Con decisione n. 6 del 10 marzo 2016 la Giunta Regionale del Lazio ha adottato la Proposta di Deliberazione Consiliare n. 60 del 10 marzo 2016 relativa alla approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), che il successivo 30 marzo è stata trasmessa per il parere di rispettiva competenza alla sesta Commissione primaria Ambiente ed alle Commissioni secondarie prima, quinta, ottava, nonché al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ed al Consiglio Regionale Economia e Lavoro (CREL).
In data 8 aprile 2016 il CREL ha fatto sapere che «non può rilasciare nessun parere poiché non è operativo e non è stato rinnovato.»
Il successivo 28 luglio 2016 c’è stato invece il rilascio di Parere favorevole del CAL.
Non risulta che a tutt’oggi sia la Commissione primaria Ambiente che le altre tre Commissioni secondarie abbiano preso in esame la proposta per esprimere il rispettivo parere sul PTPR, che quindi non poteva essere più approvato entro la scadenza del prossimo 14 febbraio 2017, per cui con l’articolo 3, comma 75, della legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2016 è stata prorogata al 14 febbraio del 2018 la scadenza per la sua definitiva approvazione.
Tra la fine di dicembre del 2016 e gli inizi di quest’anno è circolato un documento dal titolo “PER UN PTPR CHE GARANTISCA TUTELA DEL PAESAGGIO, RIGENERAZIONE URBANA E CRESCITA ECONOMICA DEL TERRITORIO”, che riporta ben 12 proposte di modifiche stravolgenti (tutte finalizzate per lo più all’edificazione) e che è firmato dai seguenti 13 variegati soggetti, portatori per lo dei più svariati interessi di carattere economico-gestionale che non hanno apparentemente alcun nesso con una pianificazione paesisitica.
1 – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTORI EDILI (ANCE)
2 – UNIONE REGIONALE DEI COSTRUTTORI EDILI DEL LAZIO (URCEL)
3 – ANIEM (Organizzazione Imprenditoriale rappresentativa del comparto edile di Confimi Industria)
4 – FEDERLAZIO (associazione medie e piccole imprese del Lazio)
5 – COLDIRETTI (associazione dei coltivatori diretti)
6 – CONFAGRICOLTURA (Confederazione nazionale dell’Agricoltura Italiana)
7 – UNINDUSTRIA (Unione degli Industriali e delle Imprese)
8 – FEDERALBERGHI LAZIO (Associazione Generale Laziale Alberghi e Turismo)
9 – ASSOCIAZIONE ARCHITETTI E PROFESSIONISTI
10 – FEDERBALNEARI LAZIO (Associazione di categoria che riunisce le associazioni territoriali di imprese del turismo balneare italiano maggiormente rappresentative)
11 – COORDINAMENTO CONSORZI E ASSOCIAZIONI PER IL RECUPERO DELLE PERIFERIE di Roma (interessato ai nuclei abusivi ed ai cosiddetti “toponimi”)
12 – COORDINAMENTO PARCHI di Roma (sorto a dicembre del 2015, composto da agricoltori, residenti, operatori, cittadini e associazioni territoriali)
13 – ASSOCIAZIONE “TERRITORIO ROMA” (sorta nel 2011 circa con la finalità prima di far approvare i Piani di Assetto dei parchi e delle riserve di Roma e poi la multifunzionalità in zona agricola anche dentro le aree naturali protette).
I suddetti 13 soggetti hanno chiesto ed ottenuto di avere un incontro per illustrare il suddetto documento presso la sede del Consiglio Regionale in via della Pisana, 1301.
All’incontro che si è svolto dalle ore 16,00 del 18 gennaio 2017 hanno assicurato la loro partecipazione i seguenti consiglieri regionali della maggioranza presenti nelle commissioni competenti:
Enrico PANUNZI (PD) – Presidente della VI Commissione Ambiente;
Riccardo AGOSTINI (PD) – Membro della I e della VI Commissione;
Michele BALDI (Lista civica Nicola Zingaretti) – Membro della V Commissione;
Fabio BELLINI (PD) – Membro della I e della VI Commissione;
Daniele FICHERA (PSI per Zingaretti) – membro della VIII Commissione;
Enrico FORTE (PD) – Membro della VI e VIII Commissione;
Gianluca QUADRANA (Lista civica Nicola Zingaretti) – Membro della VI Commissione;
Gianfranco ZAMBELLI (PD) – Membro della VI Commissione.
Al di fuori della prassi ordinaria i suddetti consiglieri hanno accettato di avere in anticipo con i firmatari del suddetto documento un incontro per consentire loro di illustrare le proposte di modifiche, che avrebbero invece dovuto presentare ufficialmente solo e soltanto quando le diverse Commissioni competenti, con in testa quella all’Ambiente, concederanno le audizioni sulla approvazione del PTPR a tutti i soggetti interessati.
A fronte di questo comportamento del tutto anomalo di una parte dei consiglieri di maggioranza, con Nota VAS prot. n. 21 del 31 gennaio 2017 – indirizzata a tutti i suddetti consiglieri, nonché al Presidnete della Regione Lazio Nicola Zingaretti ed all’Assessore all’Ambiente Mauro Buschini – sono intervenuto nel procedimento ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990, allegando alla nota le seguenti Controdeduzioni all’intero documento illustrato il 18 gennaio scorso.
PREMESSA DEL DOCUMENTO
Vi si afferma: «Al tempo stesso, però, è altrettanto importante che nel processo di approvazione vengano apportate tutte le modifiche necessarie per coordinare il PTPR con il contesto territoriale ed economico attuale e, soprattutto, con la pianificazione urbanistica già approvata o in itinere, ivi inclusa quella settoriale relativa ai piani di assetto dei parchi e quella sulla multifunzionalità agricola.»
Si tratta di una affermazione che stride fortemente con quanto correttamente dichiarato poco prima in apertura del documento, vale a dire che «il PTPR costituisce uno strumento di governo del territorio la cui normativa è sovraordinata e prevalente rispetto a quella di tutti gli altri strumenti di pianificazione».
Viene del tutto ignorato (non si sa se deliberatamente) quanto dispone il comma 3 dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.
Si tratta della seguente disposizione che non può di certo essere scavalcata: «3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».
Pensare di “coordinare il PTPR con il contesto territoriale ed economico attuale”, facendo prevalere l’economia sulla tutela del territorio, significa violare l’art. 9 della Costituzione che obbliga lo Stato Italiano alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.
PRIMA PROPOSTA DI MODIFICA
Il PTPR ha classificato il territorio regionale in paesaggio naturale, paesaggio agricolo e paesaggio insediativo, utilizzando le carte tecniche regionali con voli del 1996 (aggiornati successivamente nel 1999) e la carta dell’uso del suolo del 2000.
L’utilizzo di strumentazione antiquata ha comportato un disallineamento del PTPR con l’assetto attuale del territorio determinando una erronea classificazione delle aree già edificate come paesaggio naturale o agrario.
Chiediamo di aggiornare, prima della decisione finale del Consiglio Regionale, le cartografie del PTPR sulla base dell’ultimo volo disponibile prevedendo l’inserimento delle aree già edificate all’interno del paesaggio insediativo.
Controdeduzione – In termini di metodo il “disallineamento del PTPR con l’assetto attuale del territorio” ci sarà sempre, anche dopo l’aggiornamento delle cartografie sulla base dell’ultimo volo disponibile, perché anche successivamente continueranno pur sempre ad essere realizzate le trasformazioni del territorio, che potranno però e dovranno avvenire sempre e comunque nel rispetto di quanto consentono le norme del PTPR tanto nel “paesaggio naturale” quanto nel “paesaggio agrario”.
Ai sensi del 1° comma dell’art. 21 delle Norme del PTPR, «il paesaggio naturale è costituito dalle porzioni di territorio caratterizzate dal maggiore valore di naturalità per la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali anche se interessati dal modo d’uso agricolo. Tale paesaggio comprende principalmente le aree nelle quali i beni conservano il carattere naturale o seminaturale in condizione di sostanziale integrità».
Il successivo 2° comma, così come modificato d’intesa con il MIBACT, dispone testualmente che «la tutela è volta alla conservazione dei beni anche mediante l’inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia, nonché alla loro valorizzazione nei limiti indicati nelle specifiche modalità di tutela».
Fra le tipologie di interventi di trasformazione, elencati nella Tabella B, non è per lo più consentita la realizzazione di nuovi edifici, ma tutt’al più l’ampliamento delle strutture esistenti.
L’art. 22 delle Norme del PTPR disciplina il “Paesaggio naturale agrario” nel seguente modo:
«1. Il Paesaggio naturale agrario è costituito dalle porzioni di territorio che conservano i caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario, e sono caratterizzati anche dalla presenza di componenti naturali di elevato valore paesistico. Tali paesaggi sono prevalentemente costituiti da vasti territori a conduzione agricola collocati in aree naturali protette o nelle unità geografiche delle zone costiere e delle valli fluviali.
2. La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l’inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d’uso agricoli tradizionali».
In base alla Tabella B le abitazioni rurali sono consentite su lotti minimi di 50 ettari, mentre non sono per lo più consentite nuove realizzazioni e ampliamenti.
Non si vede quindi perché le eventuali trasformazioni consentite e realizzate in aree vincolate e destinate a Paesaggio Naturale o a Paesaggio Naturale Agrario, successivamente alla adozione del PTPR nel pieno rispetto delle sue prescrizioni, dovrebbero essere inserite all’interno del paesaggio insediativo, che è disciplinato dall’art. 27 delle Norme del PTPR, la cui Tabella B consente fra l’altro la nuova formazione di centri rurali, la costruzione di manufatti fuori terra o interrati, la nuova realizzazione e l’ampliamento superiore al 20% di strutture sia commerciali e terziarie che produttive industriali, nonché di insediamenti turistici e alberghieri, che non hanno nulla a che vedere con le caratteristiche dei due ambiti di paesaggio citati.
Non se ne vede nessuna ragione, se non quella di tipo speculativo di voler “legittimare” magari costruzioni abusive realizzate in aree destinate a Paesaggio Naturale o a Paesaggio Naturale Agrario dopo l’adozione del PTPR in violazione delle sue prescrizioni.
SECONDA PROPOSTA DI MODIFICA
Il PTPR ha classificato le aree libere a prescindere dalla loro pianificazione urbanistica.
Ciò ha comportato che numerose aree previste come ambiti di trasformazione sono state inserite in modo improprio all’interno del paesaggio naturale o del paesaggio agricolo.
Inoltre, una erronea classificazione grafica è avvenuta anche per quelle aree oggetto di osservazione comunali ai PTP vigenti approvate successivamente dal Consiglio regionale.
Chiediamo di aggiornare, prima della decisione finale del Consiglio Regionale, le cartografie del PTPR prevedendo l’inserimento delle aree summenzionate all’interno del paesaggio insediativo.
Controdeduzione – Non risponde affatto al vero che il PTPR non abbia preso in considerazione la pianificazione urbanistica dei Comuni: ne è prova oggettiva ed inconfutabile la classificazione a “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”, disciplinato dall’art. 28 delle Norme del PTPR che al 1° comma lo descrive come costituito da ambiti liberi (anche parzialmente edificati) «individuati come compatibili con programmi di sviluppo urbano.»
Non risponde del tutto al vero nemmeno l’erronea classificazione grafica, dal momento che a tutte le aree fatte oggetto di osservazioni comunali ai PTP vigenti è stato puntualmente controdedotto, accogliendo in tutto o in parte o per niente ogni singola osservazione presentata entro i termini di tempo concessi.
La richiesta di emendamento va pertanto rigettata, specie se finalizzata a far recepire al di fuori delle procedure di legge previste al riguardo anche le parti rigettate parzialmente o totalmente in sede di controdeduzioni alle osservazioni comunali o addirittura le aree approvate successivamente dai Consigli Comunali come “Varianti” urbanistiche in deroga sia ai PTP approvati che al PTPR adottato.
TERZA PROPOSTA DI MODIFICA
Il PTPR, nell’individuare nuovi immobili ed aree di notevole interesse pubblico da sottoporre a tutela mediante apposito vincolo di piano, ha operato in contrasto con quanto sancito dagli articoli 134, 136 e 143.
Infatti, la tutela prevista dai nuovi vincoli introdotti è generica, ampia e non specifica come ad esempio la tutela di aree e cose immobili individuati solo da fonti documentarie.
Chiediamo di modificare l’articolo 10 per individuare i nuovi vincoli in maniera puntuale e circoscritta e le modalità per l’individuazione dei beni paesaggistici previste nel Capo IV della normativa tecnica.
Controdeduzione – I citati articoli 134, 136 e 143 del D.Lgs.n. 42/2004 recitano rispettivamente:
«ARTICOLO 134 (BENI PAESAGGISTICI) – 1. Sono beni paesaggistici: …. c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
ARTICOLO 136 (IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO) – 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
ARTICOLO 143 (PIANO PAESAGGISTICO) – 1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: …. d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1».
Il citato art. 10 delle Norme del PTPR è dedicato ai “Beni paesaggistici, articolo 134, comma 1, lett. c del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e dispone testualmente:
«1. Gli ulteriori immobili ed aree del patrimonio identitario regionale, individuati nelle tavole B e sottoposti a tutela dal PTPR ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera d) del Codice, sono:
a) le aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie;
b) gli insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto;
c) I borghi dell’architettura rurale, i beni singoli dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto;
d) I beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto;
e) I canali delle bonifiche agrarie e le relative fasce di rispetto;
f) I beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico ipogei e relativa fascia di rispetto.
2. Ai beni paesaggistici di cui al comma 1, si applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle presenti norme», che comprende gli articoli da 42 a 47.
In conclusione i nuovi vincoli introdotti contestualmente alla adozione del PTPR sono del tutto legittimi: lo prova il fatto che sono stati riconosciuti e non certo contestati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT).
QUARTA PROPOSTA DI MODIFICA
Il PTPR ha suddiviso e classificato l’intero territorio regionale in paesaggi, indipendentemente dalla presenza di vincoli o di beni di pregio da tutelare.
Tale impostazione determina effetti distorsivi sulla pianificazione locale operata rispetto a quelle parti di territorio non vincolate.
Infatti, lo stesso PTPR prevede che la normativa dei paesaggi abbia anche una funzione di indirizzo per le attività di pianificazione e programmazione e per l’adeguamento degli altri strumenti di pianificazione vigenti.
Chiediamo di modificare gli articoli 3, 6 e 61, prevedendo l’eliminazione della funzione di indirizzo della normativa dei paesaggi.
Controdeduzione – Si fa presente che tanto l’art. 3 quanto l’art. 61 delle Norme, così come modificati d’intesa con il MIBACT, riguardano gli “Elaborati” del PTPR e il “Rapporto tra PTPR e gli altri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica” e non fanno alcun riferimento espresso alla funzione di solo indirizzo della normativa riguardante le aree non vincolate.
L’art. 6 delle Norme del PTPR dispone invece testualmente: «1. Nelle porzioni di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice, il PTPR non ha efficacia prescrittiva e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo per l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano.»
Quand’anche si eliminasse la valenza di indirizzo rimarrebbe comunque la “valenza propositiva” che non è stato chiesto parimenti di eliminare.
Si fa presente ad ogni modo che il PRPR deve recepire tutti i PTP approvati che danno alle rispettive norme valore di proposta e di indirizzo.
Si mette inoltre in evidenza che il 4° comma dell’art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) dispone testualmente: «4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: ….
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.»
Stupisce fortemente ad ogni modo che si pretenda di metter bocca anche sulle aree non soggette ad alcun vincolo paesistico e quindi senza nessun obbligo tassativo di rispetto della valenza propositiva e di indirizzo delle disposizioni stabilite al riguardo: un emendamento del genere tradisce malamente la volontà di avere le mani totalmente libere sul consumo del territorio, senza dover giustificare il mancato rispetto di tutti i divieti “proposti” e non prescritti nelle Tabelle A, B e C di ogni ambito di paesaggio (relativi ad esempio a discariche o a pale eoliche o a tralicci o ad edificazioni stravolgenti per quel particolare posto ).
QUINTA PROPOSTA DI MODIFICA
Il PTPR nella formulazione dei paesaggi non ha tenuto conto di quanto previsto dai piani di assetto dei parchi che sono il risultato di anni ed anni di pianificazione partecipata promossa dalla Regione con i cittadini, le associazioni, gli operatori ed i comuni.
Chiediamo di modificare l’articolo 37 mettendo in coerenza la normativa del PTPR con quella dei piani di assetto vigenti o in corso di approvazione.
Controdeduzione – Il 5° comma del citato art. 37 delle Norme del PTPR, così come così come modificato d’intesa con il MIBACT, dispone testualmente: «5. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Codice, per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute nei piani delle aree naturali protette.»
Il richiamato 3° comma dell’art. 145 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” stabilisce a sua volta che «le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali» con la precisazione che «per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».
Il successivo comma 6 dell’art. 37 delle Norme del PTPR precisa che «per quanto attiene alla tutela del paesaggio, i piani delle aree naturali protette si conformano o adeguano alle prescrizioni del PTPR, ai sensi dell’articolo 64bis, entro due anni dalla sua approvazione.»
L’art. 64 bis delle Norme del PTPR, a cui si rimanda, è stato introdotto ex novo ed al 1° comma dispone che «gli strumenti di pianificazione territoriale di settore vigenti, ivi inclusi quelli delle aree naturali protette, si adeguano alle previsioni del PTPR entro due anni dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione del PTPR.»
Dal momento che tuttora il comma 7 dell’art. 12 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 dispone che «il piano … sostituisce ad ogni livello i piani paesistici .. », si è posto il problema di quale fosse la norma prevalente nel contrasto con l’art. 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Con Sentenza della Corte Costituionale n. 180 del 19 maggio 2008 è stata ritenuta fondata la questione relativa al principio della “cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette”.
Appare quindi grave la mancata conoscenza della normativa vigente in materia, che non ammette ignoranza da parte di nessuno: ancor più grave sarebbe una cosciente pretesa di scavalcare quanto ha sancito la Corte Costituzionale.
SESTA PROPOSTA DI MODIFICA
Il PTPR ha implementato i beni di interesse archeologico in maniera difforme dall’articolo 134 del D.Lgs. 42/2004.
Inoltre, per tali beni ha previsto una tutela che, in moltissimi casi, va ben oltre le dimensioni del bene puntale ricomprendendo nel vincolo vaste porzioni di territorio circostante dichiaratamente prive di vincolo e definite “unità di paesaggio esclusivamente eccezionale“.
Chiediamo di modificare l’articolo 41 riportando i beni archeologici nell’alveo di quanto consentito dalla legislazione vigente e di circoscrivere la tutela ai beni tutelabili per legge attraverso il piano paesistico.
Controdeduzione – Si assiste anche qui ad una inammissibile ignoranza proprio di “quanto consentito dalla legislazione vigente” che è proporzionale alla ancor più inaccettabile pretesa di farsi da soli la legge o di interpretarla a proprio comodo.
La legislazione vigente non citata è la legge regionale del Lazio n. 24/1998 che alla lettera a) del 3° comma dell’art. 13, dedicato proprio alla “Protezione delle zone di interesse archeologico” dispone testualmente: «Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2: a) le aree ed i beni puntuali e lineari nonché le relative fasce di rispetto individuati dai PTP o dal PTPR».
Il 3° comma dell’art. 41, così come , recepisce il suddetto dettato normativo disponendo che «rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2:
a) le aree, gli ambiti ed i beni, puntuali e lineari, nonché le relative fasce di rispetto, già individuati dai PTP come adeguati dal PTPR, con le rettifiche, le eliminazioni e gli spostamenti segnalati dalle Soprintendenze Archeologiche di Stato in attuazione dell’Accordo con il Ministero per i Beni e le attività culturali».
Non si può pretendere di scavalcare la legge regionale vigente.
SETTIMA PROPOSTA DI MODIFICA
Il PTPR in tema di tutela delle visuali prevede una normativa confusa in quanto, da un lato, elabora per le stesse un apposito documento “Le visuali del Lazio Linee guida per la valorizzazione paesaggistica”, conferendo ad esso una valenza di mero indirizzo, dall’altro, tuttavia, prevede che tale documento sia un allegato alle norme che hanno valenza assolutamente prescrittiva.
Inoltre, la disciplina sulle visuali è vaga, indeterminata e di interpretazione discrezionale.
Infatti, i “coni”, congegnati quali strumenti di tutela delle visuali, non hanno alcuna indicazione dimensionale, tant’è che il PTPR prevede che non ci debba essere alcuna interposizione tra il punto di vista e il quadro paesaggistico.
Chiediamo di modificare l’articolo 49 per rendere vigente la salvaguardia delle visuali solo in presenza di un vincolo paesaggistico e per definirne in maniera puntuale le “dimensioni” e le modalità di tutela.
Controdeduzione – Si fa preliminarmente presente che il comma 8 dell’art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che «il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.»
La salvaguardia delle visuali è disciplinata dall’art. 16 della legge regionale del Lazio n. 24/1998, le cui prescrizioni sono state recepite all’articolo 49 delle Norme del PTPR ed in particolare dai commi 4 e 5 che specificano come debba essere attuata la tutela.
Nella scala 1:10.000 con cui sono state redatte le Tavole del PTPR sono state riportate (con apposito rigato obliquo di colore blu) le fasce di rispetto delle visuali: per individuare quali di esse ricadano in zona vincolata è sufficiente il confronto con le Tavole B.
La definizione delle “dimensioni” in maniera puntuale è invece assicurata ai sensi del 5° comma dell’art. 49 delle Norme del PTPR «in sede di autorizzazione paesaggistica, attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite, la messa a dimora di essenze vegetali, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida allegate alle norme del PTPR».
Occorre infine far presente che si chiede genericamente di modificare l’articolo 49 senza specificare il testo di tali modifiche.
OTTAVA PROPOSTA DI MODIFICA
Il PTPR ha individuato degli ambiti territoriali “prioritari” da assoggettare a riqualificazione.
Tuttavia, non ha individuato procedure dirette che possano assicurare la reale e rapida attuazione degli interventi.
Difatti, la procedura proposta è complessa, indiretta, senza la dovuta perentorietà, in alcuni casi addirittura in contrasto con scelte urbanistiche già operate e condivise.
Chiediamo di modificare l’articolo 56 per rendere chiara e semplificata la procedura di attuazione degli ambiti soggetti a riqualificazione e di garantire la coerenza con le scelte urbanistiche già operate.
Controdeduzione – Si fa preliminarmente presente che le Tavole A del PTPR individuano (con apposito rigato di colore blu obliquo, opposto alla fasce di rispetto delle visuali di salvaguardia) gli “Ambiti di Recupero e Valorizzazione Paesaggistica”, che sono disciplinati dal citato articolo 56 delle Norme del PTPR che riguarda i “Programmi di intervento per il paesaggio”, senza classificarli come “prioritari”.
L’art. 56 recepisce fedelmente quanto dispone l’art. 31 bis della legge regionale del Lazio n. 24/1998 che è espressamente dedicato ai “Programmi di intervento per il paesaggio”: ne deriva che la proposta di modifica ha la pretesa inammissibile di andare contro legge.
Si mette in evidenza per di più la contraddizione che si rivela affermando che «la procedura proposta è complessa, indiretta, senza la dovuta perentorietà, in alcuni casi addirittura in contrasto con scelte urbanistiche già operate e condivise», dal momento che – trattandosi di una semplice disciplina del procedimento quella precisata sia all’articolo 56 delle Norme che all’art. 31 bis della legge regionale n. 24/1998 (peraltro senza alcuna complessità e necessità di essere perentoria) – la procedura così come individuata all’art. 56 prevede il coinvolgimento degli enti locali già a monte, per cui appare senza fondamento l’accusa che in alcuni casi la procedura sia in contrasto con scelte urbanistiche già operate e condivise (a meno ci si voglia riferire a “varianti urbanistiche“ approvate in zona vincolata successivamente alla data di adozione del PTPR in difformità dalle prescrizioni delle Norme, che si vorrebbero sanare a posteriori).
Occorre infine far presente che anche qui si chiede genericamente di modificare l’articolo 56 senza specificare come.
NONA PROPOSTA DI MODIFICA
Il PTPR prevede una norma transitoria del tutto illogica e gravemente dannosa.
Infatti, secondo la sua formulazione le previsioni dei piani attuativi approvati dopo l’entrata in vigore della l.r. 24/1998, possono essere fatte salve solo a seguito di una delibera ricognitiva del Consiglio comunale che attesti la compatibilità del piano o ai PTP o al PTPR adottato.
Per i piani adottati, invece, alla data di pubblicazione dell’approvazione del PTPR, la norma prevede la necessità per la loro approvazione di una verifica di conformità da parte del Ministero.
Chiediamo di modificare l’articolo 62:
a) per sancire l’intangibilità dei piani attuativi già approvati che non dovranno essere oggetto di ulteriori esami e valutazioni;
b) per escludere i piani attuativi adottati alla data di pubblicazione dell’approvazione del PTPR, dalla verifica di conformità da parte del Ministero se conformi agli strumenti urbanistici generali approvati successivamente all’adozione del PTPR e se tra la adozione del PTPR e la sua approvazione non siano sopraggiunti nuovi vincoli.
Controdeduzione – Si mette in grande evidenza che la «norma transitoria del tutto illogica e gravemente dannosa» non fa che recepire doverosamente il comma 3 dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 che evidentemente si ignora o che non si vuole deliberatamente rispettare, benché sia espressamente richiamato nel titolo dell’articolo.
È più che opportuno mettere in risalto che il 3° comma dell’art. 145 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” stabilisce che «le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali».
Va ad ogni modo rilevato che l’articolo in questione tratta anche di “strumenti urbanistici attuativi” e non esattamente di piani attuativi già approvati di cui si vorrebbe sancire l’intangibilità in qualunque caso.
In un caso come nell’altro non è una questione di snellimento delle procedure, come si vorrebbe far capire per evitarla, perché – se lo strumento urbanistico attuativo o il “piano” in sua attuazione sono stati approvati in zona vincolata dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 24/1998 senza né Studio di Inserimento Paesistico (SIP, prescritto dall’art. 28 della legge regionale n. 24/1998) né autorizzazione paesaggistica (o “parere paesaggistico” di cui al comma 4 dell’art. 54 delle Norme del PTPR) – allora occorre obbligatoriamente una “messa in regola” attraverso la ricognizione dello stato giuridico approvata con deliberazione del Consiglio del Comune competente.
La richiesta di cui alla lettera a) non precisa la casistica e sembra finalizzata a legittimare comunque la intangibilità anche di eventuali piani attuativi già approvati, ma viziati di legittimità proprio sotto l’aspetto paesistico.
Anche la richiesta di cui alla lettera b) (piani attuativi adottati dopo la pubblicazione dell’approvazione del PTPR) non prende in considerazione l’eventualità che anche gli strumenti urbanistici generali approvati successivamente all’adozione del PTPR possano essere privi nelle aree soggette a vincolo paesistico o dello Studio di Inserimento Paesistico (SIP) o della autorizzazione paesaggistica (o “parere paesaggistico” di cui al comma 4 dell’art. 54 delle Norme del PTPR).
DECIMA PROPOSTA DI MODIFICA
Il PTPR nella formulazione dei paesaggi non ha recepito pienamente la normativa recentemente approvata dalla Regione sull’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sulla auspicata destagionalizzazione, trasformazione e valorizzazione dell’offerta turistica e ricettiva.
Un limite che non consentirà lo sviluppo di un settore strategico della nostra Regione bloccando investimenti, riqualificazione e miglior utilizzo delle fasce costiere marittime.
Chiediamo di modificare l’articolo 33 per mettere in coerenza il PTPR con la legislazione vigente.
Controdeduzione – Le «finalità turistico-ricreative e sulla auspicata destagionalizzazione, trasformazione e valorizzazione dell’offerta turistica e ricettiva» non possono non essere coerenti con la legislazione vigente, che è comunque da rispettare se sovraordinata e che per il caso in questione è l’art. 5 in generale della legge regionale n. 24/1998 ed in particolare del suo comma 5 che testualmente dispone: «Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 con provvedimento dell’amministrazione competente, nelle quali la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.»
Il successivo comma 7 precisa che «in attesa dell’approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i manufatti di cui all’articolo 5, ad eccezione dei piccoli attracchi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi».
Il comma 8 precisa a sua volta che «nella fascia di rispetto di cui al comma 1 comunque classificata nei PTP o nel PTPR sono consentite piccole attrezzature a carattere provvisorio limitate alla balneazione e al ristoro. L’ente preposto alla tutela del vincolo subordina la relativa autorizzazione all’adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell’arenile».
Il comma 10 bis dispone infine testualmente: «I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso, al fine di preservare l’integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti».
Ne deriva che la richiesta di modifica non appare supportata da fondamento giuridico, dal momento che la «normativa recentemente approvata dalla Regione sull’utilizzazione delle aree demaniali marittime» è comunque subordinata alla legislazione regionale sulla tutela del paesaggio (n. 24/98) ed ancor più a quella nazionale (art. 142, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 42/2004).
UNDICESIMA PROPOSTA DI MODIFICA
Il PTPR nella disciplina delle attività estrattive in aree vincolate non ha tenuto conto di quanto previsto dal Piano Regionale delle Attività Estrattive che è stato approvato dal Consiglio Regionale successivamente alla data di pubblicazione del PTPR adottato.
Ciò rappresenta un limite per l’attuazione della programmazione regionale di settore ed avrà conseguenze negative per lo sviluppo delle attività estrattive.
Chiediamo di modificare l’articolo 50 per mettere in coerenza il PTPR con la programmazione di settore regionale vigente.
Controdeduzione – L’attività di ricerca di materiale litoide nonché l’ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate: lo sancisce il 1° comma dell’art. 17 della legge regionale n. 24/1998, che disciplina l’intera materia.
L’art. 50 recepisce le disposizioni dell’art. 17 della legge regionale n. 24/1998, per cui «la programmazione di settore regionale vigente» non può scavalcare nella maniera più assoluta la normativa ad essa superiore, che è obbligato a rispettare.
DODICESIMA PROPOSTA DI MODIFICA
Il PTPR nella formulazione dei paesaggi non ha recepito pienamente la normativa recentemente approvata dalla Regione sulla multifunzionalità rurale e il PUA.
Un limite che peserà negativamente sullo sviluppo delle attività agricole nella nostra Regione.
Chiediamo di modificare l’articolo 51 per mettere in coerenza il PTPR con la legislazione vigente
Controdeduzione – Il richiamato articolo 51, così come modificato d’intesa con il MIBACT, recepisce non solo l’art. 18 della legge regionale n. 24/1998 che detta la disciplina per le “Aziende agricole in aree vincolate”, ma anche «la normativa recentemente approvata dalla Regione sulla multifunzionalità rurale e il PUA» dal momento che al comma 4 dispone testualmente che «previa approvazione di un PUA è, altresì, consentito l’inserimento delle funzioni ed attività compatibili di cui all’articolo 57, comma 6 bis, l.r. n. 38/1999, così come disciplinate dal regolamento regionale 11/2015 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche), fermo restando l’obbligo del recupero del patrimonio edilizio esistente, con esclusione della totale demolizione e ricostruzione per i beni identitari dell’architettura rurale individuati ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c) del Codice, per i manufatti rurali anteriori al 1945 o comunque per gli edifici esistenti aventi valore estetico tradizionale. In ogni caso l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui al presente comma è rilasciata esclusivamente ove sia già presente l’infrastrutturazione viaria necessaria alla accessibilità».
La richiesta di modifica è stata evidentemente fatta con riferimento al testo attuale delle Norme del PTPR e non a quello modificato d’intesa con il MIBACT.
CONSIDERAZIONE FINALE
I soggetti che hanno voluto presentare questa dozzina di proposte di modifiche stravolgenti del PTPR fanno evidentemente affidamento sulla possibilità che vengano recepite e fatte approvare dalla maggioranza del Consiglio Regionale: quand’anche ciò avvenisse, non hanno tenuto conto di quanto dispone l’art. 143 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi del quale la Regione ha siglato un “Accordo di collaborazione istituzionale” con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, cui spetta pur sempre la parola finale riguardo alla approvazione del PTPR e che pertanto non accetterà nella maniera più assoluta modifiche stravolgenti di questo tipo del PTPR.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Roma, 31 gennaio 2017


