gli impianti siano di altezza superiore a mt 2,20; tipologia c) nessuna distanza minima;
- distanza minima da imbocchi di gallerie e sottopassi mt 50 anziché 100 per le tipologie a), b);
- le tipologie sono le seguenti: a = impianti su suolo, b = impianti in appoggio o in aderenza a fabbricato o in sopraelevazione a recinzione, c = impianti di pubblica utilità.
Le distanze dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione, sopra indicate, debbono essere misurate in linea retta , ossia considerando l’allineamento del mezzo pubblicitario rispetto al segnale, in modo che lo stesso possa essere percepito dall’utente della strada a partire dalla distanza minima; pertanto, se l’impianto pubblicitario per il suo posizionamento non è allineato al segnale, tali distanze non debbono essere considerate in quanto il mezzo pubblicitario non occulta il segnale stesso e non ne impedisce l’avvistamento.
Gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore a 10 secondi.
Gli impianti in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli dovranno essere installati ad almeno cinquanta metri dalla carreggiata: mt 1,50 per gli impianti posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli; le predette distanze dovranno essere misurate dalla proiezione al suolo dell’impianto pubblicitario. Gli impianti posti in aderenza a fabbricati e recinzioni non dovranno rispettare nessuna distanza.
Gli impianti pubblicitari non debbono in alcun modo occultarsi reciprocamente.;
In ogni caso vengono stabilite le seguenti distanze tra i cartelli posti in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli in ragione delle loro dimensioni: impianti pubblicitari aventi dimensioni fino a 6 mq (per facciata), distanza minima dagli altri mezzi pubblicitari perpendicolari mt 20; impianti pubblicitari aventi una dimensione superiore a 6, mq 30; ove non collocati sul medesimo asse, tali distanze possono essere ridotte, a condizione che gli impianti pubblicitari non si occultino reciprocamente; sono escluse dal computo di queste distanze le insegne di esercizio e le transenne parapedonali.”
L’A.A.P.I. precisa che “tali deroghe sono sostanzialmente le stesse che sono state adottate nel comune di Milano” e che “regole analoghe sono state adottate dai comuni di Torino e di Napoli”.
Precisa inoltre che “questa nostra proposta venne già formulata nelle precedenti osservazioni al PRIP”: l’A.A.P.I. ignora che la stessa identica proposta è stata formulata anche nel “parere” dato al PRIP dall’allora Consiglio del XIII Municipio, riformulando il 5° comma dell’art. 4 del vigente Regolamento che riguarda le deroghe consentite al Codice della Strada e che verrebbero sostituite con lo stesso testo integrale proposto dal XIII Municipio.
L’A.A.P.I. ignora anche che la suddetta proposta è stata accolta dalla precedente Giunta Capitolina nelle Controdeduzioni ai pareri sul PRIP espressi dai Municipi, approvate il 22 giugno 2011.
In termini di “metodo”, prima ancora che di “metodo” è doveroso far presente che le deroghe sono disciplinate nel vigente Regolamento e non riguardano ad ogni modo il PRIP, ma caso mai i Piani di Localizzazione che dovranno applicare e pianificare le distanze minime prescritte dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada che saranno in vigore in quel momento.
L’A.A.P.I. ritiene infine “opportuno prevedere la possibilità di revisione del PRIP dopo la prima adozione e ad esito dei primi piani di localizzazione, in modo da poter apportare gli opportuni correttivi”.
Controdeduzione: <<La proposta presenta argomentazioni di carattere generale e non vi è alcuna specifica previsione di modifica dell’articolato normativo. Per quanto concerne il regime transitorio si richiama quanto già espresso in premessa>>, vale a dire che <<trattandosi di un piano generale di programmazione dell’utilizzo del territorio ai fini dell’esposizione pubblicitaria, prescinde dallo stato attuale dei luoghi>> per cui <<il passaggio al progettato modello di sviluppo è demandato ad un autonomo documento che dovrà tener conto delle norme transitorie previste dall’art. 34 del regolamento di Pubblicità>>.
<<Per quanto concerne la previsione di deroghe delle distanze previste dal Codice della Strada si precisa che tale modifica attiene al Regolamento della Pubblicità e non al PRIP>>.
Aggiornamento delle ore 16,30 del 19 febbraio 2014 – Ho avuto modo di anticipare il suddetto mio lavoro al Presidente Orlando Corsetti quando mi ha telefonato ieri per avvertirmi che aveva deciso di rimandare l’audizione di stamattina con il dott. Francesco Paciello, perché ha constatato la fondatezza delle critiche da me portate ad un testo delle norme tecniche del PRIP che sarebbero state “riformulate” dalla S.p.A. “Aequa Roma” e che vengono richiamate in molte delle controdeduzioni senza far sapere quale sia il testo effettivo ed ha conseguentemente deciso di spostare la riunione (sembra al prossimo 27 febbraio) per dare tempo e modo al dott. Francesco Paciello di presentarsi alla prossima audizione con una copia di queste norme tecniche “riformulate”.
Il Presidente Corsetti ha condiviso l’utilità di questo mio lavoro finalizzato a mettere in condizione i membri della Commissione Commercio di capire subito dal testo a confronto i contenuti di ogni controdeduzione (e guadagnare così tempo prezioso) e mi ha autorizzato a trasmetterlo per posta elettronica a tutti i membri della IX Commissione Commercio, come ho poi fatto nel tardo pomeriggio di ieri.