Già con nota VAS prot. n. 1 del 4 marzo 2011 ho avuto modo di far presente in particolare al Comune di Roma che in caso di installazione di impianti pubblicitari abusivi si devono applicare non solo le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia, ma anche le sanzioni previste dal Codice Penale che a seconda della casistica sono le seguenti.
– In tutti i casi di installazione di impianti pubblicitari su suolo sia pubblico che privato si incorre nel reato di cui all’art. 633 del Codice Penale che é relativo alla “Invasione di terreni o edifici” e che testualmente dispone: <<Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032>>.
– Nei casi invece di installazione di impianti pubblicitari su aree soggette a vincolo paesaggistico, fra cui anche i parchi e le riserve in quanto tutelati per legge ai sensi della lettera f) del 1° comma dell’art. 42 del D.Lgs. n. 42/2004, si incorre nel reato di cui all’art. 734 del Codice Penale che é relativo alla “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali” e che testualmente dispone: <<Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197>>.
– Nei casi infine di installazione di impianti pubblicitari all’interno o al confine di un’area naturale protetta, si incorre nei reati penali di cui al combinato disposto dei commi 1 ed 8 dell’art. 30 della legge n. 394/1991, per violazione tanto delle “misure di salvaguardia” (art. 6 della legge n. 394/1991 ed art. 8 e 28 della legge regionale n. 29/1997) quanto del Regolamento (art. 11 della legge n. 394/1991 ed art. 27 della legge regionale n. 29/1997).
Il 1° comma dell’art. 30 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6.12.1991, che é relativo alle “Sanzioni”, dispone testualmente: <<Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l’arresto fino a dodici mesi e con l’ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva>>
Ho fatto presente che i Corpi di Polizia Locale di Roma Capitale rivestono anche la qualifica di polizia giudiziaria e che quindi dovrebbero ogni volta segnalare alla Procura della Repubblica tutti i soggetti che a vario titolo si sono resi responsabili della installazione di un impianto pubblicitario abusivo per chiedere di voler accertare se sussistano a loro carico gli estremi dei reati suddetti.
Con Nota Vas prot. n. 10 del 5 luglio 2013, trasmessa a Comandanti e Dirigenti di diversi Corpi di Polizia Locale di Roma Capitale, ho ricordato che sotto l’aspetto penale per il caso in questione sia il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (G.S.S.U.) che il XX Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale debbono provvedere a chiedere alla Procura della Repubblica se per l’installazione degli impianti pubblicitari segnalati sussistano gli estremi dei reati di cui agli articoli 633 e 734 del Codice Penale.
A rispondere non è stato nessuno dei soggetti istituzionali in indirizzo, ma il Vice Comandante della U.O. Studi e Applicazione Normativa, dott. Diego Porta, a cui è stata presumibilmente smistata la pratica dall’allora Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, dott. Carlo Buttareli, ora sostituito pro tempore dalla dott.ssa Donatella Scafati che viene informata per conoscenza.
Sul sito ufficiale del Comune è riportato che il Vice Comandante Diego Porta<< espleta il coordinamento giuridico-funzionale del Corpo di Polizia Municipale>> ed <<assicura una univoca interpretazione di leggi e regolamenti per migliorare l’uniformità e la similarità dei tempi di attuazione degli interventi operativi dei Gruppi municipali>>.
Con Nota dott. Porta prot. n. 156415 del 13 agosto 2013 il Vice Comandante ha comunicato che <<per quanto concerne la richiamata applicazione agli attt. 633 c.p. e 734 c.p., si porta a conoscenza che la materia è ampiamente disciplinata da norme speciali, quali il d.lgs. 42/04, il d.lgs. 282/92 [leggasi d.lgs. n. 285/1992, Codice della Strada], legge n. 394/91 e legge regionale n. 29/1997, per cui il concorso apparente di norme è risolvibile facendo riferimento al principio di specialità di cui all’art.9, comma 1, della legge n. 689/91, pertanto si applica la sanzione prevista dal d.lgs. 42/04>> e precisamente l’art. 168 che in materia di “Violazione in materia di affissione” testualmente dispone: << Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni>>.
Si fa presente che l’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 prevede soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 per chi viola le disposizioni dello stesso art. 23 e quelle del regolamento (comma 11), mentre per chiunque non osservi le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dallo stesso art. 23 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.
Con messaggio di posta elettronica trasmesso il 18 settembre 2013 al dott. Diego Porta e per conoscenza al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale dott.ssa Donatella Scafati ho contestato la “interpretazione” che è stata data delle norme e che porterebbe ad applicare sempre e soltanto le sanzioni amministrative.
Per quanto riguarda le norme speciali, che si distinguono dalle norme generali (cioè da tutte le altre norme) perché sono destinate a regolare un settore specifico della vita sociale o una specifica materia, non si ritiene comunque condivisibile che <<il concorso apparente di norme è risolvibile facendo riferimento al principio di specialità di cui all’art.9, comma 1, della legge n. 689/91>> che effettivamente dispone testualmente: <<Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale>>.
Non si ritiene condivisibile dal momento che viene del tutto trascurato il successivo 2° comma dell’art. 9 della legge n. 689/1981 che testualmente recita: <<Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali>>.
A conferma indiretta si porta il 1° comma dell’art. 38 della legge regionale n. 29/1997, che è relativo proprio alle “sanzioni” da applicare nella misura da € 259,00 ad € 2.590,00, ma facendo a priori <<salvo che il fatto costituisca un reato>>.
Quand’anche così non fosse e si accettasse di fare riferimento soltanto alle leggi speciali citate e non anche agli artt. 633 e 734 del Codice Penale, che – stando alla conclusione del dott. Diego Porta secondo cui si applica esclusivamente il D.Lgs. n. 42/2004 – non sembrano essere stati mai applicati agli impianti pubblicitari installati abusivamente – si deve far presente che l’art. 633 del Codice Penale riguarda la invasione di terreni o fabbricati sia pubblici che privati anche non ricadenti in zona vincolata, per cui in tal ultimo caso non c’è concorso di norme ed è demandata alla decisione del giudice l’applicazione della sanzione penale o di quella pecuniaria.
Per quanto riguarda invece l’art. 734 del Codice Penale si deve invece far presente che quando si tratta di beni paesaggistici che non ricadono all’interno di aree naturali protette (parchi e/o riserve naturali ecc.) non c’è concorso di norme né con la legge n. 394/1991 né con la legge regionale n. 29/1997 né tutto sommato con il D.Lgs. n. 285/1992, se non altro perché il 1° periodo del comma 13-ter dell’art. 23 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 42/2004.
Per quanto riguarda infine il caso di istallazioni illecite dentro parchi e riserve, ho fatto presente che sia la legge speciale nazionale n. 394/1991 che la legge regionale speciale n. 29/1997 prevedono al tempo stesso sanzioni penali e sanzioni amministrative, per cui – anche in forza del disposto del 2° comma dell’art. 9 della legge n. 689/1981 – non risulta coerente e soprattutto non giustificata l’applicazione della “sanzione prevista dal d.lgs. n. 42/04”, che rimanda in pratica alle sanzioni amministrative previste dai commi 11 e 12 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992.
Per quanto riguarda la risposta fornita in merito alla non applicabilità delle norme penali, per le ragioni sopra esposte non si ritiene di poter condividere “l’univoca interpretazione di leggi e regolamenti” che ha dato il dott. Diego Porta.
Ad integrazione delle ragioni sopra esposte si portano anche i casi di false attestazioni o dichiarazioni mendaci rese dai rappresentanti legali delle ditte pubblicitarie nei modelli così come predisposti dallo stesso Servizio Affissioni e Pubblicità, in cui si dichiara espressamente che <<si procederà a denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria>> .
Ad esse si aggiungono anche le eventuali false asseverazioni rese da tecnici abilitati: nei modelli nei modelli così come anch’essi predisposti dallo stesso Servizio Affissioni e Pubblicità si dichiara espressamente che <<consapevole che ai fini della relazione asseverata i professionisti competenti assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359 e 481 del codice penale e che in caso di false attestazioni l’autorità comunale dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari>>.
Si ricorda a tal riguardo che il Vice Comandante Antonio Di Maggio a conclusione della inchiesta di cui era stato incaricato dall’allora Sindaco Giovanni Alemanno alla fine del 2011 ha denunciato alla Procura della Repubblica ben 48 rappresentanti legali di altrettante ditte pubblicitarie proprio perché avrebbero <<presentato false dichiarazioni sostitutive di atto notorio>>.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi