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Il bosco come bene paesaggistico

18/12/2014
in Archivi, Beni paesaggistici, Governo del territorio, News, Piani territoriali, Urbanistica
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Articolo di Andrea Settembre pubblicato il 26 novembre 2014 su “alternativa sostenibile.it”.

Immagine.Andrea Settembre. png

Andrea Settembre

 D.Lgs. n. 227 del 18.5.2001: sovviene, in proposito, l’art. 2 comma 6 a tenore del quale “Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5“.

Immagine.Bosco

II precedente comma 5, a sua volta, specifica che “Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale“.

Tali norme vanno poi ricollegate con l’art. 181 comma 1° del D. Lgs. 42/04 in forza del quale “Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’Articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.”

In particolare va ricordato che l’area boscata è rilevante ai fini della disciplina paesaggistica perché rientra tra i beni soggetti a specifica tutela ambientale sulla base di quanto previsto dalla lett. g) dell’art. 142 del menzionato D. Lgs. n.42/04 che riguarda “i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quello sottoposti a vincolo di rimboschimento”, così come definiti dal ricordato art. 2 comma 6° del D. Lvo 227/01.

Per costante giurisprudenza in tema di tutela del paesaggio ed al fine di individuare i terreni boschivi protetti da vincolo va qualificato come bosco, alla luce della speciale normativa di settore (art. 2 del richiamato D. Lgs. 227/01) qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, con il limite spaziale di una estensione non inferiore a 2000 mq., con larghezza media non inferiore a mt. 20 e con copertura per l’intera superficie non inferiore al 20% (tra le tante, Sez. 3^ 16.11.2006 n. 1874, Monni, Rv. 235869; v. anche Sez. 3^ 18.5.2011 n. 28928, Sardu, Rv. 250968 in cui si specifica che la nozione di bosco va intesa in senso normativo e non naturalistico; Sez. 3^ 20.6.2007 n. 24258; Sez. 3^ 10.3.2011 n. 9690).

Ed a questo proposito, la giurisprudenza della Corte Suprema ha precisato che “In tema di tutela del paesaggio, i requisiti fissati dall’art. 2, comma sesto, del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, per qualificare una formazione vegetale quale bosco non sono richiesti per i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento, per la cui assimilazione ai boschi è sufficiente la presenza del provvedimento amministrativo o della disposizione normativa che abbia imposto il vincolo di rimboschimento” (Sez. 3^ 7.6.2006 n. 32542, De Nardis, Rv. 234941).

Illuminante, in proposito, il passo della decisione sopra indicata in cui si chiarisce la portata dell’art. 142 lett. g) del D. Lgs. 42/04 a tenore del quale sono assoggettati a specifica tutela ambientale “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, articolo 2, commi 2 e 6“. 

Prosegue la decisione, ricordando che l’art. 2 comma 2° del D. Lgs. 227/01 prevede che entro dodici mesi le regioni stabiliscano per il territorio di loro competenza la definizione di bosco (ed in particolare i valori minimi di larghezza, estensione e copertura), mentre nel comma successivo viene introdotto il concetto di assimilazione a bosco comprendente “i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale”.

Ed ancora più illuminante l’accenno al comma 6° nel quale è stabilito quali siano le caratteristiche che debbono avere i terreni per essere qualificati come bosco nelle more della emanazione delle norme regionali di cui al comma 2, ribadendosi che “sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale“.

È stato infatti precisato più volte dalla Corte Suprema in coerenza, del resto, con il dettato normativo, che la nozione di “territorio coperto da bosco ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 146, comma 1 lett g) del D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, [come successivamente sostituito dall’art. 142 lett. G) del D. Lgs. 42/04] include tanto il bosco di origine naturale quanto quello di natura artificiale” (Sez. 3^ 17.5.2002 n. 26601, P.G. in proc. Varvara V., Rv. 222102; v. anche Sez. 1^ 1.10.1987 n. 742, Carta, Rv. 177448).

E per una definizione “allargata” di bosco va menzionata la recente decisione di questa Sezione n. 32807 del 23.4.2013, P.M. in proc. Timori, Rv. 255904, secondo la quale in piena sintonia con il dettato normativo rientra nel concetto di bosco “ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un’estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento“.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione Penale Sez. 3^, 10 Luglio 2014 (Cc. 18/03/2014), Sentenza n. 30303, il Tribunale molisano, dopo aver dato atto del tipo di impianto realizzato dall’indagato sui terreni oggetto di sequestro (impianto consistito nell’imboschimento di terreni nudi o cespugliosi mediante realizzazione di una piantagione artificiale di “pinus radiata” con un turno variabile da 25 a 30 anni), concludeva per l’inapplicabilità, nel caso di specie, della disposizione di cui all’art. 181 del D. Lgs. 42/04 (il quale sanziona la condotta di chi esegua lavori privi di autorizzazione su beni paesaggistici, intesi per tali anche i terreni coperti da foreste e da boschi), osservando come l’attività di rimboschimento effettuata dall’indagato avesse per oggetto arbicoltura da legno prevista e disciplinata dal comma 5° del D. Lgs. n.227/01, non potendosi parlare di bosco nel senso voluto dalla disciplina penalistica speciale.

La Corte di Cassazione, tuttavia, è stata di contrario avviso. 

Infatti, ha affermato il principio di diritto secondo il quale “la nozione di bosco comprende, in coerenza con l’art. 2 del D. Lgs. 227/01 tanto il bosco latu senso inteso, sia di origine naturale che artificiale, e che, laddove il terreno su cui quel bosco sorge non sia destinato in via esclusiva alla produzione del legno, esso è assoggettato alla disciplina penalistica prevista dall’art. 181 del D. L.vo 42/04“. E’ stato, ancora, sottolineato che “l’attività di rimboschimento costituisce indice inequivocabile della non esclusività della destinazione a produzione del legno per la particolare ampiezza dell’intervento, di guisa che un intervento di taglio indiscriminato degli alberi seguito dal dissodamento del terreno laddove non specificamente autorizzato, incide sull’assetto territoriale e paesaggistico integrando la fattispecie tipica dell’art. 181 D. Lgs. 42/04 come richiamata dagli artt. 142 lett. g) del medesimo D. Lgs. e 2, commi 5° e 6° del D. Lgs. 227/01” (CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 10 Luglio 2014 (Cc. 18/03/2014), Sentenza n. 30303).

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