Con una pazienza da certosino mi sono scartabellato i 134 emendamenti che il cons. Giovanni Alemanno in qualità di capogruppo di Alleanza Popolare Nazionale ha presentato assieme al con. Ignazio Cozzoli Poli alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP ed alle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59.
Dall’esame attento dei loro contenuti emerge in modo chiaro quale PRIP abbia in mente l’ex Sindaco di Roma e vorrebbe che si approvasse.
Ne faccio la seguente sintetica descrizione, dando contestualmente il severo giudizio che sono stato portato a dare, a dimostrazione concreta del quale lascio a chi lo desidera andarsi a leggere cosa ha chiesto effettivamente il cons. Giovanni Alemanno in merito ai diversi articoli della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.
Prima ancora però di entrare nel “merito” del PRIP che scaturisce da tutti gli emendamenti esaminati, non posso astenermi dal fare la seguente considerazione in termini di “metodo”.
Il sottoscritto rappresenta una associazione ambientalista che è portatrice di interessi diffusi, che è tenuto ad assicurare, mentre un consigliere comunale dovrebbe avere un obbligo istituzionale, prima ancora che morale, di curare sempre e soltanto gli “interessi pubblici generali” della città di Roma e dei suoi cittadini di cui fanno parte anche ma non in maniera esclusiva e per giunta prioritaria gli interessi delle ditte pubblicitarie o peggio ancora di certe ditte pubblicitarie.
Mi prendo la responsabilità di dire questo perché l’esame degli emendamenti mi ha portato ad accertare e quindi a poter dimostrare concretamente che quanto meno diversi di questi emendamenti (per non dire quasi tutti quelli non scopertamente strumentali) hanno lo stesso identico testo che è stato fatto conoscere e proposto nei trascorsi 6 mesi di inutile processo di partecipazione al PRIP voluto dal Presidente della Commissione Commercio Orlando Corsetti: mi riferisco in particolare ad esempio agli emendamenti che fuori tempo massimo il Presidente Corsetti ha permesso che fossero presentati e accolti dalla associazione di categoria A.I.P.E. (Associazione Imprese Pubblicità Esterna) e dalle ditte pubblicitarie che si riconoscono in essa (SCI, APA, Moretti Pubblicità ed ultimamente Clear Channel).
Sia ben chiaro che è perfettamente normale che un consigliere comunale abbia rapporti personali anche con le ditte pubblicitarie e che ne recepisca doverosamente le istanze, come ho sempre fatto e continuo a fare anch’io se non altro in termini di “metodo” di lavoro: ricordo a chi legge che nel corso di una delle tante sedute della Commissione Commercio ho avuto un violento diverbio con il sig. Ranieri Randaccio, che non credeva affatto che negli interessi diffusi che per statuto della associazione VAS sono tenuto a garantire rientrassero anche le ditte pubblicitarie, come ho avuto modo di fargli osservare quel giorno.
Se dunque è del tutto normale da un lato che un consigliere comunale “tratti” (cosa di cui hanno accusato anche me) con chiunque, non appare dall’altro lato più tanto normale se poi questo rapporto arriva ad influenzare nettamente le scelte che si debbono prendere e che per il caso in questione vengono “tradotti” in emendamenti personali che sono sfacciatamente a favore esclusivo di interessi di parte in danno più che evidente degli interessi pubblici generali della città di Roma e dei suoi cittadini.
Oltre a non apparire più tanto normale, diventa inaccettabile (almeno per il sottoscritto) che emendamenti di questo genere siano stati presentati da un ex Sindaco di Roma che dovrebbe avere ormai somatizzato Il dovere istituzionale di fare sempre e prioritariamente gli interessi della città, cercando di coniugare armonicamente ma comunque nella legalità gli interessi di parte, in tal caso di tutti gli operatori nel settore della pubblicità.
Dal momento che la legge non ammette ignoranza, specie da parte di chi è un “amministratore pubblico”, quale è anche il consigliere Giovani Alemanno, è per me ancor più inaccettabile che un ex Sindaco di Roma (che la legge la dovrebbe conoscere, rispettare e far rispettare) arrivi a firmare e presentare emendamenti oggettivamente in contrasto con la normativa vigente ad esempio in materia di aree naturali protette, dove pretenderebbe di violare sfacciatamente le “misure di salvaguardia” prescritte dalla legge regionale del Lazio n. 29/1997 e dalla legge nazionale sulle aree protette n. 394/1991.
Entrando nel “merito” di quanto richiesto con gli emendamenti, dal loro attento esame emerge anzitutto che il cons. Giovanni Alemanno smantella il “modello Parigi” a cui si rifà il Sindaco Marino, perché preferisce scopertamente il “modello Roma” di oggi che è iniziato con le passate amministrazioni di centro-sinistra, ma che ha raggiunto il suo apice di degrado proprio sotto il suo mandato di Sindaco.
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SMANTELLAMENTO DEL “MODELLO PARIGI” …..
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Nella sottozona B1 (centro storico) chiede così l’eliminazione degli impianti di pubblica utilità introdotti dalla Giunta Capitolina con le controdeduzioni, a dimostrazione di quanto a lui interessi per l’appunto la “pubblica utilità”.
Non vuole nemmeno i cartelli per pubbliche affissioni 1.B di formato 140×200 e 300×140.
Non vuole che in tutto il centro storico non sia comunque consentita l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.
Non vuole che nella sottozona B2 relativa alla città storica siano consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità (bike sharing ed elementi di arredo urbano), come deciso dalla Giunta Capitolina in sede di controdeduzioni.
Non vuole che anche nella rimanente sottozona B2 siano consentiti gli impianti di pubblica utilità.
Non vuole che pure nella sottozona B3 siano consentiti gli impianti di pubblica utilità.
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… A TUTTO VANTAGGIO DELL’INTERESSE PRIVATO
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Quella che segue è una descrizione della più totale deregulation che vorrebbe il cons. Giovanni Alemanno con la sua lunga sfilza di “no”.
Vuole che sia disciplinato dal PRIP anche l’uso dei “mezzi collocati su paline e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano” nonché dei “mezzi collocati su cabine di trasformazione elettrica”.
Non vuole che la tutela dei beni culturali e paesaggistici valga anche “lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni medesimi”.
Vuole invece che il divieto di affissione sugli edifici di interesse storico-architettonico si applichi solo agli impianti per pubbliche affissioni e non anche agli impianti pubblicitari pubblici o privati.
Vuole che la distanza non inferiore a 10 metri dagli edifici di interesse storico-architettonico entro cui è consentita l’installazione di impianti venga ridotta a 3 metri e non si applichi comunque alle pertinenze: vuole per di più che gli unici 4 tipi di impianti previsti a ridosso dei suddetti edifici siano ammessi “prioritariamente” e non “esclusivamente”.
Non vuole che il divieto di affissione sia esteso anche “lungo le strade che delimitano il perimetro” di parchi e riserve naturali: non vuole che il divieto sia esteso nemmeno alle aree naturali protette individuate dal PTPG della Provincia di Roma.
Vuole che sia eliminato il divieto generalizzato di affissione nelle aree protette e che la parola “divieto” sia sostituita con la parola “regolamentazione”.
Chiede che la collocazione degli impianti pubblicitari nei parchi e nelle riserve sia disciplinata dai Piani di Assetto, e che nelle more gli Enti di gestione di parchi e riserve possano autorizzare l’installazione degli impianti, nella più crassa ignoranza che le “misure di salvaguardia” già sopra ricordate la vietano tassativamente.
Non vuole nemmeno che sia comunque garantita la visuale delle aree protette.
Non vuole la limitazione di impianti solo di 1 mq. ogni 1.000 mq. di superficie destinata a verde pubblico.
Vuole le deroghe totali nella aree a verde pubblico, chiedendo l’eliminazione dell’unico caso in cui sono invece ammesse e che è quello dei progetti speciali per la loro sistemazione e manutenzione.
Vuole che nei Lungotevere di Roma non siano installati solo impianti per pubbliche affissioni da 100 x 140 e da 140×200, ma che vi possano essere collocati esclusivamente impianti di mt. 1,00×0,70, 1,00×1,00, 1,00×1,40, 1,20×1,80, 1,40×2,00, 3,00×2.00
Chiede l’aumento di tutti gli indici di affollamento e quindi conseguentemente della superficie espositiva massima di 138.000 mq., che proprio in base ad essi è stata calcolata.
Non vuole che il quartiere EUR sia destinato a sottozona B2 ma che venga destinato invece a sottozona B3 con aumento delle tipologie e dei formati dei cartelloni.
Non vuole che il divieto in zona A sia esteso anche alle aree di pertinenza che segnano il confine di tale zona.
Vuole che nella sottozona B3 al di fuori dei centri abitati, e quindi in aperta campagna, sia fatta salva “l’installazione di impianti pubblicitari sulle strade che conducono alle zone industriali e commerciali”, come proposto il 6 marzo 2014 dall’AIPE.
Chiede di abolire gli “impianti da collocare nei mercati rionali” per assegnarli interamente agli “impianti da attribuire ai privati” a cui il PRIP destina 84.130 mq. dei complessivi 138.000 mq. previsti (quasi il 61%), mentre agli “impianti da collocare nei mercati rionali” assegna 13.800 mq. (10% di legge): escludendo l’intera colonna ed assegnando i suddetti 13.800 mq. agli “impianti da attribuire ai privati” le ditte pubblicitarie verrebbero a vedersi assegnati 98.014,130 mq., pari al 71% degli interi 138.000 mq. previsti dal PRIP !
Chiede che alle affissioni prive di rilevanza economica sia riservata “non meno del 50% della superficie prevista ”in luogo del “non meno dell’80%”, per ottenere così una maggiore superficie a vantaggio esclusivo delle superfici con rilevanza economica.
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…. PER IL RIPRISTINO DEL “MODELLO ROMA”
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Nella sottozona B1 al posto degli impianti di pubblica utilità chiede la reintroduzione delle paline con orologio 100×70 e dei parapedonali 100×70.
Vuole che in tutto il centro storico sia comunque consentita l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.
Vuole che nella sottozona B1 siano installati i seguenti formati:
– 2.A – Parapedonale – formati 100×70;
– 2.B – Palina con orologio – formati 100×70;
– 3.A – Cartello – formati 120×180, 140×200, 300×200;
– Impianti su parete cieca.
Vuole che “nella sottozona B2 relativa alla città storica è consentita esclusivamente l’istallazione di impianti su parete cieca”.
CHIEDE IN PRATICA DI RINNOVARE FINO AL 31 DICEMBRE 2019 I TITOLI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO PER PROCEDERE SOLO DOPO, VALE A DIRE DAL 1 GENNAIO DEL 2020 A RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI CHE SCATURIRANNO DALLA AGGIUDICAZIONE DEI BANDI DI GARA.
ROMA RESTEREBBE DUNQUE COME SI TROVA ORA PER BEN ALTRI 5 ANNI !
Come ho avuto già modo di scrivere nella analisi degli emendamenti presentati alla proposta di deliberazione n. 61, in sostituzione anche del testo vigente del comma 9 dell’art. 34 del Regolamento di Pubblicità, il cons. Alemanno chiede di sostituirlo con il testo del sottostante emendamento n. 810.
IN QUESTO MODO BYPASSA LA SCADENZA INDEROGABILE DEL PROSSIMO 31 DICEMBRE 2014, CHE RIMANE ANCHE SENZA LA MODIFICA DEL COMMA 9 COSÌ COME PROPOSTA DALLA GIUNTA CAPITOLINA, PER CHIEDERE DI FATTO IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI DEL RIORDINO FINO AL 31 DICEMBRE DEL 2019.
I criteri di “premialità” per selezionare le ditte “virtuose” sarebbero stabiliti unicamente in base a “quelle posizioni riferibili ad aziende in regola con i pagamenti e che non abbiano installato impianti privi di titolo nell’ultimo quinquennio”: si tratta di due banali quanto lapalissiane condizioni.
Quanto al “premio” vero e proprio consisterebbe nel rinnovare concessioni per ben 69.000 mq. di superficie, vale a dire il 50% degli interi 138.000 mq. previsti dal PRIP.
Riporto quanto ho già avuto modo di scrivere nell’articolo pubblicato su questo stesso sito che ha descritto lo svolgimento della seduta della Commissione Commercio del 26 giugno scorso: “proposta dell’opposizione (Bordoni ed Alemanno) che pretende invece il 50% dei 138.000 mq. da riservare al di fuori dei bandi di gara agli impianti del riordino delle sole ditte “virtuose”, prorogando la scadenza del prossimo 31 dicembre di almeno altri 5 anni.”
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Quella che segue è l’analisi puntuale di tutti e 134 gli emendamenti presentati, ordinati ed accorpati in corrispondenza di ogni articolo della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.
ART. 1 – Ambito di applicazione
Vuole che sia disciplinato dal PRIP anche l’uso dei “mezzi collocati su paline e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano” (emendamento n. 295 – eliminazione del suddetto testo dal comma 2 dell’art. 1)
Vuole che sia disciplinato dal PRIP anche l’uso dei “mezzi collocati su cabine di trasformazione elettrica” (emendamento n. 296).
Vuole che le regole del PRIP vengano applicate anche agli impianti di cui all’art. 6 del Regolamento (mobilità sostenibile ed elementi di arredo urbano) (emendamento n. 297).
Chiede di cassare l’ultimo capoverso per sostituirlo con un testo che fa disciplinare dai Piani di Localizzazione “le modalità di installazione di tutti i mezzi pubblicitari visibili dalla pubblica via” (emendamento n. 413).
ART. 2 – Elaborati costitutivi
Non vuole che le schede tecniche allegate siano parte integrante della Normativa tecnica di attuazione (emendamento n. 298)
ART. 5 – Tutela dei beni culturali e paesaggistici
Sposta dal PRIP ai Piani di Localizzazione l’obbligo del preventivo rilascio della autorizzazione delle Soprintendenze (emendamento n. 299 – testo sostitutivo).
Non vuole che la tutela valga anche “lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni medesimi” (emendamento n. 300)
Chiede di far iniziare il comma disponendo di fatto che sono “i Piani di Localizzazione che prevedono” “l’istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni sugli edifici, sulle aree e sui manufatti tutelati come beni culturali o come beni paesaggistici “ (emendamento n. 414).
Chiede di cancellare le Soprintendenze per rimandare direttamente agli art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/2004 (emendamento n. 301)
ART. 6 – Edifici di interesse storico – architettonico
Vuole che il divieto di affissione sugli edifici di interesse storico-architettonico si applichi solo agli impianti per pubbliche affissioni e non anche agli impianti pubblicitari pubblici o privati (emendamento n. 302).
Vogliono che la distanza non inferiore a 10 metri dagli edifici entro cui è consentita l’installazione di impianti venga ridotta a 3 metri.(emendamento n. 303)
Vuole che la distanza ridotta a 3 metri non si applichi anche alle pertinenze.(emendamento n. 304)
Vuole che i 4 tipi di impianti previsti siano ammessi “prioritariamente” e non “esclusivamente”. (emendamento n. 305)
Vuole che dei 4 impianti ammessi siano eliminati le paline SPQR da 100×100 (emendamento n. 306) ed i parapedonali SPQR da 100×70 (emendamento n. 307).
ART. 7 – Aree naturali protette
Non vuole che il divieto di affissione sia esteso anche “lungo le strade che delimitano il perimetro” (emendamento n . 308)
Non vuole che il divieto sia esteso anche alle aree protette individuate dal PTPG (emendamento n. 309).
Vuole che sia eliminato il divieto generalizzato a prescindere (emendamento n. 310): chiede che la collocazione degli impianti pubblicitari nelle aree protette sia disciplinata dai Piani di Assetto e che nelle more gli Enti Parco possano autorizzare l’installazione degli impianti (emendamento n. 311)
N.B. – È questa una fissazione della sig.ra Daniela Aga Rossi non solo nella sua qualità di Presidente dell’AIPE, ma anche come responsabile della ditta A.P. Italia, con cui ho avuto modo di scontrarmi per due suoi impianti pubblicitari installati al confine del Parco di Veio lungo la via Flaminia Nuova all’altezza del Fosso dell’Acqua Traversa, che ha dovuto rimuovere.
La sig.ra Daniela Agra Rossi ha fatto addirittura ricorso al TAR del Lazio per impugnare l’ordinanza di rimozione di suoi cartelli installati al confine della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, ottenendo peraltro l’intimazione a redigere il Piano di Assetto.
Chiede di sostituire la parola “divieto” con “regolamentazione” (emendamento n. 312).
Non vuole che sia comunque garantita la visuale delle aree protette (emendamento n. 313 – eliminazione comma 2)..
ART. 8 – Aree a verde pubblico
Chiede che “l’istallazione degli impianti pubblicitari nelle pertinenze stradali (scarpate, terrapieni ecc.) anche se considerate verde pubblico, sono disciplinati dalle regole previste per le strade stesse)”. (emendamento n. 415)
Non vuole la limitazione di impianti di 1 mq. ogni 1.000 mq. di superficie destinata a verde pubblico (emendamento n. 314)
Vuole le deroghe totali nella aree a verde pubblico, chiedendo l’eliminazione dell’unico caso in cui sono ammesse (progetti speciali per sistemazione e manutenzione) (emendamento n. 315) nonché dell’accordo con Dipartimento competente (emendamento n. 316).
ART. 9 – Lungotevere
Vuole che nei lungotevere non siano installati solo impianti per pubbliche affissioni da 100 x 140 e da 140×200, ma che vi possano essere collocati esclusivamente impianti di mt. 1,00×0,70, 1,00×1,00, 1,00×1,40, 1,20×1,80, 1,40×2,00, 3,00×2,00 (emendamento n. 317).
ART. 10 – Tipi stradali
Chiede di classificare “le strade ricadenti in zone in cui è ammessa l’istallazione di impianti pubblicitari non riportati nelle tavole” “ai sensi dell’art. 20 comma 1 lettera b) del Regolamento” che testualmente recita: “B) CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE
La rete stradale è classificata secondo il PGTU: in mancanza di detta classificazione, si applicano, ai fini del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, i criteri del PGTU comparati al sistema della viabilità definito dal nuovo Piano Regolatore generale, ad esclusione della rete autostradale”. (emendamento n. 416)
Art. 11 – Disposizioni generali relative alle strade
Recita testualmente: “Tutte le disposizioni della presente normativa relative alla collocazione degli impianti pubblicitari lungo le strade, le piazze e i larghi valgono anche per tutte le collocazioni in vista di essi.”
Ne chiede l’eliminazione (emendamento n. 318)
ART. 12 – Tipi stradali e indici di affollamento
Chiede l’aumento di tutti gli indici di affollamento e quindi della superficie espositiva massima di 138.000 mq. (emendamenti da n. 319 a n. 326).
Chiede anche che “nella redazione dei piani di localizzazione tali indici potranno variare del 10% sulla base del valore commerciale delle posizioni, ferma restando la superficie totale prevista dal presente piano” (emendamento n. 417)
ART. 13 – Individuazione delle zone e sottozone
Chiede che le mura vaticane siano escluse dal perimetro della sottozona B1 (emendamento n. 327), senza considerare che o sono di fatto, ma fanno da confine alla sottozona B1 e quindi non possono essere escluse.
Non vuole che il quartiere EUR sia destinato a sottozona B2 (emendamento n.328) e che venga destinato invece a sottozona B3 (emendamento n. 329)
ART. 14 – Zona A
Vuole che il divieto in zona A valga per “qualsiasi impianto pubblicitario di qualsiasi specie” (emendamento n. 330)
Non vuole che il divieto in zona A sia esteso anche alle aree di pertinenza che segnano il confine (emendamento n. 331)
ART. 15 – Sottozona B1
Nella sottozona B1 non vuole i 3 formati del cartello per pubbliche affissioni (tipo 1.B), ma chiede che siano installati i seguenti formati:
– 2.A – Parapedonale – formati 100×70;
– 2.B – Palina con orologio – formati 100×70;
– 3.A – Cartello – formati 120×180, 140×200, 300×200;
– Impianti su parete cieca. (emendamento n. 332)
N.B. – Ignora la modifica accolta in controdeduzioni, a dimostrazione che si tratta di un emendamento predisposto prima: in base alle controdeduzioni nella sottozona B1 relativa al centro storico sono ammessi solo cartelli per pubbliche affissioni di formato 100×140, 140×200 e 300×140 ed impianti di pubblica utilità.
Nella sottozona B1 non vuole gli impianti di pubblica utilità introdotti dalla Giunta Capitolina con le controdeduzioni (emendamento n. 333), al posto dei quali chiede la reintroduzione delle paline con orologio 100×70 e parapedonali 100×70 (emendamento n. 418): non vuole nemmeno i cartelli per pubbliche affissioni 1.B di formato 140×200 e 300×140 (emendamento n. 418).
In sede di controdeduzioni la Giunta Capitolina ha accolto le richieste espresse dai Municipi I e XV secondo cui “non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi”: il cons. Alemanno ne chiede la eliminazione (emendamento n. 419).
Accetta invece che nella sottozona B1 vengano eliminati gli impianti su parete cieca, tradendo che l’emendamento n. 334 è stato predisposto prima delle controdeduzioni, che li hanno già eliminati, ma attestando poi che le conosce, perché ha presentato l‘emendamento n. 427 secondo cui sostituisce l’art. 15 con il seguente testo: “Nella sottozona B1 è consentita esclusivamente l’istallazione di impianti su parete cieca”.
ART. 16 – Sottozona B2
Non vuole che nella sottozona B2 relativa alla città storica siano consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità (bike sharing ed elementi di arredo urbano), come deciso dalla Giunta Capitolina in sede di controdeduzioni. (emendamento n. 335)
In sede di controdeduzioni la Giunta Capitolina ha accolto le seguenti richieste espresse dai Municipi I e XV: “Nella sottozona B2 relativa alla città storica, così come individuata dal vigente PRG, sono consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità, di cui di cui alla lettera I bis) del 2° comma dell’art. 4 del Regolamento.
Anche nella rimanente sottozona B2 sono consentiti gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.”
Il cons. Alemanno chiede la eliminazione di entrambi i capoversi (emendamento n. 420) e con l‘emendamento n. 428 sostituisce l’ultimo capoverso con il seguente testo: “Nella sottozona B2 relativa alla città storica è consentita esclusivamente l’istallazione di impianti su parete cieca”.
Il cons. Alemanno chiede la eliminazione di entrambi i capoversi (emendamento n. 420) e con l‘emendamento n. 428 sostituisce l’ultimo capoverso con il seguente testo: “Nella sottozona B2 relativa alla città storica è consentita esclusivamente l’istallazione di impianti su parete cieca”. (emendamento n. 338)
ART. 18 – Delimitazione dei centri abitati
Vuole che nella sottozona B3 al di fuori dei centri abitati, e quindi in aperta campagna, sia fatta salva “l’installazione di impianti pubblicitari sulle strade che conducono alle zone industriali e commerciali” (emendamento n. 339) “così come previsto dall’art. 19 comma 4 del Regolamento” (emendamento n. 421).
Il citato 4° comma dell’art. 19 del Regolamento testualmente recita: ”Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Piano di localizzazione per singole strade comunali correnti in territorio non urbanizzato, così come definito dall’art. 20 comma 2 lett. E), può essere presentato con intervento diretto da parte di privati.”
N. B. – L’emendamento n. 339 è stato presentato fuori tempo massimo il 6 marzo 2014 al Presidente della Commissione Commercio Orlando Corsetti con lo stesso esatto testo.
Vuole che nella sottozona B3 al di fuori dei centri abitati si preveda “la possibilità di inserimento di impianti per metri quadrati 24 ogni 100 metri lineari per ogni senso di marcia, ove non ricorrano i presupposti per l’applicazione della progettazione unitaria” (emendamento n. 340)
ART. 20 – Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali
Chiede di assegnare agli “impianti da attribuire ai privati” le stesse superfici calcolate per gli “impianti da collocare nei mercati rionali”. (emendamento n. 341)
N.B. – Agli “impianti da attribuire ai privati” il PRIP destina 84.130 mq. dei complessivi 138.000 mq. previsti (quasi il 61%), mentre agli “impianti da collocare nei mercati rionali” assegna 13.800 mq. (10% di legge).
Escludendo l’intera colonna ed assegnando i suddetti 13.800 mq. agli “impianti da attribuire ai privati” le ditte pubblicitarie verrebbero a vedersi assegnati 98.014,130 mq., pari al 71% degli interi 138.000 mq. previsti dal PRIP !
ART. 21 – Disciplina degli impianti da attribuire ai privati
In perfetta analogia con il precedente emendamento chiede di eliminare dagli impianti da attribuire ai privati tanto “quelli di proprietà di privati per affissioni dirette” (emendamento n. 342) quanto “quelli di pro-prietà di Roma Capitale affidati in concessione.” (emendamento n. 343).
ART. 22 – Disciplina degli impianti per pubbliche affissioni
Chiede che alle affissioni prive di rilevanza economica sia riservata “non meno del 50% della superficie prevista ”in luogo del “non meno dell’80%”, per ottenere così una maggiore superficie a vantaggio esclusivo delle superfici con rilevanza economica (emendamento n. 344), proponendo di cambiare l’espressione “prive di rilevanza economica” con l’espressione “di carattere istituzionale” (emendamento n. 345) !
ART. 23 – Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio
Il primo periodo del 2° comma recita testualmente: “In ciascun ambito territoriale non meno del 50% della predetta superficie espositiva è riservata a pubblicità sugli elementi di arredo urbano la cui istallazione è subordinata all’approvazione di progetti di manutenzione, di adeguamento e di trasformazione de-gli spazi pubblici”.
Chiede di ridurre la suddetta superficie dal 50% a “non meno del 20%” (emendamento n. 346) e di eliminare ai fini della approvazione dei progetti di manutenzione, di adeguamento e di trasformazione degli spazi pubblici le parole “la cui congruità è valutata in sede di conferenza di servizi tra gli enti e i settori coinvolti e la cui approvazione spetta agli organismi competenti in materia di opere pubbliche” (emendamento n. 347)!
ART. 24 – Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina
Chiede di non includervi quelli collocati “sulle edicole dei giornali” (emendamento n. 348), “sui banchi fissi del commercio” (emendamento n. 349), “nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti” (emendamento n. 350) e “nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale” (emendamento n. 351).
Chiede che la superficie espositiva da riservare in ogni ambito territoriale ad impianti collocati “nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti” e “nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale” sia ridotto da “non oltre il 25%” a “non meno del 15%” (emendamento n. 352), facendolo diventare un obbligo e non una possibilità (emendamento n. 353) ed escludendo comunque dal comma 2 i “piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale” (emendamento n. 354), le “aree di servizio per il rifornimento dei carburanti” (emendamenti n. 355), i “piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale” (emendamento n. 356) e dal comma 3 i “piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale” (emendamento n. 357), gli impianti “sulle edicole dei giornali” (emendamento n. 358) e “sui banchi fissi del commercio” (emendamento n. 359).
Chiede inoltre che le suddette quote siano definite dai Municipi, senza una preventiva intesa con loro della Amministrazione Capitolina (emendamenti n. 360 e n. 361).
ART. 25 – Disciplina degli impianti sulle edicole dei giornali e sui banchi fissi del commercio
Chiede che l’istallazione degli impianti pubblicitari sui banchi fissi del commercio e sulle edicole dei giornali deve essere subordinata alla stipula di apposita convenzione con “il Municipio territorialmente competente di” Roma Capitale e non con il Comune (emendamento n. 362).
ART. 26 – Aree di servizio e piazzali di parcheggio
Chiede di escludere le “aree di servizio per il rifornimento dei carburanti” (emendamento n. 363) ed i “piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale” (emendamento n. 364) “ricadenti nelle sottozone B2 e B3” (emendamento n. 365).
Chiede di aumentare dal 3% al 6% (emendamento n. 366)una superficie espositiva in generale, comunque non occupata né da “stazione di servizio” (emendamento n. 367) né da “parcheggio” (emendamento n. 368).
Chiede di eliminare dal terzo periodo l’obbligo che gli impianti non siano collocati “lungo il fronte stradale” (emendamento n. 369), “lungo le corsie di accelerazione e decelerazione” (emendamento n. 370), “ed in corrispondenza degli ingressi” (emendamento n.371).
N.B. – Con le tre suddette eliminazioni è stato di fatto eliminato l’intero terzo punto, che si poteva quindi raggiungere con una sola richiesta in blocco: di qui la chiara natura strumentale di questi 3 emendamenti.
ART. 27 – Disciplina degli impianti nei mercati rionali
Coerentemente con il precedente emendamento n. 341, che chiede l’eliminazione della colonna relativa agli “impianti da collocare nei mercati rionali”, chiede ora l’eliminazione dell’intero articolo, di cui in modo chiaramente strumentale chiede di eliminare sue singole parti (emendamenti da n. 372 a n. 382).
ART. 28 – Modalità di attuazione del piano
Il 2° comma recita testualmente: “L’istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni ed il rilascio del relativo titolo autorizzativo, è subordinata all’approvazione dei relativi piani di localizzazione.”
Chiede di aggiungere il seguente terzo comma, come da emendamento n. 383 sotto riportato.
Il citato art. 14 del disciplinare del procedimento del riordino degli impianti pubblicitari, che è parte integrante della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, è relativo al “provvedimento”, vale a dire al “rinnovo” che “ha durata di 5 anni”.
È STATO CHIESTO IN PRATICA DI RINNOVARE FINO AL 31 DICEMBRE 2019 I TITOLI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO PER PROCEDERE SOLO DOPO, VALE A DIRE DAL 1 GENNAIO DEL 2010 A RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI CHE SCATURIRANNO DALLA AGGIUDICAZIONE DEI BANDI DI GARA.
ART. 29 – Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione
Chiede che “ciascun piano di localizzazione è riferito a un’area comprendente tutti gli impianti visibili dalle strade, dalle piazze e dai larghi” non sia “oggetto del piano” (emendamento n. 384).
Chiede altresì che “ciascuno spazio pubblico individuato nella toponomastica capitolina come piazza, largo, piazzale e simile, è incluso in un unico piano di localizzazione esteso a una fascia di larghezza adeguata a comprendere tutti gli impianti visibili dello spazio pubblico” non sia “oggetto del piano” (emendamento n. 385).
ART. 30 – Finalità e contenuti dei piani di localizzazione
Chiede che la determinazione della “superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni” sia “da localizzare su suolo” e non anche sui “beni di Roma Capitale” (emendamento n. 386).
Chiede altresì di “ripartire la superficie di cui alla lettera a)”, “compresa la quota esposta su impianti di proprietà di Roma Capitale” aumentando quella da attribuire ai privati dal 78% al 95% (emendamento n. 387) o all’85% (emendamento n. 389) oppure diminuendola dal 78% al 60% (emendamento n. 388).
Analoghi emendamenti di tipo strumentale sono stati presentati per chiedere di diminuire la superficie “da destinare alle pubbliche affissioni” dal 16% all’8% (emendamento n. 390) o al 5% (emendamento n. 391) o al 10% (emendamento n. 392).
Analoghi ulteriori di tipo strumentale sono stati presentati per chiedere di diminuire la superficie “da riservare ad impianti pubblicitari di servizio” dal 6% al 3% (emendamento n. 393) o al 2% (emendamenti n. 394 e n. 395).
Chiede di eliminare l’intero seguente passo: “determinare la superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni, da localizzare su suolo e beni di Roma Capitale, lungo le strade, le piazze ed i larghi, attraverso l’applicazione degli indici di affollamento riportati nella relativa colonna della tabella di cui all’art. 12 sui tratti stradali inclusi nell’area oggetto del piano e classificati nei tipi stradali di cui all’art. 10” (emendamento n. 396).
Il secondo periodo del punto 4 del 1° comma recita testualmente: “Ai fini del rispetto delle disposizioni del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.) e del relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 495/1992 e e ss. mm. e ii.) nonché delle disposizioni regolamentari stabilite dall’amministrazione capitolina, tali collocazioni possono prevedere una tolleranza massima di 50 metri, in relazione allo stato effettivo dei luoghi.”
Chiede strumentalmente di abbassare la misura massima da 50 metri a misura “massima di 10 metri” (emendamento n. 397) o “massima di 20 metri” (emendamento n. 398) o “massima di 5 metri” (emendamento n. 399). Chiede anche l’eliminazione dell’intero periodo (emendamento n. 401).
Gli stessi emendamenti strumentali sono stati presentati riguardo all’ultimo comma, sulla quota del 15% (emendamenti da n. 402 a n. 404 e n. 423) e sull’indice massimo di affollamento di 4 mq. (emendamenti n. 405 e n. 407).
Il primo periodo del punto 4 del 1° comma testualmente recita: “definire la collocazione di tutti gli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni posti lungo le strade, le piazze ed i larghi, inclusi all’interno dell’area oggetto del piano, stabilendo per ciascuna ubicazione dell’impianto, la tipologia, il formato e la dimensione dello stesso, secondo le disposizioni definite al Titolo VI e nel rispetto degli indici massimi di affollamento relativi ai singoli tratti stradali stabiliti all’art. 12 e in coerenza con le quantità definite alle precedenti lettere b) e c).”
Chiede di inserire le parole “PREVEDENDO COSÌ I CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RINNOVATI IN ESITO ALLA PROCEDURA DI RIORDINO, SECONDO I PRINCIPI PREVISTI DALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO ” (emendamento n. 400)
Oltre alle 4 tipologie di impianti indicati nell’ultimo comma, chiede di inserire le seguenti ulteriori tipologie (emendamento n. 406):
3.A – Cartello – formati 120×180, 140×200, 300×200, 400×300;
3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – formati 140×200;
3.C – Palina – formati 100×70, 100×100;
4.A – Tabelle – formati 120×180, 140×200, 300×200;
4.b – Impianto su parete cieca.
Chiede infine di far redigere i Piani di Localizzazione attraverso l’uso dei Software (emendamento n. 408).
È stato infine presentato un emendamento riferito alla espressione “impianto tipologia formato” che non mi risulta nel testo, per aggiungervi significativamente “valore commerciale” (emendamento n. 422)
ART. 31 – Redazione dei piani di localizzazione
Chiede che i Piani di Localizzazione siano redatti “con tecnologia GIS” e “coordinati con il catasto della segnaletica stradale” (emendamento n. 424).
ART. 32 – Approvazione dei piani di localizzazione
Con le controdeduzioni la Giunta Capitolina ha accolto la richiesta espressa nei parte dei Municipi I, XII e XV di aggiungere il seguente comma:
“Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch’esso edificato; e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l’integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006”.
Scambiando l’art. 32 con il 33 chiede la sua totale eliminazione. (emendamento n. 409)
ART.33 – Aree a progettazione unitaria
Il terzo capoverso testualmente recita: “Nelle aree a progettazione unitaria possono essere studiati specifici progetti-tipo degli impianti, anche diversi da quelli utilizzati nella restante parte del territorio capitolino, con l’obiettivo di rafforzarne la riconoscibilità e l’integrazione con gli elementi dell’arredo urbano.”
Chiede la sua totale eliminazione. (emendamento n. 410)
ART. 34 – Disposizioni generali
Chiede che le schede tecniche da un lato siano elaborate da una apposita commissione tecnica (emendamento n. 411) “composta da personalità di spicco nell’ambito del design e della progettazione urbana” (emendamento n. 425) e dall’altro lato eliminate (emendamento n. 412).
ART. 36 – Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale
Dispone testualmente: “A seguito dell’entrata in vigore del presente piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, tutte le norme del Regolamento Comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009), incompatibili con la disciplina del presente piano sono abrogate.”
Alemanno ne chiede l’eliminazione (emendamento n. 426)
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Sono intanto proseguiti i lavori della Assemblea Capitolina che sempre a porte chiuse al pubblico è arrivata ad approvare fino alla proposta di deliberazione n. 50: altre 8 proposte di deliberazioni propedeutiche al bilancio e poi tocca al PRIP.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
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