Sui siti www.bastacartelloni.it e www.cartellopoli.net sono stati pubblicati due distinti articoli che hanno dato la notizia dell’incontro che l’Assessore per Roma Produttiva Marta Leonori ha voluto giovedì 7 novembre 2011 con le ditte pubblicitarie e con le rispettive associazioni di categoria.
L’Assessore ha spiegato a tutti i presenti quale è il percorso che intende intraprendere: abrogazione della delibera 116, approvazione prima del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) e poi dei Piani di Localizzazione per procedere alla fine alla assegnazione tramite bandi di gara della gestione decennale degli impianti pubblicitari di cui i Piani di Localizzazione avranno individuato le esatte posizioni e formati sul territorio.
Secondo quanto riportato nell’articolo pubblicato su www.bastacartelloni.it, quando l’assessore ha terminato di illustrare le proprie idee in sala si sono sollevate molte voci di protesta.
Prima una serie di mugugni a denti stretti, poi un bisbiglio sempre più alto, fino a che qualcuno si è alzato in piedi e ha preso la parola: “Assessore lei ha un bel coraggio a dire queste cose! Come può solo immaginare di fare tabula rasa di tutte le concessioni attuali? Sappia che se lo farà scateneremo una guerra giudiziaria, bloccheremo tutto sotto una marea di ricorsi”.
Sempre secondo quanto riportato in quell’articolo, quel “qualcuno” avrebbe fatto infine una minaccia in stile Bernardo Provenzano: “se provate a fare i bandi (previsti per legge e inseriti nel regolamento comunale da anni!) vi paralizzeremo sotto una pioggia di ricorsi.”
Quel “qualcuno” risulta essere stato l’avv. Giuseppe Scavuzzo che ha parlato in qualità di Presidente della Confederazione delle Imprese Romane Pubblicitarie Associate (I.R.P.A.) ignorando del tutto o peggio ancora ben sapendo che la Giurisprudenza consolidata in materia gli dà torto marcio.
Con delibera n. 27 del 29 aprile 2010 il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) e contestualmente il bando di gara d’appalto per l’aggiudicazione della concessione di servizio per la pubblicità commerciale sulle superfici individuate dal detto Piano, più o meno come intende fare ora l’Assessore Leonori con in più la pianificazione particolareggiata dei Piani di Localizzazione.
Il P.G.I.P. ha suddiviso il territorio comunale in 9 microzone (analoghe più o meno ai lotti territoriali previsti dal comma 1 Bis dell’art. 7 del vigente Regolamento di Roma) e l’art. 25 impone l’obbligo di assegnare le microzone con cadenza triennale della durata delle autorizzazioni (che a Roma è invece quinquennale): l’art. 26 impone a sua volta la rimozione gratuita degli impianti alla scadenza di ogni periodo di gestione.
L’atto è stato impugnato con ricorso al T.A.R. della Sicilia presentato a novembre del 2010 assieme alla Associazione Pubblicità Esterna (AS.P.ES.) dalla Alessi S.p.A., società operante nel settore della diffusione pubblicitaria in Sicilia a cui con nota prot. n. 10785 del 25/2/2011 era stato comunicato che gli impianti pubblicitari di cui la ricorrente è proprietaria potevano essere mantenuti fino al 31 dicembre 2011 e dovevano essere rimossi improrogabilmente entro la data del 1 gennaio 2012, perché acquistava efficacia la nuova autorizzazione rilasciata per la singola microzona: in perfetta analogia l’Assessore Leonori prevede che entro il 31 dicembre del 2014 debbano essere rimossi improrogabilmente tutti gli impianti attualmente installati a Roma, perché acquisteranno efficacia le autorizzazioni che verranno rilasciate a coloro che si saranno aggiudicati le gare per gli impianti pubblicitari messi a bando per ogni lotto territoriale.
Si mette in grande evidenza che anche la proposta unitaria di modifiche ed integrazioni al PRIP di Roma, elaborata da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, se così approvata, prevede il mantenimento sul territorio degli impianti pubblicitari installati a Roma che fanno parte del cosiddetto “procedimento di riordino” fino alla data dell’avvenuto espletamento dei bandi di gara con la conseguente assegnazione degli impianti di cui i Piani di Localizzazione avranno individuato le posizioni ed i relativi formati sul territorio: sulla stessa linea sembra orientata l’On. Marta Leonori.
Nel ricorso al TAR della Sicilia fra le altre è intervenuta in giudizio ad adiuvandum l’Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane (A.A.P.I.) che fino a giugno del 2013 è stata presieduta dal dott. Franco Meroni a cui è subentrato ora Sergio Verrecchia e che rappresenta a Roma fra le altre le ditte IGP Décaux, Clear Channel Affitalia, Società Concessioni Internazionali (S.C.I.) e la Agenzia Affissioni Pubblicità (A.P.A.).
È intervenuta invece ad opponendum la Impresa Nazionale Pubblicità Affissioni (I.N.P.A.), concessionaria del servizio pubblico, perché secondo uno dei motivi del ricorso sarebbe stata favorita l’INPA, in quanto le sarebbe conferita una posizione dominante sul mercato atteso che l’area destinata alle pubbliche affissioni è pari al doppio di quella che avrebbe dovuto essere (2.339 mq anziché 1.080): invero, la superficie destinata alla pubblica affissione, che verrà gestita in concessione, è pari a mq 2.339, mentre la superficie destinata all’affissione diretta è pari a mq 2.161 ed è stata divisa in 9 microzone, in ciascuna delle quali può operare, dopo l’aggiudicazione del servizio, solo un imprenditore.
Secondo la censura portata dalla Alessi e condivisa dalla A.A.P.I. solo il 10% di tale superficie è destinata alle affissioni di natura istituzionale e sociale, mentre il restante 90 % (pari a quasi il 50% del totale) sarà sfruttato economicamente dal privato concessionario, mentre a ciascuna delle singole imprese, aggiudicataria delle nove microzone, resterà solo il 12,50% della superficie commerciale. Per di più la scelta del concessionario potrà avvenire con regole più elastiche e meno trasparenti, mentre quella dei privati aggiudicatari delle microzone per le affissioni dirette dovrà avvenire secondo le regole proprie dell’evidenza pubblica.
Fra le censure portate, sempre condivise anche dalla A.A.P.I., c’è il numero eccessivo delle microzone che svilirebbe la presenza degli operatori privati sul mercato avvantaggiando le piccole imprese in danno di quelle più grandi: per un opportuno paragone si fa presente che l’Assessore Marta Leonori il 7 novembre 2013 ha fatto presente alle ditte pubblicitarie l’intenzione di aumentare il numero dei lotti territoriali ( e quindi i rispettivi bandi di gara per ognuno di essi), proprio per venire incontro alle piccole imprese che operano solo su Roma e garantirne in tal modo il prosieguo indisturbato della loro attività.
A tal ultimo riguardo il TAR della Sicilia ha sentenziato che “il numero elevato delle microzone favorisce una maggior presenza di imprese diverse nel mercato delle affissioni private e quindi garantisce il rispetto del principio della concorrenza”.
Con Sentenza del TAR Sicilia n. 1539 del 26 luglio 2011 è stato rigettato il ricorso, impugnato presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia che con Ordinanza n. 653 del 18 luglio 2012 ha rimesso la causa all’esame dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato per la pronuncia in particolare proprio sulla legittimità della messa a gara degli spazi di suolo pubblico per l’installazione degli impianti privati di affissione commerciale.
Con Sentenza del Consiglio di Stato n. 5 del 25 febbraio 2013 in Adunanza Plenaria è stato respinto l’appello della Alessi e dell’A.A.P.I. nella parte in cui censura il ricorso alla procedura di asta competitiva per la concessione degli spazi pubblici urbani in cui collocare gli impianti di pubblicità commerciale di cui si tratta ed ha rinviato al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia il compito di decidere sulle residue questioni controverse fra le parti.
Il Consiglio di Stato riunito in Adunanza Plenaria ha quindi sancito che “è legittima la previsione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la concessione degli spazi pubblici da utilizzare per la collocazione di impianti pubblicitari per affissione commerciale da parte di operatori economici privati”.
Si riportano di seguito le motivazioni più salienti che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha addotto per supportare la sua sentenza.
“Con il secondo e diverso indirizzo, definito con la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato 2 febbraio 2009, n. 529, e largamente condiviso dai Tribunali amministrativi regionali, è stato affermato che il mercato dell’uso degli impianti pubblicitari privati in ambito cittadino è, allo stato attuale, contingentato, a motivo della limitatezza degli spazi disponibili e della consequenziale prescrizione, di cui all’art. 3, comma, 3 del d.lgs. n. 507 del 1993, recante norme sul regolamento comunale sulla imposta di pubblicità, per la quale i Comuni devono determinare ‘la quantità degli impianti pubblicitari’. In questo quadro, è la concessione degli spazi tramite gara che si pone quale strumento per la piena attuazione del principio costituzionale di libera iniziativa economica, poiché consente a nuovi operatori l’ingresso in un mercato che resterebbe altrimenti riservato a quanti hanno conseguito in passato le autorizzazioni all’uso degli spazi più remunerativi…….
3.2. L’adunanza plenaria ritiene che la messa a gara degli spazi pubblici per la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali sia legittima per le ragioni che seguono. Alla definizione della disciplina della collocazione degli impianti pubblicitari concorrono la normativa sulla viabilità, che sottopone gli impianti, per la sicurezza del traffico veicolare, ad autorizzazione comunale se collocati nei centri abitati [art. 23, comma 4, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992)], quella sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici [articoli 49 e 153 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004)], se gli impianti incidano su tali profili, e la normativa tributaria, posta in particolare dal d.lgs. n. 507 del 1993 (e poi dal d.lgs. n. 446 del 1997). In fatto la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali su aree pubbliche urbane, che qui interessa, è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all’interno del territorio comunale, ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità sia di tutela dei beni culturali gravanti sul territorio. Ciò motiva la statuizione di cui all’art. 3, comma 3, del citato d.lgs. n. 507 del 1993, per cui ciascun Comune ‘deve’ determinare, oltre la tipologia, anche ‘la quantità’ degli impianti pubblicitari e approvare un ‘piano generale degli impianti’, con la delimitazione della superficie espositiva massima dei diversi tipi di impianti (nella prassi ripartita tra le zone del territorio urbano), definendosi con ciò un mercato contingentato …. Ciò rilevato ritiene l’adunanza plenaria che sia corretto allocare l’uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all’unico criterio alternativo dell’ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l’interesse pubblico all’uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale. …
Il procedimento di gara non contrasta infatti con la libera espressione dell’attività imprenditoriale di cui si tratta, considerato, in linea generale, che la procedura ad evidenza pubblica è istituto tipico di garanzia della concorrenza nell’esercizio dell’attività economica privata incidente sull’uso di risorse pubbliche e che, in particolare, la concessione tramite gara dell’uso di beni pubblici per l’esercizio di attività economiche private è istituto previsto nell’ordinamento, essendo perciò fondata la qualificazione della gara come strumento per assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica anche nell’accesso al mercato degli spazi per la pubblicità (Cons. Stato, V, n. 529 del 2009, cit; cfr. anche VI, 9 febbraio 2011, n. 894).
Quanto sopra è peraltro coerente con i principi comunitari, in particolare di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza; questo Consiglio ha infatti chiarito da tempo che, sul presupposto per cui con la concessione di un’area pubblica si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (come è nella specie), si impone di conseguenza una procedura competitiva per il rilascio della concessione, necessaria per l’osservanza dei ricordati principi a presidio e tutela di quello, fondamentale, della piena concorrenza (Sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168)”.
A nome e per conto del Circolo Territoriale di Roma di VAS il dott. Rodolfo Bosi ha trasmesso tutte e tre le suddette pronunce all’Assessore Marta Leonori, attestandole tutta la sua piena solidarietà riguardo al percorso che intende risolutamente intraprendere ed assicurando fin da ora il proprio intervento ad opponendum di qualunque eventuale futuro ricorso al TAR del Lazio che ritenessero di presentare le ditte pubblicitarie o le associazioni di categoria I.R.P.A. oppure A.A.P.I. contro il PRIP in generale ed contro i bandi di gara in particolare.