Su questo stesso sito il 15 giugno 2015 è stato pubblicato un mio articolo dal titolo “Gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 che entro il 20 maggio 2015 non sono stati convertiti sullo stesso posto in impianti di mt. 3 x 2”, che è stato poi aggiornato dando la seguente conclusione:
fatta salva l’eventuale approvazione di ulteriori cronoprogrammi, di cui si verrà caso mai a conoscenza con i successivi aggiornamenti degli elenchi dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati, la situazione aggiornata a tutt’oggi è la seguente:
– a 5 ditte pubblicitarie (I.G.A., GREGOR, A.P.A., CLEAR CHANNEL AFFITALIA e MEDIA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE) è stato approvato il rispettivo cronoprogramma con la concessione dell’utilizzo dei formati 3 x 2;
– a 3 ditte pubblicitarie (SARILA, UNIGAMMA e S.E.P.) è stato approvato il rispettivo cronoprogramma con la concessione invece della proroga della verniciatura degli impianti. (https://www.rodolfobosi.it/gli-impianti-pubblicitari-di-mt-4-x-3-che-entro-il-20-maggio-2015-non-sono-stati-convertiti-sullo-stesso-posto-in-impianti-di-mt-3-x-2/)
Proprio ieri è stato pubblicato sul sito web del Comune di Roma l’Elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati al 22 giugno 2015, dal cui esame si evince che dal precedente elenco aggiornato al 12 giugno scorso ad oggi il Dott. Francesco Paciello ha nel frattempo approvato il cronoprogramma presentato dalle seguenti ulteriori 5 ditte pubblicitarie, a cui ha concesso l’utilizzo temporaneo della pubblicità del formato 3 x 2 sugli impianti di mt. 4 x 3 che si sono impegnati a convertire entro un certo margine di tempo.
S.C.I. (codice 0040) – Determinazione Dirigenziale 1367 prot. n. 43094 del 16/6/2015
ARS PUBBLICITÀ (codice NBD 0053) – Determinazione Dirigenziale 1392 prot. n. 44362 del 19/6/2015
COMUNICANDO LEADER (codice NBD 0484) – Determinazione Dirigenziale 1393 prot. n. 44363 del 19/6/2015
GDR PUBBLICITÀ (codice 0504) – Determinazione Dirigenziale 1394 prot. n. 44365 del 19/6/2015
GRAFICOLOR NEW (codice NBD 0022) – Determinazione Dirigenziale 1395 prot. n. 44367 del 19/6/2015
Nell’articolo pubblicato il 15 giugno 2015 arrivavo alla conclusione che i diversi Gruppi del Corpo di Polizia Municipale di Roma Capitale possono ed anzi debbono sanzionare:
– tutti gli impianti e tutti i relativi manifesti pubblicitari la cui superficie espositiva superi i 12 mq., vale a dire il formato di mt. 4 x 3 (caso dei megaimpianti della ditta GREGOR e di altre ditte), perché in violazione del divieto prescritto dalla lettera c) del 2° comma dell’art. 4 del nuovo Regolamento di Pubblicità;
– tutti gli impianti e tutti i relativi manifesti pubblicitari la cui superficie sia uguale a mq. 4 x 3, (caso degli impianti non convertiti e sfruttati con pubblicità illecita) perché in violazione tanto del formato massimo, consentito ai sensi del punto 1) della lettera F) del 1° comma dell’art. 20 del nuovo Regolamento di Pubblicità, quanto del cronoprogramma eventualmente approvato.
Nel caso della violazione del formato massimo consentito di mt. 3 x 2 ho fatto rientrare gli impianti pubblicitari della ditta S.C.I., di cui ho riportato le foto di 7 di essi che erano utilizzati con pubblicità di pari formato di mt. 4 x 3 alla data del 13 giugno 2015, vale a dire tre giorni prima che con D.D. 1367 del 16 giugno 2015 il dott. Francesco Paciello approvasse anche il cronoprogramma presentato dalla stessa S.C.I. con concessione dell’utilizzo temporaneo della pubblicità del formato 3 x 2.
Sarà interessante vedere se sarà sanzionata quanto meno la pubblicità irregolare di formato superiore ai mt. 3 x 2.
Dall’esame dell’elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati al 22 giugno 2015 si evince anche che alle tre seguenti ditte il Dott. Francesco Paciello ha contestato la dichiarazione che hanno presentato riguardo agli adempimenti amministrativi per il 2015 (vedi https://www.rodolfobosi.it/la-comunicazione-informativa-con-cui-il-dott-francesco-paciello-ha-richiamato-al-rispetto-della-legalita-tutte-le-ditte-pubblicitarie-inserite-nella-nuova-banca-dati/#more-15288).
PUBBLITALIA (codice NBD 0026) – contestata con nota n. 16476 del 9/3/2015
CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITÀ (codice NBD 0149) – contestata con nota n. 16477 del 9/3/2015
CLEAR CHANNEL AFFITALIA (codice NBD 0025) – contestata con nota n. 16478 del 9/3/2015
Dott. Arch. Rodolfo Bosi