Per capire meglio perché è nato ed in che cosa consista il procedimento del cosiddetto “riordino” degli impianti pubblicitari installati a Roma è opportuno conoscere le cause che l’hanno determinato.
Nei primi anni del 1990 il Comune ha deciso di informatizzare gli atti cartacei relativi a tutte le concessioni quinquennali fin lì rilasciate per impianti su suolo pubblico e le autorizzazioni triennali rilasciate per impianti su suolo privato: chi doveva svolgere questo lavoro è stato corrotto da un certo numero mai scoperto di ditte malavitose che hanno ottenuto da lui che infilasse dentro e registrasse anche i loro impianti abusivi, facendoli diventare in tal modo regolari.
Quando il Comune si è accorto della grave alterazione dei dati della informatizzazione che si stava mettendo in atto ed ha denunciato l’episodio alla Magistratura, è avvenuto un misterioso furto di tutti i contratti cartacei in mano al Comune, che ha fatto il gioco delle ditte pubblicitarie perché – l’amministrazione capitolina – non avendo più un termine di confronto – si è vista costretta ad inventarsi il “riordino” chiedendo a tutte le ditte di “autocertificare” gli impianti regolari in loro possesso.
Non è infatti casuale che, dopo la deliberazione n. 289 del 19 dicembre 1994 con cui il Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni, con la deliberazione consiliare n. 254 del 6 novembre 1995 sia stata dettata la disciplina per l’approvazione del riordino degli impianti pubblicitari, stabilendo sia i requisiti per l’autodenuncia che le condizioni per il rinnovo.
Il procedimento amministrativo per il suddetto riordino è stato successivamente definito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, con cui è stato differito il termine del 30 dicembre 1996 originariamente previsto per la presentazione delle domande dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 4103 del 26 novembre 1996.
Il procedimento così come definito aveva per oggetto:
– il riordino delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 1993, ai fini di un loro aggiornamento e rinnovo pluriennale;
– il riordino, previa domanda di riconferma, degli impianti pubblicitari posti in opera, per i quali era stata depositata e registrata in atti la corrispondente domanda di autorizzazione o di trasferimento entro e non oltre il 31 dicembre 1994.
– l’esame, previa conferma, delle istanze di concessione, autorizzazione, spostamento o trasferimento degli impianti pubblicitari, presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1994.
Il procedimento di riordino, predisposto con deliberazione n. 289/94 ed approvato con deliberazione n. 254/95, non consentiva l’installazione, lo spostamento o il trasferimento degli impianti pubblicitari successivamente alla data del 31 dicembre 1994, fatti salvi gli spostamenti disposti espressamente dal Comune per motivi di pubblico interesse.
A norma delle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria e della rimozione d’ufficio.
Il procedimento definito dalla delibera n. 1689/1997 stabiliva che “nel contempo, il Servizio Affissioni e Pubblicità dispone il rigetto immediato delle istanze di concessione, autorizzazione, spostamento o trasferimento degli impianti pubblicitari posti in opera, che sono difformi dal codice della strada o dalle norme di cui alle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95 ovvero ricadono in zone vietate, vincolate o — se di superficie superiore ai 6 metri quadrati — all’interno dell’area perimetrata di cui alle deliberazioni n. 609/81 e n. 254/95, ordinandone la rimozione sotto pena dell’applicazione della sanzione pecuniaria, della rimozione d ’ufficio e della decadenza di tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze”.
Il procedimento definito stabiliva che le domande di riordino fossero composte in particolare dai seguenti modelli predisposti:
a) il modello «R» (rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari di proprietà privata);
c) il modello «R/SPQR» (rinnovo delle concessioni degli impianti pubblicitari di proprietà comunale);
d) il modello «E» (esame delle istanze di nuove concessioni o autorizzazioni ovvero di spostamenti o trasferimenti degli impianti pubblicitari, presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1994), da specificare in MODELLI ES se già installati.
esempio di scheda della Banca Dati relativa ad un impianto modello R
esempio di impianto pubblicitario modello SPQR
esempio di scheda della Banca Dati relativa ad un impianto modello E
Ciò nonostante, le ditte senza scrupoli hanno ugualmente dichiarato come “concessi” o “autorizzati” anche molti impianti da loro installati del tutto abusivamente o li hanno presentati come “schede ES” chiedendone a posteriori una legittimazione a sanatoria.
Durante la fase istruttoria, sono emerse una serie di questioni riguardanti in particolare i provvedimenti revocati per morosità, gli spostamenti degli impianti pubblicitari, gli accertamenti sulle aree di sedime, le verifiche e gli adeguamenti rispetto alle disposizioni sulla sicurezza stradale, l’osservanza delle tipologie regolamentari e l’uniformità delle scadenze temporali.
Come esempi significativi si portano i tre seguenti casi.
Con prot. n. 29 del 9.12.1996 la ditta MEDIA 2000 s.r.l. ha presentato istanza di riordino relativa a n. 242 impianti mod. R e n. 115 impianti Mod. E, di cui 53 istanze riguardavano impianti di dimensioni 6 x 3 (ora 4 x 3), 25 delle quali poi rigettate in quanto relative ad installazione dentro la zona perimetrata individuata dalla delibera del Consiglio Comunale n. 609/del 1981 entro cui sono vietate esposizioni pubblicitarie superiori a 6 mq. (impianti cioè di mt. 3 x 2).
Tutti i suddetti impianti sono stati poi elencati nel verbale di partecipazione al procedimento di riordino prot. n. 72283 del 29 ottobre 2009: ma poi per causa di cessioni del ramo di azienda riconosciute illegali dal Comune con Determinazione Dirigenziale n. 1338 del 3 maggio 2010 il dott. Francesco Paciello ha ordinato di rimuovere tutti i suddetti impianti.
Con prot. n. 289 del 30.12.1996 anche la ditta STUDIO ZETA PUBBLICITÀ s.r.l. ha presentato istanza di riordino relativa a 559 impianti pubblicitari, di cui 417 mod. R, 9 Mod. SPQR e 133 Mod. E, che sono stati poi elencati nel verbale di partecipazione al procedimento di riordino prot. n. 91426 del 17.12.2009: per causa del mancato pagamento dei canoni con Determinazione Dirigenziale n. 1999 del 10 luglio 2011 il dott. Francesco Paciello ha ordinato di rimuovere tutti i suddetti impianti, che però ancora risultano installati sul territorio di Roma in numero discreto .
impianto pubblicitario dello Studio Zeta Pubblicità che non risulta ancora rimosso
Con prot. n. 290 del 30.12.1996 pure la ditta GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI (GIP) s.r.l. ha presentato istanza di riordino relativa a 446 impianti pubblicitari, di cui 344 mod. R, 29 Mod. SPQR e 73 Mod. E, che sono stati poi elencati nel verbale di partecipazione al procedimento di riordino prot. n. 91433 del 17.12.2009: per causa del mancato pagamento dei canoni con Determinazione Dirigenziale n. 2000 del 12 luglio 2011 il dott. Francesco Paciello ha ordinato di rimuovere tutti i suddetti impianti che ancora risultano installati sul territorio di Roma in numero discreto.
impianto pubblicitario della G.I.P. che non risulta ancora rimosso
Ne é derivato che al fine di procedere nella definizione del procedimento di riordino occorreva a quel punto fissare i criteri generali per la gestione delle suddette questioni, mediante le necessarie integrazioni della deliberazione n. 1689/97, previa presentazione, entro 30 giorni da apposita comunicazione dell’Ufficio, di un atto di autocertificazione da parte del titolare della ditta (su apposito modello predisposto dall’Amministrazione Comunale), in cui si doveva dichiarare la conformità di ciascun impianto alle norme del vigente Codice della Strada, anche ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in tema di dichiarazioni mendaci.
Il Servizio Affissioni e Pubblicità doveva quindi procedere alla verifica degli atti di autocertificazione, con le modalità previste dal Codice della Strada per le attività di vigilanza.
La discordante interpretazione di alcune norme disciplinanti la materia ha generato un imponente contenzioso, in particolare dinanzi ai giudici tributari e a quelli amministrativi che di fatto ha impedito l’avvio delle procedure.
Con Ricorso n. 4801 depositato il 15 maggio 2003 dalla ditta GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI (GIP) s.r.l. rappresentata dall’avv. Giuseppe Scavuzzo è stato presentata al TAR del Lazio istanza di annullamento del “RIGETTO ISTANZE DI RIORDINO IMPIANTI PUBBLICITARI (DET DIR NN. 159, 160, 161 ECC)”: alla fissazione dell’udienza per il 4 giugno 2003 non ha fatto seguito nessun provvedimento collegiale né nessun decreto monocratico, per cui si deve considerare archiviato ormai il ricorso.
Con Ricorso n. 5736 depositato il 1 giugno 2004 dalla ditta “NEVADA” S.r.l. rappresentata sempre dall’avv. Giuseppe Scavuzzo è stata presentata al TAR del Lazio istanza per “l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della Determinazione Dirigenziale n. 5196 del 23.12.2003, notificata in data 05.03.2004, emanata dal Comune di Roma – dipartimento VIII Servizio AA.PP., disponente il rigetto dell’istanza di riordino relativamente agli impianti in essa indicati in sostanza perché la dante causa della Nevada Pubblicità S.r.l. la ACTION PUBBLICITÀ S.r.l., cedente in data 13.07.1999 il ramo d’azienda di cui facevano parte le istanze di riordino afferenti gli impianti de quibus, sarebbe stata dichiarata fallita, nonché l’obbligo di rimozione entro sette giorni, preavvertendo che, in difetto, il comune avrebbe proceduto alla rimozione dei mezzi pubblicitari d’ufficio ed in danno della società”.
Con Ordinanza cautelare n. 3424 del 23 giugno 2004 la Sezione Seconda del TAR del Lazio ha “considerato che, ad una prima sommaria delibazione, risulta una richiesta di voltura per intervenuta cessione di ramo d’azienda in data anteriore al fallimento della dante causa”, ha “rilevato che la posizione della ricorrente sembra, quindi, dover essere esaminata nel merito dal Comune, previa eventuale richiesta di integrazione documentale”, ha conseguentemente “valutato il danno grave ed irreparabile che deriverebbe dalla rimozione degli impianti pubblicitari” ed ha “ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato”: ha quindi accolto la domanda incidentale di sospensione.
A fronte delle contestazioni proseguite nel tempo, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 2 luglio 2004 è stata allora approvata la modifica ed integrazione della deliberazione n. 1689/1997, che ha fissato ulteriori adempimenti concernenti il rinnovo delle autorizzazioni/concessioni già oggetto di provvedimenti di cassazione nell’anno 1993 e la conformità degli impianti al Codice della Strada, stabilendo tra l’altro l’obbligo del concessionario di dichiarare la conformità di ciascun impianto alle norme del Codice della Strada entro 30 gg. da apposita richiesta dell’ufficio ovvero segnalare tempestivamente i motivi di difformità con la possibilità di indicare, entro la data del 31 ottobre 2004, una posizione alternativa conforme alle normative, preferibilmente lungo lo steso asse viario o comunque in zona limitrofa entro l’ambito dello stesso Municipio.
Le suddette dichiarazioni dovevano consistere non già in una generica attestazione di rispetto delle norme del Codice della Strada ma piuttosto nella indicazione delle dimensioni, della collocazione e delle caratteristiche di ciascun impianto, del quale si chiedeva il riordino rispetto alle prescrizioni in merito dettate dal Codice della Strada.
Anche per tali motivi, oltre che per la scadenza fissata al 31 ottobre 2004, la deliberazione n. 426/2004 è stata impugnata al TAR del Lazio (assieme ai provvedimenti di cui alle note prot. 23692 e 24711 a firma del Direttore Dipartimento VIII Affissioni e Pubblicità, datati 11.8.2004 e 2.9.2004) con ricorso n. 9231 depositato nel 2004 dalle ditte GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI (GIP) s.r.l. e STUDIO ZETA PUBBLICITÀ s.r.l.: con Decreto Cautelare n. 5151 del 30 settembre 2004 la Seconda Sezione del TAR ha ritenuto che “non sussistono i presupposti per la concessione delle misure cautelari, anche in considerazione del provvedimento soprassessorio del Servizio Affissioni e Pubblicità prot. n. 33418 del 28.9.2004 depositato in data 29.9.2004” ed ha rigettato l’istanza, fissando però la Camera di Consiglio per il giorno 20 ottobre 2004.
Con Ordinanza n. 5568 del 20 ottobre 2004. la Sezione Seconda del TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione nei limiti di cui in motivazione, perché ha “ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato limitatamente alla disposizione (art. 1, comma 10) che stabilisce il termine di 30 giorni per la presentazione dell’atto di autocertificazione, che l’intimata amministrazione provvederà a fissare di nuovo tenendo conto della concreta situazione della ricorrente”.
La deliberazione n. 426/2004 è stata quasi contestualmente impugnata al TAR del Lazio (assieme ai provvedimenti di cui alle note prot. 23745, 23746, 23747, 24710 23594, 23630, 23690, 23698 23629 e 23607 a firma del Direttore Dipartimento VIII Affissioni e Pubblicità, aventi in medesimo contenuto, datati 11-12.8.2004 e 2.9.2004) con Ricorso n. 9233 depositato il 27 settembre 2004 dalla Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane (AAPI) e come ricorrenti secondari dalle tre ditte APA S.r.l., IGP DECAUX S.p.A., PUBBLI A S.p.A. e ZANGARI S.r.l.: con Decreto Cautelare n. 5151 del 30 settembre 2004 la Seconda Sezione del TAR ha ritenuto che “non sussistono i presupposti per la concessione delle misure cautelari, anche in considerazione del provvedimento soprassessorio del Servizio Affissioni e Pubblicità prot. n. 33421 del 28.9.2004 depositato in data 29.9.2004” ed ha rigettato l’istanza e fissato la Camera di Consiglio per il giorno 20 ottobre 2004.
Con Ordinanza n. 5567 del 20 ottobre 2004 la Sezione Seconda del TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione nei limiti di cui in motivazione, perché ha “ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato limitatamente alla disposizione (art. 1, comma 10) che stabilisce il termine di 30 giorni per la presentazione dell’atto di autocertificazione, che l’intimata amministrazione provvederà a fissare di nuovo tenendo conto della concreta situazione della ricorrente”.
A seguito in particolare dell’ordinanza del T.A.R. n. 5567 del 20 ottobre 2004 con Ordine del Giorno n. 91 approvato in data 25 ottobre 2003 il Consiglio Comunale ha impegnato la Giunta a prorogare tempestivamente i termini in scadenza per le imprese di presentazione di autocertificazione fino al limite di sessanta giorni: pertanto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 793 del 24 novembre 2004 è stato fissato al 31 dicembre 2004 il termine ultimo per la presentazione delle predette dichiarazioni ed è stato deciso di “dare mandato al Servizio di rivedere, sentita la Commissione Tecnico Amministrativa istituita con Determinazione Dirigenziale n. 2205 del 15 aprile 2002 gli schemi di concessione e gli atti d’obbligo”.
Nel caso dei modelli R e SPQR, molti impianti sono risultati collocati da decine di anni sul territorio senza che sia stata richiesta la loro rimozione, mentre in passato in svariati casi in cui l’Amministrazione ha proceduto a revoche generalizzate di concessioni per tutela dei vincoli, il TAR ha sospeso i relativi provvedimenti: di conseguenza la soluzione della questione deve essere affrontata organicamente e gradualmente, anche concordando con le ditte la ricollocazione degli impianti nel territorio cittadino nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.
Per i suddetto motivi con Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 25 ottobre 2004 è stato deciso:
“1. di avvalersi della facoltà di deroga, prevista dall’art. 23 c. 6 del D.Lgs. n. 285/92 e dall’art. 51 c. 2 e c. 4 del D.P.R. n. 495/92, a parziale modifica dell’art. 2 lett. D del Titolo I All. A2 della deliberazione C.C. n. 254/95, in via transitoria, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento e della redazione dei piani particolareggiati dell’impiantistica pubblicitaria, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, limitatamente agli impianti già autorizzati dall’Amministrazione, le cui concessioni sono in fase di rinnovo e, di conseguenza, consentire la permanenza degli impianti pubblicitari, ivi previsti, a condizione che risultino collocati nel rispetto dello spazio di avvistamento, di cui all’art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
2. di portare a termine, entro la stessa data del 31 dicembre 2007, la verifica degli impianti installati in zone sottoposte a vincoli, rilasciando, nel frattempo, i relativi titoli autorizzativi, con riserva espressa, in caso di verifica positiva del vincolo e diniego dall’autorizzazione dell’Ente preposto alla tutela del vincolo, di ricollocazione degli impianti in altro sito”.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 490 del 21 settembre 2005 è stato prorogato ulteriormente il termine precedentemente fissato al 31.12.2007 dalla delibera n. 193 del 25.11.2004, prevedendo anche in capo ai competenti Uffici dell’Amministrazione il controllo della veridicità delle dichiarazioni entro 180 giorni dal rilascio dei titoli: è stato fissato “al 60° giorno dalla esecutività della presente deliberazione il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni previste dall’art. 1 c. 10 e delle segnalazioni previste dall’art. 8 p. 8 dalla deliberazione G.C. n. 1689/97, come integrata dalla deliberazione G.C. n. 426/2004, in relazione anche alle deroghe previste dalla deliberazione del C.C. n. 193/2004” con la precisazione che “la mancata produzione della documentazione entro il suindicato termine perentorio comporterà la pronuncia di improcedibilità ed il conseguente rigetto della domanda di rinnovo per l’impianto, carente della necessaria documentazione”.
Forse per questi ultimi motivi è stato chiesto l’annullamento della deliberazione n. 490/2005 con Ricorso n. 192 depositato il 10 gennaio 2006 dalla ditta MEDIA 2100 S.r.l. con altre 14 ditte come ricorrenti secondari (AMAG S.r.l, CIEMME PUBBLICITÀ S.r.l., CZ S.r.l., DDN S.r.l., ESTERNA ADVERTISING S.r.l., GIP GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI S.r.l, MT & T PROGETT S.r.l., PROMEDIA S.r.l., PUBBLI ROMA S.r.l., PUBBLICITÀ GRANDINETTI S.r.l., SPOT PUBBLICITÀ S.r.l., STUDIO ZETA PUBBLICITÀ S.r.l. e SOC TN TONI NEON S.r.l.).
Al ricorso non ha fatto poi seguito nessun provvedimento collegiale né decreto monocratico, perché non è stata più fissata alcuna udienza, per cui si può considerare archiviato.
Dalla sequenza dei ricorsi con cui è stato ripetutamente attaccato il procedimento del riordino emerge come dato oggettivo ed iconfutabile che, grazie anche a questo contenzioso, le ditte pubblicitarie hanno ottenuto di lasciare installati per più di 20 anni impianti pubblicitari che avrebbero dovuto rimanere sul territorio tutt’al più per un massimo di 10 anni.
A tal riguardo va detto per inciso che con Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 era stata operata la “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”: l’art. 27 che è relativo alla “Durata delle concessioni” stabiliva originariamente al 1° comma che “la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni” e precisava al 2° comma che “qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo”.
Dopo che il suddetto articolo è stato abrogato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, il Comune di Roma si è dato un Regolamento che prevede una durata della concessione (ora autorizzazione) di 5 anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo in ogni caso da parte del Comune di disdetta o altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio: le concessioni e le autorizzazioni rinnovate fino al 31.12.204 al’esito del procedimento di riordino, che ammontano complessivamente soltanto a 3.189 impianti privati su suolo pubblico, 60 su suolo privato e 453 impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR), potranno essere rinnovate per altri 5 anni.
Sfruttando anche questo passato di contenziosi, molte ditte pubblicitarie vorrebbero che tutti i loro impianti (compresi quelli non rinnovati che sono il 90% del riordino) risultassero installati sul territorio addirittura ben oltre un altro quinquennio: arrivano per giunta a lamentare un danno, mascherando che finora dal procedimento del riordino hanno invece ottenuto finora il proseguimento ininterrotto dello sfruttamento commerciale dei loro impianti per oltre un ventennio.
Ignorano ora o fanno finta di non sapere che una volta approvati sia il PRIP che i Piani di Localizzazione verrà assegnata tramite gare la gestione degli impianti da loro individuati per posizione, dimensioni e facciate, che comporterà la totale rimozione di tutti gli impianti installati attualmente a Roma.