Mi sono spulciato con santa pazienza anche i 78 emendamenti (classificati dal n. 439 al n. 416) che in qualità di capogruppo di Forza Italia il cons. Davide Bordoni ha presentato alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP ed alle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59.
Dall’esame attento dei loro contenuti emerge in modo chiaro quale PRIP abbia in mente l’ex Assessore al Commercio di Roma e vorrebbe che si approvasse.
Ne faccio la seguente sintetica descrizione, dando contestualmente lo stesso severo giudizio che ho già dato agli emendamenti presentati dal cons. Giovanni Alemanno, se non altro perché sono esattamente gli stessi, a dimostrazione concreta di una “strategia” ben precisa, che si è diversificata solo nelle distinte soluzioni finali proposte.
Lascio a chi lo desidera andarsi a leggere cosa ha chiesto effettivamente il cons. Davide Bordoni in merito ai diversi articoli della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.
Prima ancora però di entrare nel “merito” del PRIP che scaturisce da tutti gli emendamenti esaminati, non posso astenermi dal fare la seguente considerazione in termini di “metodo” anche nei confronti del cons. Davide Bordoni.
Il sottoscritto rappresenta una associazione ambientalista che è portatrice di interessi diffusi, che è tenuto ad assicurare, mentre un consigliere comunale dovrebbe avere un obbligo istituzionale, prima ancora che morale, di curare sempre e soltanto gli “interessi pubblici generali” della città di Roma e dei suoi cittadini di cui fanno parte anche (ma non in maniera esclusiva e per giunta prioritaria) gli interessi delle ditte pubblicitarie o peggio ancora di certe ditte pubblicitarie.
Mi prendo la responsabilità di dire questo perché l’esame degli emendamenti mi ha portato ad accertare e quindi a poter dimostrare concretamente che quanto meno diversi di questi emendamenti (per non dire quasi tutti quelli non scopertamente strumentali) hanno lo stesso identico testo che è stato fatto conoscere e proposto nei trascorsi 6 mesi di inutile processo di partecipazione al PRIP voluto dal Presidente della Commissione Commercio Orlando Corsetti: mi riferisco in particolare ad esempio agli emendamenti che fuori tempo massimo il Presidente Corsetti ha permesso che fossero presentati e accolti dalla associazione di categoria A.I.P.E. (Associazione Imprese Pubblicità Esterna) e dalle ditte pubblicitarie che si riconoscono in essa (SCI, APA, Moretti Pubblicità e negli ultimi tempi anche Clear Channel).
Sia ben chiaro che è perfettamente normale che un consigliere comunale abbia rapporti personali anche con le ditte pubblicitarie e che ne recepisca doverosamente le istanze, come ho sempre fatto e continuo a fare anche io se non altro in termini di “metodo” di lavoro: ricordo a chi legge che nel corso di una delle tante sedute della Commissione Commercio ho avuto un violento diverbio con il sig. Ranieri Randaccio, che non credeva affatto che negli interessi diffusi (che per statuto della associazione VAS sono tenuto a garantire) rientrassero anche le ditte pubblicitarie, come ho avuto modo di fargli osservare quel giorno.
Se dunque è del tutto normale da un lato che un consigliere comunale “tratti” con chiunque in modo corretto (che non significa “mercanteggiare” nulla, cosa di cui hanno accusato anche me), non appare dall’altro lato più tanto normale se poi questo rapporto arriva ad influenzare nettamente le scelte che si debbono prendere e che per il caso in questione vengono “tradotte” in emendamenti personali che sono sfacciatamente a favore esclusivo di interessi di parte in danno più che evidente degli interessi pubblici generali della città di Roma e dei suoi cittadini.
Oltre a non apparire più tanto normale, diventa inaccettabile (almeno per il sottoscritto) che emendamenti di questo genere siano stati presentati da un ex assessore che dovrebbe avere ormai somatizzato il dovere istituzionale di fare sempre e prioritariamente gli interessi della città, cercando di coniugare armonicamente ma comunque nella legalità gli interessi di parte, che in tal caso sono quelli di tutti gli operatori nel settore della pubblicità.
Dal momento che la legge non ammette ignoranza, specie da parte di chi è un “amministratore pubblico”, quale è anche il consigliere Davide Bordoni, a maggior ragione perché dovrebbe essere ormai più che “esperto” della materia in virtù del suo passato incarico di membro della Giunta di Alemanno, è per me ancor più inaccettabile che un ex assessore (che la legge la dovrebbe conoscere, rispettare e far rispettare) arrivi a firmare e presentare emendamenti oggettivamente in contrasto con la normativa vigente ad esempio in materia di aree naturali protette, dove pretenderebbe di violare sfacciatamente le “misure di salvaguardia” prescritte dalla legge regionale del Lazio n. 29/1997 e dalla legge nazionale sulle aree protette n. 394/1991.
Entrando nel “merito” di quanto richiesto con gli emendamenti, dal loro attento esame emerge anzitutto che il cons. Davide Bordoni smantella il “modello europeo” a cui si rifà chiaramente il Sindaco Marino (specie con le controdeduzioni approvate dalla Giunta), perché preferisce scopertamente quello che ieri ho chiamato per un parallelismo “modello Roma”, ma che in questa sede ritengo più opportuno definire il “sistema Roma” ormai incancrenito che è iniziato con le passate amministrazioni di centro-sinistra, ma che ha raggiunto la sua punta patologica massima di degrado proprio sotto il mandato del Sindaco Alemanno.
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SMANTELLAMENTO DEL “MODELLO EUROPEO” …..
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Nella sottozona B1 (centro storico) chiede l’eliminazione degli impianti di pubblica utilità introdotti dalla Giunta Capitolina con le controdeduzioni, a dimostrazione di quanto a lui interessi per l’appunto assicurare a Roma una “pubblica utilità” finanziata dalla pubblicità a costo zero per l’amministrazione capitolina.
Non vuole nel centro storico nemmeno i cartelli per pubbliche affissioni 1.B di formato 140×200 e 300×140.
Non gli sta bene che in tutto il centro storico non sia comunque consentita l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.
Non vuole che nella sottozona B2 relativa alla città storica siano consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità (bike sharing ed elementi di arredo urbano), come deciso dalla Giunta Capitolina in sede di controdeduzioni.
Non vuole che anche nella rimanente sottozona B2 siano consentiti gli impianti di pubblica utilità.
Non vuole che pure nella sottozona B3 (e quindi il resto del territorio del Comune) siano consentiti gli impianti di pubblica utilità.
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… A TUTTO VANTAGGIO DELL’INTERESSE PRIVATO
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Quella che segue è una descrizione della più totale deregulation che vorrebbe il cons. Davide Bordoni con la sua lunga sfilza di “no”.
Vuole che sia disciplinato dal PRIP anche l’uso dei “mezzi collocati su paline e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano” nonché dei “mezzi collocati su cabine di trasformazione elettrica”.
Non vuole che la tutela dei beni culturali e paesaggistici valga anche “lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni medesimi”.
Vuole invece che il divieto di affissione sugli edifici di interesse storico-architettonico si applichi solo agli impianti per pubbliche affissioni e non anche agli impianti pubblicitari pubblici o privati.
Vuole che la distanza non inferiore a 10 metri dagli edifici di interesse storico-architettonico entro cui è consentita l’installazione di impianti venga ridotta a 3 metri e non si applichi comunque alle pertinenze: vuole per di più che gli unici 4 tipi di impianti previsti a ridosso dei suddetti edifici siano ammessi “prioritariamente” e non “esclusivamente”.
Non vuole che il divieto di affissione sia esteso anche “lungo le strade che delimitano il perimetro” di parchi e riserve naturali: non vuole che il divieto sia esteso nemmeno alle aree naturali protette individuate dal PTPG della Provincia di Roma.
Vuole che sia eliminato il divieto generalizzato di affissione nelle aree protette e che la parola “divieto” sia sostituita con la parola “regolamentazione”.
Chiede che la collocazione degli impianti pubblicitari nei parchi e nelle riserve sia disciplinata dai Piani di Assetto, e che nelle more gli Enti di gestione di parchi e riserve possano autorizzare l’installazione degli impianti, nella più crassa ignoranza che le “misure di salvaguardia” già sopra ricordate la vietano tassativamente.
Non vuole nemmeno che sia comunque garantita la visuale delle aree protette.
Non vuole la limitazione di impianti solo di 1 mq. ogni 1.000 mq. di superficie destinata a verde pubblico.
Vuole le deroghe totali nella aree a verde pubblico, chiedendo l’eliminazione dell’unico caso in cui sono invece ammesse e che è quello dei progetti speciali per la loro sistemazione e manutenzione.
Vuole che nei Lungotevere di Roma non siano installati solo impianti per pubbliche affissioni da 100 x 140 e da 140×200, ma che vi possano essere collocati esclusivamente impianti di mt. 1,00×0,70, 1,00×1,00, 1,00×1,40, 1,20×1,80, 1,40×2,00, 3,00×2.00.
Chiede l’aumento di tutti gli indici di affollamento e quindi conseguentemente della superficie espositiva massima di 138.000 mq., che proprio in base ad essi è stata calcolata.
Non vuole che il quartiere EUR sia destinato a sottozona B2 ma che venga destinato invece a sottozona B3 con aumento delle tipologie e dei formati dei cartelloni.
Non vuole che il divieto in zona A sia esteso anche alle aree di pertinenza che segnano il confine di tale zona.
Vuole che nella sottozona B3 al di fuori dei centri abitati, e quindi in aperta campagna, sia fatta salva “l’installazione di impianti pubblicitari sulle strade che conducono alle zone industriali e commerciali”, come proposto il 6 marzo 2014 dall’AIPE.
Chiede di abolire gli “impianti da collocare nei mercati rionali” per assegnarli interamente agli “impianti da attribuire ai privati” a cui il PRIP destina 84.130 mq. dei complessivi 138.000 mq. previsti (quasi il 61%), mentre agli “impianti da collocare nei mercati rionali” assegna 13.800 mq. (10% di legge): escludendo l’intera colonna ed assegnando i suddetti 13.800 mq. agli “impianti da attribuire ai privati” le ditte pubblicitarie verrebbero a vedersi assegnati 98.014,130 mq., pari al 71% degli interi 138.000 mq. previsti dal PRIP !
Chiede che alle affissioni prive di rilevanza economica sia riservata “non meno del 50% della superficie prevista ”in luogo del “non meno dell’80%”, per ottenere così una maggiore superficie a vantaggio esclusivo delle superfici con rilevanza economica.
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…. PER IL MANTENIMENTO DEL “SISTEMA ROMA”
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Per il centro storico di Roma che l’UNESCO ha dichiarato patrimonio dell’umanità l’ex assessore al commercio Davide Bordoni assicura la seguente tutela.
Nella sottozona B1 al posto degli impianti di pubblica utilità chiede la reintroduzione delle paline con orologio 100×70 e dei parapedonali 100×70.
Vuole che in tutto il centro storico sia comunque consentita l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.
Vuole che nella sottozona B1 siano installati i seguenti formati:
– 2.A – Parapedonale – formati 100×70;
– 2.B – Palina con orologio – formati 100×70;
– 3.A – Cartello – formati 120×180, 140×200, 300×200;
– Impianti su parete cieca.
Vuole che “nella sottozona B2 relativa alla città storica è consentita esclusivamente l’istallazione di impianti su parete cieca”.
CHIEDE SOPRATTUTTO DI PROROGARE TUTTE LE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO PER PROCEDERE SOLO DOPO A RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI CHE SCATURIRANNO DALLA AGGIUDICAZIONE DEI BANDI DI GARA.
Come ho avuto già modo di scrivere nella analisi degli emendamenti presentati alla proposta di deliberazione n. 61, il cons. Davide Bordoni smantella anche tutte le modifiche e le integrazioni al Regolamento di Pubblicità proposte dalla Giunta Capitolina per controproporre che Roma rimanga nell’attuale stato di degrado e rimanga la “cartellopoli” che è diventata per ancora diversi anni.
Come già fatto presente in precedenza, i 78 emendamenti presentati in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 hanno lo stesso identico testo di un pari numero di emendamenti presentati dal cons. Giovanni Alemanno, a dimostrazione di una ben precisa “strategia” coordinata non solo tra Forza Italia ed Alleanza Popolare Nazionale, ma anche con il Popolo della Libertà ed il Gruppo Misto che hanno accettato di fare da sponda con una massa di emendamenti ostruzionistici.
Presumibilmente è stata concordata anche la “strategia” di diversificare le controproposte, assegnando al cons. Giovanni Alemanno il compito di chiedere che metà dei 138.000 mq. complessivamente previsti dal PRIP sia riservata agli impianti del riordino, di cui dovrebbero essere quindi rinnovate le concessioni anche al di fuori dei bandi di gara, lasciando invece al cons. Davide Bordoni il compito di controproporre una diversa e più elaborata soluzione, che si riesce a delineare dai seguenti emendamenti portati anche e soprattutto in ordine alla proposta di deliberazione n. 61.
Il 2° comma dell’art. 7 del Regolamento di Pubblicità dispone testualmente che “salvo quanto previsto dall’art. 8, il Comune procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei quattro lotti territoriali”: il cons. Davide Bordoni chiede di integrarlo con il testo dell’emendamento n. 1105 stato riportato.
Si parla per ora di rinnovo di titoli validi, citando maldestramente un non meglio noto comma 9 (che non c’è all’art. 7), per anticipare quanto poi richiesto al comma 9 del successivo art. 34 in sostituzione delle modifiche allo stesso comma proposte dalla Giunta Capitolina, che il cons. Bordoni chiede di eliminare con l’emendamento n. 1144 sotto riportato.
Chiede quindi di modificare il testo del comma 9 così come proposto dalla Giunta Capitolina secondo il testo dell’emendamento n. 1149 sotto riportato.
Il testo riformulato che ne verrebbe fuori sarebbe il seguente:
“Gli impianti riconducibili alla procedura del riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento, SEMPRE A CONDIZIONE CHE L’INTESTATARIO DEL TITOLO ORIGINARIO RISULTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI, NON ABBIA INSTALLATO OD USATO IMPIANTI O MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI E DIMOSTRI DI ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITÀ O DEI CANONI DI CONCESSIONE”.
Metto in evidenza che con lo stesso identico testo il cons. Bordoni ha presentato anche l’emendamento n. 1150, quasi a voler rafforzare il testo che così come formulato lascerebbe intendere un rinnovo di almeno altri 5 anni per tutti coloro che ne faranno richiesta 6 mesi prima della scadenza del titolo.
Ma poi, con l’emendamento n. 1151 sotto riportato chiede di sostituire il testo della modifica proposta dalla Giunta Capitolina, che fa riferimento alla data del 31 dicembre 2014, con la data invece prorogata al 31 dicembre del 2018.
Il testo riformulato che ne verrebbe fuori sarebbe stavolta il seguente:
“GLI IMPIANTI RICONDUCIBILI ALLA PROCEDURA DEL RIORDINO, GIÀ RICONOSCIUTI COME VALIDI NELLA NUOVA BANCA DATI, PERMANGONO SUL TERRITORIO, NEL RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO FINO ALLA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2018, SENZA POSSIBILITÀ DI RINNOVO O DI RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI, E COMUNQUE NON OLTRE L’ESITO DELLE PROCEDURE DI GARA CONSEGUENTI ALLA REDAZIONE DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE”.
In alternativa alla suddetta richiesta, il cons. Bordoni propone un testo ben più vago e generale con l’emendamento n. 1152 sotto riportato.
Il testo riformulato che ne verrebbe fuori sarebbe in tal caso il seguente:
“GLI IMPIANTI RICONDUCIBILI ALLA PROCEDURA DEL RIORDINO, GIÀ RICONOSCIUTI COME VALIDI NELLA NUOVA BANCA DATI, PERMANGONO SUL TERRITORIO, NEL RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO ”.
Il cons. Bordoni si è preoccupato di fare anche un aggancio con la proposta di deliberazione n. 59 e precisamente al seguente passo dell’art. 30 della normativa tecnica di attuazione:
” definire la collocazione di tutti gli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni posti lungo le strade, le piazze ed i larghi, inclusi all’interno dell’area oggetto del piano, stabilendo per ciascuna ubicazione dell’impianto, la tipologia, il formato e la dimensione dello stesso, secondo le disposizioni definite al Titolo VI e nel rispetto degli indici massimi di affollamento relativi ai singoli tratti stradali stabiliti all’art. 12 e in coerenza con le quantità definite alle precedenti lettere b) e c). Ai fini del rispetto delle disposizioni del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.) e del relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 495/1992 e e ss. mm. e ii.) nonché delle disposizioni regolamentari stabilite dall’amministrazione capitolina, tali collocazioni possono prevedere una tolleranza massima di 50 metri, in relazione allo stato effettivo dei luoghi.”
Ne propone una integrazione con l’emendamento n. 449 sotto riportato.
Si parla sibillinamente e comunque in modo non molto chiaro da una parte di “esito del riordino” e dall’altra di “principi previsti dall’art. 34 del Regolamento”.
Dall’intreccio fra di loro di tutti gli emendamenti presentati, pur diversificati formalmente nelle tre soluzioni finali possibili, scaturisce che “gli impianti riconducibili alla procedura del riordino, già riconosciuti come validi nella nuova banca dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento” (soluzione più generale), ma “sempre a condizione che l’intestatario del titolo originario risulti in possesso dei requisiti prescritti, non abbia installato od usato impianti o mezzi pubblicitari abusivi e dimostri di essere in regola con i pagamento dell’imposta di pubblicità o dei canoni di concessione” (soluzione più specificata): ad ulteriore eventuale precisazione, nella speranza che venga per caso approvata dalla Assemblea Capitolina, gli impianti del riordino rimarrebbero sul territorio “fino alla scadenza del 31 dicembre 2018, senza possibilità di rinnovo o di rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione” (soluzione più esplicita).
Sapendo o dovendo comunque conoscere che la durata minima delle concessioni e delle autorizzazioni degli impianti del riordino è di 5 anni, appare quanto meno curiosa la scadenza del 31 dicembre 2018 da lui proposta, che non so spiegarmi, ma che qualcuno maliziosamente ha interpretato accostando la scadenza all’anno delle elezioni che avverranno per l’appunto prima del mese di dicembre del 2018.
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ART. 1 – Ambito di applicazione
Come Alemanno, vuole che sia disciplinato dal PRIP anche l’uso dei “mezzi collocati su cabine di trasformazione elettrica” (emendamento n. 442).
Come Alemanno, vuole che sia disciplinato dal PRIP anche l’uso dei “mezzi collocati su paline e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano” (emendamento n. 443 – eliminazione del suddetto testo dal comma 2 dell’art. 1).
Come Alemanno, vuole che le regole del PRIP vengano applicate anche agli impianti di cui all’art. 6 del Regolamento (mobilità sostenibile ed elementi di arredo urbano) (emendamento n. 500).
ART. 2 – Elaborati costitutivi
Come ha fatto anche Alemanno, non vuole che le schede tecniche allegate siano parte integrante della Normativa tecnica di attuazione (emendamento n. 499).
ART. 5 – Tutela dei beni culturali e paesaggistici
Come ha fatto anche Alemanno, sposta dal PRIP ai Piani di Localizzazione l’obbligo del preventivo rilascio della autorizzazione delle Soprintendenze (emendamento n. 496 – testo sostitutivo).
Come ha fatto anche Alemanno, non vuole che la tutela valga anche “lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni medesimi” (emendamento n. 497)
Come ha fatto anche Alemanno, chiede di far iniziare il comma disponendo di fatto che sono “i Piani di Localizzazione che prevedono” “l’istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni sugli edifici, sulle aree e sui manufatti tutelati come beni culturali o come beni paesaggistici “ (emendamento n. 498).
ART. 6 – Edifici di interesse storico – architettonico
Come ha fatto anche Alemanno, vuole che dei 4 impianti ammessi siano eliminati i parapedonali SPQR da 100×70 (emendamento n. 489) e le paline SPQR da 100×100 (emendamenti ripetuti n. 490 e n. 491).
Come ha fatto anche Alemanno, vuole che i 4 tipi di impianti previsti siano ammessi “prioritariamente” e non “esclusivamente” (emendamento n. 492).
Come ha fatto anche Alemanno, vuole che la distanza minima dagli edifici di carattere storico-architettonico non si applichi anche alle pertinenze (emendamento n. 493).
Come ha fatto anche Alemanno, vuole che la distanza non inferiore a 10 metri dagli edifici entro cui è consentita l’installazione di impianti venga ridotta a 3 metri.(emendamento n. 494)
Come ha fatto anche Alemanno, vuole che il divieto di affissione sugli edifici di interesse storico-architettonico si applichi solo agli impianti per pubbliche affissioni e non anche agli impianti pubblicitari pubblici o privati (emendamento n. 495).
ART. 7 – Aree naturali protette
Come ha fatto anche Alemanno, non vuole che sia comunque garantita la visuale delle aree protette (emendamento n. 483 – eliminazione comma 2).
Come ha fatto anche Alemanno, chiede di sostituire la parola “divieto” con “regolamentazione” (emendamento n. 484).
Come ha fatto anche Alemanno, vuole che sia eliminato il divieto generalizzato a prescindere (emendamento n. 486): chiede che la collocazione degli impianti pubblicitari nelle aree protette sia disciplinata dai Piani di Assetto e che nelle more gli Enti Parco possano autorizzare l’installazione degli impianti (emendamento n. 485)
N.B. – È questa una fissazione della sig.ra Daniela Aga Rossi non solo nella sua qualità di Presidente dell’AIPE, ma anche come responsabile della ditta A.P. Italia, con cui ho avuto modo di scontrarmi per due suoi impianti pubblicitari installati al confine del Parco di Veio lungo la via Flaminia Nuova all’altezza del Fosso dell’Acqua Traversa, che ha dovuto rimuovere.
La sig.ra Daniela Agra Rossi ha fatto addirittura ricorso al TAR del Lazio per impugnare l’ordinanza di rimozione di suoi cartelli installati al confine della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, ottenendo peraltro l’intimazione a redigere il Piano di Assetto.
Come ha fatto anche Alemanno, non vuole che il divieto sia esteso anche alle aree protette individuate dal PTPG (emendamento n. 487).
Come ha fatto anche Alemanno, non vuole che il divieto di affissione sia esteso anche “lungo le strade che delimitano il perimetro” (emendamento n . 488).
ART. 8 – Aree a verde pubblico
Come ha fatto anche Alemanno, vuole le deroghe totali nella aree a verde pubblico, chiedendo l’eliminazione dell’unico caso in cui sono ammesse (progetti speciali per sistemazione e manutenzione) (emendamento n. 481) nonché dell’accordo con il Dipartimento competente (emendamento n. 480).
Come ha fatto anche Alemanno, non vuole la limitazione di impianti di 1 mq. ogni 1.000 mq. di superficie destinata a verde pubblico (emendamento n. 482).
ART. 9 – Lungotevere
Come ha fatto anche Alemanno, vuole che nei lungotevere non siano installati solo impianti per pubbliche affissioni da 100 x 140 e da 140×200, ma che vi possano essere collocati esclusivamente impianti di mt. 1,00×0,70, 1,00×1,00, 1,00×1,40, 1,20×1,80, 1,40×2,00, 3,00×2,00 (emendamento n. 479).
Art. 11 – Disposizioni generali relative alle strade
Recita testualmente: “Tutte le disposizioni della presente normativa relative alla collocazione degli impianti pubblicitari lungo le strade, le piazze e i larghi valgono anche per tutte le collocazioni in vista di essi.”
Come ha fatto anche Alemanno, ne chiede l’eliminazione (emendamento n. 478).
ART. 12 – Tipi stradali e indici di affollamento
Come ha fatto anche Alemanno, chiede l’aumento di tutti gli indici di affollamento e quindi della superficie espositiva massima di 138.000 mq. (emendamenti da n. 468 a n. 477).
ART. 13 – Individuazione delle zone e sottozone
Come ha fatto anche Alemanno, non vuole che il quartiere EUR sia destinato a sottozona B2 (emendamenti n. 464 e n. 466) e che venga destinato invece a sottozona B3 (emendamento n. 465).
Come ha fatto anche Alemanno, chiede che le mura vaticane siano escluse dal perimetro della sottozona B1 (emendamento n. 467), senza considerare che o sono di fatto, ma fanno da confine alla sottozona B1 e quindi non possono essere escluse
ART. 14 – Zona A
Come ha fatto anche Alemanno, non vuole che il divieto in zona A sia esteso anche alle aree di pertinenza che segnano il confine (emendamento n. 462).
Coma ha fatto anche Alemanno, vuole che il divieto in zona A valga per “qualsiasi impianto pubblicitario di qualsiasi specie” (emendamento n. 463).
ART. 15 – Sottozona B1
Come ha fatto anche Alemanno, nella sottozona B1 non vuole i 3 formati del cartello per pubbliche affissioni (tipo 1.B), ma chiede che siano installati i seguenti formati:
– 2.A – Parapedonale – formati 100×70;
– 2.B – Palina con orologio – formati 100×70;
– 3.A – Cartello – formati 120×180, 140×200, 300×200;
– Impianti su parete cieca. (emendamento n. 461)
N.B. – Ignora la modifica accolta in controdeduzioni, a dimostrazione che si tratta di un emendamento predisposto prima: in base alle controdeduzioni nella sottozona B1 relativa al centro storico sono ammessi solo cartelli per pubbliche affissioni di formato 100×140, 140×200 e 300×140 ed impianti di pubblica utilità.
Come ha fatto anche Alemanno, chiede che nella sottozona B1 vengano eliminati gli impianti di pubblica utilità introdotti dalla Giunta Capitolina con le controdeduzioni (emendamento n. 460), al posto dei quali chiede la reintroduzione delle paline con orologio 100×70 e parapedonali 100×70 (emendamento n. 418): non vuole nemmeno i cartelli per pubbliche affissioni 1.B di formato 140×200 e 300×140 (emendamento n. 418).
In sede di controdeduzioni la Giunta Capitolina ha accolto le richieste espresse dai Municipi I e XV secondo cui “non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi”: come ha fatto anche Alemanno, Bordoni ne chiede la eliminazione (emendamento n. 516).
ART. 16 – Sottozona B2
In sede di controdeduzioni la Giunta Capitolina ha accolto le seguenti richieste espresse dai Municipi I e XV: “Nella sottozona B2 relativa alla città storica, così come individuata dal vigente PRG, sono consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità, di cui di cui alla lettera I bis) del 2° comma dell’art. 4 del Regolamento.
Anche nella rimanente sottozona B2 sono consentiti gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.”
Come ha fatto anche Alemanno, il cons. Bordoni chiede la eliminazione sia del 1° capoverso (emendamento n. 514) che del 2° capoverso (emendamento n. 513) e con l‘emendamento n. 428 sostituisce l’ultimo capoverso con il seguente testo: “Nella sottozona B2 relativa alla città storica è consentita esclusivamente l’istallazione di impianti su parete cieca”.
Come ha fatto anche Alemanno, non vuole che nella sottozona B2 relativa alla città storica siano consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità (bike sharing ed elementi di arredo urbano), come deciso dalla Giunta Capitolina in sede di controdeduzioni (emendamento n. 515).
ART. 17 – Sottozona B3
In sede di controdeduzioni la Giunta Capitolina ha accolto le seguenti richieste espresse dai Municipi I e XV: “Integrare il 1° comma con il seguente testo:
«, nonché degli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.»
Il cons. Davide Bordoni ne chiede l’eliminazione (emendamento n. 512).
ART. 18 – Delimitazione dei centri abitati
Come ha fatto anche Alemanno, vuole che nella sottozona B3 al di fuori dei centri abitati si preveda “la possibilità di inserimento di impianti per metri quadrati 24 ogni 100 metri lineari per ogni senso di marcia, ove non ricorrano i presupposti per l’applicazione della progettazione unitaria” (emendamento n. 510).
Come ha fatto anche Alemanno, vuole che nella sottozona B3 al di fuori dei centri abitati, e quindi in aperta campagna, sia fatta salva “l’installazione di impianti pubblicitari sulle strade che conducono alle zone industriali e commerciali” (emendamento n. 511).
Il citato 4° comma dell’art. 19 del Regolamento testualmente recita: ”Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Piano di localizzazione per singole strade comunali correnti in territorio non urbanizzato, così come definito dall’art. 20 comma 2 lett. E), può essere presentato con intervento diretto da parte di privati.”
N.B. – L’emendamento n. 511 è stato presentato fuori tempo massimo il 6 marzo 2014 al Presidente della Commissione Commercio Orlando Corsetti con lo stesso esatto testo.
ART. 20 – Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali
Come ha fatto anche Alemanno, chiede di assegnare agli “impianti da attribuire ai privati” le stesse superfici calcolate per gli “impianti da collocare nei mercati rionali” (emendamento n. 509).
N.B. – Agli “impianti da attribuire ai privati” il PRIP destina 84.130 mq. dei complessivi 138.000 mq. previsti (quasi il 61%), mentre agli “impianti da collocare nei mercati rionali” assegna 13.800 mq. (10% di legge).
Escludendo l’intera colonna ed assegnando i suddetti 13.800 mq. agli “impianti da attribuire ai privati” le ditte pubblicitarie verrebbero a vedersi assegnati 98.014,130 mq., pari al 71% degli interi 138.000 mq. previsti dal PRIP !
ART. 21 – Disciplina degli impianti da attribuire ai privati
In perfetta analogia con l’emendamento n. 509, come ha fatto anche Alemanno, chiede di eliminare dagli impianti da attribuire ai privati (emendamento n. 506) tanto “quelli di proprietà di privati per affissioni dirette” (emendamento n. 508) quanto “quelli di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione.” (emendamento n. 507).
ART. 22 – Disciplina degli impianti per pubbliche affissioni
Come ha fatto anche Alemanno, chiede che alle affissioni prive di rilevanza economica sia riservata “non meno del 50% della superficie prevista ”in luogo del “non meno dell’80%”, per ottenere così una maggiore superficie a vantaggio esclusivo delle superfici con rilevanza economica (emendamento n. 505), proponendo di cambiare l’espressione “prive di rilevanza economica” con l’espressione “di carattere istituzionale” (emendamento n. 504) !
ART. 23 – Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio
Il primo periodo del 2° comma recita testualmente: “In ciascun ambito territoriale non meno del 50% della predetta superficie espositiva è riservata a pubblicità sugli elementi di arredo urbano la cui istallazione è subordinata all’approvazione di progetti di manutenzione, di adeguamento e di trasformazione de-gli spazi pubblici”.
Come ha fatto anche Alemanno, chiede di ridurre la suddetta superficie dal 50% a “non meno del 20%” (emendamento n. 503) e di eliminare ai fini della approvazione dei progetti di manutenzione, di adeguamento e di trasformazione degli spazi pubblici le parole “la cui congruità è valutata in sede di conferenza di servizi tra gli enti e i settori coinvolti e la cui approvazione spetta agli organismi competenti in materia di opere pubbliche” (emendamento n. 502).
ART. 24 – Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina
Come ha fatto Alemanno, Bordoni chiede di non includervi quelli collocati “nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale” (emendamento n. 439), “nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti” (emendamento n. 440), “sui banchi fissi del commercio” (emendamento n. 441), “sui banchi fissi del commercio” (emendamento n. 452), “sulle edicole dei giornali” (emendamento n. 453 e n. 501), “nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti” (emendamento n. 454) e “nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale” (emendamento n. 455).
Come ha fatto anche Alemanno, chiede di escludere comunque dal comma 2 le “aree di servizio per il rifornimento dei carburanti” (emendamento n. 456), i “piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale” (emendamento n. 457).
Come ha già fatto anche Alemanno, chiede che al comma 2 agli impianti collocati nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti debba e non possa essere riservata una superficie del 15%. (emendamento n. 458).
Come ha fatto anche Alemanno, Bordoni chiede che le suddette quote siano definite dai Municipi, senza una preventiva intesa con loro della Amministrazione Capitolina (emendamenti n. 450 e n. 451).
ART. 29 – Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione
Chiede che “ciascun piano di localizzazione è riferito a un’area comprendente tutti gli impianti visibili dalle strade, dalle piazze e dai larghi” non sia “oggetto del piano” (emendamento n. 384).
Chiede altresì che “ciascuno spazio pubblico individuato nella toponomastica capitolina come piazza, largo, piazzale e simile, è incluso in un unico piano di localizzazione esteso a una fascia di larghezza adeguata a comprendere tutti gli impianti visibili dello spazio pubblico” non sia “oggetto del piano” (emendamento n. 385).
ART. 30 – Finalità e contenuti dei piani di localizzazione
Chiede infine di far redigere i Piani di Localizzazione attraverso l’uso di Software GIS, come ha chiesto anche Alemanno (emendamento n. 447).
Il primo periodo del punto 4 del 1° comma testualmente recita: “definire la collocazione di tutti gli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni posti lungo le strade, le piazze ed i larghi, inclusi all’interno dell’area oggetto del piano, stabilendo per ciascuna ubicazione dell’impianto, la tipologia, il formato e la dimensione dello stesso, secondo le disposizioni definite al Titolo VI e nel rispetto degli indici massimi di affollamento relativi ai singoli tratti stradali stabiliti all’art. 12 e in coerenza con le quantità definite alle precedenti lettere b) e c).”
Come ha fatto anche Alemanno, Bordoni chiede di inserire le parole “PREVEDENDO COSÌ I CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RINNOVATI IN ESITO ALLA PROCEDURA DI RIORDINO, SECONDO I PRINCIPI PREVISTI DALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO ” (emendamento n. 449).
ART.33 – Aree a progettazione unitaria
Il terzo capoverso testualmente recita: “Nelle aree a progettazione unitaria possono essere studiati specifici progetti-tipo degli impianti, anche diversi da quelli utilizzati nella restante parte del territorio capitolino, con l’obiettivo di rafforzarne la riconoscibilità e l’integrazione con gli elementi dell’arredo urbano.”
Chiede la sua totale eliminazione, come ha fatto anche Alemanno. (emendamento n. 446)
ART. 34 – Disposizioni generali
Come Alemanno, chiede che le schede tecniche siano eliminate (emendamento n. 444).
Come Alemanno, chiede che le schede tecniche siano elaborate da una apposita commissione tecnica (emendamento n. 445).
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Dott. Arch. Rodolfo Bosi
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