Su questo stesso sito il 14 aprile 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo <<Il TAR rigetta le due istanze di sospensiva della delibera della Giunta Capitolina che prescrive la rimozione di 5.000 impianti “senza scheda”>>, che dava notizia delle richieste di sospensiva presentate dalle ditte “Message” e “Screen City” e respinte dal TAR del Lazio con altrettante Ordinanze Cautelari (https://www.rodolfobosi.it/il-tar-rigetta-le-due-istanze-di-sospensiva-della-delibera-della-giunta-capitolina-che-prescrive-la-rimozione-di-5-000-impianti-senza-scheda/#more-6359).
Il successivo 18 aprile è stato pubblicato un altro articolo dal titolo <<Il TAR del Lazio respinge anche le ulteriori 6 richieste di sospensiva della delibera della Giunta Capitolina che prescrive la rimozione di 5.000 impianti “senza scheda”>>, che dava notiziadel rigetto sempre da parte del TAR di ben altri 6 ricorsi presentati dalle ditte “Gruppo ODP Pubblicità”, “Studio Immagine di Vincenzo Angeletti”, “Dnd Project & Service s.r.l.”, “F.A.R.G. Pubblicità di Tonatti Maria & C. s.a.s.”, “D.D.N. S.r.l.” e “Battage S.r.l.” con altrettante Ordinanze Cautelari (https://www.rodolfobosi.it/il-tar-del-lazio-respinge-anche-le-ulteriori-6-richieste-di-sospensiva-della-delibera-della-giunta-capitolina-che-prescrive-la-rimozione-di-5-000-impianti-senza-scheda/).
La ditta “Screen City Adv. S.r.l.” ha impugnato l’Ordinanza n. 1513 del 3 aprile 2014 con cui il TAR del Lazio aveva rigettato il suo ricorso presso il Consiglio di Stato, il cui Consigliere Delegato Doris Durante con Decreto n. 1855 del 7 maggio 2014 ha accolto <<l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. Amm.>>.
Il 1° comma del richiamato art. 56 del Codice Processo Amministrativo è dedicato alle “Misure cautelari monocratiche” e dispone che <<prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie.>>
Il successivo art. 98 riguarda sempre le “Misure cautelari” e stabilisce che <<salvo quanto disposto dall’articolo 111, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.>>
Il Consigliere Delegato Doris Durante ha accolto la sospensiva <<Considerato che la prima camera di consiglio utile è quella del 27 maggio 2014, che nelle more sussistono i presupposti dell’estrema gravità e urgenza, essendo stata preannunciata la rimozione degli impianti pubblicitari della ricorrente>>.
La ditta “D.D.N. S.r.l.”, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Scavuzzo, ha impugnato l’Ordinanza n. 1794 del 17 aprile 2014 con cui il TAR del Lazio aveva rigettato il suo ricorso presso il Consiglio di Stato, il cui Consigliere Delegato Nicola Gaviano con Decreto n. 1905 del 10 maggio 2014 ha accolto <<l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. Amm.>>, perché ha <<considerato che l’impugnata diffida, che assegnava per la rimozione volontaria dei numerosi impianti della parte un termine ormai già scaduto, ne minaccia la rimozione coattiva con oneri a carico della stessa ricorrente>> ed ha conseguentemente <<ritenuto pertanto sussistente il presupposto del pericolo di estrema gravità ed urgenza>> e fissato << ed ha fissato <<per la discussione, la camera di consiglio del 27 maggio 2014>>.
Lo “Studio Immagine di Vincenzo Angeletti”, anch’esso rappresentato e difeso sempre dall’Avv. Giuseppe Scavuzzo, ha impugnato l’ Ordinanza n. 1779 del 17 aprile 2014 con cui il TAR del Lazio aveva rigettato il suo ricorso presso il Consiglio di Stato, il cui Consigliere Delegato Nicola Gaviano con Decreto n. 1906 del 10 maggio 2014 ha accolto <<l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. Amm.>>, con le stesse motivazioni del Decreto n. 1905/2014: ha fissato <<per la discussione, la camera di consiglio del 27 maggio 2014>>.
La ditta “Battage S.r.l.”, rappresentata e difesa sempre dall’Avv. Giuseppe Scavuzzo, ha impugnato l’Ordinanza n. 1795 del 17 aprile 2014 con cui il TAR del Lazio aveva rigettato il suo ricorso presso il Consiglio di Stato, il cui Consigliere Delegato Luigi Massimiliano Tarantino con Decreto n. 1998 del 15 maggio 2014 ha accolto <<l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. Amm.>>, perché ha <<Considerato che la prima camera di consiglio utile è quella del 27 maggio 2014 e che nelle more sussistono i presupposti dell’estrema gravità e urgenza, essendo stata preannunciata la rimozione degli impianti pubblicitari della ricorrente>> ed ha conseguentemente sospeso <<l’efficacia della nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6275 in data 3 febbraio 2014>> e fissato <<per la discussione, la camera di consiglio del 27 maggio 2014>>.
La ditta “F.A.R.G. Pubblicità di Tonatti Maria & C. s.a.s.”, pur essa rappresentata e difesa sempre dall’Avv. Giuseppe Scavuzzo, ha impugnato l’Ordinanza n. 1792 del 17 aprile 2014 con cui il TAR del Lazio aveva rigettato il suo ricorso presso il Consiglio di Stato, il cui Consigliere Delegato Vito Poli con Decreto n. 2053 del 17 maggio 2014 ha accolto <<l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. Amm.>>, dopo che ha <<Visti i decreti nn. 1855 del 7 maggio 2014 e 1906 del 10 maggio 2014 che, in cause identiche, hanno accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche >>.
La ditta “Dnd Project & Service s.r.l.”, pur essa rappresentata e difesa sempre dall’Avv. Giuseppe Scavuzzo, ha impugnato l’ Ordinanza n. 1783 del 17 aprile 2014 con cui il TAR del Lazio aveva rigettato il suo ricorso presso il Consiglio di Stato, il cui Consigliere Delegato Vito Poli con Decreto n. 2054 del 17 maggio 2014 ha accolto <<l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 62, co. 1, cod. proc. Amm.>>.
Il 1° comma del richiamato art. 62 del Codice Processo Amministrativo è dedicato all’ “Appello cautelare” e dispone che <<contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione>>.
Anche il Consigliere Delegato Vito Poli ha accolto la sospensiva dopo che ha <<Visti i decreti nn. 1855 del 7 maggio 2014 e 1906 del 10 maggio 2014 che, in cause identiche, hanno accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche>> ed ha fissato <<per la discussione, la camera di consiglio del 1° giugno 2014>>.
Alla data del 27 maggio 2014 sono state dunque fissate le camere di Consiglio per decidere sui ricorsi presentati dalla “Screen City Adv. S.r.l”, dalla “D.D.N. S.r.l.”, dallo “Studio Immagine di Vincenzo Angeletti” e dalla “Battage S.r.l”., mentre alla data del 1 giugno 2014 sono state fissate le camere di Consiglio per decidere sui ricorsi presentati dalla “F.A.R.G. Pubblicità di Tonatti Maria & C. s.a.s.” e dalla “Dnd Project & Service s.r.l.”.
Su questo stesso sito il 5 maggio 2014 ho pubblicato un articolo dal titolo <<Quanto sarà difficoltosa la rimozione dei 5.000 impianti pubblicitari “senza scheda” ?>>, che dava notizia del ritardo nelle rimozioni causato anche dagli 8 ricorsi al TAR (https://www.rodolfobosi.it/quanto-sara-difficoltosa-la-rimozione-dei-5-000-impianti-pubblicitari-senza-scheda/): va aggiornato con l’ulteriore slittamento al 1 giugno 2014 e che lascia capire come dato oggettivo di fatto che dopo ormai 6 mesi la quasi totalità degli impianti pubblicitari “senza scheda” risulta installata ancora sul territorio.
Come per le Ordinanze del TAR che hanno rigettato i ricorsi con la motivazione che <<non si ritiene che sussistano i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza di sospensiva, atteso che è pacifico tra le parti che l’ordinanza di rimozione impugnata ha ad oggetto impianti pubblicitari “senza scheda” e, pertanto, non supportati dal relativo titolo amministrativo e, in quanto tali, soltanto tollerati in via temporanea dall’amministrazione>>, anche il Consiglio di Stato presumibilmente rigetterà tutti i suddetti 6 ricorsi con le stesse motivazioni.
Sorge a questo punto legittimo l’interrogativo sulle vere ragioni per cui le ditte pubblicitarie rappresentate e difese dall’Avv. Giuseppe Scavuzzo anche in qualità di Presidente della associazione di categoria “Imprese Romane Pubblicitarie Associate” (I.R.P.A), hanno ritenuto ostinatamente di fare ricorso anche al Consiglio di Stato, pur sapendo che al 99% verranno respinti tutti i ricorsi.
Giuseppe Scavuzzo
La risposta amara sta nella considerazione che i soldi apparentemente buttati al vento per fare i ricorsi anche al Consiglio di Stato vengono comunque abbondantemente ripagati con i guadagni illeciti che ognuna delle 6 suddette ditte riesce in tal modo ancora ad incassare con la pubblicità oggettivamente irregolare che il Comune sta di fatto permettendo che si continui a fare sui loro impianti, senza la ormai assodata (fino ad oggi) volontà di oscurarli.
Ricordo con dispiacere ma soprattutto con una certa rabbia che nel corso della trasmissione televisiva di Uno Mattina dell’11 febbraio 2014 ho strappato all’assessore Leonori l’impegno ad oscurare i 5.000 impianti “senza scheda”.
Non posso non constatare che questo suo mancato rispetto dell’impegno assunto pubblicamente è diventato alla fin fine causa ed incentivo a presentare i ricorsi sia al TAR che al Consiglio di Stato, perché è di tutta evidenza che di fronte ad un “sequestro amministrativo” (quale è classificata la copertura della pubblicità irregolare) all’Avv. Giuseppe Scavuzzo sarebbe stato impedito a priori di ricorrere ai diversi gradi di Giustizia amministrativa.
L’assessore Leonori è ancora in tempo a dare questo chiaro segnale di inversione della tendenza rispetto alla passata amministrazione, se veramente lo vuole e le viene consentito dal resto dalla sua stessa maggioranza di governo.
Mi permetto di consigliarla di far integrare dall’Avvocatura Comunale la memoria difensiva che dovrà presentare in occasione delle due prossime scadenze sopra ricordate del 27 maggio e del 1 giugno con la lapalisiana considerazione che l’eventuale annullamento da parte del Consiglio di Stato del dispositivo della deliberazione n. 425 del 13 dicembre 2013 che prescrive la rimozione dei 5.000 impianti “senza scheda” non esimerebbe comunque il Comune dall’obbligo di rimuoverli in quanto senza titolo autorizzativo e quindi del tutto abusivi, ed in quanto tali da smantelalre non solo ai sensi del vigente Regolamento Comunale, ma anche e soprattutto dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 con cui è stato emanato il Codice della Strada.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi