Su questo stesso sito il 14 aprile 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo <<Il TAR rigetta le due istanze di sospensiva della delibera della Giunta Capitolina che prescrive la rimozione di 5.000 impianti “senza scheda”>>, che dava notizia del rigetto da parte del TAR del Lazio delle richieste di sospensiva presentate dalle ditte “MESSAGE” (Ordinanza n. 1504 del 3 aprile 2014 ) e “SCREEN CITY” (Ordinanza n. 1513 del 3 aprile 2014 ) (https://www.rodolfobosi.it/il-tar-rigetta-le-due-istanze-di-sospensiva-della-delibera-della-giunta-capitolina-che-prescrive-la-rimozione-di-5-000-impianti-senza-scheda/#more-6359).
Il successivo 18 aprile 2014 è stato pubblicato un altro articolo dal titolo <<Il TAR del Lazio respinge anche le ulteriori 6 richieste di sospensiva della delibera della Giunta Capitolina che prescrive la rimozione di 5.000 impianti “senza scheda”>>, che dava notizia del rigetto da parte del TAR del Lazio dei ricorsi presentati dalle ditte “GRUPPO ODP PUBBLICITÀ” (Ordinanza n. 1775 del 17 aprile 2014), “STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI” (Ordinanza n. 1779 del 17 aprile 2014), “DND PROJECT & SERVICE S.r.l. “ (Ordinanza n. 1783 del 17 aprile 2014), “F.A.R.G. PUBBLICITA’ DI TONATTI MARIA E C. S.A.S.” (Ordinanza n. 1792 del 17 aprile 2014), “ D.D.N. S.r.l.” (Ordinanza n. 1794 del 17 aprile 2014) e “BATTAGE S.r.l.” (Ordinanza n. 1795 del 17 aprile 2014). (https://www.rodolfobosi.it/il-tar-del-lazio-respinge-anche-le-ulteriori-6-richieste-di-sospensiva-della-delibera-della-giunta-capitolina-che-prescrive-la-rimozione-di-5-000-impianti-senza-scheda/#more-6536).
È sfuggito che a presentare ricorso al TAR del Lazio ed a vederselo respinto sono state anche le ditte “SEP S.r.l.” (Ordinanza del TAR del Lazio n. 2008 dell8 maggio 2014), “MEDIALINK S.r.l. (Ordinanza del TAR del Lazio n. 2011 dell’8 maggio 2014),“ANGIAL S.r.l.” (Ordinanza del TAR del Lazio n. 2013 dell’8 maggio 2014), “TRE C PUBBLICITÀ S.r.l.” (Ordinanza del TAR del Lazio n. 2023 dell’8 maggio 2014) e “MEDIACOM S.r.l.” (Ordinanza del TAR del Lazio n. 2025 dell’8 maggio 2014).
Con un ulteriore articolo pubblicato il 29 maggio 2014 dal titolo <<Anche il Consiglio di Stato respinge tutti e 4 i ricorsi contro le Ordinanze Cautelari del TAR che avevano rigettato i rispettivi ricorsi delle ditte proprietarie degli impianti pubblicitari “senza scheda”>> è stata data notizia del rigetto da parte del Consiglio di Stato dei ricorsi presentati dalle ditte “D.D.N. S.r.l.” (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2233 del 28 maggio 2014), “STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI” (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2234 del 28 maggio 2014), “BATTAGE S.r.l.” (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2237 del 28 maggio 2014) e “SCREEN CITY ADV. S.R.L.” (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2241 del 28 maggio 2014) (https://www.rodolfobosi.it/anche-il-consiglio-di-stato-respinge-tutti-e-4-i-ricorsi-che-hanno-impugnato-le-ordinanze-cautelari-del-tar-che-avevano-rigettato-i-rispettivi-ricorsi-delle-ditte-proprietarie-degli-impianti-pubblicit/#more-7566).
Hanno presentato ricorso presso il Consiglio di Stato, che nell’udienza del 17 giugno 2014 li ha tutti respinti, anche le rimanenti ditte “ANGIAL S.r.l.” (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2587 del 18 giugno 2014 ), “TRE C PUBBLICITÀ S.r.l.” (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2588 del 18 giugno 2014), “MEDIALINK S.r.l.”(Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2612 del 18 giugno 2014) e “MEDIACOM S.r.l.” (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2614 del 18 giugno 2014), “SEP S.r.l.” (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2615 del 18 giugno 2014) e “GRUPPO ODP PUBBLICITÀ” (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2616 del 18 giugno 2014).
Tutti e 6 i suddetti ricorsi sono stati presentati dall’Avv. Giuseppe Scavuzzo.
Va precisato che le ditte “ANGIAL S.r.l.” “TRE C PUBBLICITÀ S.r.l.” e “MEDIACOM S.r.l.”, dopo aver presentato il ricorso, con atto depositato da parte di ognuna in data 14 giugno 2014 hanno dichiarato di rinunciare all’appello sulla sospensiva e conseguentemente il Consiglio di Stato ha dichiarato <<improcedibile l’appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse>> ed ha stabilito la compensazione delle spese, mentre per le altre Ordinanze ha condanna condannato <<l’appellante alla relativa refusione in favore di Roma Capitale, nella misura di € 2.500,00, oltre agli accessori di legge>>.
Va altresì fatto sapere che nel ricorso presentato dal “GRUPPO ODP PUBBLICITÀ” sono intervenute ad opponendum le Associazioni “Istituto internazionale per il consumo e l’ambiente (IICA)”e “Centro d’iniziativa per la legalità democratica (CILD)”.
Le motivazioni del rigetto dei ricorsi di “MEDIALINK S.r.l.”, “SEP S.r.l.” e “GRUPPO ODP PUBBLICITÀ” hanno tutte e tre la seguente premessa: <<Ritenuto che le argomentazioni contenute nel presente appello non inducano ad una prognosi sull’esito del ricorso ex art. 55, comma 9, cod. proc. amm. diversa da quella effettuata dal TAR, come peraltro già statuito da questa Sezione su appelli cautelari proposti da altre imprese nei confronti degli stessi provvedimenti qui impugnati (ordinanze cautelari nn. 2233, 2237 e 2241 del 28 maggio 2014; evidenziato in particolare che nei precedenti in questione, così come nell’ordinanza appellata, si è condivisibilmente dato rilievo decisivo all’assenza di un formale titolo autorizzatorio all’installazione degli impianti, tale da escludere la configurabilità di un affidamento tutelabile in capo all’odierna appellante>>.
La motivazione seguente per i ricorsi di “MEDIALINK S.r.l.” e “SEP S.r.l.” è la seguente: <<rilevato inoltre, sotto questo profilo, che la consapevolezza della situazione di abusività – non esclusa dal censimento degli impianti illo tempore avviato dall’amministrazione, avente esclusiva finalità di regolarizzazione dal punto di vista fiscale – rende la medesima appellante legittimamente esposta ai mutamenti di indirizzo che nella materia in esame l’amministrazione comunale abbia inteso adottare>>.
Per il ricorso invece del “GRUPPO ODP PUBBLICITÀ” è stata data la seguente motivazione conclusiva: <<considerato che non sono condivisibili nemmeno le deduzioni svolte dall’appellante Odp Pubblicità nella memoria difensiva depositata il 14 giugno, volte ad evidenziare che l’installazione dei propri cartelli pubblicitari è avvenuta in virtù di “un’autorizzazione atipica”, in applicazione di precisi indirizzi della giunta comunale (memoria di giunta istitutiva banca dati degli impianti pubblicitari del 3 febbraio 2009), nelle more dell’approvazione del piano regolatore degli impianti pubblicitari, e nell’ambito del “circuito cultura e spettacolo”, tale da non renderli riconducibili agli impianti “senza scheda” oggetto del provvedimento di rimozione; rilevato infatti che la stessa appellante finisce per ammettere l’assenza di un formale titolo autorizzatorio, che nondimeno non può nemmeno essere ricavato implicitamente; considerato, a questo riguardo, che nell’ambito del procedimento per la costituzione di un “circuito pubblicitario” relativo alla cultura e spettacolo, l’amministrazione ha sempre manifestato la propria posizione, significando che si trattava di un’iniziativa di carattere “temporaneo” (cfr. note del 29 luglio e 2 agosto 2010, prodotte dalla stessa appellante), i cui conseguenti accertamenti erano unicamente finalizzati “a verificare la rispondenza dei siti in questione alle prescrizioni del Codice della Strada” o all’assenza di altri divieti, in ogni caso negando esplicitamente che il rilascio di appositi numeri identificativi “costituisce autorizzazione”;ritenuto infine, quanto alle spese del presente appello, che non sussistano ragioni per derogare al criterio della soccombenza nei rapporti con l’amministrazione resistente, mentre possono essere compensate nei confronti degli intervenienti ad opponendum>>.
Ma messo in grande evidenza, in un momento così delicato come questo, che nel dibattito sul PRIP vede la Commissione Commercio impantanata da mesi per voler riconoscere a tutti i costi una “premialità” alle ditte “virtuose”, senza saperle individuare con criteri precisi ed oggettivi, che le suddette 13 ditte pubblicitarie hanno installato impianti “senza scheda” che debbono essere forzatamente rimossi dal Comune e che non le dovrebbero far rientrare di certo nel novero delle ditte “virtuose”.
Metto in evidenza anche che al procedimento del riordino ha partecipato nel 1997 una ditta “FARG”: se è la stessa della attuale “F.A.R.G. PUBBLICITA’ DI TONATTI MARIA E C. S.A.S.”, allora fra le ditte di certo non virtuose c’è anche una ditta che è proprietaria di impianti del “riordino”.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi