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Rodolfo Bosi
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Home Archivi

Gli Ambiti territoriali di caccia, il Consiglio di Stato e lo stravolgimento delle regole sulla dimensione delle unità gestionali

17/01/2017
in Archivi, Caccia e Animali, Governo del territorio, MATERIE TRATTATE, Natura, News, Piani territoriali
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È noto che, anche a seguito della dipartita delle Province dalla gestione faunistico-venatoria, gli unici enti territoriali deputati ad esprimere tale competenza sono le Regioni, da un lato, e gli Ambiti territoriali di caccia (o Comprensori alpini) dall’altro.

Aggiungiamo, sulla tavola baconiana, che è ormai imprescindibile affrontare la questione del prelievo venatorio e della gestione della fauna selvatica (tutta) senza corrispondere la naturale minuta dimensione territoriale delle problematiche.

È un dato, riscontrabile in buona parte d’Europa, che viene confermato anche dall’organizzazione dei Parchi nazionali.

Questi, invero, hanno un’estensione non superiore ai 192 mila ettari (Pollino), in alcuni casi superiore ai 100 mila ettari (Cilento, Gran Sasso, Gargano) a fronte di una media di 60-70 mila (Maiella, Abruzzo, Aspromonte, Sila, Sibillini, Alta Murgia, Val d’Agri, Gran Paradiso).

Nei parchi nazionali la fauna è soltanto “conservata”: ergo studiata, tutelata e monitorata.

Nonostante ciò, dunque, e cioè nonostante i parchi debbano assicurare lo svolgimento dei processi naturali di sopravvivenza o sviluppo della fauna selvatica, non sono spesso sufficienti a tale scopo torme di tecnici, di sorveglianti, con complesse e ricche disponibilità di risorse (sovente attinte attraverso i progetti Life).

Passiamo agli Atc.

Un Atc medio subprovinciale ha normalmente dimensioni medie superiori a 100 mila ettari.

Deve (dovrebbe) occuparsi del miglioramento degli habitat che ne costituiscono il relativo territorio, dovrebbe assicurare la sostenibilità del prelievo venatorio, dovrebbe contribuire agli studi ed ai monitoraggi sullo status della fauna selvatica (anche di quella non “cacciabile”), dovrebbe occuparsi dei danni alle colture arrecati dalla fauna selvatica, dovrebbe monitorare le condizioni di inquinamento, di consumo del suolo.

Oltre a tutte le “faccende” di amministrazione venatoria (ammissioni, iscrizioni, provvedimenti disciplinari, controlli o immissioni benigne faunistiche, gestione dei dati e quant’altro).

Normalmente un Atc è dotato di un comitato di gestione, dove siedono i rappresentanti delle associazioni venatorie, spesso sotto le casacche di altre categorie (rappresentanti del mondo agricolo, fiduciari delle ex province, rappresentanti degli enti locali o simulacri di associazioni di protezione ambientale: “ekoclub”), di uno o più segretari, di un tecnico faunista a contratto … per lo più necessario per l’istruttoria delle pratiche che richiedono il rilascio di un positivo parere Ispra.

Ovviamente esistono sì rare eccezioni di pregio ma anche ulteriori estremi di negatività, cioè di nulla cosmico o peggio di malaffare.

È chiaro, in questo senso l’incapacità oggettiva per gli Atc di assolvere ai propri compiti.

Situazione aggravata dagli immensi ed intrinsecamente disparati territori di cui devono occuparsi: se il Parco del Gran Paradiso contempla solo uno sbalzo di quota dell’omonimo massiccio, dai prati di fondovalle alle più alte vette, sovente un Atc va dal litorale alle cime montuose passando per le grandi città, per campi coltivati, per le colline e le zone industriali.

È possibile “fare” e corrispondere gestione in simili realtà?

Assolutamente no, e questa risposta non è opinabile.

In questo contesto, il Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2016, sent. n. 5269, condannando pesantemente dei comportamenti di un Atc, ha assai di recente ribadito la natura pubblicistica degli Ambiti territoriali di caccia «in quanto la normativa sulla caccia rende direttamente compartecipi i soggetti interessati ad un aspetto ludico della vita associata, ai fini della migliore gestione della risorsa costituita dalla selvaggina cacciabile, espressamente dichiarata bene patrimoniale indisponibile dello Stato (art. 1 della legge n. 157 del 1992), discendendone che l’Ambito territoriale di caccia svolge funzioni pubbliche, sottoposte al vaglio del giudice amministrativo, mediante l’esercizio di poteri autoritativi».

Ora, su queste premesse, la direzione presa dalla Regione Toscana (come, analogamente, l’intento più volte dichiarato dalla Regione Abruzzo) appare lampante nella sua palese erroneità (ed illegittimità se comparata già con lo scarno dato normativo di cui all’art. 14 l. 157/1992).

A fronte di una chiara consapevolezza circa l’imprescindibile necessità di ridurre dimensionalmente ed ulteriormente frammentare le unità di gestione, in attesa di una definitiva presa di posizione sull’attuale sistema della 157 – passando o meno per l’abolizione dell’art. 842 c.c. – già soltanto dinanzi alla ineluttabile “emergenza cinghiali” la scelta appare non già suicida, ma talmente ignorante da rasentare il dolo.

La domanda, spontanea, corre sul filo del tempo, ovvero sorge naturale interrogarsi su quanto tempo occorra ancora aspettare e quanti guasti alla finestra osservare, prima che ci si renda conto che la direzione da prendere era quella diametralmente opposta. 

 

(Articolo di Giacomo Nicolucci, pubblicato con questo titolo il 12 gennaio 2017 sul sito online “greenreport.it”)

Sentenza del Consiglio di Stato n. 5269 del 14 dicembre 2016

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