Nella sala convegni delle scuderie estensi di Tivoli il 24 ottobre 2014 si è svolto un convegno su “Lo Sviluppo della Cultura come Strategia nel Processo della Sostenibilità”.
In una sala gremita soprattutto di studenti di liceo classico sono stati trattati i seguenti temi.
Si riporta di seguito l’intervento del Dott. Arch. Rodolfo Bosi, responsabile nazionale di VAS per Parchi e Territorio, nonché responsabile del Circolo Territoriale di Roma di VAS, che ha trattato il seguente tema: “Il paesaggio come Bene Comune prioritario oltre l’urbanistica. Insieme in un dialogo sull’art. 9 della Costituzione alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato”.
Rodolfo Bosi
Come dovrebbe esser noto ormai a molti, il 2° comma dell’art. 9 della Costituzione Italiana obbliga la Repubblica a tutelare “il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione”.
Sicuramente meno noto invece è che prima ancora della nascita della nostra repubblica, lo Stato italiano fin agli inizi del secolo scorso aveva emanato due leggi che distintamente miravano a tutelare da un lato “il patrimonio storico ed artistico della Nazione” e dall’altro lato il suo “paesaggio”: si tratta di una legge del 1909 [legge Rosadi n. 364 del 20 giugno 1909, ndr.] e di una legge del 1922 [legge n. 778 dell’11 giugno 1922, ndr.] (presentata due anni prima dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione Benedetto Croce) che hanno consentito di fare tutta una serie di “notifiche” con cui molti beni sono stati di fatto sottoposti a vincolo archeologico o storico- monumentale o paesaggistico.
Con l’avvento del Fascismo la tutela sancita dall’art. 9 della nostra Costituzione è stata anticipata con altre due apposite leggi dell’allora Ministro Angelo Bottai che sono state entrambe emanate a giugno del 1939: si tratta della legge 1089 [del 1 giugno 1939, ndr.] “Sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico” e della legge 1497 [del 29 giugno 1939, ndr.] sulla “Protezione delle bellezze naturali e panoramiche”, che dava facoltà di “disporre un piano territoriale paesistico, ….…, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.”
È stata così definita fin da allora la differenza che c’è tra “vincolo paesaggistico” imposto con un Decreto Ministeriale di “dichiarazione di notevole interesse pubblico” e “tutela del vincolo paesaggistico” che si concretizza invece con le prescrizioni dettate dal relativo Piano Territoriale Paesistico (in sigla P.T.P.), che sono sovraordinate a qualunque strumento di pianificazione urbanistica.
Con la legge 1497 il concetto di paesaggio è stato definitivamente inserito all’interno della nozione di “patrimonio culturale”, comprensivo quindi delle due categorie di “beni culturali” e “beni paesaggistici” che come tali verranno però distintamente disciplinati solo nel 2004 al termine di un lungo e laborioso cammino di carattere giuridico-legislativo.
Con la legge 1497 il Ministro Bottai ha voluto inoltre sottolineare l’importanza del paesaggio ai fini della determinazione dell’identità nazionale, come tra l’altro già era stato affermato dall’estetica crociana: Benedetto Croce, ultimo ministro del governo Giolitti nel 1922, aveva infatti definito il paesaggio come “manifestazione materiale e visibile dei caratteri di una patria, con i suoi aspetti fisici particolari, fiumi, rive, montagne, pianure, cioè con i molteplici e vari aspetti del suo suolo”.
Sia la legge 1497 che il suo “Regolamento” di attuazione [Regio Decreto n. 1357 del 3 giugno 1940, ndr.] hanno sancito che per qualunque progetto di trasformazione del territorio in aree soggette a vincolo paesaggistico occorre sul piano delle procedure il rilascio preventivo ed obbligatorio della “autorizzazione paesaggistica”, che sia ieri che oggi dovrebbe consistere in una verifica della conformità del progetto presentato con le prescrizioni di tutela dettate dal Piano Territoriale Paesistico, in assenza del quale all’allora regio soprintendente veniva lasciata un’ampia discrezionalità nell’autorizzare o meno i progetti di trasformazione man mano presentati.
La facoltatività nella redazione dei Piani Territoriali Paesistici ha fatto sì che non venisse redatto ed approvato nessun PTP fino a che non è stata emanata una apposita legge di cui si dirà più avanti che nel 1985 ne ha obbligato l’adozione.
Tutela del paesaggio e pianificazione urbanistica hanno continuato così a rimanere fondamentalmente disgiunti, con i Piani Regolatori dei Comuni che di fatto non hanno quasi mai preso in considerazione la salvaguardia dei paesaggi, benché la legge urbanistica 1150 del 1942 [17 agosto, ndr.] imponga tuttora l’obbligo di indicare “i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico”.
L’avvento delle Regioni ha portato ad emanare il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 616 del 1977 [24 luglio, ndr.] che al 1° comma dell’art. 82 ha esteso anche alle Regioni “l’individuazione delle bellezze naturali”, da sottoporre a vincolo paesaggistico.
Con il decentramento la storia della tutela del paesaggio nel nostro Paese ha registrato inizialmente un lungo contenzioso tra Stato e Regioni su chi debba esercitare il controllo.
In applicazione comunque della suddetta delega anche nel Lazio sono state sottoposte a vincolo paesaggistico molte aree con specifiche deliberazioni di Giunta: alle Regioni è stato demandato anche il compito del rilascio delle “autorizzazioni paesaggistiche”, sempre con una certa discrezionalità perché ancora in assenza dei Piani Territoriali Paesistici fino a che l’allora Ministro repubblicano Giuseppe Galasso non ha emanato nel 1985 [24 aprile 1985, ndr.] dapprima una serie di Decreti Ministeriali (chiamati “Galassini”) con cui sono stati sottoposti a vincolo paesaggistico molti dei cosiddetti “beni diffusi” (quali sono per l’appunto le coste dei mari e dei laghi, i fiumi, le montagne al di sopra di una certa altezza, i boschi e le foreste, i ghiacciai, le zone umide ed i vulcani, nonché diversi “beni d’insieme” più estesi che possono ricomprendere al loro interno singoli beni diffusi come per l’appunto i parchi e le riserve nazionali e regionali o le aree soggette ad usi civici o ancora le zone di interesse archeologico).
Rispetto alla legge 1497 che aveva una concezione percettivo-estetica del paesaggio identificandolo con la veduta d’insieme, il panorama e la “bellezza naturale”, l’On. Galasso ha ora spostato il fulcro tematico sull’ambiente naturale da preservare, passando ad una visione fondata quasi esclusivamente su dati fisici e oggettivi, quali sono per l’appunto i suddetti “beni diffusi”.
Di fronte ai diversi ricorsi al TAR presentati contro i Decreti Ministeriali emanati, l’On. Giuseppe Galasso ha fatto approvare la legge 431 dell’8 agosto 1985, che porta il suo nome e che con l’art. 1 ha aggiunto come 5° comma dell’art. 82 del D.P.R. 616 del ‘77 l’elenco dei “beni diffusi (lettere da a ad m), mentre con l’art. 1 Bis ha disposto l’obbligo per le Regioni di sottoporre“a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986”.
Dopo l’entrata in vigore della legge 431 si è inasprito il contenzioso con le Regioni, perché si sono sentite escluse dal controllo del territorio ritenendolo un loro diritto, oltreché fonte di notevoli interessi.
Si è così arrivati alla Corte Costituzionale che dalla fine degli anni ’90 con una serie di sentenze ha stabilito che il paesaggio è competenza dello Stato, o per lo meno anche dello Stato poiché deve essere considerato in maniera unitaria su tutto il territorio nazionale e non regione per regione.
Fra i due possibili strumenti indicati dalla legge “Galasso” la Regione Lazio ha optato per la redazione dei PTP, dandone l’incarico agli stessi gruppi di professionisti che stavano redigendo i Piani Territoriali di Coordinamento e che hanno ugualmente pianificato anche il territorio non vincolato, per il quale però le destinazioni previste dai P.T.P. hanno solo valore di indirizzo, a differenza delle prescrizioni dettate invece dalle norme degli stessi P.T.P. per tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico.
Sono stati così adottati nel 1987 [28 aprile, ndr.] la maggior parte dei Piani Territoriali Paesistici del Lazio, poi definitivamente approvati con la legge regionale n. 24 del 1998 [6 luglio, ndr.], che all’art. 21 ha impegnato la Regione Lazio ad approvare un unico Piano Territoriale Paesistico Regionale (in sigla P.T.P.R.) che recepisse ed unificasse anche tutti i P.T.P. vigenti.
L’anno dopo con il Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre del 1999 è stato emanato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, che all’art. 166 ha abrogato la legge 1089, la legge 1497, i commi da 3 a 13 dell’art. 82 del D.P.R. 616 del 1977 ed in parte la legge 431 del 1985, recependone però tutte le rispettive disposizioni.
L’anno successivo ancora e precisamente il 19 luglio del 2000 è stata adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa la Convenzione Europea del Paesaggio, un documento poi ufficialmente sottoscritto il 20 ottobre successivo nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.
Alla lettera a) del 1° comma dell’art. 1 della Convenzione viene data come definizione che ” ‘Paesaggio’ designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.
La Convenzione prevede la salvaguardia di tutti i paesaggi, indipendentemente da prestabiliti canoni di bellezza o originalità, perché “concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati“, specialmente urbani.
La Convenzione è stata firmata e ratificata nel 2006 anche dall’Italia, che però due anni prima con il Decreto Legislativo n. 42 del 22 febbraio del 2004 aveva emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” che all’art. 131 ne recepisce la definizione di “paesaggio” e che ha chiarito finalmente anche il concetto di “bene culturale”, vago fino a quel momento, malgrado il suo primo riconoscimento ufficiale in campo internazionale sia avvenuto durante la Convenzione dell’Aia del 1954 [14 maggio, ndr.], confermata in Italia con una legge del 1958 [7 febbraio, ndr.] (sostituendo per la materia l’articolo 822 del Codice Civile del 1942).
Il concetto di “bene culturale” era rimasto vago anche dopo la creazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, poi revisionato più volte fino a giungere all’attuale denominazione di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (in sigla MiBACT): l’art. 10 del Codice definisce ora quali siano i beni rientranti nella categoria dei “beni Culturali”.
Per quanto riguarda invece i “beni paesaggistici” le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l’art. 136 (relativo alle “bellezze individue” ed alle “bellezze d’insieme”) e l’art. 142 (relativo ai cosiddetti “beni diffusi”).
Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (subdelegato dalla Regione, generalmente il Comune) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione.
Il 4° comma dell’art. 146 stabilisce che “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”.
Con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio i “Piani” da “paesistici” sono divenuti “paesaggistici” e prevedono ora la collaborazione tra Stato e Regioni, pur mantenendo sempre all’art. 135 l’obbligo per le Regioni di redigere ed approvare i “piani paesaggistici” o in alternativa i “piani urbanistico-territoriali” previsti dapprima dalla legge 431 del 1985 e recepiti poi nel D.Lgs. 490 del 1999.
La seconda stesura del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, avvenuta nel 2006 quando era Ministro l’On. Rocco Buttiglione, ha prescritto che la copianificazione sul paesaggio avvenga tra Stato e Regioni su tutto il territorio: ha aggiunto fra i “beni paesaggistici” anche “gli immobili e le aree tipizzati”.
Va messo in risalto inoltre che con due deliberazioni della Giunta del 2007 [n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ndr.] è stato adottato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio facendo espresso riferimento alle modifiche apportate al “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” dal D.Lgs. 157 del 2006, che ha introdotto la novità degli “immobili e aree tipizzati” che il PTPR applica in modo esteso vincolando in particolare fra gli altri tutti i centri ed i nuclei storici dei Comuni del Lazio con una fascia di rispetto di 150 metri di inedificabilità: il PTPR dovrebbe essere definitivamente approvato d’intesa con il MIBACT entro il 15 febbraio del 2015.
C’è stata anche una terza stesura del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che è avvenuta nel 2008 [ con D.Lgs. n. 157 del 24 marzo 2006, ndr. ]quando era Ministro l’On. Francesco Rutelli e che ha cancellato fra l’altro “gli immobili e le aree tipizzati”.
Va osservato al riguardo che fin dal testo originario del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” l’art. 135 ha stabilito che il Piano paesaggistico riguarda solo le aree soggette a vincolo (“dichiarazioni di notevole interesse pubblico”) e che il successivo art. 145 relativo al “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione” ha stabilito la cogenza delle prescrizioni delle norme dei Piani paesaggistici su tutti gli strumenti urbanistici e di pianificazione sottordinati dei comuni, delle città metropolitane e delle province, nonché degli enti gestori delle aree naturali protette.
Riguardo alle aree naturali protette c’è da mettere in evidenza che la legge quadro n. 394 del 1991 [6 dicembre, ndr.] stabilisce tuttora che il Piano per il Parco (detto anche Piano di Assetto) “sostituisce ad ogni livello i piani paesistici”: ciò vale per le aree protette sia nazionali che regionali.
Ma successivamente con il D.Lgs. 42 del 2004 e le sue successive modifiche il vigente 3° comma dell’art. 145 dispone che “per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.
Il successivo e vigente 4° comma precisa che “… gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale”.
L’evidente contrasto normativo tra i 2 suddetti provvedimenti legislativi è stato risolto dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 108 del 2008 [19 maggio,ndr.] ha ritenuto fondata la questione relativa al principio della “cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette”.
Anche con la precedente sentenza n. 367 del 2007 la Corte Costituzionale aveva già avuto modo di affermare che “sul territorio vengono a gravare più interessi pubblici: da un lato, quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato ………; dall’altro, quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati, ….., alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni “.
In definitiva si “tratta di due tipi di tutela, che possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti”.
Ne consegue che, sul piano del riparto delle competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggio, per la Corte Costituzionale c’è “separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall’altro”, prevalendo comunque “l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica”.
Con la suddetta sentenza è stata sancita in sostanza la cogenza delle componenti tipiche del paesaggio (assicurata dal Piano Paesaggistico) sul Piano del Parco (o Piano di Assetto), cui rimane e compete comunque la disciplina prettamente ambientale.
Come del resto evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza 367 del 2007, se ne deduce in conclusione che i PTP ed i Piani dei Parchi costituiscono due strumenti diversi fra loro, interferenti solo per quanto concerne la componente del “paesaggio”.
Il 4° comma dell’art. 135, relativo alla “Pianificazione Paesaggistica”, dispone fra l’altro che “per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
…..d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.”
La convenzione sul Patrimonio dell’Umanità è stata sottoscritta a Parigi il 23 novembre del 1972: ai sensi del suo art. 4 “ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l’obbligo di garantire l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale …, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona”.
Nella sola Regione Lazio risultano essere stati iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità il centro storico di Roma (nel 1980), Villa Adriana (nel 1994), Villa d’Este (nel 2001) e le Necropoli di Cerveteri e Tarquinia (nel 2004).
Come sito Patrimonio dell’Umanità è stata individuata non solo l’area di Villa Adriana ma anche una zona di protezione esterna ad essa (detta Zona Buffer): su questa zona Buffer di protezione esterna ricade una lottizzazione edilizia che risale agli anni ’80 e prende il nome di “comprensorio di Ponte Lucano” in località Villa Adriana- Zona Galli/Ponte Lucano, ma che è comunemente nota come “lottizzazione Nathan”.
La zona è stata classificata, nel Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio , come “Paesaggio Naturale” e “Paesaggio Naturale Agrario”, stabilendone di fatto l’inedificabilità e recependo il vincolo paesaggistico apposto precedentemente dal Ministero il 29 ottobre del 2001 come “zona di interesse archeologico”.
Lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità con la legge 184 del 1977 [6 aprile, ndr.], obbligandosi così al suo rispetto che invece non sembra esserci stato fino a poco tempo fa per quanto riguarda proprio il piano di lottizzazione “Comprensorio di Ponte Lucano”: con successiva legge n. 77 del 2006 [20 febbraio, ndr.] lo Stato ha disciplinato la gestione dei siti UNESCO.
Il Comitato della Convenzione, chiamato Comitato per il Patrimonio dell’Umanità, ha sviluppato dei criteri precisi tanto per l’inclusione dei siti nella lista quanto per la loro tutela e conservazione, sulla base delle Linee guida operative per l’attuazione della Convenzione sul patrimonio dell’umanità emanate a gennaio del 2008, che al punto 172 dispongono che “il Comitato del Patrimonio Mondiale invita gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione, di informare il Comitato, … , della loro intenzione di effettuare o autorizzare l’uso di un’area protetta ai sensi della Convenzione … per nuove costruzioni che possono influenzare l’eccezionale valore universale del sito.”
Nella sessione numero 36 dell’Unesco che si è tenuta il 1 giugno del 2012 è stato approvato il seguente comunicato sulla vicenda: “Si richiede al governo italiano di informare il Centro del Patrimonio Mondiale a tempo debito su qualsiasi progetto di sviluppo di rilievo previsto nella zona cuscinetto della proprietà, compresa la lottizzazione del Comprensorio di Ponte Lucano, per la quale la valutazione dovrebbe essere inclusa, ai sensi dell’art 172 delle operative linee guida, prima di ogni impegno irreversibile che viene preso e si chiede inoltre allo Stato Parte a presentare al Centro del Patrimonio Mondiale entro il 1 febbraio 2014 una relazione aggiornata sullo stato di conservazione della proprietà.”
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha messo al lavoro un team esterno di esperti con l’incarico di redigere la valutazione di impatto sui valori culturali del sito, patrimonio dell’Unesco, ai sensi del suddetto art. 172 delle linee guida.
Al momento sono note (anche se ancora non rese tali dal Ministero) le conclusioni a cui è arrivata la valutazione d’impatto sul patrimonio, in particolare circa gli sviluppi dei programmi edilizi nel Comprensorio Ponte Lucano a Tivoli.
L’architetto incaricato di effettuare la suddetta valutazione è arrivato a dare un parere del tutto negativo sull’impatto che avrebbe una eventuale realizzazione della cosiddetta lottizzazione Nathan.
Va messo in grande evidenza che la valutazione d’impatto sul Patrimonio dell’Umanità è un atto cogente e sovraordinato alla stessa Valutazione di Impatto Ambientale così come alla Valutazione Ambientale Strategica (in sigla V.A.S.).
Debbo infine mettere in evidenza che a livello nazionale il Governo ha emanato il Decreto-Legge n. 133 del 12 settembre scorso, meglio noto come “Sblocca Italia”, con cui dimostra di non avere a cuore più di tanto la tutela del paesaggio.
Vi si registra infatti fra l’altro il principio del “silenzio-assenso”, che aggira l’obbligo di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e che come ha scritto Salvatore Settis (che ha lavorato alle stesure successive del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e che è stato Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali da cui si è dimesso nel 2009) è stato “surrettiziamente introdotto dal decreto Sblocca-Italia nella materia urbanistica e paesaggistica” e che “è contrario alla Costituzione e a un’affermata e costante giurisprudenza della Corte Costituzionale”.
Il provvedimento del Governo va anche contro tutte le sentenze con cui il Consiglio di Stato si è pronunciato ripetutamente affermando che il paesaggio è bene primario e assoluto: nella recente sentenza n. 2222 del 29 aprile di quest’anno, che è citata nel titolo del mio intervento, ha infatti ribadito che la tutela del paesaggio dovrebbe essere prevalente su ogni altro interesse, pubblico e privato.
L’occasione di quest’ultima pronuncia è stata data dal ricorso presentato contro la sentenza emessa dal TAR della Liguria che aveva annullato tutti gli atti relativi al progetto di P.U.O. (Piano Urbanistico Operativo) di iniziativa privata denominato “Punta Murena – Villa Brunati e suo giardino” in Comune di Alassio: il voluminoso ricorso di 82 pagine che nel 2012 ha portato alla pronuncia di annullamento del TAR è stato curato dal Prof. Daniele Granara che è Vice Presidente di VAS e che si è opposto al ricorso al Consiglio di Stato contro la suddetta sentenza del TAR.
Il Consiglio di Stato ribadisce che “In linea di principio, il divieto di nuove costruzioni imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude in ogni caso qualsiasi nuova edificazione che comporti comunque la creazione di edifici, senza che sia possibile distinguere tra volumi tecnici, residenziali, commerciali, ecc. ecc.
Ciò perché, come è noto, sotto il profilo costituzionale l’art. 9 Cost. introduce la tutela del ‘paesaggio’ tra le disposizioni fondamentali.”
Ma precisa a tal ultimo riguardo che “il concetto non va però limitato al significato meramente estetico di “bellezza naturale” ma deve essere considerato come bene ‘primario’ ed ‘assoluto’, in quanto abbraccia l’insieme ‘dei valori inerenti il territorio’ concernenti l’ambiente, l’eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono.”
“In tale quadro, – prosegue la sentenza del Consiglio di Stato – va riportato il terzo comma dell’art. 145, del d.lgs. n. 42/2004, per cui “Le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.”.
Il paesaggio rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato, e, quindi, deve essere anteposto alle esigenze urbanistico-edilizie.
Il piano paesaggistico costituisce infatti una valutazione ex ante della tipologia e dell’incidenza qualitativa degli interventi ammissibili in funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela per cui i relativi precetti devono essere orientati nel senso di assicurare la tutela del paesaggio per assicurare la conservazione di quei valori che fondano l’identità stessa della nazione (come affermò Benedetto Croce, quale Ministro della Pubblica Istruzione, nella relazione di presentazione della prima legge del 1920 in materia: “… il paesaggio altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della Patria…”).
Ribadisco in conclusione che la natura non si può e non si deve spostare o comunque alterare specie irreversibilmente: le opere dell’uomo sì.
Il paesaggio è e deve restare un Bene Comune prioritario oltre l’urbanistica, che non va più utilizzata per distruggerlo, scardinandone le norme di tutela.