Il comma 11 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 con cui è stato emanato il Codice della Strada dispone che “chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 389 a euro 1.559”.
Il suddetto importo era entrato in vigore dal 2006 ma è stato ora aggiornato e portato da euro 419 a euro 1.682” dall’art. 1 del D.M. del 19 dicembre 2012, che dal 1° gennaio 2013 ha aumentato del 5% circa le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della Strada.
Per favorire l’immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie il Ministero dell’Interno ha predisposto due note sintetiche (allegate alla Circolare 31 dicembre 2012) con le quali vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento e quelli esclusi invece dall’operazione.
Il successivo comma 12 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce invece a sua volta che “chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624”.
Anche il suddetto importo era entrato in vigore dal 2006.
Il comma 12 è stato pi sostituito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 ed è diventato il seguente: “Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato”.
Come si può ben vedere, è stata introdotta la possibilità di multare non solo la ditta pubblicitaria proprietaria di un impianto abusivo, ma anche chi si è servito di quell’impianto per farsi la pubblicità.
Per capire quando si debba applicare la sanzione del comma 11 o quella del comma 12 o tutte e due assieme, occorre andare a vedere gli altri commi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 che parlano di “regolamento” e di “autorizzazioni”
Ai sensi del 4° comma “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme”, mentre ai sensi del successivo 6° comma “il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante”, con la precisazione che “nell’interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale”.
Dalla considerazione che il rilascio dell’autorizzazione a collocare impianti pubblicitari è disciplinata dal Regolamento che si è dato il Comune di Roma dovrebbe derivare che possono per lo più essere applicate entrambe le sanzioni amministrative.
L’art. 24 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 ha dettato la seguente disciplina delle sanzioni amministrative:
“1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle
sez. I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per le violazioni delle norme tributarie,
quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei
successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito Verbale”.
Con il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 2007 lo Stato ha ribadito al 4° comma dell’art. 62 che “resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”.
Alla lettera e) del 2° comma del precedente art. 62 il D.Lgs. n. 446/2007 dispone che “il regolamento è informato ai seguenti criteri: … e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l’installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa”.
L’art. 31 del vigente Regolamento del Comune di Roma approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009 prevede come “misure di contrasto all’abusivismo” le seguenti “sanzioni”:
“1. Nei casi di installazione di mezzi non autorizzati è applicata, a norma dell’art. 62, comma 2 lettera e), del Decreto Legislativo n. 446/1997, l’indennità pari al canone ed una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a quello dell’indennità, ne superiore al doppio della medesima. Soggetti passivi si intendono il titolare di autorizzazione per l’esposizione pubblicitaria e di locazione degli impianti comunali, nonché in via solidale il soggetto richiedente la pubblicità ed il soggetto che produce o vende il bene o servizio oggetto della pubblicità. In caso di mezzi non autorizzati sono soggetti passivi il proprietario del mezzo medesimo, l’utilizzatore dello stesso, nonché il soggetto richiedente la pubblicità ed il soggetto che produce o vende il bene o servizio oggetto della pubblicità.
2. A norma dell’art. 62, comma 4, del Decreto Legislativo n. 446/1997, resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all’art. 23 del Codice della strada, ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1993”.
Il 6 febbraio 2011 il dott. Rodolfo Bosi ha avuto un incontro casuale nel loro ufficio al 6° piano della scala B1 di via Ostiense n. 131 L con i sigg.ri Lopetuso Claudio e De Luca Silvano del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (G.S.S.U.) che gli hanno fatto sapere che i Verbali di Accertata Violazione (in sigla V.A.V.) redatti dai Gruppi Municipali del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale debbono essere notificati entro 90 ai rappresentanti legali ditte pubblicitarie che si sono rese responsabili della installazione di impianti abusivi, con l’indicazione della relativa sanzione amministrativa e l’invito alla rimozione a loro cure e spese entro 10 giorni.
I sigg.ri Lopetuso Claudio e De Luca Silvano hanno fatto sapere a Bosi che la sanzione amministrativa da loro applicata ammontava a quell’epoca agli euro 389 che dal 1 gennaio di quest’anno sono stati portati ad euro 419.
Con messaggio di posta elettronica trasmesso il 14 febbraio 2011 Bosi ha chiesto la disponibilità ad un prossimo incontro con Lopetuso e De Luca (che lo avevano peraltro invitato a fare) per effettuare un monitoraggio sul grado di evasione di tutte le segnalazioni di presunti impianti pubblicitari abusivi fin lì trasmesse a nome di VAS: non è stato mai risposto.
Con un nuovo messaggio di posta elettronica trasmesso il 27 settembre 2012 alla attenzione del funzionario Claudio Lopetuso il dott. arch. Rodolfo Bosi ha fatto presente che nel corso di una telefonata avuta il giorno prima con il sig. De Luca era venuto a sapere che in caso di impianto pubblicitario abusivo, contravvenzionato da V.A.V. del Gruppo di Polizia Municipale competente per territorio, il G.S.S.U. notifica alla ditta direttamente interessata una sanzione amministrativa che si aggira intorno ai 400,00 € perché applicata ai sensi del comma 11 del D.Lgs. n. 285/1992: ha chiesto “di sapere perché si applica sempre il comma 11 e non il comma 12 se non altro nei casi che vi sono espressamente previsti di violazione delle “prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo” che sono quelle rilasciate dal Comune di Roma”.
Come riportato sul sito ufficiale web del Comune di Roma, il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) é una delle due Unità Organizzative che costituiscono la Direzione di Coordinamento Attività Operative di sicurezza urbana, sociale ed emergenziale di cui é responsabile il Vice Comandante Dott. Antonio di Maggio.
Sempre come riportato sul sito l’Unità Organizzativa GSSU, di cui é responsabile il Dirigente dott. Maurizio Maggi, “svolge su tutto il territorio comunale in modo specializzato l’attività di pronto intervento, contrasto e controllo delle situazioni di degrado urbano e di disagio sociale, nonché l’attività a tutela dei minori e dei soggetti fragili, fermo restando competenze e autonomia operativa dei Gruppi municipali. Tutela il patrimonio comunale, accerta le violazioni alle norme sulla pubblicità e sulle affissioni, contrasta e reprime l’abusivismo commerciale su aree pubbliche. Svolge tutte le sue attività in uno stretto collegamento con gli Uffici comunali competenti per le singole materie, assumendo il coordinamento degli interventi, con l’assistenza e la collaborazione dei Gruppi municipali.”
Non avendo avuto nuovamente nessuna risposta, in considerazione delle suddette competenze, il 12 novembre 2012 Bosi ha trasmesso un ulteriore messaggio di posta elettronica avente per oggetto l’ “Importo della sanzione amministrativa da applicare in caso di impianto pubblicitario abusivo”, trasmesso stavolta anche ai responsabili del GSSU e della Direzione Coordinamento Attività Operative, nonché per conoscenza al responsabile della Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità, per far presente di essere “costretto a sollecitare una risposta alla istanza di questa associazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990 anche e soprattutto al dott. Maurizio Maggi ed al Vice Comandante Antonio di Maggio, nonché al dott. Francesco Paciello che é stato nominato di recente Responsabile della nuova Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità e che legge per conoscenza”.
Anche a questa 2° istanza di VAS non è stato dato alcun seguito da nessuno.
Nell’ambito di uno scambio di corrispondenza che ha portato ad intervenire con una propria nota prot. n. 156415 del 13 agosto 2013 il Vice Comandante dott. Diego Porta che è a capo della Direzione di Coordinamento Normativo Funzionale del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, con messaggio di posta elettronica trasmesso per conoscenza anche all’allora Comandante dott.ssa Donatella Scafati il 18 settembre 2013, il dott. Rodolfo Bosi ha replicato al dott. Diego Porta facendogli presente che gli spetta di provvedere “ad emanare circolari, disposizioni di servizio, pareri al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle norme …. che riguardano l’attività in generale del Corpo” e che coglie quindi l’occasione per chiedergli “di emanare una apposita circolare che chiarisca al riguardo in quali casi il G.S.S.U. debba applicare la sanzione prevista dal comma 11 oppure la sanzione prevista dal successivo comma 12 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 oppure tutte e due le sanzioni: per l’immediato si chiede di anticipare la sua posizione al riguardo”.
A tutt’oggi non c’è stata ancora alcuna risposta: se si dovesse assistere ad una ennesima quanto recidiva inerzia il dott. Arch. Rodolfo Bosi di vedrà costretto ad avere la risposta che gli spetta direttamente dall’Assessore Marta Leonori e dal Sindaco Ignazio Marino.