Con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 sono state decise due precise disposizioni apparentemente a sé stanti che non dovrebbero ad ogni modo interferire l’una con l’altra.
Da un lato è stato deciso <<di assicurare la permanenza sul territorio di tutti gli impianti pubblicitari contenuti nella Nuova Banca Dati, limitatamente alle tipologie “SPQR”, “R”, “ES”, “E” nonché di quelli di cui all’articolo 33bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo “CONV”, di cui all’art. 34, comma 4 bis del Regolamento, a titolo temporaneo nelle more dell’adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e dei suoi relativi piani di localizzazione a condizione che gli impianti rispettino le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo>>.
Per capire bene e meglio la suddetta disposizione è opportuno dare i seguenti chiarimenti.
Gli impianti pubblicitari di cui sono indicate le tipologie sono quelli che fanno parte della cosiddetta procedura di riordino, per la quale entro e non oltre il 9 maggio 1997 sono state presentate le domande in relazione proprio alle diverse tipologie.
È stata approntata a tal fine una modulistica particolare mediante la quale le ditte pubblicitarie hanno dovuto dichiarare la posizione dei propri impianti e precisamente:
– Modelli R per la indicazione degli impianti di proprietà privata assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali si chiedeva il rinnovo;
– Modelli SPQR per la indicazione degli impianti di proprietà comunale concessi in locazione, per i quali si chiedeva il rinnovo;
– Modelli E per la segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, in attesa di risposta, da specificare in MODELLI ES se già installati.
Il citato art. 33 bis dall’art. 33 bis del vigente Regolamento riguarda gli impianti pubblicitari accorpati: dispone che <<le domande presentate nell’ambito della procedura di riordino possono, su istanza dell’interessato, essere esaminate nell’ambito di progetti di accorpamento o trasformazione mantenendo invariata la superficie richiesta>> con la precisazione che <<le istanze presentate nell’ambito della procedura di riordino per impianti su area pubblica possono essere esaminate e definite solo nel caso di trasformazione di impianti monofacciali già esistenti in bifacciali>>.
Il richiamato comma 4 Bis dell’art. 34 del vigente Regolamento riguarda invece gli impianti autorizzati da altri enti proprietari delle strade trasferiti al Comune di Roma: dispone che <<gli impianti autorizzati da altri enti proprietari delle strade che, a seguito del trasferimento delle stesse al Comune di Roma come da specifica deliberazione delimitante il centro abitato, insistono oggi su strade di proprietà del Comune di Roma si intendono autorizzati fino alle medesime scadenze stabilite per gli impianti inseriti nella procedura di riordino, ove inseriti nella medesima procedura di riordino e all’esito positivo della stessa>>, che tale viene dichiarata con il semplice inserimento di tali impianti nella Banca Dati.
Con la suddetta disposizione agli impianti pubblicitari che fanno pare del procedimento di riordino viene assicurata una permanenza sul territorio fino alla entrata in vigore del PRIP, senza alterare però la <<la scadenza naturale dei titoli degli impianti>>, che può avvenire quindi anche prima della approvazione del PRIP.
Dall’altro lato con la deliberazione n. 425/2013 è stato deciso invece <<di stabilire che gli impianti qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d. “senza scheda”, ivi compresi quelli del “circuito cultura e spettacolo” dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro (90) novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l’applicazione delle sanzioni previste negli articoli 31 e seguenti del vigente Regolamento di Pubblicità (deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009)>>.
Per capire bene e meglio la suddetta disposizione è opportuno dare anche per essa i seguenti chiarimenti.
In un comunicato pubblicato il 13 dicembre 2013 sul sito web del Comune è stato fatto sapere che la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 <<ha determinato “una sorta di temporanea sanatoria per gli impianti abusivamente installati, ‘senza scheda’, consentendone la permanenza sul territorio”. Dove per ‘senza scheda’ s’intendono le pubblicità senza titolo, non rientrate nella procedura di riordino ma comunque inserite nella banca dati del 2007>>, a seguito di autodenuncia da parte delle ditte che ne sono titolari.
Il 10° capoverso della deliberazione n. 425/2013 parla “di qualificare gli impianti di dimensione mt. 2 x 2 destinati esclusivamente alla promozione di iniziative culturali e dello spettacolo come “circuito cultura e spettacolo”, che hanno però la medesima natura giuridica di quelli del tipo cosiddetto “senza scheda”, in quanto anch’ essi non riconducibili alla procedura di riordino.
Fra le sanzioni previste dall’art. 31 del vigente Regolamento ci sono in particolare quelle del comma 14 che testualmente recita: <<Nel caso di installazione di impianti privi di autorizzazione, all’ordine di rimozione d’Ufficio conseguono la decadenza dall’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità per conto terzi ed all’uso degli impianti pubblicitari nonché, in caso di istallazione di impianti sul suolo o su beni comunali, la decadenza automatica del contratto di locazione. In particolare la prima violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la seconda violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la terza violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; l’ulteriore violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni. La ditta pubblicitaria che ha ricevuto nell’ultimo biennio due diffide a rimuovere la pubblicità di cui all’art. 4 comma 1, lett. i) è esclusa dall’uso del medesimo mezzo pubblicitario per il periodo di un anno nell’intero territorio del Comune>>.
Il comunicato del Comune ha fatto anche sapere che a Roma ci sono <<5.000 impianti “senza scheda” collocati da 70 ditte>>: ne deriverebbe che ognuna delle suddette 70 ditte avrebbe installato abusivamente una media di 71 impianti “senza scheda”, per cui – in caso di loro rimozione forzata – si dovrebbe applicare il comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento e dichiarare decadute tutte le autorizzazioni rilasciate per gli impianti pubblicitari appartenenti alle medesime 70 ditte, che sparirebbero in tal caso letteralmente dal mercato di Roma.
I 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione n. 425/2013 scadevano il 19 marzo 2014: ai primi del mese di febbraio 2014 il dott. Francesco Paciello ha trasmesso alle suddette 70 ditte note corredate dall’elenco degli impianti ricadenti nelle tipologie suddette con cui ha diffidato a rimuovere a proprie cure e spese gli impianti “senza scheda” entro e non oltre il 19 marzo 2014, a pena di rimozione forzata a partire dal 20 marzo 2014.
Fra le ditte diffidate ci sono le seguenti 8:
- Battage S.r.l. (nota prot. n. 6275 del 3 febbraio 2014);
- D.D.N. S.r.l. (nota prot. gen. n 6283 del 3 febbraio 2014);
- DND Project & service S.r.l. (nota prot. n. 6286 del 3 febbraio 2014);
- F.A.R.G. Pubblicità di Tonatti Maria e c. s.a.s. (nota prot. n. 6290 del 3 febbraio 2014);
- Studio Immagine di Vincenzo Angeletti (nota prot. n. 6299 del 3 febbraio 2014);
- Gruppo ODP Pubblicità (nota prot. n. 6306 del 3 febbraio 2014);
- Studio Immagine di Vincenzo Angeletti (nota prot. n. 6299 del 3 febbraio 2014);
- Screen City (nota prot. n. 6397 del 4 febbraio 2014);
- Message (nota prot. n.6475 del 4 febbraio 2014).
Si mette in evidenza che delle suddette ditte la D.D.N. , la F.A.R.G. e Studio Immagine hanno partecipato alla procedura di riordino richiedendo rispettivamente il rilascio di autorizzazione per 85 impianti, 2 impianti e 52 impianti di tipo “E”, senza averne installato nessuno entro il 9 maggio 1997.
Si deve mettere in evidenza al riguardo che il comma 13-bis dell’art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992, con cui è stato emanato il Codice della Strada, prescrive testualmente che <<l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto>>.
La suddetta prescrizione è stata recepita nel 5° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento ai sensi del quale <<il trasgressore è invitato a rimuovere l’impianto abusivo o difforme entro dieci giorni dalla notificazione>>: ciò nonostante il dott. Francesco Paciello con le sue note di diffida ha invitato a rimuovere gli impianti “senza scheda” entro il 19 marzo 2014, in applicazione letterale del dispositivo della deliberazione n. 425/2013 secondo cui i 5.000 impianti “senza scheda” <<dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro (90) novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento>>.
Non si può non rilevare al riguardo come un atto amministrativo quale è la deliberazione di Giunta n. 425/2013 non possa scavalcare una precisa prescrizione imposta sia dalla normativa statale che da un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
Nel comunicato pubblicato il 13 dicembre 2013 sul sito web del Comune non è precisato se le 70 ditte pubblicitarie siano proprietarie anche di impianti facenti parte della procedura di riordino o comunque riconducibili ad essa.
A tal ultimo riguardo si fa presente che il dispositivo della deliberazione della Giunta Capitolina n. 116/2013 parlava di <<impianti di tipo “senza scheda” già inseriti nella Nuova Banca Dati e non riconducibili alla procedura di riordino>>: quest’ultimo particolare non è stato invece riportato nel dispositivo della deliberazione n. 425/2013.
Ma della riconducibilità degli impianti “senza scheda” alla procedura di riordino si è invece parlato nella Nota del dott. Francesco Paciello prot. QH 15018 del 6 marzo 2014, che è stata trasmessa <<A tutte le società inserite nella Nuova Banca Dati>>.
Il Dott. Francesco Paciello ha voluto far sapere che <<il 19 marzo 2014 costituisce la data entro cui gli impianti qualificati nella Nuova Banca Dati del tipo “senza scheda”, ivi compresi quelli del “circuito cultura e spettacolo“, dovranno essere rimossi a cura e spese dei proprietari in applicazione della deliberazione G.C. n. 425/2013>>, precisando che <<Dopo quella data l’impianto sarà qualificato con lo stato “cessato dal 20/3/2013 ex Deliberazione G.C. 425/2013”>>.
Ha quindi ritenuto opportuno ricordare che <<l’eventuale comportamento delle Società titolari di impianti pubblicitari appartenenti alla cd. “Procedura di riordino” consistente nel mantenere sul territorio, dopo il 19.3.2014, gli impianti della tipologia “senza scheda” determinerà, per fatto imputabile alla società, il prodursi delle condizioni per l’applicazione delle decadenze di cui all’art. 31 comma 14 Regolamento di Pubblicità (Deliberazione C.C. 37/2009)>>.
Con la suddetta precisazione il Dott. Francesco Paciello ha lasciato intendere che diverse della 70 ditte che hanno autodenunciato impianti installati “senza scheda” possono essere anche titolari di impianti pubblicitari appartenenti alla procedura di riordino, le cui regolari autorizzazioni rilasciate a suo tempo dovrebbero in tal caso essere dichiarate decadute in percentuale ai sensi del comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento: a tal riguardo ha precisato che <<gli accertamenti della Polizia Locale, condotti successivamente al 19.3.2014, saranno utilizzati anche ai fini dei procedimenti di cui all’art. 31 comma 14 predetto>>.
Appare infatti di tutta evidenza che alla ditta pubblicitaria che ha installato quanto meno 4 impianti “senza scheda” ma che non fa parte della “procedura del riordino” non si possono dichiarare decadute le “autorizzazioni” regolari del “riordino” che non le possono essere state materialmente rilasciate, mentre rischia concretamente le sanzioni sopra richiamate (fino alla sparizione dal mercato di Roma) la ditta che abbia partecipato alla procedura di riordino con molti suoi impianti e che si sia resa responsabile della installazione del tutto abusiva di impianti “senza scheda”, ivi compresi quelli del circuito cultura e spettacolo.
Ma nella sua nota il dott. Francesco Paciello ha tenuto a far presente che <<È fatta salva l’autotutela, su richiesta della Società, volta a dare prova che l’impianto “senza scheda” è in realtà riconducibile alla cd. Procedura di riordino>>.
La spiegazione su come sia possibile che un impianto qualificato “senza scheda”, vale a dire senza alcun titolo autorizzativo, possa anche essere riconducibile alla procedura di riordino sta nelle seguenti considerazioni.
Alla data di chiusura delle domande di partecipazione alla procedura del riordino, fissata per il 9 maggio 1997, risultano essere state presentate richieste di rilascio di nuove “concessioni” o “autorizzazioni” ovvero di spostamenti o trasferimenti degli impianti pubblicitari, presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1994.
Ammontavano a ben 23.128 nuovi impianti (Modelli “E”) di cui 1.796 nel frattempo installati senza attendere la dovuta istruttoria (Modelli “ES”) che quindi sono stati poi censiti ed inseriti nella Nuova Banca Dati con i rispettivi numeri di codice identificativo.
Ne deriva che i rimanenti 21.332 impianti (Modelli “E”) di cui è stato richiesto il rilascio della “concessione” non possono risultare nella Nuova Banca Dati se non sono stati poi mai installati.
Ma la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 parla invece di <<inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti di tipo …. “E”>> e la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 assicura <<la permanenza sul territorio di tutti gli impianti pubblicitari contenuti nella Nuova Banca Dati, limitatamente alle tipologie ….. “E”>>.
Per non voler considerare un errore materiale l’inserimento in Banca Dati anche di impianti di tipo “E”, di cui è stata solo fatta richiesta di rilascio delle rispettive autorizzazioni, occorre ipotizzare non solo che questi impianti siano stati installati sul territorio ed in quanto tali inseriti nella Nuova Banca Dati con i rispettivi numeri di codice identificativo, ma anche che sono stati registrati come impianti “senza scheda” in quanto non appartenenti alla procedura di riordino secondo le domande presentate entro il 9 maggio del 1997: quest’unico caso è dato dalla possibilità che molti dei 21.332 impianti (Modelli “E”), di cui era stato richiesto il rilascio della “concessione” e che in quanto tali non erano stati inizialmente registrati nella Nuova Banca Dati costruita nel 2009, siano stati installati negli anni successivi e censiti come “senza scheda” in quanto autodenunciati.
Si mette in grande risalto al riguardo che una volta assunto il suo incarico il dott. Francesco Paciello ha costruito la Nuova Banca Dati soprattutto grazie ai verbali di partecipazione al procedimento del riordino che nel 2009 ha fatto sottoscrivere a tutte le ditte pubblicitarie che hanno dichiarato quanti impianti del riordino avevano a quel momento: se ne riposta un esempio con il Verbale di partecipazione al riordino della ditta Seipertre. che me lo ha a suo tempo voluto gentilmente far conoscere.
Questo ha permesso al dott. Francesco Paciello il confronto anche per tipologie del numero degli impianti dichiarati nel 2009 con il numero degli impianti del riordino dichiarati tra il 1996 ed il 1997, prendendo i dovuti provvedimenti nei confronti di quelle ditte di cui è stato poi accertato che hanno dichiarato il falso a loro esclusivo vantaggio.
Anche per i suddetti motivi diverse ditte pubblicitarie hanno impugnato presso il TAR del Lazio non solo il dispositivo della deliberazione n. 425/2013 che prescrive la rimozione entro il 19 marzo 2014 di tutti i 5.000 impianti “senza scheda”, ma anche le note di diffida alla rimozione di questi impianti trasmesse dal dott. Francesco Paciello.
Come ho già detto precedentemente, 5 delle 8 ditte pubblicitarie fatte oggetto di diffida non figurano fra quelle che risultano alla data del 9 maggio 1997 di chiusura della presentazione delle domande di partecipazione al “riordino”, ma presso il TAR hanno sostenuto di essere proprietarie di impianti considerati “senza scheda” che sono invece riconducibili alla cosiddetta procedura di riordino.
A tal riguardo faccio presente che l’art. 13 della disciplina della procedura di riordino approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997 dispone che <<in sede di riordino, l’intestazione della concessione o dell’autorizzazione può essere aggiornata, per effetto dei sopravvenuti cambi di denominazione o di forma giuridica ovvero delle istanze già presentate come volture e subingressi, anche degli impianti pubblicitari di proprietà comunale>>.
L’interrogativo che si pone per gli impianti “senza scheda” riconducibili alla procedura di riordino è se la “autotutelasu richiesta della Società”, che la nota del dott. Francesco Paciello fa salva per darne la prova oggettiva, possa costituire una condizione sufficiente ad evitare la rimozione di tali impianti.
La circostanza che specialmente dall’anno 2009 in poi siano stati installati anche impianti pubblicitari di cui nell’ambito della procedura di riordino entro la data del 9 maggio 1997 erano state presentate richieste di rilascio di nuove “concessioni” o “autorizzazioni”, ovvero di spostamenti o trasferimenti degli impianti pubblicitari (Modelli “E”), non toglie ad essi la natura del tutto “abusiva” in quanto impianti installati comunque senza alcun titolo autorizzativo, per giunta dopo il 9 maggio 1997, data ultima entro cui andavano denunciati gli impianti Modello “ES” installati cioè senza aspettare l’esito della rispettive istruttorie.
Dovrebbero pertanto essere comunque rimossi a maggior ragione perché nella deliberazione della Giunta Capitolina n. 425/20013 è stato eliminato il distinguo tra impianti “senza scheda” riconducibili o non riconducibili alla procedura di riordino.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi